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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/10/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 61-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE/CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Pastore Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( p.iva n. ) con sede legale in Barletta alla via Trani n. 190, nonché
[...] P.IVA_1 della socia accomandataria Controparte_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del nonché della socia accomandataria Controparte_1
, depositato da , e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 27.03.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 25.09.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- preso atto dell'intervento, nel corso dell'udienza del 25.9.2025, del pubblico ministero, dott.ssa
BE CO, la quale, a fronte della desistenza dei ricorrenti, ha proposto autonoma istanza di liquidazione giudiziale;
- verificata, dunque, la legittimazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 38 primo comma c.c.i.i.;
- verificata la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza all'indirizzo pec della società resistente;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
-considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372);
- ritenuto, invero, che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00. In particolare, dalla documentazione contabile allegata alle informative della GDF risulta un attivo, al 31.12.2022, pari ad € 3.890.038,25 e ricavi pari ad € 420.718,00; con riferimento, invece, al 2023 risulta un attivo pari ad € 3.732.618,87 e ricavi per € 1.124.988,20.
Inoltre, i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito, dall'informativa della GDF risulta un debito nei confronti dell'Erario pari a complessivi CP_
€ 304.657,19, nonché un debito nei confronti dell' pari a complessivi € 122.337,20;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa che si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell' incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014); nella specie, l'esistenza di pignoramenti mobiliari, l'esistenza di ipoteche legali e di numerosi decreti ingiuntivi contro la società sono sintomatici dello stato d'insolvenza;
d) tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti, e ritenuta, pertanto,
l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- considerato che la prosecuzione dell'attività d'impresa non arreca pregiudizio ai creditori;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] nonché di quale socia illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabile;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore a proseguire l'esercizio d'impresa;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 2.4.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice delegato Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE/CRISI D'IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Francesca Pastore Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott.ssa Diletta Calò Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
( p.iva n. ) con sede legale in Barletta alla via Trani n. 190, nonché
[...] P.IVA_1 della socia accomandataria Controparte_1
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del nonché della socia accomandataria Controparte_1
, depositato da , e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 27.03.2025;
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore in data 25.09.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- preso atto dell'intervento, nel corso dell'udienza del 25.9.2025, del pubblico ministero, dott.ssa
BE CO, la quale, a fronte della desistenza dei ricorrenti, ha proposto autonoma istanza di liquidazione giudiziale;
- verificata, dunque, la legittimazione del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 38 primo comma c.c.i.i.;
- verificata la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza all'indirizzo pec della società resistente;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
-considerato che il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso con riferimento alla legge fallimentare, Cass., 23.3.2018, n. 7372);
- ritenuto, invero, che sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett.
d) e 121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad € 500.000,00. In particolare, dalla documentazione contabile allegata alle informative della GDF risulta un attivo, al 31.12.2022, pari ad € 3.890.038,25 e ricavi pari ad € 420.718,00; con riferimento, invece, al 2023 risulta un attivo pari ad € 3.732.618,87 e ricavi per € 1.124.988,20.
Inoltre, i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.: a tal proposito, dall'informativa della GDF risulta un debito nei confronti dell'Erario pari a complessivi CP_
€ 304.657,19, nonché un debito nei confronti dell' pari a complessivi € 122.337,20;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all' impresa che si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell' incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014); nella specie, l'esistenza di pignoramenti mobiliari, l'esistenza di ipoteche legali e di numerosi decreti ingiuntivi contro la società sono sintomatici dello stato d'insolvenza;
d) tenuto conto dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti, e ritenuta, pertanto,
l'insolvenza;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- considerato che la prosecuzione dell'attività d'impresa non arreca pregiudizio ai creditori;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...] nonché di quale socia illimitatamente Controparte_1 Controparte_1 responsabile;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Persona_1 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore a proseguire l'esercizio d'impresa;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 2.4.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice delegato Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore