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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 20/2025 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nata a [...] – SP (Brasile) il 10/1/2001, residente in [...]Parte_1
Dr. Albuquerque Lins, 922, apto. 132, Santa Cecilia, São Paulo – SP (Brasile);
, nata a [...] – SP (Brasile) in data 3/11/1966, residente in [...]Parte_2
Araçari, 126, apto. 91, Itaim Bibi, São Paulo – SP (Brasile);
nata a [...] – SP (Brasile), il 23/3/1970, residente in Controparte_1
Rua Dr. Brasilio Machado 103, Ap 111, Sanata Cecilia, Sao Paulo – SP (Brasile);
nata a [...] – SP(Brasile) il 20/11/1975, residente in Controparte_2
Rua Itacema, 331, apto13, Itaim Bibi, São Paulo – SP (Brasile);
nato a [...] – SP (Brasile) il 17/8/2004, residente a Parte_3
Rua Itacema, 331, apto13, Itaim Bibi, São Paulo – SP (Brasile); rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Sica.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero. Conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente: “(…) 1) Accertare e dichiarare lo stato di cittadina italiana iure sanguinis dei signori: , nata a [...] – SP, Brasile, in data 10 gennaio Parte_1
2001, residente in [...]. Albuquerque Lins, 922, apto. 132, Santa Cecilia, São Paulo – SP,
Brasile, CAP 01230-001; , nata a [...] – SP, Brasile in data 03 novembre Parte_2
1966, residente in [...], 126, apto. 91, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CAP 01453-020;
nata a [...] – SP, Brasile, in data 23 Marzo 1970, residente in [...]
Rua Dr. Brasilio Machado 103, Ap 111, CAP 01230-010, Sanata Cecilia, Sao Paulo – SP;
nata a [...] – SP, Brasile, in data 20 novembre 1975, Controparte_2 residente in [...], 331, apto13, Itaim Bibi, CAP 04530-050, São Paulo – SP, Brasile;
nato a [...] – SP, Brasile, in data 17 agosto 2004, residente Parte_3
a Rua Itacema, 331, apto13, Itaim Bibi, CAP 04530-050, São Paulo – SP, Brasile. 2)
Conseguentemente, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_3 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri di Stato
Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari”.
Nella comparsa di costituzione e risposta il resistente ha così concluso: “a.-. accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
b.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 31 dicembre 2024 e proposto ai sensi degli artt.
3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c,
i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di , nata il [...] ad [...] Persona_1 genitori italiani, e;
Parte_4 Parte_5
-che la predetta era emigrata in Brasile, ove aveva vissuto fino al decesso, intervenuto in data 23/4/1957, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-che , il 12/4/1913, a Sao Paulo – SP (Brasile), aveva sposato Persona_1
(detto anche , cittadino italiano, e che dalla unione, il Persona_2 Persona_3
30/6/1915, era nato il figlio;
Persona_4 -che aveva contratto matrimonio con , con la Persona_4 Parte_6 quale aveva generato (20/10/1940) e Parte_7 Persona_5
(25/3/1945);
-che, dal matrimonio tra ed , era nato Parte_7 Controparte_4
(23/3/1970); Controparte_1
-che aveva contratto matrimonio con e che dalla Persona_5 Persona_6 union, erano nati i figli (19/12/1962), (3/11/1966) e Persona_7 Parte_2 [...]
(20/11/1975); Controparte_2
-che aveva sposato e che dalla unione era nata la Persona_7 Persona_8 figlia (10/1/2001); Parte_1
-che aveva sposato e che Controparte_2 Controparte_5 dalla unione era nato il figlio (17/8/2004). Parte_3
Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che non si era mai Persona_1 naturalizzata brasiliana, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro stato di cittadini italiani, acquisito jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti documenti, tradotti in italiano e apostillati:
-certificati di nascita, di morte, di matrimonio e di non naturalizzazione brasiliana di
; Persona_1
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Persona_4
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Parte_7
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Persona_5
-certificato di nascita di Controparte_1
-certificato di nascita e di matrimonio di;
Persona_7
-certificati di nascita e di matrimonio di;
Parte_2
-certificati di nascita e di matrimonio di Controparte_2
-certificato di nascita di;
Parte_1
-certificato di nascita di Parte_3
Costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, per mancanza di Controparte_3 prova dei fatti dedotti a sostegno. In ogni caso, poiché non risultava proposta istanza in sede amministrativa, l'Avvocatura chiedeva un rigoroso accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la rigorosa verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite. Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del 18 novembre 2025 la difesa dei ricorrenti contestava le deduzioni avversarie in ordine alla mancanza di prova e precisava le conclusioni come in epigrafe. A sua volta, l'Avvocatura dello Stato chiedeva che la causa fosse posta in decisione, sulle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti erano stati trasmessi, nulla osservava.
Preliminarmente, si rileva la invalidità della procura alle liti conferita al difensore da ciascun ricorrente, rilasciata all'estero ed apostillata, non essendo attestato, da parte del pubblico ufficiale che ha autenticato la sottoscrizione in calce, che la stessa è stata apposta in sua presenza da persona la cui identità ha accertato. Invero, costituisce principio inderogabile del nostro ordinamento quello secondo cui l'attestazione del pubblico ufficiale in sede di autenticazione deve riguardare la firma dell'atto, apposta in sua presenza, nonché l'accertamento della identità del sottoscrittore (cfr. Cass. SS.UU, n. 5592/2020 e sez. I, n. 34867/2022).
Nel merito, comunque, la domanda è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Appare opportuna una breve premessa sulla disciplina normativa della materia.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge
n. 91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, essendo stata la domanda proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. Ciò, CP_3 come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Come evidenziato, i ricorrenti individuano l'avo in , al contempo Persona_1 riferendo che la predetta ha sposato un cittadino italiano, , da cui ha avuto un Persona_2 figlio, attraverso il quale la linea di discendenza è proseguita, fino a giungere ad essi Per_4 ricorrenti.
Sulla base della ricostruzione dei legami familiari operata dai ricorrenti, l'avo va individuato in (cittadino italiano, titolare della potestà sul figlio minore) e non Persona_2 già nella di lui moglie, , individuata come tale senza alcuna apparente Persona_1 ragione. In mancanza dei certificati anagrafici che riguardano l'avo, non prodotti, la domanda non può essere accolta, non essendo stata fornita la prova della discendenza dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si rileva incidentalmente che, ove l'avo avesse perso la cittadinanza italiana per atto volontario (non essendo sufficiente la non opposizione a provvedimento governativo, quale quello relativo alla grande naturalizzazione), quando il figlio era ancora minore d'età, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, quest'ultimo avrebbe perso la cittadinanza italiana, con la possibilità di recuperarla, una volta raggiunta la maggiore età, mediante dichiarazione espressa, ai sensi dell'art. 12, L. n. 555/2912. Tale norma, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, seguito da questo tribunale, non è in contrasto con la Costituzione, né con le norme dell'UE (cfr. tra le altre Cass. n. 454/2024).
In mancanza di indicazioni in ordine alla situazione di quello che, sulla base delle allegazioni difensive, è l'avo italiano, la domanda non può essere accolta, stante la sua infondatezza.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Caltanissetta, 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Canto