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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1389/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DALLAFINA ILARIA, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“La parte resistente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione, senza alcuna rinuncia o preclusione di autonoma causa di risarcimento dei danni verso il ricorrente;
e chiede quindi pronunciarsi la separazione giudiziale, a spese di lite
compensate; La parte ricorrente accetta la suddetta rinuncia, e si associa alla domanda
sopra indicata, avanzata dalla resistente;
le parti chiedono quindi concordemente di
pronunciare la separazione giudiziale, prevedendo che ogni coniuge provvederà al proprio
Pagina 1 mantenimento in via autonoma, essendo entrambi economicamente autosufficienti, a spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, assumendo la sopraggiunta incompatibilità caratteriale e l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente, a marzo del 2022.
Si è costituita in giudizio la moglie resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione chiedendo, tuttavia, l'addebito della stessa al ricorrente, a cagione delle relazioni extraconiugali intraprese dallo stesso e degli atteggiamenti prevaricatori del posti in essere nei confronti della moglie, e specificando che dall'unione non Pt_1
sono nati figli.
Nessuna delle parti ha formulato una domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, attestando di essere economicamente autosufficienti.
Con decreto del 9.9.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc.
Con successivo provvedimento il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e onerato il ricorrente della notifica di ricorso e atti, con termine per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 15.1.2025 il giudice delegato, tentata la conciliazione, ha preso atto dell'accordo intervenuto dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni in via congiunta e rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il tribunale che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in ARQUA' POLESINE in data Controparte_1
27/05/2017, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
ARQUA' POLESINE nell'anno 2017, al numero 3, parte I;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.02.2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1389/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DALLAFINA ILARIA, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“La parte resistente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione, senza alcuna rinuncia o preclusione di autonoma causa di risarcimento dei danni verso il ricorrente;
e chiede quindi pronunciarsi la separazione giudiziale, a spese di lite
compensate; La parte ricorrente accetta la suddetta rinuncia, e si associa alla domanda
sopra indicata, avanzata dalla resistente;
le parti chiedono quindi concordemente di
pronunciare la separazione giudiziale, prevedendo che ogni coniuge provvederà al proprio
Pagina 1 mantenimento in via autonoma, essendo entrambi economicamente autosufficienti, a spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, assumendo la sopraggiunta incompatibilità caratteriale e l'abbandono della casa coniugale da parte della resistente, a marzo del 2022.
Si è costituita in giudizio la moglie resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione chiedendo, tuttavia, l'addebito della stessa al ricorrente, a cagione delle relazioni extraconiugali intraprese dallo stesso e degli atteggiamenti prevaricatori del posti in essere nei confronti della moglie, e specificando che dall'unione non Pt_1
sono nati figli.
Nessuna delle parti ha formulato una domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento, attestando di essere economicamente autosufficienti.
Con decreto del 9.9.2024 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc.
Con successivo provvedimento il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e onerato il ricorrente della notifica di ricorso e atti, con termine per il deposito della prova del perfezionamento della notifica.
All'udienza del 15.1.2025 il giudice delegato, tentata la conciliazione, ha preso atto dell'accordo intervenuto dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni in via congiunta e rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il tribunale che la ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, contratto in ARQUA' POLESINE in data Controparte_1
27/05/2017, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
ARQUA' POLESINE nell'anno 2017, al numero 3, parte I;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.02.2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 3