Articolo 10 della Legge 23 ottobre 2009, n. 157
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 novembre 2009
Art. 10. (Sanzioni).

l. Chiunque non denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 5, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
2. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che non denuncia alle Autorita' indicate nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 6, comma 1, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell'Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
3. In luogo delle pene previste nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 nel caso in cui la denuncia sia presentata dopo il termine di tre giorni stabilito, rispettivamente, negli articoli 5, comma 1, primo periodo, e comma 3, e 6, comma 1.
4. Il cittadino italiano o il comandante di una nave battente bandiera italiana che, senza averne fatto preventiva denuncia all'Autorita' indicata nell'articolo 5, comma 3, o nell'articolo 6, comma 1, effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell' Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
5. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale italiane, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'autorizzazione all'intervento non sia rilasciata dall'Italia.
6. Chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della Convenzione o nell' Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, e' punito, qualora, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 5, lettera (b), o 12, paragrafo 4, lettera (b), della Convenzione, si sia convenuto che l'Italia e' competente al rilascio del medesimo, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099. La stessa pena si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione.
7. Chiunque introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 50 a euro 500.
8. Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
Entrata in vigore il 11 novembre 2009