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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MINISCI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 2019 IMU 2019
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore, 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 28 febbraio 2025 Ricorrente_1, proprietario di alcuni immobili siti nel Comune di Castiglione in Teverina, impugnava l'avviso di accertamento n. 41 del 8.11.2024 emesso dal predetto Comune in ordine all'IMU anno 2019 per euro 1.062,00, comprensivi di sanzioni e interessi (n. 182/2025).
Con analogo ricorso datato 24 febbraio 2025 il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 30 del
7.11.2024 emesso dal predetto Comune in ordine alla TASI anno 2019 per euro 228,00, comprensivi di sanzioni e interessi (183/2025).
Nei motivi di impugnazione, comuni ai ricorsi, il ricorrente eccepiva quanto segue: 1) decadenza dal potere impositivo ed intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato il 7.2.2025, oltre il termine quinquennale previsto;
2) mancata considerazione dei benefici, atteso che gli immobili di cui al foglio 12 n. 234 e n. 235 sono stati concessi in locazione ad un imprenditore agricolo e dunque esentati dal pagamento dell'imposta per effetto del DL 557/1993 e della L. 160/2019.
Con atti datati 23.6.2025 si costituiva il Comune di Castiglione in Teverina, il quale deduceva sui singoli motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Ricorrendo i motivi di connessione ex art. 29 D.Lgvo n. 546/1992 si è provveduto a disporne la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per i motivi che seguono. Con riguardo al motivo relativo alla prescrizione della pretesa tributaria si evidenzia che gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2024. A tale periodo, però, va aggiunto quello di sospensione previsto dalla normativa emergenziale relativa alla pandemia da covid 19 che ha sospeso i termini tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 (d.l. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 art. 1 comma 1, periodo prorogato dall'art. 9 d.l. n. 73/2021).
La notifica avvenuta il 7.2.2025 risulta, pertanto, nei termini.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio
2025 la quale, affrontando il tema della operatività dell'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione […]”.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, la giurisprudenza, con orientamento ormai costante, ha precisato che “In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2- bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla
Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26617 del 09/11/2017, v. anche Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 7930 del 20/04/2016sez. 5 Sez. 5, Ord. n. 10283 del 12.4.2019, sez. 6, ord. n. 11588 del
11.5.2017, sez. 6, ord. n. 26617 del 9.11.2017, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015).
Per gli immobili in parola, ad uso abitativo, non vi sono elementi da cui emerga che in catasto vi sia l'annotazione di ruralità, circostanza che esclude, pertanto, la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio dell'esenzione, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che li liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MINISCI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 41 2019 IMU 2019
- sul ricorso n. 183/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore, 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 28 febbraio 2025 Ricorrente_1, proprietario di alcuni immobili siti nel Comune di Castiglione in Teverina, impugnava l'avviso di accertamento n. 41 del 8.11.2024 emesso dal predetto Comune in ordine all'IMU anno 2019 per euro 1.062,00, comprensivi di sanzioni e interessi (n. 182/2025).
Con analogo ricorso datato 24 febbraio 2025 il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 30 del
7.11.2024 emesso dal predetto Comune in ordine alla TASI anno 2019 per euro 228,00, comprensivi di sanzioni e interessi (183/2025).
Nei motivi di impugnazione, comuni ai ricorsi, il ricorrente eccepiva quanto segue: 1) decadenza dal potere impositivo ed intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato il 7.2.2025, oltre il termine quinquennale previsto;
2) mancata considerazione dei benefici, atteso che gli immobili di cui al foglio 12 n. 234 e n. 235 sono stati concessi in locazione ad un imprenditore agricolo e dunque esentati dal pagamento dell'imposta per effetto del DL 557/1993 e della L. 160/2019.
Con atti datati 23.6.2025 si costituiva il Comune di Castiglione in Teverina, il quale deduceva sui singoli motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
Ricorrendo i motivi di connessione ex art. 29 D.Lgvo n. 546/1992 si è provveduto a disporne la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per i motivi che seguono. Con riguardo al motivo relativo alla prescrizione della pretesa tributaria si evidenzia che gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2024. A tale periodo, però, va aggiunto quello di sospensione previsto dalla normativa emergenziale relativa alla pandemia da covid 19 che ha sospeso i termini tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 (d.l. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 art. 1 comma 1, periodo prorogato dall'art. 9 d.l. n. 73/2021).
La notifica avvenuta il 7.2.2025 risulta, pertanto, nei termini.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio
2025 la quale, affrontando il tema della operatività dell'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha chiarito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione […]”.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, la giurisprudenza, con orientamento ormai costante, ha precisato che “In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2- bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla
Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione.” (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26617 del 09/11/2017, v. anche Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 7930 del 20/04/2016sez. 5 Sez. 5, Ord. n. 10283 del 12.4.2019, sez. 6, ord. n. 11588 del
11.5.2017, sez. 6, ord. n. 26617 del 9.11.2017, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015).
Per gli immobili in parola, ad uso abitativo, non vi sono elementi da cui emerga che in catasto vi sia l'annotazione di ruralità, circostanza che esclude, pertanto, la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio dell'esenzione, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte.
Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che li liquidano nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300,00, oltre accessori.