TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/05/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 950/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per separazione tra i coniugi e per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e ss cpc, a domanda congiunta”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti C.F._2
in Olbia, Via Guido Piovene nr. 1 – interno 3;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Maria Pilisiu (C.F.: ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia;
pagina 1 di 6 ricorrenti in via congiunta;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, previi incombenti di rito, sentiti i coniugi, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune: 1) autorizzare i coniugi sigg. e Parte_1 Parte_2
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nella premessa del presente ricorso, ed in particolare: i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare le loro questioni patrimoniali (quindi a dividere tra loro i beni mobili di comune proprietà) e di non avere, per il resto, più null'altro da pretendere, a nessun titolo/ragione/motivo, l'uno rispetto all'altro, per il futuro impegnandosi definitivamente a provvedere ognuno per sé al proprio mantenimento;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.; 5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. Pt_1
e in data 23/01/2016 e trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Olbia, al Pt_2
n. 2 – Parte 1 – , anno 2016; 6) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano:
pagina 2 di 6 - di avere contratto matrimonio in Olbia il 23 gennaio 2016, iscritto nei Registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Olbia, al nr. 2, parte 1, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni;
- che, dalla predetta unione, non nascevano figli;
- che, da tempo, a causa di sopravvenute incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, la convivenza diventava intollerabile, stante il venire meno della comunione di intenti e di sentimenti tipica del rapporto di matrimonio, per cui entrambi i coniugi davano atto di vivere già separati, avendo già abbandonato il tetto coniugale, e trasferito altrove le rispettive dimore, nonché regolato le questioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra i medesimi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto in sede di ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il “visto” del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le allegazioni rese dalle parti, di fatto, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, e confermati nelle note da ultimo depositate per l'udienza del 10 aprile 2025, possano essere recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
pagina 3 di 6 In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di RE (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di MI (sentenza n. 3542/2023), ER, VA e IA Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.
Per il Tribunale di RE, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di MI, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
pagina 4 di 6 Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...] – Federazione Russa;
Parte_2
in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 23/01/2016, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 2, parte I, serie B, anno 2016;
alle condizioni rassegnate in via congiunta dai coniugi, come riportate in premessa;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
pagina 5 di 6 DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 950/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per separazione tra i coniugi e per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.47 e ss cpc, a domanda congiunta”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti C.F._2
in Olbia, Via Guido Piovene nr. 1 – interno 3;
rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Maria Pilisiu (C.F.: ), elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia;
pagina 1 di 6 ricorrenti in via congiunta;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note scritte depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale, previi incombenti di rito, sentiti i coniugi, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune: 1) autorizzare i coniugi sigg. e Parte_1 Parte_2
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni indicate nella premessa del presente ricorso, ed in particolare: i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a regolare le loro questioni patrimoniali (quindi a dividere tra loro i beni mobili di comune proprietà) e di non avere, per il resto, più null'altro da pretendere, a nessun titolo/ragione/motivo, l'uno rispetto all'altro, per il futuro impegnandosi definitivamente a provvedere ognuno per sé al proprio mantenimento;
4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.; 5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. Pt_1
e in data 23/01/2016 e trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Olbia, al Pt_2
n. 2 – Parte 1 – , anno 2016; 6) dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti rilevavano:
pagina 2 di 6 - di avere contratto matrimonio in Olbia il 23 gennaio 2016, iscritto nei Registri dell'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Olbia, al nr. 2, parte 1, anno 2016, optando per il regime della separazione dei beni;
- che, dalla predetta unione, non nascevano figli;
- che, da tempo, a causa di sopravvenute incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, la convivenza diventava intollerabile, stante il venire meno della comunione di intenti e di sentimenti tipica del rapporto di matrimonio, per cui entrambi i coniugi davano atto di vivere già separati, avendo già abbandonato il tetto coniugale, e trasferito altrove le rispettive dimore, nonché regolato le questioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra i medesimi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto in sede di ricorso, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il “visto” del PM in sede, la riferiva al Collegio nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025.
*****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto di coniugio e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le allegazioni rese dalle parti, di fatto, acclarano l'insorgenza tra i ricorrenti di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nel ricorso introduttivo.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti tra i coniugi, come delineati nel ricorso introduttivo, e confermati nelle note da ultimo depositate per l'udienza del 10 aprile 2025, possano essere recepiti in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio, al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
pagina 3 di 6 In argomento, deve osservarsi che la Cassazione, con la recente sentenza n. 28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di RE (sentenza n. 4458/2023), e consentita invece dai
Tribunali di MI (sentenza n. 3542/2023), ER, VA e IA Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale.
Per il Tribunale di RE, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di MI, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai “procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale, e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione, il Tribunale di Treviso ha chiesto l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Secondo il Supremo Collegio, “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.
473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'altro, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale (…)”.
pagina 4 di 6 Non occorre pronunciarsi sulle spese, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA
la separazione consensuale di:
, nato il [...] a [...]; Parte_1
e
, nata il [...] a [...] – Federazione Russa;
Parte_2
in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 23/01/2016, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 2, parte I, serie B, anno 2016;
alle condizioni rassegnate in via congiunta dai coniugi, come riportate in premessa;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
pagina 5 di 6 DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 9 maggio 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6