Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da ON AR Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI DA Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32584 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 68201, depositato in data 30 giugno 2020, reso da LL RI, (c.f. [...]), nato a [...]
d’Alpago (BL) il 30 novembre 1958, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F. [...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
Da IT SI (c.f. [...]), nato a [...] il [...];
AL IN RI (c.f. [...]), nata a [...] il 30 gennaio 1956;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, nessuno presente per gli agenti,
come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 234 del 5 maggio 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 68201, depositato in data 30 giugno 2020, reso da RI LL, SI Da IT e RI AL IN, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Est (Belluno-TrevisoVenezia) per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 36 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30901 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta, la gestione non appariva regolare non avendo i subagenti compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, non potevano essere ricondotte al programma alla realizzazione del quale era finalizzato il budget assegnato.
La valutazione di tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, veniva, tuttavia, rimessa al Collegio, precisando che poteva ritenersi superata quella relativa alla mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di sub conti da parte degli agenti sostituti, poiché il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva effettuati.
All’udienza del 10 dicembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli altri agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 68201 reso da RI LL, SI Da IT e RI AL IN, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione del budget operativo della U.O. Forestale Est Belluno-Treviso-Venezia per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 36 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30901 del registro di Segreteria.
2.Va brevemente premesso che il “budget operativo” è un istituto dell’ordinamento contabile regionale, disciplinato dall’art. 49 della L.R.
n.39/2001, che consente di attribuire, “quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa”, ad un determinato dirigente la titolarità di una parte o dell’intero stanziamento di un capitolo di spesa, utilizzabile per effettuare liquidazioni o pagamenti di spese mediante l’emissione diretta di ordinativi di pagamento o di buoni di prelevamento, da trarsi su un apposito conto reso disponibile presso il tesoriere regionale.
L’art. 9 della legge regionale n. 8/2016 prevede la possibilità di fare ricorso a tale istituto per taluni degli interventi, da eseguirsi in economia, previsti dalla legge regionale n. 52/1978 (Legge forestale regionale: si tratta, in particolare, di quelli previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idraulico-forestali e idrogeologiche, interventi di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico).
Ciascuna unità operativa periferica (per l’esercizio 2017, erano due: Est Belluno-Treviso-Venezia e Ovest Padova-Rovigo-Vicenza-Verona) provvede, quindi, direttamente alla progettazione dei lavori e alla loro realizzazione impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera, appositamente acquistati o noleggiati, nonché personale appositamente assunto, sotto la direzione del responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto sancito dalle norme vigenti.
Gli interventi, secondo un’ottica programmatoria, si articolano in piani e progetti, predisposti dalle singole unità operative periferiche ed approvati dal Dirigente Regionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, e possono anche avere valenza pluriennale (comunque non oltre il triennio della programmazione di bilancio).
La programmazione della relativa spesa, coerentemente con i principi di cui al D.lgs. n. 118/2011, avviene con delibera della Giunta regionale, con la quale viene definito l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle diverse annualità secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.
Con DGR n. 328 del 28 marzo 2017 sono stati individuati (nei prospetti allegati A e B, uno per ciascuna delle unità operative territoriali, risultanti dalla riorganizzazione regionale di cui alla DGRV n. 1507/2016) gli interventi da attuarsi nel corso del 2017 (taluni dei quali “con riflessi programmatori nel 2018 e 2019”), per ciascuno dei quali è stata determinata la spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dell’esercizio e contestualmente sono stati prenotati i corrispondenti impegni di spesa a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
La delibera, inoltre, ha autorizzato l’effettuazione delle spese relative alla esecuzione dei progetti, assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa (All. D), specificando che l'utilizzo dei budget operativi poteva essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.
3. Il conto in esame ha ad oggetto il budget operativo assegnato all’U.O.
Forestale Est Belluno-Treviso-Venezia per l’esercizio 2017 (all. A della DGR 431/2016) per l’importo complessivo di euro 10.379.029,26.
La rendicontazione fa riferimento a quattro ordini di accreditamento, ciascuno corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente, il n. 18 del 30/03/2017 per un importo di €
4.268.014,63 e il n. 19 in pari data per un importo di euro 1.956.014,63 relativi al distaccamento di Belluno; il n. 20 del 30/03/2017 di euro 2.981.799,63 e il n. 21 in pari data per un importo di euro 1.173.200,37 relativi al distaccamento di Treviso-Venezia.
Tale destinazione è stata impressa con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 131 del 2017 che ha suddiviso l’ammontare del budget
(euro 10.679.139,81) in quattro distinti ordini di accreditamento, due per ciascuno dei distaccamenti territoriali: di questi, uno (e, rispettivamente, i nn. 18 e 20) finalizzato all’acquisto di manodopera e l’altro (e, rispettivamente, i nn. 19 e 21) destinato alle spese per forniture di beni e servizi per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria.
Il conto risulta composto da otto prospetti:
a. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 18;
b. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 18;
c. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 19;
d. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 19;
e. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 20;
f. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n. 20;
g. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere per l’ordine di accreditamento n. 21;
h. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità per l’ordine di accreditamento n.21.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 205 del 11/05/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 13/05/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 225 del 20/05/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dall’ agente contabile RI LL, assegnatario titolare del budget, e dai sostituti SI Da IT (per gli ordini di accreditamento nn. 18 e 19) e RI AL IN (per gli ordini di accreditamento nn. 20 e 21).
4. I documenti di rendicontazione sono stati compilati in conformità e secondo gli schemi di cui alla DGRV n. 2440/2002.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 18/2017 di euro 4.268.014,63 espone “anticipazioni” per complessivi euro 3.790.014,61 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca per un totale di 2012 operazioni, di cui 878 (per euro 1.963.317,44) poste in essere dall’agente titolare e 1134 dal sostituto Da IT.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 19/2017 di euro 1.956.014,63 espone “anticipazioni” per complessivi euro 1.364.236,49 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca, per un totale di 2958 operazioni, di cui 2311 (per euro 1.000.917,05) eseguite dall’agente titolare e 647 dal sostituto Da IT.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 20/2017 di euro 2.981.799,63 espone “anticipazioni” per complessivi euro 2.605.054,56 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca
(bonifico), per un totale di 1210 operazioni, tutte poste in essere dal sostituto AL IN.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 21/2017 di euro 1.173.200,37 espone “anticipazioni” per complessivi euro 882.862,36 a cui corrispondono pagamenti di pari importo, tutti avvenuti per banca, per un totale di 1328 operazioni, di cui 1 (per euro 320,00) posta in essere dall’agente principale e le restanti 1327 dal sostituto AL IN.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa.
Il numero di operazioni svolte dagli agenti “sostituti”, la ricorrenza periodica e la continuità nel corso dell’intera gestione sono indice del fatto che gli agenti Da IT e AL IN hanno operato in posizione di alternatività rispetto all’agente titolare del budget, talora anche in via assolutamente prevalente:
essi, pertanto, debbono essere inquadrati nella figura dell’agente
“secondario” (rispetto al titolare del budget, che assume la qualità di agente “principale”) secondo il modello delineato dall’art. 192 del R.D.
827/1924, con la conseguenza che ciascuno avrebbe dovuto compilare un autonomo (sub)conto, da allegare al conto dell’agente principale, le cui risultanze avrebbero dovuto confluire in quest’ultimo.
Va, inoltre, rilevato che la destinazione degli ordini di accreditamento (due)
per ciascuno dei due distaccamenti, configurando distinte gestioni, avrebbe dovuto comportare la compilazione di conti separati per ciascuna gestione.
Il conto, infatti, deve essere idoneo a dimostrare, mediante le scritturazioni ivi contenute, i fatti di gestione ed i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.): la forma del conto ed i relativi contenuti debbono, conseguentemente, essere coerenti con questa finalità.
La giurisprudenza di questa Corte da tempo è pervenuta ad affermare l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione
(cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022, Sez. Campania n. 177/2025: “in giurisprudenza si ritiene che possano ritenersi validi i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, c.g.c.)”).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza afferma l’irregolarità del conto nel caso in cui sia rappresentativo di una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente (Sez. Calabria, n. 354/2020: id. n.
405/2019) quanto nel caso in cui la medesima gestione faccia capo ad agenti diversi (ex aliis, Sez. Sicilia, n. 825/2020; Sez. Veneto n. 243/2024; id.
n. 28/2025) e ciò proprio in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti (ex aliis, Sez.
Veneto, n. 29/2023) i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (art. 192, comma 2, R.D. 827/24).
Nel caso in esame, tuttavia, nonostante l’unicità del documento di rendicontazione per plurime gestioni, la separata annotazione per ciascun ordine di accreditamento e il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, consentono non solo l’imputazione dei fatti a ciascuna gestione e all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute in rapporto alla destinazione impressa con l’ordine di accreditamento.
5. A tale ultimo proposito deve darsi atto che l’articolazione del conto per sezioni (dedicate ai singoli ordini di accreditamento) ha permesso di verificare, attraverso il conto analitico, la tipologia di spese sostenute, tutte in linea con la specifica destinazione del budget impressa con il citato decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 131 del 2017, seppure in mancanza di specifiche annotazioni che consentano di collegarle al progetto o all’intervento per la realizzazione del quale sono state sostenute (come previsto dall’art. 49 della L.R. 39/2001, che pone precisi limiti al ricorso al budget operativo, “concepito per far fronte ad esigenze di spesa di limitata portata, al fine di non rallentare l’operatività in determinati settori o in particolari situazioni, in cui l’utilizzo della procedura ordinaria di erogazione della spesa potrebbe non garantire i tempi inderogabili di pagamento” e, come tale, “da attivarsi in via eccezionale, da motivarsi adeguatamente”: DGR n.2440/2002).
Nel conto in esame le spese sostenute (per manodopera o per forniture)
sono, infatti, registrate in ordine cronologico, per mandato di pagamento, senza alcun ulteriore riferimento (o diverso raggruppamento) che ne consenta l’immediato e diretto raccordo con i progetti per i quali la spesa è stata autorizzata ed impegnata con la citata DGR n. 328/2017.
Con riferimento alla spesa di personale ed in particolare al versamento dei contributi previdenziali, all’esito dell’istruttoria è emerso che, per l’assolvimento degli obblighi contributivi, è stato creato, nel sistema contabile, un “contenitore cassa”, attraverso il quale si è provveduto all’accantonamento in favore della Regione delle somme corrispondenti ai contributi da versare, la cui scadenza è di regola posticipata (venivano, infatti, pagati su base trimestrale ma mediante bollettini emessi sei mesi dopo la chiusura di ciascun trimestre di riferimento): alla relativa scrittura non corrisponde, perciò, un flusso.
6. Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del budget, inoltre, è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
7. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32584 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili RI LL, SI Da IT e RI AL IN in relazione al conto n. 68201, depositato in data 30 giugno 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
DA IN AR OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)