Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2025, proposto da
PI LI, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Latino e Daniela Cesana, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4524/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IC SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 9 maggio 2025, il signor PI LI agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4524/2024 del 16 ottobre 2024 (R.G. n. 7853/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Si costituiva formalmente in giudizio l’intimato Ministero dell’istruzione e del merito.
Con l’ordinanza n. 3022 del 29 settembre 2025, è stata segnalata alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza in quanto notificato quando non era ancora trascorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Le parti hanno depositato memorie vertenti sulla questione come sopra rilevata d’ufficio.
All’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2026, infine, la causa è stata introitata in decisione.
Come già segnalato con la menzionata ordinanza n. 3022/2025, il ricorso è inammissibile.
Infatti, esso è stato notificato il 9 maggio 2025, prima che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, dalla notificazione del titolo esecutivo avvenuta in data 3 febbraio 2025 (“ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”).
Stante la sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolata dal codice di rito civile, la citata disposizione, che concede all’amministrazione debitrice un termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo per eseguire l’obbligazione pecuniaria, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di istituti che, sia pure per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l’adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall’ordine del giudice ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3632).
Essa, pertanto, integra una condizione dell’azione esecutiva proposta nei confronti della pubblica amministrazione a portata applicativa generalizzata, ossia indipendente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore, sicché l’azione di ottemperanza non può essere proposta prima del decorso del termine ivi previsto (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 24 dicembre 2025, n. 4260).
Del resto, la prestazione alla quale si riferisce la c.d. carta del docente, pur non comportando la consegna diretta di un importo subito liquido, ha natura pecuniaria e di pagamento in quanto viene in rilievo una utilità economicamente valutabile, condizionata dalla destinazione di una somma di denaro a specifiche tipologie di acquisti (Cass. civ., sez. lavoro, 29 ottobre 2024, n. 27872).
Una volta accertato che il termine dilatorio previsto dal citato art. 14 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avente per oggetto l’attribuzione della carta del docente, non può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui il ricorso notificato prima del decorso del termine in questione non sarebbe inammissibile, dovendosi avere riguardo alla data di passaggio in decisione del ricorso medesimo.
Laddove stabilisce che “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata”, infatti, l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integra esplicitamente una condizione dell’azione, ossia una condizione di proponibilità del ricorso e non di mera procedibilità dello stesso.
D’altronde, la disposizione in parola sottende l’esigenza di assegnare alla pubblica amministrazione uno spatium deliberandi di centoventi giorni onde consentirle di reperire i fondi per provvedere spontaneamente al pagamento delle somme dovute, evitando gli ulteriori costi del giudizio esecutivo: tale ratio risulterebbe certamente vanificata se il meccanismo venisse configurato come una mera condizione di procedibilità, poiché l’anticipata azione esecutiva sarebbe solo temporaneamente improcedibile e la pubblica amministrazione sarebbe comunque tenuta a difendersi in giudizio con gli oneri che ne conseguono (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 06 febbraio 2023, n. 117).
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in quanto la questione di inammissibilità è stata sollevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC SO |
IL SEGRETARIO