CASS
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2025, n. 18657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18657 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) IL IG, nata a [...] il [...] 2) IL LI, nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa in data 17/01/2023 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Marta Ceraldi, che ha concluso concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/01/2023 (dep. 07/01/2025), la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da IL IG e IL LI (quali eredi di LI IE) avente ad oggetto la richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione del manufatto, sito in Giugliano in Campania, per la realizzazione del quale la LI, unitamente al Penale Sent. Sez. 3 Num. 18657 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2025 2 2 defunto marito IL VA, era stata condannata alla pena di giustizia, con sentenza ormai irrevocabile emessa in data 13/10/1997 dalla Corte di Appello di Napoli. 2. Ricorrono per cassazione i IL con unico atto, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Giugliano. Si censura la mancata considerazione del fatto che erano state presentate due istanze di sanatoria, una dalla LI (avente ad oggetto un’abitazione al piano rialzaato e un locale deposito) e una da IL LI (avnete ad oggetto un’abitazione al primo piano): ciascuna delle due porzioni edificate non superava il limite di legge dei 750 mc, quindi il rilascio (pur di un solo provvedimento, a fronte delle due istanze) doveva ritenersi legittimo. Si lamenta comunque il mancato esercizio della necessaria attività istruttoria, da parte della Corte territoriale, in presenza di fascicoli ricostruiti dopo l’incendio divampato in comune. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla manifesta infondatezza della censura prospettata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto» (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 – 01, che ha affermato il principio un una fattispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unità di volumetria inferiore a 750 mc.). Si tratta di un insegnamento già costantemente affermato anche in relazione alle disposizioni del precedente condono (cfr. ad es. Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084 – 01, secondo cui «in tema di condono edilizio, 3 3 nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria»). Nel caso di specie, l’applicabilità del principio, per il carattere artificioso del frazionamento delle domande di sanatoria (una per l’abitazione e il locale deposito siti al piano rialzato, l’altra per l’abitazione realizzata al primo piano), emerge in termini incontrovertibili già dal capo di imputazione per il quale la LI era stata condannata (insieme al marito IL VA), riportato nell’epigrafe della sentenza di primo grado (emessa in data 19/12/1995, dep. 1996, dal Pretore di Napoli – Sez. dist. Marano). Infatti, nel capo a), viene contestata agli imputati la realizzazione di un unico manufatto, con la precisazione che sia il piano rialzato, sia il primo piano, risultavano ultimati. Risulta del tutto infondata, conseguentemente, anche la censura difensiva imperniata sull’asserita assenza di un’adeguata istruttoria. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2025
udita la relazione svolta dal Presidente Ramacci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. Marta Ceraldi, che ha concluso concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/01/2023 (dep. 07/01/2025), la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da IL IG e IL LI (quali eredi di LI IE) avente ad oggetto la richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione del manufatto, sito in Giugliano in Campania, per la realizzazione del quale la LI, unitamente al Penale Sent. Sez. 3 Num. 18657 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 16/04/2025 2 2 defunto marito IL VA, era stata condannata alla pena di giustizia, con sentenza ormai irrevocabile emessa in data 13/10/1997 dalla Corte di Appello di Napoli. 2. Ricorrono per cassazione i IL con unico atto, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Giugliano. Si censura la mancata considerazione del fatto che erano state presentate due istanze di sanatoria, una dalla LI (avente ad oggetto un’abitazione al piano rialzaato e un locale deposito) e una da IL LI (avnete ad oggetto un’abitazione al primo piano): ciascuna delle due porzioni edificate non superava il limite di legge dei 750 mc, quindi il rilascio (pur di un solo provvedimento, a fronte delle due istanze) doveva ritenersi legittimo. Si lamenta comunque il mancato esercizio della necessaria attività istruttoria, da parte della Corte territoriale, in presenza di fascicoli ricostruiti dopo l’incendio divampato in comune. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla manifesta infondatezza della censura prospettata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto» (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 – 01, che ha affermato il principio un una fattispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unità di volumetria inferiore a 750 mc.). Si tratta di un insegnamento già costantemente affermato anche in relazione alle disposizioni del precedente condono (cfr. ad es. Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084 – 01, secondo cui «in tema di condono edilizio, 3 3 nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria»). Nel caso di specie, l’applicabilità del principio, per il carattere artificioso del frazionamento delle domande di sanatoria (una per l’abitazione e il locale deposito siti al piano rialzato, l’altra per l’abitazione realizzata al primo piano), emerge in termini incontrovertibili già dal capo di imputazione per il quale la LI era stata condannata (insieme al marito IL VA), riportato nell’epigrafe della sentenza di primo grado (emessa in data 19/12/1995, dep. 1996, dal Pretore di Napoli – Sez. dist. Marano). Infatti, nel capo a), viene contestata agli imputati la realizzazione di un unico manufatto, con la precisazione che sia il piano rialzato, sia il primo piano, risultavano ultimati. Risulta del tutto infondata, conseguentemente, anche la censura difensiva imperniata sull’asserita assenza di un’adeguata istruttoria. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2025