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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8830/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. AL Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.7.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 18/04/1974 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. NC Iannuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Firenze (FI) il 11/01/1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. NC Iannuzzi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 8 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 09/02/2002 (anno 2002 atto n. 101 reg. R01 parte 2 serie A) In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli:
1) , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, cittadino italiano;
C.F._3
2) , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3 C.F._4 cittadino italiano;
3) , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_4 C.F._5 cittadina italiana;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. Pt_4
Il padre potrà vederla a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera, e una sera (sino alle ore 23) nella settimana in cui non cadrà il fine settimana dedicato al padre. Nei giorni di visita di spettanza del padre, lo stesso provvederà a prendere la minore a casa della madre e ve la riaccompagnerà al termine della visita. Durante le festività natalizie la figlia passerà con un genitore i giorni dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio (i periodi saranno invertiti l'anno successivo) ed ugualmente le vacanze pasquali saranno trascorse metà con l'uno e metà con l'altra (il giorno di Pasqua ad anni alterni). Il padre avrà diritto di trascorrere due settimane consecutive con la figlia durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il 31 marzo di ogni anno. Nel corso di tali periodi verrà sospeso il calendario delle visite del padre fissate per il periodo ordinario. I genitori si impegnano comunque a regolare i periodi di visita nell'interesse esclusivo della figlia, utilizzando la massima flessibilità, anche rispetto ai periodi qui concordati, il tutto sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della minore e salvo congruo preavviso. I figli maggiorenni, attualmente residenti nella casa familiare, decideranno in autonomia visite e frequentazioni con i genitori;
questi ultimi, comunque, si impegnano a favorire i contatti tra i figli e l'altro genitore;
2. la casa familiare sita a Milano, via Empedocle 7, 4° piano, sarà assegnata alla madre sino all'indipendenza economica dei figli, o comunque sino al compimento del 26° anno di età da parte di questi e, in particolare, della figlia minore . La madre verserà le spese condominiali ordinarie e Pt_4 sosterrà il costo delle utenze. Le rate residue del mutuo saranno pagate al 50% da ciascuno dei coniugi e così pure le spese straordinarie. Il marito, all'atto della separazione, lascerà la casa coniugale, dalla quale dovrà asportare entro 60 giorni tutti i suoi beni ed effetti personali;
pagina 2 di 8 3. a partire dal mese di novembre 2025 il padre verserà alla signora mediante bonifico Pt_1 bancario sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese un contributo di 200,00 euro mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, per il resto vi provvederà la madre collocataria. Il padre verserà poi direttamente a ciascuno dei figli maggiorenni, entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, sino alla loro indipendenza economica e comunque non oltre il 26° anno di età. Nel momento in cui il padre non dovrà più sostenere spese universitarie per gli altri figli (vedi punto successivo), il contributo per il mantenimento della figlia minore passerà a 500,00 euro mensili. Tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI costo vita (prima rivalutazione novembre 2026);
4. il padre provvederà al pagamento della retta e delle tasse per l'iscrizione all'università del figlio NC sino al termine del corso di studi e in generale al pagamento del 100% delle spese straordinarie per i figli, così come indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 3 di 8 genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5. Entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione la moglie trasferirà al marito la proprietà del veicolo KIA Sportage tg. ED157PZ. Le spese per il trasferimento di proprietà della vettura saranno interamente a carico del marito;
6. i coniugi, tenuto conto dei trasferimenti di proprietà di seguito previsti, si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco contributo di mantenimento;
7. i coniugi, entro tre mesi dall'omologa, provvederanno con atto notarile ai seguenti trasferimenti immobiliari (spese notarili e accessorie a carico del marito), per definire in occasione della separazione ogni questione economica e patrimoniale tra loro, tenendo conto della provenienza delle risorse impiegate per i diversi acquisti:
7A- il marito trasferirà alla moglie la propria quota di proprietà dell'appartamento, sito in Milano, via Sarzana 42 – piano 3 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 139, n. 100 sub. 15 – cat. A/3, vani 3, rendita euro 348,61(indicato in ricorso al n. 10 tra gli immobili di proprietà del marito e sempre al n. 10 della visura in atti quale doc.9), che diverrà dunque di esclusiva proprietà della moglie;
7B- la moglie trasferirà al marito la propria quota di proprietà degli immobili indicati in ricorso tra le proprietà del marito ai numeri: 1,3,4,5,7,9,11,12,13 (ed analogamente nella visura in atti quale doc. 9) di seguito meglio indicati: 1) Appartamento in Milano, v.le Monza 58 (proprietà per la quota del 25%) – piano 3 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 200, n. 237 sub. 13 – cat. A/4, vani 5, rendita euro 426,08 3) Autorimessa in Milano, via Empedocle 7 (proprietà per la quota del 50%) – piano S1 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 56, n. 509 sub. 48 – cat. C/6, 28 mq, rendita euro 206,79 4) Appartamento in Milano, via F.lli Pozzi 1 (proprietà per la quota del 50%) – piano 4 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 146, n. 254 sub. 708 – cat. A/4, vani 3, rendita euro 278,89 5) Appartamento in Milano, via Dei Valtorta 23 (proprietà per la quota del 25%) – piano 3 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 199, n. 314 sub. 111 – cat. A/4, vani 3, rendita euro 278,89 7) Appartamento in Milano, via Mambretti 18, con cantina di pertinenza (proprietà per la quota del 25%) – piano 1 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 61, n. 51 sub. 701 – cat. A/4, vani 2,5, rendita euro 193,67 (quanto alla cantina foglio 61, n. 51 sub. 702 – cat. C/2, 4 mq, rendita euro 7,44) 9) Appartamento in Milano, via Cino Da Pistoia 15 (proprietà per la quota del 50%) – piano 1 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 141, n. 6 sub. 51 – cat. A/3, vani 4, rendita euro 454,48 11) Appartamento in Milano, via Vallazze 26 (proprietà per la quota del 50%) – piano 4 - identificato pagina 4 di 8 al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 274, n. 316 sub. 49 – cat. A/5, vani 2, rendita euro 222,08 12) Appartamento in Milano, via Cecilio Stazio 11 (proprietà per la quota del 50%) – piano 4 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 234, n. 124 sub. 706 – cat. A/4, vani 1,5, rendita euro 178,18 13) Deposito in Milano, via Empedocle 7, con autorimessa di pertinenza (proprietà per la quota del 50%) – piano S1 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 56, n. 509 sub. 25
– cat. C/2, 178 mq, rendita euro 297,48 (quanto all'autorimessa foglio 56, n. 509 sub 40 – cat. C/6, 12 mq, rendita euro 95,44
In relazione all'appartamento indicato in ricorso al nr. 6, ovvero l'appartamento in Milano, v.le Empedocle 7, con cantina e autorimessa di pertinenza – piano 5 – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Milano, foglio 56, n. 509 sub. 12 – cat. A/2, vani 6, rendita euro 1224,00 (quanto alla cantina foglio 56, nr. 509 sub. 19 – cat. C/2, 6 mq, rendita euro 9,30; quanto all'autorimessa foglio 56, n. 509 sub 37 – cat. C/6, 12 mq, rendita euro 95,44), i coniugi danno atto che l'appartamento, con le relative pertinenze, è stato promesso in vendita a terzi al prezzo di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), con rogito previsto entro il 20-12-2025 e che sin d'ora concordano che il ricavato verrà ripartito nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00) a e nella Parte_1 misura di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) a;
Parte_2
8. la moglie trasferirà poi al marito, sempre al fine di definire ogni questione economica e patrimoniale tra i coniugi, la sua quota di proprietà degli immobili siti in SA (NU), elencati in ricorso tra le proprietà del marito ai nr. 15 e 16 e di seguito meglio indicati, entro tre mesi dal momento in cui detti beni (allo stato non trasferibili per irregolarità edilizie) dovessero divenire trasferibili:
15) Appartamento in SA (NU), località Paule E Mare, proprietà per la quota del 50%, – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di SA, foglio 80, part. 529 sub. 2 – cat. A/2, vani 5,5, rendita euro 653,32
16) Appartamento in SA (NU), località Paule E Mare, proprietà per la quota del 50% – identificato al catasto dei fabbricati del Comune di SA, foglio 80, part. 529 sub. 4 – cat. A/2, vani 6,5, rendita euro 772,10 L'uso di detti immobili sarà riservato, sin dall'omologa della separazione, al sig. , tuttavia Parte_2 la sig. vrà diritto ad utilizzare gratuitamente l'appartamento sito al piano terra (nr. 15) per un Pt_1 periodo di quattro settimane all'anno, nel periodo compreso tra l' 1 giugno e il 30 settembre, preferibilmente suddiviso in due periodi di due settimane ciascuno, periodi da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno. La signora potrà utilizzare tale appartamento personalmente, anche in Pt_1 compagnia dei figli o di terze persone, ma non potrà affittarlo o concederlo in uso a terzi. Il sig.
[...]
dovrà garantire alla sig.ra nei periodi di cui sopra, l'uso libero ed esclusivo Pt_2 Pt_1 dell'appartamento. I coniugi convengono che il sig. verserà alla signora a somma Parte_2 Pt_1 di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per ogni settimana di mancato utilizzo dell'appartamento per causa a lei non imputabile. Tale uso gratuito non si intende limitato al periodo in cui gli immobili saranno ancora intestati ad entrambi, ma esteso anche dopo il momento in cui dovesse risultare possibile il trasferimento della quota della quota della signora al sig. . Il sig. Pt_1 Parte_2 [...]
non potrà alienare o donare l'appartamento sito al piano terra (nr. 15), né costituire sullo stesso Pt_2 pagina 5 di 8 immobile diritti reali o personali di godimento per il periodo di 15 anni dall'omologa della separazione. Decorso detto periodo, laddove il sig. desideri alienare o donare l'immobile a terzi, dovrà Parte_2 preventivamente comunicare la propria intenzione alla signora a mezzo raccomandata o PEC. Pt_1
La sig.ra entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà avvalersi della facoltà di Pt_1 acquistarlo essa stessa dandone avviso al sig. del . Le parti sin d'ora concordano che, in tale Pt_2 caso, il sig. le alienerà l'immobile al prezzo di euro 60.000,00 (sessantamila/00). Qualora il Parte_2 sig. o doni l'immobile antecedentemente al termine di 15 anni, o lo alieni o doni Parte_5 senza comunicarlo alla sig.ra o senza consentirle di esercitare, per fatto e colpa a lui Pt_1 addebitabile, la facoltà di acquisto al prezzo concordato, dovrà versarle la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di penale;
9. sempre per definire ogni questione economica e patrimoniale tra i coniugi, i fondi giacenti sul conto n. 10631 presso BPM sono attribuiti in proprietà al marito, che potrà disporne come meglio crede. Analogamente i titoli depositati nel conto titoli n. 993298 (dossier 993298/0, /1 e /2) sono assegnati in proprietà al marito. I titoli depositati nel conto titoli 92839105 sono attribuiti in proprietà alla moglie. La moglie riconosce, infine, che le monete d'oro depositate nella cassetta di sicurezza (n.9) presso BPM sono di proprietà esclusiva del marito in quanto frutto di una precedente eredità; il marito riconosce che i restanti gioielli, monili ed orologi ivi depositati (cassetta n. 24), appartengono in via esclusiva alla moglie;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano il 09/02/2002
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. AL Di Peppe Dott. NN AN
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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