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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. relatore pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 23/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il 27/11/2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Giuseppe (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), presso il cui studio in Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 7, ove è elett.te C.F._1 dom.ta, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Peronace Michela (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e dall'avv. Franco Luigi Sabadini (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Peronace in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il
27/11/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 - In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 12.05.2025, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza del suo credito e ciò nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova.
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 10267/24 resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23867/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8778/2023 (R.G. 16588/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta CP_1 alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente. Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante.
- Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.
- In subordine, ammettere la prova testimoniale già richiesta in primo grado ed analiticamente indicata a pagina 23 dell'atto di appello, i cui capitoli devono intendersi espressamente richiamati. All'esito voglia Il giudice adito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8778/2023 (R.G. 16588/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta CP_1 alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente. Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi moratori e degli onorari di causa, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante.
- Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così disporre: in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza n. 10267/24 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c, per un importo pari a Parte_1 quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio €26.000,00 e fino a € 52.000,00 In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art. 214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la
2 nella propria disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società CP_1 opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c. Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al IG. di scrivere sotto Parte_2 dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico. A sostegno della propria istanza, inoltre, questa difesa chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che in data 07.10.2022 alle ore 13.54 inviavo all'indirizzo mail della
[...] la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 7 del fascicolo Email_1
CP_1
“Vero che alla ridetta mail veniva allegato il contratto che mi viene esibito e depositato quale documento sub 4 del fascicolo CP_1
“Vero che il documento allegato, prima dell'invio, veniva sottoscritto dal legale rapp.te della sig. CP_1
? Parte_2
Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n. 1, 20142 Milano. Testimone_1
Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal IG. quale legale rapp.te p.t. della sul documento contrattuale oggetto di Parte_2 Parte_1 disconoscimento. Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto oggetto di Parte_1 disconoscimento in suo possesso ed allegato in copia pdf alla mail del 07.10.2022 a firma di . Testimone_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10267/2024 confermava il decreto n. 8778/2023 con il quale era stato ingiunto a ( ) il pagamento di € 26.595,39, oltre interessi Parte_1 Pt_1 moratori e spese, in favore di ( ) a titolo di corrispettivo per il noleggio di un CP_1 CP_1 ascensore montacarichi installato presso il cantiere di OZ (MI) via Lazio 40/46 in virtù del contratto stipulato il 4/10/2022, risolto da il 6/4/2023 per mancato pagamento del saldo del CP_1 corrispettivo.
2. A sostegno della proposta opposizione aveva addotto il disconoscimento della firma Parte_1 apposta sul documento “offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE” (doc. 4 primo grado), prodotto CP_1 da quale fonte del credito azionato. Secondo la ricostruzione dell'opponente, infatti, le parti CP_1 avevano in corso diversi rapporti di fornitura di ascensori montacarichi e di ponteggi relativi a diversi cantieri afferenti agli stabili siti in OZ, via Lazio civico 40/46, via Lazio civico 48/54, via Lazio civico 56/62 e via Baroni 87, in virtù di ciò la aveva proceduto ad installare CP_1
l'ascensore montacarichi oggetto di causa senza che le parti avessero preventivamente raggiunto un accordo sul corrispettivo del noleggio e senza alcuna formalizzazione del rapporto;
adduceva infatti che il legale rappresentante di non avesse mai sottoscritto l'offerta prodotta da controparte Pt_1 quale prova del credito azionato.
3. Il Tribunale non riteneva ammissibile il disconoscimento del documento in questione in quanto non sufficientemente specifico e determinato, essendosi l'opponente limitato a dedurre che “il
3 documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società . Riteneva inoltre che Parte_1 non avesse fornito alcuna convincente spiegazione riguardo alla presenza del timbro societario Pt_1 di sul documento – in tesi da essa non sottoscritto -– nonché riguardo alla corrispondenza Pt_1 intercorsa con inerente al pagamento del corrispettivo del contratto in oggetto, mai CP_1 specificamente contestato e, soprattutto, il corrispettivo richiesto era relativo ad un rapporto contrattuale pacificamente eseguito. Infine, a parere del Tribunale erano infondate anche le censure avanzate dalla in merito alla non riferibilità al cantiere di via Lazio, civici 40/46, sia del contratto Pt_1 posto dalla alla base delle fatture emesse, sia delle comunicazioni intervenute fra le due società CP_1 in data 07.10.2022, prodotte da quale prova dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Riteneva infatti il Tribunale che le allegazioni di sul rapporto sussistente tra i vari contratti di CP_1 noleggio intercorsi tra le parti e i singoli cantieri da essi interessati trovassero riscontro tanto nel contenuto dei medesimi, quanto nelle date delle comunicazioni intervenute. In particolare, sottolineava il primo giudice “dall'analisi della documentazione offerta in giudizio dall'opposta si desume infatti la prova che l'“offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE” (all. 4 fascicolo opposta) si riferisse ai civici 40/46, trattandosi dell'unico contratto sottoscritto nell'ottobre 2022 e dell'unico cantiere, quello di via Lazio 40/46, necessitante del noleggio solo dell'ascensore montacarichi e non anche di ponteggi”.
Il Tribunale, ritenuta provata la fonte del credito, in assenza di rilevanti e fondate eccezioni da parte di confermava quindi il decreto ingiuntivo e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1 Pt_1
4. ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando quattro motivi di censura. Pt_1
4.1. Con il primo motivo contesta la decisione di considerare inammissibile il disconoscimento della propria firma, in quanto esso sarebbe avvenuto nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc. Non sarebbe rilevante, a tale proposito, la presenza del timbro di su tale documento, perché tale elemento non Pt_1 varrebbe a sanare la falsità della sottoscrizione. Inoltre, il fatto che il documento sia stato contraffatto emergerebbe anche dalla discrepanza tra la data del 22/6/2022 riportata nella prima pagina 1dello stesso e la data del 4/10/2022 riportata nelle restanti pagine (cfr. doc. 4 primo grado . CP_1
4.2.Con il secondo motivo lamenta che il giudice avrebbe attribuito un significato fuorviante alle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti, poiché dalla lettura integrale del sollecito di pagamento e della risposta resa da emergerebbe che il sollecito non si riferiva alla fattura emessa Pt_1 per il contratto in oggetto e che la risposta in ogni caso faceva riferimento ad accordi verbali inerenti
4 all'installazione del montacarichi mai trasfusi nell'“offerta n. 60/22_Integrazione”. Inoltre, si contesta la riconducibilità della scheda di controllo rilasciata dopo l'installazione del montacarichi, datata 21/9/2022, all'offerta apparentemente sottoscritta da in data 7/10/2022 (rectius, Pt_1
4/10/2022), così come la riconducibilità della fattura n. 572/2022 a tale contratto.
4.3. Con il terzo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere dimostrata la fonte Pt_1 negoziale del credito azionato da in quanto in ogni caso il documento disconosciuto non CP_1 riporterebbe i numeri civici del cantiere presso cui è stato istallato il montacarichi, né tali numeri sono stati riportati nelle fatture emesse da CP_1
4.4. Con il quarto motivo insiste nel sostenere che le parti avrebbero stipulato un contratto Pt_1 verbale relativo all'installazione dell'ascensore montacarichi, come sarebbe dimostrato dal fatto che l'installazione dello stesso sarebbe avvenuta prima della data riportata sul presunto contratto e come avrebbe potuto essere ulteriormente dimostrato dalle testimonianze non ammesse dal primo giudice.
5. si è costituita, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e CP_1 chiedendone il rigetto nel merito, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
6. All'udienza del 06/05/2025 ha dichiarato di proporre querela di falso incidentale in relazione Pt_1 al contratto di noleggio denominato “Offerta n. 60/2022 Integrazione” (doc. 1 fascicolo monitorio di parte opposta) richiedendo, “previa la positiva delibazione in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato”, la sospensione del giudizio di appello onde consentire alla parte interessata “la riassunzione del giudizio di falso dinnanzi al Tribunale competente”. Con ordinanza in data 8/5/2025 la Corte, visto l'art. 355 c.p.c., non ha accolto l'istanza di sospensione per ritenuto difetto di rilevanza del documento impugnato di falso ai fini decisori.
7. All'udienza del 16/9/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe tra le parti ed è stata decisa nella camera di consiglio del 23/9/2025.
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8. L'eccezione svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo non può essere accolta, in quanto implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto.
9. Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5 La ricostruzione dei fatti di causa fornita dall'appellante è inverosimile e in contraddizione con il complesso degli elementi documentali forniti dall'odierna appellata CP_1
Nella prospettiva dell'appellante, che informa il primo, il secondo e il quarto motivo di appello, il rapporto contrattuale relativo all'ascensore montacarichi pacificamente installato in OZ, Via
Lazio civico 40/46, sarebbe sì sorto, ma in forma meramente verbale senza la preventiva determinazione del prezzo, elemento che non sarebbe stato poi stabilito e concordato dalle parti, nemmeno a distanza di diversi mesi dall'istallazione dell'ascensore e in assenza di contestazioni documentate da parte di relativamente al suo funzionamento o utilizzo. Pt_1
Tale circostanza già di per sé non appare verosimile, dal momento che la fornitura e l'installazione di un ascensore montacarichi da parte di una società specializzata come non appare una CP_1 prestazione di scarso valore o meramente accessoria che giustifichi il rinvio della pattuizione del corrispettivo per un tempo indefinito.
Al contrario, la ricostruzione offerta da appare coerente con la natura del contratto e con i CP_1 rapporti tra le parti: stante l'esistenza tra esse di altri contratti di noleggio relativi ad ulteriori cantieri siti nella medesima area, appare verosimile che abbia provveduto a istallare l'ascensore CP_1 montacarichi anche presso il cantiere di Via Lazio 40/46 pur senza la preventiva sottoscrizione dell'offerta recante data 22/6/2022, fidandosi della controparte, provvedendo in un secondo momento a richiedere ad di trasmettere l'offerta formulata debitamente firmata. Pt_1
A tale riguardo, dall'esame dello scambio di e-mail avvenuto il 7/10/2022 (doc. 7 primo grado CP_1 appare evidente, né è stato efficacemente contestato da che la IG.ra , Pt_1 Testimone_1 appartenente all'ufficio tecnico di non abbia mosso alcuna contestazione circa l'esistenza di un Pt_1 contratto scritto tra le due società ma anzi abbia provveduto a trasmettere i contratti firmati richiesti da tra cui dunque anche il “contratto di via Lazio con integrazione ascensore montacarichi”, CP_1 come risulta evidente dal tenore letterale della e-mail della IG.ra (“Intanto vi mando i Tes_1 contratti”), nonché dalla descrizione dell'allegato in calce alla stessa (“integrazione via CP_1
Lazio.pdf”).
Dalla ricostruzione sopra offerta è possibile trarre agevole spiegazione anche della presenza di due date differenti nelle pagine del documento denominato OFFERTA N. 60/2022 INTEGRAZIONE (doc.
4 primo grado), e anzi proprio tale discrasia di date avvalora la tesi dell'appellata, in quanto da CP_1 essa emerge che lo scambio di e-mail con allegato il contratto sottoscritto è avvenuto il 7/10/2022 ma l'offerta, datata 22/6/2022, risulta essere stata redatta in data anteriore all'installazione dell'ascensore montacarichi, avvenuta il 21/9/2022 (cfr. p. 4 doc. 6 primo grado). CP_1
10. Quanto all'allegazione dell'appellante secondo cui l'intero documento contente l'OFFERTA N.
60/2022 INTEGRAZIONE sarebbe stato confezionato ad arte da essa non risulta avere CP_1
6 fondamento, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche per la presenza in ciascuna pagina del documento del timbro societario di mai espressamente contestata da quest'ultima. Anche tale Pt_1 elemento corrobora la tesi secondo cui il contenuto dell'accordo contrattuale era perfettamente noto alla compreso l'elemento del prezzo del noleggio pattuito. Pt_1
In tal senso depongono inoltre le fatture emesse da e non tempestivamente contestate da CP_1 Pt_1 nemmeno nel quantum, essendosi quest'ultima limitata a lamentare solo in sede di opposizione la loro presunta non riconducibilità al noleggio di cui è causa, senza tuttavia neppure allegare a quale altro contratto in essere tra le parti sarebbero state riferite. Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 949/2024 “le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti.”. Nello stesso senso anche Cass. 3581/2024, a tenore della quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).”; l'efficacia probatoria della fattura è tanto più rilevante laddove, come nel caso di specie, essa sia uno degli elementi probatori forniti dalla creditrice. Nella vicenda in oggetto, non essendo in contestazione né l'esistenza del rapporto contrattuale né la sua pacifica esecuzione da parte di il pagamento della prima fattura e la CP_1 mancata specifica contestazione di quelle successivamente inoltrate alla depongono nel senso Pt_1 che il prezzo contenuto nell'offerta n. 60/2022 fosse quello accettato da entrambe le parti.
Infine, il tenore del sollecito di pagamento inviato da in data 16/1/2023 e della risposta di
CP_1 Pt_1 in data 17/1/2023 (doc. 9 primo grado), laddove letti nella loro interezza, esplicitano
CP_1 quantomeno come anche nella prospettiva dell'appellante le parti fossero addivenute alla fissazione di un prezzo per il noleggio dell'ascensore montacarichi, contrariamente alla ricostruzione di Pt_1 secondo cui non sarebbe mai stato pattuito un corrispettivo: “Vado a precisare che noi abbiamo accettato il vostro super maxi costo (anzi costo fuori del mercato) perché eravate già al corrente del discorso del blocco dei crediti, quindi invito la ditta di accettare una soluzione dalle
CP_1 seguente:
1-aver pazienza fino la vendita dei nostri crediti e sarà la nostra cura di saldare il tutto come gli accordi fatti.
2-compensare la somma da pagare con una parte dei nostri crediti detto questo, invito la ditta di annullare tutto quello che avete scritto nella pec in calce soprattutto
CP_1
7 (insoluti abbiamo peggiorato il nostro rating bancario aziendale.) in quanto non abbiamo concordato mai un pagamento tramite riba.”.
11. Alla luce del complesso di elementi sopra evidenziato, va ribadita in questa sede l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 355 c.p.c. stante l'irrilevanza del documento impugnato di falso, poiché l'accordo in ordine al contratto di noleggio contenuto nell'offerta trasmessa di datata 22/6/2022 deve ritenersi validamente formato già prima dell'invio del CP_1 documento firmato e timbrato da in data 7/10/2022, come dimostra il fatto che il noleggio sia Pt_1 stato pacificamente eseguito, le fatture ad esso relative non sono state specificamente contestate in ordine al loro ammontare e risulta in atti la conferma stragiudiziale da parte di dell'esistenza di Pt_1 un accordo sul prezzo del noleggio.
12. Quanto alla pretesa non riferibilità del documento denominato OFFERTA N. 60/2022
INTEGRAZIONE ai civici 40/46 di viale Lazio a causa dell'assenza di tale specifica indicazione, espressa dall'appellante con il suo terzo motivo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla decisione del giudice di primo grado, il quale ha correttamente evidenziato che ulteriori elementi relativi a tale documento – quale la sua trasmissione nell'ottobre 2022 e la previsione della sola installazione di un ascensore montacarichi – rendevano evidente la riconducibilità dello stesso a tale cantiere. Invero, l'appellante non ha smentito tali elementi né ha fornito prove a sostegno del fatto che l'ascensore istallato presso Via Lazio 40/46 fosse disciplinato da un diverso accordo. A ciò si aggiunga che la prova dell'esecuzione dell'“Offerta 60/22_INTEGRAZIONE” e la sua riconducibilità al cantiere di via Lazio 40/46 ha trovato ulteriore conferma nel decreto ingiuntivo di riconsegna n. 10471/2023 ottenuto da (Cfr. All.to sub 15 fascicolo . Tale decreto CP_1 CP_1 contiene infatti un'elencazione dei beni forniti dalla e noleggiati dalla con specifico CP_1 Pt_1 riferimento ai relativi cantieri di appartenenza e fra questi compare proprio l'ascensore montacarichi installato presso il cantiere di Via Lazio 40/46 con indicazione anche del relativo numero di matricolala. Tale precisa individuazione consente di confermare inconfutabilmente la riconducibilità del montacarichi proprio a quel cantiere e confermare che proprio quell'ascensore montacarichi fosse oggetto della scheda di corretto montaggio di cui contesta oggi la valenza probatoria. Pt_1
Inoltre, la nell'opposizione inizialmente proposta al decreto ingiuntivo di riconsegna non ha Pt_1 sollevato alcuna contestazione né in relazione all'offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE né tantomeno in relazione alla riconducibilità di quel contratto al cantiere di via Lazio 40/46 ed ha poi provveduto alla riconsegna di tutti i beni come dettagliatamente riportati nel decreto ingiuntivo opposto.
Da quanto precede consegue altresì l'irrilevanza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte da con l'atto di appello, in quanto attinenti ad elementi da ritenersi già documentalmente provati Pt_1
e in ogni caso non in grado di scalfire la decisione adottata.
8 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni è evidente che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nel caso di specie non era necessario procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta all'offerta n. 60/2022-Integrazione, atteso che ha pacificamente riconosciuto di aver Pt_1 ricevuto il bene in noleggio da CP_1
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del 28 giugno 2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Avendo, quindi, dato esecuzione, seppur parziale, al contratto inter partes, il disconoscimento Pt_1 della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era inammissibile, vertendosi in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale.
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Dirimente è inoltre il fatto che abbia riconsegnato il materiale da lei utilizzato dopo la notifica Pt_1 del decreto ingiuntivo e non abbia contestato il diritto della ad ottenere tale riconsegna. CP_1
13. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano come da Parte_1 dispositivo, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), applicando i parametri medi per tutte le fasi in considerazione della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente espletata, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre oneri accessori.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di poiché, pur potendo rilevare in capo all'appellante una soccombenza piena in CP_1 considerazione della ritenuta infondatezza dell'impugnazione proposta, non si ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il 27/11/2024, così
[...] provvede:
9 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante l rimborso in favore della parte appellata Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...] complessivi € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: ha Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. relatore pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 23/12/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il 27/11/2024,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Giuseppe (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), presso il cui studio in Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 7, ove è elett.te C.F._1 dom.ta, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Peronace Michela (C.F. CP_1 P.IVA_2
) e dall'avv. Franco Luigi Sabadini (C.F. , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Peronace in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 8, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il
27/11/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 - In via preliminare si fa istanza di revoca del provvedimento di rigetto dell'atto di proposizione della querela di falso incidentale avverso il contrato di noleggio, emesso il 12.05.2025, sulla scorta della asserita irrilevanza, al fine del decidere la causa, del provvedimento querelato di falso. Si fa notare all'estensore del provvedimento che “la fonte negoziale del credito ingiunto o è il contratto di noleggio o non è”. Il documento querelato di falso è rilevante ai fini decisori, ex art. 355 cpc, perché controparte non ha dimostrato aliunde l'esistenza del suo credito e ciò nei termini specifici che emergono dal ricorso per decreto ingiuntivo. Eliminando il contratto di noleggio la domanda di controparte è infondata per mancanza di prova.
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame, riformare la sentenza N. 10267/24 resa dal Tribunale Civile di Milano, sez. XIII, dott.ssa Arianna Chiarentin, all'esito del giudizio di opposizione iscritto al N. 23867/2023 R.G., nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8778/2023 (R.G. 16588/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta CP_1 alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente. Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi legali e degli onorari di causa, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante.
- Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.
- In subordine, ammettere la prova testimoniale già richiesta in primo grado ed analiticamente indicata a pagina 23 dell'atto di appello, i cui capitoli devono intendersi espressamente richiamati. All'esito voglia Il giudice adito riformare la sentenza oggetto del presente gravame nel senso di ritenere fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 8778/2023 (R.G. 16588/23) del Tribunale di Milano e per l'effetto accertare che, stante la non vincolatività del contratto di noleggio per come spiegato sopra, la società non vanta CP_1 alcun credito, per il titolo azionato, nei confronti della società opponente. Conseguentemente Voglia la Corte di Appello Adita, stante l'avvenuto pagamento della sorte capitale ingiunta, degli interessi moratori e degli onorari di causa, condannare l'appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla appellante.
- Voglia il Giudice adito condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi della predetta fase del giudizio e di quello di primo grado, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore ex art. 93 cpc.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così disporre: in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
Sentenza n. 10267/24 del Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c, per un importo pari a Parte_1 quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. nel merito, in via principale rigettare per i motivi dedotti l'appello ex adverso proposto con conferma integrale dell'impugnata sentenza;
in ogni caso accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c, per un importo pari a quanto verrà liquidato per le spese di lite del presente grado o come ritenuto congruo dalla Corte di Appello in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado oltre spese generali e accessori di legge e ciò secondo l'effettivo scaglione di valore del presente giudizio €26.000,00 e fino a € 52.000,00 In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dovesse dichiarare l'ammissibilità del disconoscimento ex adverso proposto ex art. 214 c.p.c., questa difesa reitera la propria istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., come proposta in primo grado, intendendo valersi del contratto disconosciuto. A tal fine si chiede che venga usata quale scrittura comparativa la firma apposta nella procura alle liti rilasciata per la rappresentanza processuale nel presente giudizio, non avendo la
2 nella propria disponibilità ulteriori scritture di comparazione del legale rapp.te della società CP_1 opponente, per cui si chiede che ne sia ordinata l'esibizione o il deposito ex art. 218 c.p.c. Ove ritenuto necessario, inoltre, si chiede che venga ordinato al IG. di scrivere sotto Parte_2 dettatura ai sensi dell'art. 219 c.p.c., anche alla presenza del consulente tecnico. A sostegno della propria istanza, inoltre, questa difesa chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che in data 07.10.2022 alle ore 13.54 inviavo all'indirizzo mail della
[...] la mail che mi viene esibita e depositata quale documento sub 7 del fascicolo Email_1
CP_1
“Vero che alla ridetta mail veniva allegato il contratto che mi viene esibito e depositato quale documento sub 4 del fascicolo CP_1
“Vero che il documento allegato, prima dell'invio, veniva sottoscritto dal legale rapp.te della sig. CP_1
? Parte_2
Si indica quale teste c/o ufficio tecnico Edil Award srl, via Calzolari n. 1, 20142 Milano. Testimone_1
Si chiede altresì C.T.U. grafologica volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dal IG. quale legale rapp.te p.t. della sul documento contrattuale oggetto di Parte_2 Parte_1 disconoscimento. Si chiede inoltre che alla venga ordinata la produzione dell'originale del contratto oggetto di Parte_1 disconoscimento in suo possesso ed allegato in copia pdf alla mail del 07.10.2022 a firma di . Testimone_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10267/2024 confermava il decreto n. 8778/2023 con il quale era stato ingiunto a ( ) il pagamento di € 26.595,39, oltre interessi Parte_1 Pt_1 moratori e spese, in favore di ( ) a titolo di corrispettivo per il noleggio di un CP_1 CP_1 ascensore montacarichi installato presso il cantiere di OZ (MI) via Lazio 40/46 in virtù del contratto stipulato il 4/10/2022, risolto da il 6/4/2023 per mancato pagamento del saldo del CP_1 corrispettivo.
2. A sostegno della proposta opposizione aveva addotto il disconoscimento della firma Parte_1 apposta sul documento “offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE” (doc. 4 primo grado), prodotto CP_1 da quale fonte del credito azionato. Secondo la ricostruzione dell'opponente, infatti, le parti CP_1 avevano in corso diversi rapporti di fornitura di ascensori montacarichi e di ponteggi relativi a diversi cantieri afferenti agli stabili siti in OZ, via Lazio civico 40/46, via Lazio civico 48/54, via Lazio civico 56/62 e via Baroni 87, in virtù di ciò la aveva proceduto ad installare CP_1
l'ascensore montacarichi oggetto di causa senza che le parti avessero preventivamente raggiunto un accordo sul corrispettivo del noleggio e senza alcuna formalizzazione del rapporto;
adduceva infatti che il legale rappresentante di non avesse mai sottoscritto l'offerta prodotta da controparte Pt_1 quale prova del credito azionato.
3. Il Tribunale non riteneva ammissibile il disconoscimento del documento in questione in quanto non sufficientemente specifico e determinato, essendosi l'opponente limitato a dedurre che “il
3 documento che controparte deposita al fine di dimostrare che l'opponente deve corrispondere le somme di cui alle fatture azionate in monitorio non rappresenta la reale trasposizione delle volontà delle parti o quantomeno della volontà negoziale della società . Riteneva inoltre che Parte_1 non avesse fornito alcuna convincente spiegazione riguardo alla presenza del timbro societario Pt_1 di sul documento – in tesi da essa non sottoscritto -– nonché riguardo alla corrispondenza Pt_1 intercorsa con inerente al pagamento del corrispettivo del contratto in oggetto, mai CP_1 specificamente contestato e, soprattutto, il corrispettivo richiesto era relativo ad un rapporto contrattuale pacificamente eseguito. Infine, a parere del Tribunale erano infondate anche le censure avanzate dalla in merito alla non riferibilità al cantiere di via Lazio, civici 40/46, sia del contratto Pt_1 posto dalla alla base delle fatture emesse, sia delle comunicazioni intervenute fra le due società CP_1 in data 07.10.2022, prodotte da quale prova dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo. CP_1
Riteneva infatti il Tribunale che le allegazioni di sul rapporto sussistente tra i vari contratti di CP_1 noleggio intercorsi tra le parti e i singoli cantieri da essi interessati trovassero riscontro tanto nel contenuto dei medesimi, quanto nelle date delle comunicazioni intervenute. In particolare, sottolineava il primo giudice “dall'analisi della documentazione offerta in giudizio dall'opposta si desume infatti la prova che l'“offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE” (all. 4 fascicolo opposta) si riferisse ai civici 40/46, trattandosi dell'unico contratto sottoscritto nell'ottobre 2022 e dell'unico cantiere, quello di via Lazio 40/46, necessitante del noleggio solo dell'ascensore montacarichi e non anche di ponteggi”.
Il Tribunale, ritenuta provata la fonte del credito, in assenza di rilevanti e fondate eccezioni da parte di confermava quindi il decreto ingiuntivo e condannava alla rifusione delle spese di lite. Pt_1 Pt_1
4. ha proposto appello avverso tale sentenza, articolando quattro motivi di censura. Pt_1
4.1. Con il primo motivo contesta la decisione di considerare inammissibile il disconoscimento della propria firma, in quanto esso sarebbe avvenuto nel pieno rispetto dell'art. 214 cpc. Non sarebbe rilevante, a tale proposito, la presenza del timbro di su tale documento, perché tale elemento non Pt_1 varrebbe a sanare la falsità della sottoscrizione. Inoltre, il fatto che il documento sia stato contraffatto emergerebbe anche dalla discrepanza tra la data del 22/6/2022 riportata nella prima pagina 1dello stesso e la data del 4/10/2022 riportata nelle restanti pagine (cfr. doc. 4 primo grado . CP_1
4.2.Con il secondo motivo lamenta che il giudice avrebbe attribuito un significato fuorviante alle comunicazioni intercorse via e-mail tra le parti, poiché dalla lettura integrale del sollecito di pagamento e della risposta resa da emergerebbe che il sollecito non si riferiva alla fattura emessa Pt_1 per il contratto in oggetto e che la risposta in ogni caso faceva riferimento ad accordi verbali inerenti
4 all'installazione del montacarichi mai trasfusi nell'“offerta n. 60/22_Integrazione”. Inoltre, si contesta la riconducibilità della scheda di controllo rilasciata dopo l'installazione del montacarichi, datata 21/9/2022, all'offerta apparentemente sottoscritta da in data 7/10/2022 (rectius, Pt_1
4/10/2022), così come la riconducibilità della fattura n. 572/2022 a tale contratto.
4.3. Con il terzo motivo sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere dimostrata la fonte Pt_1 negoziale del credito azionato da in quanto in ogni caso il documento disconosciuto non CP_1 riporterebbe i numeri civici del cantiere presso cui è stato istallato il montacarichi, né tali numeri sono stati riportati nelle fatture emesse da CP_1
4.4. Con il quarto motivo insiste nel sostenere che le parti avrebbero stipulato un contratto Pt_1 verbale relativo all'installazione dell'ascensore montacarichi, come sarebbe dimostrato dal fatto che l'installazione dello stesso sarebbe avvenuta prima della data riportata sul presunto contratto e come avrebbe potuto essere ulteriormente dimostrato dalle testimonianze non ammesse dal primo giudice.
5. si è costituita, eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e CP_1 chiedendone il rigetto nel merito, con condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c.
6. All'udienza del 06/05/2025 ha dichiarato di proporre querela di falso incidentale in relazione Pt_1 al contratto di noleggio denominato “Offerta n. 60/2022 Integrazione” (doc. 1 fascicolo monitorio di parte opposta) richiedendo, “previa la positiva delibazione in ordine all'ammissibilità e concreta utilità del documento impugnato”, la sospensione del giudizio di appello onde consentire alla parte interessata “la riassunzione del giudizio di falso dinnanzi al Tribunale competente”. Con ordinanza in data 8/5/2025 la Corte, visto l'art. 355 c.p.c., non ha accolto l'istanza di sospensione per ritenuto difetto di rilevanza del documento impugnato di falso ai fini decisori.
7. All'udienza del 16/9/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe tra le parti ed è stata decisa nella camera di consiglio del 23/9/2025.
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8. L'eccezione svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo non può essere accolta, in quanto implicitamente disattesa con l'adozione della presente decisione, resa necessaria dalla considerazione dell'oggetto della causa e delle questioni dibattute in fatto e in diritto.
9. Venendo al merito dell'impugnazione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
5 La ricostruzione dei fatti di causa fornita dall'appellante è inverosimile e in contraddizione con il complesso degli elementi documentali forniti dall'odierna appellata CP_1
Nella prospettiva dell'appellante, che informa il primo, il secondo e il quarto motivo di appello, il rapporto contrattuale relativo all'ascensore montacarichi pacificamente installato in OZ, Via
Lazio civico 40/46, sarebbe sì sorto, ma in forma meramente verbale senza la preventiva determinazione del prezzo, elemento che non sarebbe stato poi stabilito e concordato dalle parti, nemmeno a distanza di diversi mesi dall'istallazione dell'ascensore e in assenza di contestazioni documentate da parte di relativamente al suo funzionamento o utilizzo. Pt_1
Tale circostanza già di per sé non appare verosimile, dal momento che la fornitura e l'installazione di un ascensore montacarichi da parte di una società specializzata come non appare una CP_1 prestazione di scarso valore o meramente accessoria che giustifichi il rinvio della pattuizione del corrispettivo per un tempo indefinito.
Al contrario, la ricostruzione offerta da appare coerente con la natura del contratto e con i CP_1 rapporti tra le parti: stante l'esistenza tra esse di altri contratti di noleggio relativi ad ulteriori cantieri siti nella medesima area, appare verosimile che abbia provveduto a istallare l'ascensore CP_1 montacarichi anche presso il cantiere di Via Lazio 40/46 pur senza la preventiva sottoscrizione dell'offerta recante data 22/6/2022, fidandosi della controparte, provvedendo in un secondo momento a richiedere ad di trasmettere l'offerta formulata debitamente firmata. Pt_1
A tale riguardo, dall'esame dello scambio di e-mail avvenuto il 7/10/2022 (doc. 7 primo grado CP_1 appare evidente, né è stato efficacemente contestato da che la IG.ra , Pt_1 Testimone_1 appartenente all'ufficio tecnico di non abbia mosso alcuna contestazione circa l'esistenza di un Pt_1 contratto scritto tra le due società ma anzi abbia provveduto a trasmettere i contratti firmati richiesti da tra cui dunque anche il “contratto di via Lazio con integrazione ascensore montacarichi”, CP_1 come risulta evidente dal tenore letterale della e-mail della IG.ra (“Intanto vi mando i Tes_1 contratti”), nonché dalla descrizione dell'allegato in calce alla stessa (“integrazione via CP_1
Lazio.pdf”).
Dalla ricostruzione sopra offerta è possibile trarre agevole spiegazione anche della presenza di due date differenti nelle pagine del documento denominato OFFERTA N. 60/2022 INTEGRAZIONE (doc.
4 primo grado), e anzi proprio tale discrasia di date avvalora la tesi dell'appellata, in quanto da CP_1 essa emerge che lo scambio di e-mail con allegato il contratto sottoscritto è avvenuto il 7/10/2022 ma l'offerta, datata 22/6/2022, risulta essere stata redatta in data anteriore all'installazione dell'ascensore montacarichi, avvenuta il 21/9/2022 (cfr. p. 4 doc. 6 primo grado). CP_1
10. Quanto all'allegazione dell'appellante secondo cui l'intero documento contente l'OFFERTA N.
60/2022 INTEGRAZIONE sarebbe stato confezionato ad arte da essa non risulta avere CP_1
6 fondamento, come correttamente rilevato dal Tribunale, anche per la presenza in ciascuna pagina del documento del timbro societario di mai espressamente contestata da quest'ultima. Anche tale Pt_1 elemento corrobora la tesi secondo cui il contenuto dell'accordo contrattuale era perfettamente noto alla compreso l'elemento del prezzo del noleggio pattuito. Pt_1
In tal senso depongono inoltre le fatture emesse da e non tempestivamente contestate da CP_1 Pt_1 nemmeno nel quantum, essendosi quest'ultima limitata a lamentare solo in sede di opposizione la loro presunta non riconducibilità al noleggio di cui è causa, senza tuttavia neppure allegare a quale altro contratto in essere tra le parti sarebbero state riferite. Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 949/2024 “le fatture accettate senza contestazioni, benché di formazione unilaterale, ben potevano costituire un valido elemento di prova della consistenza delle prestazioni eseguite, in un contesto in cui non solo l'esistenza del rapporto, ma anche l'effettiva esecuzione del servizio erano pacifiche fra le parti.”. Nello stesso senso anche Cass. 3581/2024, a tenore della quale “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del
21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011).”; l'efficacia probatoria della fattura è tanto più rilevante laddove, come nel caso di specie, essa sia uno degli elementi probatori forniti dalla creditrice. Nella vicenda in oggetto, non essendo in contestazione né l'esistenza del rapporto contrattuale né la sua pacifica esecuzione da parte di il pagamento della prima fattura e la CP_1 mancata specifica contestazione di quelle successivamente inoltrate alla depongono nel senso Pt_1 che il prezzo contenuto nell'offerta n. 60/2022 fosse quello accettato da entrambe le parti.
Infine, il tenore del sollecito di pagamento inviato da in data 16/1/2023 e della risposta di
CP_1 Pt_1 in data 17/1/2023 (doc. 9 primo grado), laddove letti nella loro interezza, esplicitano
CP_1 quantomeno come anche nella prospettiva dell'appellante le parti fossero addivenute alla fissazione di un prezzo per il noleggio dell'ascensore montacarichi, contrariamente alla ricostruzione di Pt_1 secondo cui non sarebbe mai stato pattuito un corrispettivo: “Vado a precisare che noi abbiamo accettato il vostro super maxi costo (anzi costo fuori del mercato) perché eravate già al corrente del discorso del blocco dei crediti, quindi invito la ditta di accettare una soluzione dalle
CP_1 seguente:
1-aver pazienza fino la vendita dei nostri crediti e sarà la nostra cura di saldare il tutto come gli accordi fatti.
2-compensare la somma da pagare con una parte dei nostri crediti detto questo, invito la ditta di annullare tutto quello che avete scritto nella pec in calce soprattutto
CP_1
7 (insoluti abbiamo peggiorato il nostro rating bancario aziendale.) in quanto non abbiamo concordato mai un pagamento tramite riba.”.
11. Alla luce del complesso di elementi sopra evidenziato, va ribadita in questa sede l'insussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti ex art. 355 c.p.c. stante l'irrilevanza del documento impugnato di falso, poiché l'accordo in ordine al contratto di noleggio contenuto nell'offerta trasmessa di datata 22/6/2022 deve ritenersi validamente formato già prima dell'invio del CP_1 documento firmato e timbrato da in data 7/10/2022, come dimostra il fatto che il noleggio sia Pt_1 stato pacificamente eseguito, le fatture ad esso relative non sono state specificamente contestate in ordine al loro ammontare e risulta in atti la conferma stragiudiziale da parte di dell'esistenza di Pt_1 un accordo sul prezzo del noleggio.
12. Quanto alla pretesa non riferibilità del documento denominato OFFERTA N. 60/2022
INTEGRAZIONE ai civici 40/46 di viale Lazio a causa dell'assenza di tale specifica indicazione, espressa dall'appellante con il suo terzo motivo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla decisione del giudice di primo grado, il quale ha correttamente evidenziato che ulteriori elementi relativi a tale documento – quale la sua trasmissione nell'ottobre 2022 e la previsione della sola installazione di un ascensore montacarichi – rendevano evidente la riconducibilità dello stesso a tale cantiere. Invero, l'appellante non ha smentito tali elementi né ha fornito prove a sostegno del fatto che l'ascensore istallato presso Via Lazio 40/46 fosse disciplinato da un diverso accordo. A ciò si aggiunga che la prova dell'esecuzione dell'“Offerta 60/22_INTEGRAZIONE” e la sua riconducibilità al cantiere di via Lazio 40/46 ha trovato ulteriore conferma nel decreto ingiuntivo di riconsegna n. 10471/2023 ottenuto da (Cfr. All.to sub 15 fascicolo . Tale decreto CP_1 CP_1 contiene infatti un'elencazione dei beni forniti dalla e noleggiati dalla con specifico CP_1 Pt_1 riferimento ai relativi cantieri di appartenenza e fra questi compare proprio l'ascensore montacarichi installato presso il cantiere di Via Lazio 40/46 con indicazione anche del relativo numero di matricolala. Tale precisa individuazione consente di confermare inconfutabilmente la riconducibilità del montacarichi proprio a quel cantiere e confermare che proprio quell'ascensore montacarichi fosse oggetto della scheda di corretto montaggio di cui contesta oggi la valenza probatoria. Pt_1
Inoltre, la nell'opposizione inizialmente proposta al decreto ingiuntivo di riconsegna non ha Pt_1 sollevato alcuna contestazione né in relazione all'offerta n. 60/2022_INTEGRAZIONE né tantomeno in relazione alla riconducibilità di quel contratto al cantiere di via Lazio 40/46 ed ha poi provveduto alla riconsegna di tutti i beni come dettagliatamente riportati nel decreto ingiuntivo opposto.
Da quanto precede consegue altresì l'irrilevanza e l'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte da con l'atto di appello, in quanto attinenti ad elementi da ritenersi già documentalmente provati Pt_1
e in ogni caso non in grado di scalfire la decisione adottata.
8 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni è evidente che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, nel caso di specie non era necessario procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta all'offerta n. 60/2022-Integrazione, atteso che ha pacificamente riconosciuto di aver Pt_1 ricevuto il bene in noleggio da CP_1
Il disconoscimento operato in questa sede è, quindi, da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da esso sottoscritto non può nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intende avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione (Cass. Sez. 3, sentenza n. 10849/ del 28 giugno 2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004).
Avendo, quindi, dato esecuzione, seppur parziale, al contratto inter partes, il disconoscimento Pt_1 della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. era inammissibile, vertendosi in caso di riconoscimento implicito stragiudiziale.
Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere compiuto in sede extragiudiziale, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 cc ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Dirimente è inoltre il fatto che abbia riconsegnato il materiale da lei utilizzato dopo la notifica Pt_1 del decreto ingiuntivo e non abbia contestato il diritto della ad ottenere tale riconsegna. CP_1
13. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano come da Parte_1 dispositivo, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), applicando i parametri medi per tutte le fasi in considerazione della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente espletata, in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre oneri accessori.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di poiché, pur potendo rilevare in capo all'appellante una soccombenza piena in CP_1 considerazione della ritenuta infondatezza dell'impugnazione proposta, non si ravvisa né è stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado di giudizio, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attraverso la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10267/2024, pubblicata il 27/11/2024, così
[...] provvede:
9 1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante l rimborso in favore della parte appellata Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in
[...] complessivi € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art.13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso, in Milano il 23/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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