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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 500/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GI IO (RC) il 03.01.1960 e residente in Siderno (RC), C. so della Repubblica n.
124, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Multari (CF: ) con C.F._2 studio legale sito in Siderno, via Sabotino n. 15, ed elettivamente domiciliata in Reggio Email_1
Calabria, via dei Gelsomini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Antonino Bizzintino;
- appellante -
CONTRO
codice fiscale, numero di iscrizione del Controparte_1 registro delle Imprese di Roma e partita IVA , con Sede Legale e Direzione P.IVA_1
Generale in Roma, Via Vittorio Veneto 119 – 00187 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia (C.F.
), pec. , con domicilio eletto in C.F._3 Email_2
Reggio Calabria, via Caprera, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maurici;
- appellata -
con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_2
, per il tramite dalla procuratrice speciale in P.IVA_2 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5,
C.F.: , rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto P.IVA_3
Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. ), C.F._4 C.F._5 soci ed amministratori della società , con sede in Milano, Controparte_3
Foro Buonaparte n. 20 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso la casella P.IVA_4 di posta elettronica certificata ed Email_3
- fax 028690545; Email_4
- intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1501/ 2018, pubblicata il
4/12/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., iscritto il 17.06.2016 (data citazione: 07.11.2016), la Signora conveniva in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato dalla alla stessa in data Controparte_1 Parte_1
23/05/2016;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del titolo esecutivo o, comunque,
l'inesistenza del diritto della Banca precettante ad agire in esecuzione per usurarietà del contratto di mutuo ovvero per violazione del T.U.B.;
- accertare o dichiarare nullo, annullabile o privo di efficacia il precetto notificato il
23/05/2016 e per l'effetto non dovuta la somma pari a € 74.481,16,
- accertare e dichiarare la pattuizione ab origine di condizioni usurarie relativamente agli interessi di mora, agli ulteriori oneri incidenti sul TAEG e alla commissione per estinzione anticipata e per l'effetto condannare la a Controparte_1 restituire all'attrice la somma da accertare in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2
c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla Controparte_1
a solo titolo di capitale;
[...]
pag. 2/13 - accertare e dichiarare il superamento nella pattuizione originaria del tasso soglia nella commissione di estinzione anticipata del mutuo singolarmente considerata e, per l'effetto, condannare la a restituire all'attrice la somma che Controparte_1 sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di Controparte_1 capitale, e dichiarare la nullità dell'articolo 5 del contratto di mutuo che prevede tale commissione;
- accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c. (di cui si è avvalsa la nei confronti Controparte_1 della Signora e, per l'effetto, dichiarare la Signora Parte_1 [...]
nei termini per il regolare pagamento del mutuo;
Parte_1
Par
- accertare e dichiarare l'errata indicazione dell' nel contratto di mutuo e, per l'effetto, accertare e quantificare l'effettivo rapporto di dare e avere tra la Signora Parte_1
e applicando il tasso sostitutivo previsto
[...] Controparte_1 dall'articolo 117 del T.U.B. e condannare la a restituire Controparte_1 all'attrice la somma da accertare in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte;
- dichiarare illegittimo il gravame ipotecario trascritto in data 1 Marzo 2004 presso l'Agenzia del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare - Ufficio provinciale di Reggio
Calabria con nn. Reg. gen. 3304, part. 390 che insiste sull'appartamento censito al
Comune di Siderno al foglio 30, particella 529, subalterno 5, cat. A/2;
- accertare e condannare la al risarcimento del danno, causato Controparte_1 dalla condotta illegittima e usuraia della stessa, da valutarsi come mancato guadagno ottenibile dall'investimento in titoli sicuri di quanto pagato in eccesso ad ogni scadenza,
e per l'utilità personale secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi;
- condannare controparte alle spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 29.11.2016, la Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo:
[...]
- il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte opponente nei confronti della
[...] in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in Controparte_1 diritto, oltre che assolutamente non provate;
- la condanna di controparte alle spese di giudizio. pag. 3/13 Il Tribunale di Locri, con la sentenza oggetto di gravame:
- rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
- condannava parte opponente al pagamento delle spese, in favore della parte opposta, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente.
Con atto di citazione in appello notificato il 4/6/2019 e iscritto a ruolo il 12.6.2019,
[...]
impugnava la predetta sentenza chiedendo: Parte_1
1. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2. nel merito, in riforma della sentenza:
a) dichiarare la nullità del titolo esecutivo o, comunque, l'inesistenza del diritto della ad agire in esecuzione per usurarietà del contratto di Controparte_1 mutuo ovvero per violazione del T.U.B.
b) dichiarare nullo, annullabile o privo di efficacia il precetto notificato il 23/05/2016
e per l'effetto non dovuta la somma pari a 74.481,16 €
c) accertare e dichiarare la pattuizione ab origine di condizioni usurarie nel contratto di mutuo relativamente agli interessi di mora, agli ulteriori oneri incidenti sul
TAEG e alla commissione per estinzione anticipata e per l'effetto condannare la a restituire all'attrice la somma che sarà accertata in Controparte_1 corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di capitale;
Controparte_1
d) accertare e dichiarare “il superamento nella pattuizione originaria del tasso soglia nella commissione di estinzione anticipata del mutuo singolarmente considerata” e, per l'effetto, condannare la , previo rinnovo della c.t.u. Controparte_1
a restituire all'attrice la somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di capitale, e dichiarare la Controparte_1 nullità dell'articolo 5 del contratto di mutuo che prevede tale commissione;
e) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la Signora Parte_1 nei termini per il regolare pagamento del mutuo;
[...]
pag. 4/13 f) riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l'errata indicazione Par dell' nel contratto di mutuo non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo del 117 comma 6 TUB e, conseguentemente, dichiarare che alla data del
30/06/2016 vi era un saldo positivo a favore della mutuataria pari a 3.143,91€;
g) accertare e dichiarare l'effettivo rapporto di dare e avere tra le parti in considerazione dell'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e 17 comma 6 TUB;
h) accertare e dichiarare che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni e, conseguentemente, condannare la Controparte_1
al risarcimento del danno, causato dalla condotta illegittima e usuraia della
[...] stessa, da valutarsi come mancato guadagno ottenibile dall'investimento in titoli sicuri di quanto pagato in eccesso ad ogni scadenza, e per l'utilità personale secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi;
3. condannare controparte alle spese di entrambi gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore anticipatario ex artt. 93 c.p.c.
4. In via istruttoria, chiedeva altresì la rinnovazione della c.t.u. indicando i relativi quesiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/11/2019, la Controparte_1
si costituiva in appello chiedendo di:
[...]
1. rigettare le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confermare la sentenza di primo grado.
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza depositata il 22.1.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacie esecutiva della sentenza di primo grado e, ritenuta superflua la rinnovazione della c.t.u., rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 gennaio 2021, cui seguivano diversi differimenti d'ufficio.
Con atto depositato il 7.11.2023, interveniva nel giudizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 111 comma 3 c.p.c., in quanto successore a titolo particolare in ragione di un contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato con la Controparte_1 in data 15.09.2023. L'interveniente si riportava in toto agli atti e alle attività compiute dai propri danti causa ribadendone ogni domanda, eccezione ed istanza.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza. pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla (non) usurarietà degli interessi moratori.
Con una prima doglianza, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori originariamente pattuiti nel contratto di mutuo. In particolare, osserva che la sentenza di primo grado, pur ammettendo in linea di principio l'usurarietà degli interessi moratori, l'ha poi esclusa nel caso di specie ritenendo che essa vada calcolata confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto di mutuo col tasso soglia, senza alcuna maggiorazione o incremento e segnatamente degli oneri rilevanti ai fini della determinazione del TAEG. Per contro, ad avviso dell'appellante, di tali oneri aggiuntivi dovrebbe tenersi conto anche ai fini della quantificazione dei tassi moratori, analogamente a quanto previsto per gli interessi corrispettivi.
L'appellante, inoltre, contesta la sentenza nella parte in cui, al fine di corroborare la propria argomentazione, rinvia ai “chiarimenti in materia di applicazione della legge anti- usura” della Banca d'Italia, che escludono gli interessi di mora dal calcolo del TEG e, a sostegno della propria tesi, rileva che tali chiarimenti, per un verso, affermano che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura e precisano che la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti è rimessa all'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata a tali istruzioni.
Infine, ad avviso dell'appellante, l'usurarietà dei tassi moratori non sarebbe esclusa dalla clausola di salvaguardia, la quale assume rilevanza nel caso di usura sopravvenuta, mentre nel caso di specie l'appellante lamenta l'usurarietà originaria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che la sentenza di primo grado ha opportunamente precisato che da allegazioni incontestate emerge, in modo non controverso tra le parti e debitamente documentato, che in data 25.04.2004 l'attrice aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso nominale annuo con la per l'importo di € 130.000,00 CP_4 finalizzato all'acquisto dell'abitazione contestualmente data in garanzia ipotecaria, da rimborsarsi in anni 15, a mezzo di n. 30 rate semestrali. Con tale atto le parti avevano convenuto il tasso degli interessi corrispettivi, nella misura iniziale del 4,65% nominale annuo;
l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è stato indicato nella misura del 4,71%.
Ancora, per l'eventuale inadempimento agli obblighi di rimborso, è stato convenuto un interesse moratorio stabilito trimestralmente in misura pari al tasso effettivo globale medio pag. 6/13 riferito ad anno, ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 per le operazioni appartenenti alla categoria 'mutui'. Infine, all'art. 10 delle condizioni contrattuali si prevede che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la Banca avrà facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine.
Passando all'esame della dedotta usurarietà del contratto con riferimento al tasso di mora in se considerato e alla commissione di estinzione anticipata, la sentenza di primo grado, in via preliminare, ha affermato di condividere la tesi che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598;
Cassazione civile sez. VI, 04 ottobre 2017 n. 23192). Ciò posto, ha spiegato che la verifica del rispetto delle soglie poste dalla normativa anti usura deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, che esprimono dati non omogenei tra loro, data la diversa natura e funzione degli stessi, considerato che gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma ricevuta in prestito, mentre gli interessi moratori si applicano sulla singola rata nel caso in cui quest'ultima non sia pagata alla scadenza e hanno funzione risarcitoria.
Al riguardo, si rammenta che le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto non solo quale corrispettivo per la concessione del denaro ma qualsiasi promessa di somma usuraria in relazione al contratto concluso.
Chiarito quanto sopra, occorre accertare se, nel caso di specie, gli interessi moratori contrattualmente pattuiti fossero contenuti entro le soglie rilevanti ai fini dell'usura.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, come rilevato anche dalla sentenza di primo grado, nel caso che occupa, la stessa parte attrice e odierna appellante ammette che la misura del tasso di mora indicata in contratto, pari al 6,360%, singolarmente considerata, non supera il tasso soglia, mentre risulterebbe usuraria ove si aggiungesse l'incidenza di ulteriori oneri e segnatamente della commissione di estinzione anticipata. Per chiarezza, si rimanda a pag. 16 dell'atto di appello, dove testualmente si legge: “Pertanto, se volessimo sommare al tasso di mora anche tutte le altre spese, contrattualizzate e collegate all'erogazione del mutuo, ricomprese nell indicato sul contratto, avremmo un: Tasso Pt_3
Complessivo = (Differenza T.A.E.G. - T.A.N.) + Tasso Mora + Commissione Estinzione
Anticipata ossia (4,71 - 4,65 ) + 6,360 + 3,00 = 9,42%”.
pag. 7/13 Nel caso di specie, la c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado ha accertato che il tasso di mora contrattualmente convenuto, pari al 6,360%, è inferiore (rectius: pari) al tasso soglia di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia all'epoca della stipula del mutuo, avvenuta in data 25.2.2004. Raffrontando il dato rassegnato dalla c.t.u. con la formula sopra suggerita dall'appellante, è di immediata evidenza che il tasso soglia sarebbe superato solo considerando l'eventuale incidenza della commissione di estinzione anticipata, la quale, tuttavia, non rileva a tali fini per le ragioni che saranno più avanti meglio illustrate con riferimento allo specifico motivo di gravame.
Appurato che i tassi pattuiti nel caso di specie non erano usurari, risulta superfluo soffermarsi sulla c.d. clausola di salvaguardia, non vertendosi in fattispecie di c.d. usura sopravvenuta.
2. Usura originaria e commissione di estinzione anticipata.
Con ulteriore doglianza l'appellante si sofferma sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ricomprende la commissione di estinzione anticipata nel calcolo dell'usura. In particolare, il giudice di prime cure ha escluso che la commissione di estinzione anticipata rilevi ai fini del calcolo della usurarietà del contratto di mutuo in quanto “la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà” di recesso. La commissione di estinzione anticipata, inoltre, “è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione degli interessi, posto che l'estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale”. Si tratta, quindi, di “voci eterogenee per natura e per funzione”.
L'appellante, invece, sostiene che il momento rilevante ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è il momento della pattuizione in quanto trattasi di usura originaria e non sopravvenuta. Inoltre, la commissione di estinzione anticipata, sostiene l'appellante, rappresenta un costo del mutuo erogato che, come tale, deve essere computato ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, a nulla rilevando quindi il momento in cui tali oneri saranno corrisposti.
Invero, la commissione di estinzione anticipata non può essere equiparata agli interessi moratori, in quanto, pur essendo entrambi costi eventuali, sono comunque funzionalmente distinti e non equiparabili: i secondi costituiscono il corrispettivo per pag. 8/13 l'inadempimento del debitore;
la prima, invece, l'indennizzo in favore della banca per il mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata del rapporto di credito e, in altri termini, un vantaggio promesso a fronte di utilità (quale è lo ius poenitendi).
Partendo da queste premesse la Corte di cassazione (Sez. 3 -
, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)), confermando l'impossibilità di procedere al cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, ha ribadito come il principio di simmetria escluda la possibilità di accomunare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. Da ciò deriva, secondo la Corte, l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, dal momento che «la prima costituisce una clausola penale di recesso… pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà». In sostanza, «la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2- bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella». (Cfr. anche Cass. civ., Sez.
1 - Ordinanza n.
23866 del 01/08/2022, Rv. 665525 - 01).
3. Sulla dedotta errata applicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo e non corretta applicazione del 117 TUB e 1186 c.c.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado anche con riferimento alle conseguenze Par che essa trae dalla errata indicazione dell' nel contratto di mutuo. La sentenza appellata Par ha ritenuto la non corretta indicazione dell' non determini nullità totale o parziale del contratto di mutuo in quanto il legislatore riconnette la nullità ai soli casi di non corretta pag. 9/13 Par indicazione del TAEG, ma non anche ai casi di non corretta indicazione dell' L' Pt_3 costituisce uno strumento di carattere informativo e, quindi, la non corretta indicazione dà luogo alla violazione del canone di buona fede, rilevando perciò ai fini del risarcimento del danno nel caso in cui sia fornita la prova che il cliente, qualora fosse stato a conoscenza del costo effettivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento. L'appellante Par sostiene, invece, che la non corretta indicazione dell' determini la nullità del contratto per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. in quanto l'inserimento dell'indicatore nel contratto è posto a presidio di interessi non solo del privato ma anche di interessi pubblici di prima importanza, quali il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il ricalcolo della somma dovuta in ragione dell'errata
Par indicazione dell' , dovrebbe condurre a ritenere errata la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Par In merito a tali doglianze si osserva che, rispetto all'errata indicazione dell' , soccorre la distinzione generale tra regole di condotta e regole di fattispecie: la violazione delle prime dà luogo a mera responsabilità; l'inosservanza delle seconde conduce all'invalidità del negozio. Le regole di fattispecie, in quanto limiti al principio generale di autonomia
Par negoziale, devono essere oggetto di stretta interpretazione. Ciò premesso l' è un indice finalizzato a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo pienamente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
Par l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, difatti, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB. Ne consegue che
Par l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; pag. 10/13 l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. civ., Sez. 1 , Ord.
n. 4597 del 14/02/2023, Rv. 666991 – 01; cfr. anche Sez. 1, Ord. n. 14000 del 22/05/2023,
Rv. 667919 - 01).
Giova precisare, peraltro, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_4 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB, prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. (Cass. civ., ordinanza 4597 del 2023)
4. Sulla dedotta omessa pronuncia sul risarcimento del danno.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni. In particolare, la domanda risarcitoria riguardava il danno subito dalla mutuataria per effetto del comportamento illecito della banca che attraverso la pattuizione di interessi usurari ha imposto alla mutuataria il pagamento di somme non dovute, distogliendole da ulteriori possibilità di utilizzo sia in termini economici che personali. Anche questa doglianza è infondata, essendo ovvio che la pronuncia sul risarcimento dei danni da condotta usuraria risulti assorbita per effetto dell'accertata conformità degli interessi pattuiti alle disposizioni in tema di usura. Avuto riguardo, invece, all'ulteriore profilo dell'eventuale Par danno da comportamento scorretto della banca per errata indicazione dell' , la sentenza di primo grado ha espressamente spiegato che, in tal caso, incombe sul cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, ma che nulla è stato dedotto sul punto dall'opponente, con conseguente rigetto della domanda anche con riferimento alla pretesa risarcitoria stante la carenza anche sotto il profilo allegatorio.
5. Sul difetto di legittimazione della Controparte_5
Con la comparsa conclusionale depositata il 16.6.2025, parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione della intervenuta nel presente giudizio ai sensi Controparte_5 dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito. In particolare, l'appellante ha eccepito la pag. 11/13 mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato dalla cessionaria interveniente con la cedente e rilevato Controparte_1
l'insufficienza del solo avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, avente funzione di notifica della cessione al debitore ceduto, depositato dalla in allegato all'atto di CP_5 intervento, a comprovare l'avvenuta cessione del credito in questione.
La con la memoria di replica depositata il 2.7.2025, si è opposta Controparte_5 all'eccezione avversaria sostenendo la sufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco sulla G.U. ed affermando di produrre “ad abundantiam” una dichiarazione della banca cedente ivi indicata come “(doc. 1)”, ma invero non rinvenuta nel fascicolo telematico.
Al riguardo, deve darsi dell'esistenza di incertezze giurisprudenziali sulla valenza dell'avviso pubblicato sulla G.U, in quanto, secondo l'orientamento più recente, nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b., l'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, n.21279). Tenuto conto degli elementi esposti e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie si ritiene che la non Controparte_5 abbia sufficientemente dimostrato la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio.
6. Sulle spese
L'appellante ha anche impugnato la condanna alle spese del primo grado di giudizio rilevando di avere proposto una transazione, non accettata da controparte, ed evidenziando la controvertibilità delle questioni trattate e il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Su tale punto, l'appello è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere integrate le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, tenuto conto di quanto rappresentato dall'appellante e, in particolare, di contrasti giurisprudenziali composti anche grazie a pronunce delle Sezioni unite successive alla proposizione dell'appello. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alle statuizioni sulle spese, che devono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
pag. 12/13 la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, compensa interamente tra le parti le spese processuali del primo grado;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente le spese processuali del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 500/2019 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 500/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
GI IO (RC) il 03.01.1960 e residente in Siderno (RC), C. so della Repubblica n.
124, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Multari (CF: ) con C.F._2 studio legale sito in Siderno, via Sabotino n. 15, ed elettivamente domiciliata in Reggio Email_1
Calabria, via dei Gelsomini n. 6 presso lo studio dell'Avv. Antonino Bizzintino;
- appellante -
CONTRO
codice fiscale, numero di iscrizione del Controparte_1 registro delle Imprese di Roma e partita IVA , con Sede Legale e Direzione P.IVA_1
Generale in Roma, Via Vittorio Veneto 119 – 00187 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia (C.F.
), pec. , con domicilio eletto in C.F._3 Email_2
Reggio Calabria, via Caprera, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maurici;
- appellata -
con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_2
, per il tramite dalla procuratrice speciale in P.IVA_2 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5,
C.F.: , rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto P.IVA_3
Calabresi (c.f. ) ed Elisa Gaboardi (c.f. ), C.F._4 C.F._5 soci ed amministratori della società , con sede in Milano, Controparte_3
Foro Buonaparte n. 20 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso la casella P.IVA_4 di posta elettronica certificata ed Email_3
- fax 028690545; Email_4
- intervenuta -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1501/ 2018, pubblicata il
4/12/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., iscritto il 17.06.2016 (data citazione: 07.11.2016), la Signora conveniva in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto notificato dalla alla stessa in data Controparte_1 Parte_1
23/05/2016;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del titolo esecutivo o, comunque,
l'inesistenza del diritto della Banca precettante ad agire in esecuzione per usurarietà del contratto di mutuo ovvero per violazione del T.U.B.;
- accertare o dichiarare nullo, annullabile o privo di efficacia il precetto notificato il
23/05/2016 e per l'effetto non dovuta la somma pari a € 74.481,16,
- accertare e dichiarare la pattuizione ab origine di condizioni usurarie relativamente agli interessi di mora, agli ulteriori oneri incidenti sul TAEG e alla commissione per estinzione anticipata e per l'effetto condannare la a Controparte_1 restituire all'attrice la somma da accertare in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2
c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla Controparte_1
a solo titolo di capitale;
[...]
pag. 2/13 - accertare e dichiarare il superamento nella pattuizione originaria del tasso soglia nella commissione di estinzione anticipata del mutuo singolarmente considerata e, per l'effetto, condannare la a restituire all'attrice la somma che Controparte_1 sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di Controparte_1 capitale, e dichiarare la nullità dell'articolo 5 del contratto di mutuo che prevede tale commissione;
- accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c. (di cui si è avvalsa la nei confronti Controparte_1 della Signora e, per l'effetto, dichiarare la Signora Parte_1 [...]
nei termini per il regolare pagamento del mutuo;
Parte_1
Par
- accertare e dichiarare l'errata indicazione dell' nel contratto di mutuo e, per l'effetto, accertare e quantificare l'effettivo rapporto di dare e avere tra la Signora Parte_1
e applicando il tasso sostitutivo previsto
[...] Controparte_1 dall'articolo 117 del T.U.B. e condannare la a restituire Controparte_1 all'attrice la somma da accertare in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e corrisposte;
- dichiarare illegittimo il gravame ipotecario trascritto in data 1 Marzo 2004 presso l'Agenzia del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare - Ufficio provinciale di Reggio
Calabria con nn. Reg. gen. 3304, part. 390 che insiste sull'appartamento censito al
Comune di Siderno al foglio 30, particella 529, subalterno 5, cat. A/2;
- accertare e condannare la al risarcimento del danno, causato Controparte_1 dalla condotta illegittima e usuraia della stessa, da valutarsi come mancato guadagno ottenibile dall'investimento in titoli sicuri di quanto pagato in eccesso ad ogni scadenza,
e per l'utilità personale secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi;
- condannare controparte alle spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata 29.11.2016, la Controparte_1
si costituiva in giudizio chiedendo:
[...]
- il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte opponente nei confronti della
[...] in quanto inammissibili, infondate sia in fatto che in Controparte_1 diritto, oltre che assolutamente non provate;
- la condanna di controparte alle spese di giudizio. pag. 3/13 Il Tribunale di Locri, con la sentenza oggetto di gravame:
- rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
- condannava parte opponente al pagamento delle spese, in favore della parte opposta, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge;
- poneva le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente.
Con atto di citazione in appello notificato il 4/6/2019 e iscritto a ruolo il 12.6.2019,
[...]
impugnava la predetta sentenza chiedendo: Parte_1
1. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
2. nel merito, in riforma della sentenza:
a) dichiarare la nullità del titolo esecutivo o, comunque, l'inesistenza del diritto della ad agire in esecuzione per usurarietà del contratto di Controparte_1 mutuo ovvero per violazione del T.U.B.
b) dichiarare nullo, annullabile o privo di efficacia il precetto notificato il 23/05/2016
e per l'effetto non dovuta la somma pari a 74.481,16 €
c) accertare e dichiarare la pattuizione ab origine di condizioni usurarie nel contratto di mutuo relativamente agli interessi di mora, agli ulteriori oneri incidenti sul
TAEG e alla commissione per estinzione anticipata e per l'effetto condannare la a restituire all'attrice la somma che sarà accertata in Controparte_1 corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di capitale;
Controparte_1
d) accertare e dichiarare “il superamento nella pattuizione originaria del tasso soglia nella commissione di estinzione anticipata del mutuo singolarmente considerata” e, per l'effetto, condannare la , previo rinnovo della c.t.u. Controparte_1
a restituire all'attrice la somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute e già corrisposte per rate di ammortamento ai sensi dell'articolo 1815 comma 2 c.c., ovvero rideterminare la somma ancora dovuta dall'attrice alla a solo titolo di capitale, e dichiarare la Controparte_1 nullità dell'articolo 5 del contratto di mutuo che prevede tale commissione;
e) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della decadenza dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la Signora Parte_1 nei termini per il regolare pagamento del mutuo;
[...]
pag. 4/13 f) riformare la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l'errata indicazione Par dell' nel contratto di mutuo non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo del 117 comma 6 TUB e, conseguentemente, dichiarare che alla data del
30/06/2016 vi era un saldo positivo a favore della mutuataria pari a 3.143,91€;
g) accertare e dichiarare l'effettivo rapporto di dare e avere tra le parti in considerazione dell'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e 17 comma 6 TUB;
h) accertare e dichiarare che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni e, conseguentemente, condannare la Controparte_1
al risarcimento del danno, causato dalla condotta illegittima e usuraia della
[...] stessa, da valutarsi come mancato guadagno ottenibile dall'investimento in titoli sicuri di quanto pagato in eccesso ad ogni scadenza, e per l'utilità personale secondo equità, oltre a rivalutazione ed interessi;
3. condannare controparte alle spese di entrambi gradi di giudizio da distrarsi a favore del difensore anticipatario ex artt. 93 c.p.c.
4. In via istruttoria, chiedeva altresì la rinnovazione della c.t.u. indicando i relativi quesiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/11/2019, la Controparte_1
si costituiva in appello chiedendo di:
[...]
1. rigettare le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate e confermare la sentenza di primo grado.
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza depositata il 22.1.2020, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacie esecutiva della sentenza di primo grado e, ritenuta superflua la rinnovazione della c.t.u., rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21 gennaio 2021, cui seguivano diversi differimenti d'ufficio.
Con atto depositato il 7.11.2023, interveniva nel giudizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 111 comma 3 c.p.c., in quanto successore a titolo particolare in ragione di un contratto di cessione dei crediti in blocco stipulato con la Controparte_1 in data 15.09.2023. L'interveniente si riportava in toto agli atti e alle attività compiute dai propri danti causa ribadendone ogni domanda, eccezione ed istanza.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza. pag. 5/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla (non) usurarietà degli interessi moratori.
Con una prima doglianza, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori originariamente pattuiti nel contratto di mutuo. In particolare, osserva che la sentenza di primo grado, pur ammettendo in linea di principio l'usurarietà degli interessi moratori, l'ha poi esclusa nel caso di specie ritenendo che essa vada calcolata confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto di mutuo col tasso soglia, senza alcuna maggiorazione o incremento e segnatamente degli oneri rilevanti ai fini della determinazione del TAEG. Per contro, ad avviso dell'appellante, di tali oneri aggiuntivi dovrebbe tenersi conto anche ai fini della quantificazione dei tassi moratori, analogamente a quanto previsto per gli interessi corrispettivi.
L'appellante, inoltre, contesta la sentenza nella parte in cui, al fine di corroborare la propria argomentazione, rinvia ai “chiarimenti in materia di applicazione della legge anti- usura” della Banca d'Italia, che escludono gli interessi di mora dal calcolo del TEG e, a sostegno della propria tesi, rileva che tali chiarimenti, per un verso, affermano che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura e precisano che la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati ai singoli contratti è rimessa all'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata a tali istruzioni.
Infine, ad avviso dell'appellante, l'usurarietà dei tassi moratori non sarebbe esclusa dalla clausola di salvaguardia, la quale assume rilevanza nel caso di usura sopravvenuta, mentre nel caso di specie l'appellante lamenta l'usurarietà originaria.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che la sentenza di primo grado ha opportunamente precisato che da allegazioni incontestate emerge, in modo non controverso tra le parti e debitamente documentato, che in data 25.04.2004 l'attrice aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso nominale annuo con la per l'importo di € 130.000,00 CP_4 finalizzato all'acquisto dell'abitazione contestualmente data in garanzia ipotecaria, da rimborsarsi in anni 15, a mezzo di n. 30 rate semestrali. Con tale atto le parti avevano convenuto il tasso degli interessi corrispettivi, nella misura iniziale del 4,65% nominale annuo;
l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è stato indicato nella misura del 4,71%.
Ancora, per l'eventuale inadempimento agli obblighi di rimborso, è stato convenuto un interesse moratorio stabilito trimestralmente in misura pari al tasso effettivo globale medio pag. 6/13 riferito ad anno, ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 per le operazioni appartenenti alla categoria 'mutui'. Infine, all'art. 10 delle condizioni contrattuali si prevede che, in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la Banca avrà facoltà di ritenere il mutuatario decaduto dal beneficio del termine.
Passando all'esame della dedotta usurarietà del contratto con riferimento al tasso di mora in se considerato e alla commissione di estinzione anticipata, la sentenza di primo grado, in via preliminare, ha affermato di condividere la tesi che ritiene configurabile l'usura anche con riferimento agli interessi moratori (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598;
Cassazione civile sez. VI, 04 ottobre 2017 n. 23192). Ciò posto, ha spiegato che la verifica del rispetto delle soglie poste dalla normativa anti usura deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, che esprimono dati non omogenei tra loro, data la diversa natura e funzione degli stessi, considerato che gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere e costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma ricevuta in prestito, mentre gli interessi moratori si applicano sulla singola rata nel caso in cui quest'ultima non sia pagata alla scadenza e hanno funzione risarcitoria.
Al riguardo, si rammenta che le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto non solo quale corrispettivo per la concessione del denaro ma qualsiasi promessa di somma usuraria in relazione al contratto concluso.
Chiarito quanto sopra, occorre accertare se, nel caso di specie, gli interessi moratori contrattualmente pattuiti fossero contenuti entro le soglie rilevanti ai fini dell'usura.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, come rilevato anche dalla sentenza di primo grado, nel caso che occupa, la stessa parte attrice e odierna appellante ammette che la misura del tasso di mora indicata in contratto, pari al 6,360%, singolarmente considerata, non supera il tasso soglia, mentre risulterebbe usuraria ove si aggiungesse l'incidenza di ulteriori oneri e segnatamente della commissione di estinzione anticipata. Per chiarezza, si rimanda a pag. 16 dell'atto di appello, dove testualmente si legge: “Pertanto, se volessimo sommare al tasso di mora anche tutte le altre spese, contrattualizzate e collegate all'erogazione del mutuo, ricomprese nell indicato sul contratto, avremmo un: Tasso Pt_3
Complessivo = (Differenza T.A.E.G. - T.A.N.) + Tasso Mora + Commissione Estinzione
Anticipata ossia (4,71 - 4,65 ) + 6,360 + 3,00 = 9,42%”.
pag. 7/13 Nel caso di specie, la c.t.u. esperita nel giudizio di primo grado ha accertato che il tasso di mora contrattualmente convenuto, pari al 6,360%, è inferiore (rectius: pari) al tasso soglia di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia all'epoca della stipula del mutuo, avvenuta in data 25.2.2004. Raffrontando il dato rassegnato dalla c.t.u. con la formula sopra suggerita dall'appellante, è di immediata evidenza che il tasso soglia sarebbe superato solo considerando l'eventuale incidenza della commissione di estinzione anticipata, la quale, tuttavia, non rileva a tali fini per le ragioni che saranno più avanti meglio illustrate con riferimento allo specifico motivo di gravame.
Appurato che i tassi pattuiti nel caso di specie non erano usurari, risulta superfluo soffermarsi sulla c.d. clausola di salvaguardia, non vertendosi in fattispecie di c.d. usura sopravvenuta.
2. Usura originaria e commissione di estinzione anticipata.
Con ulteriore doglianza l'appellante si sofferma sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ricomprende la commissione di estinzione anticipata nel calcolo dell'usura. In particolare, il giudice di prime cure ha escluso che la commissione di estinzione anticipata rilevi ai fini del calcolo della usurarietà del contratto di mutuo in quanto “la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà” di recesso. La commissione di estinzione anticipata, inoltre, “è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione degli interessi, posto che l'estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale”. Si tratta, quindi, di “voci eterogenee per natura e per funzione”.
L'appellante, invece, sostiene che il momento rilevante ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è il momento della pattuizione in quanto trattasi di usura originaria e non sopravvenuta. Inoltre, la commissione di estinzione anticipata, sostiene l'appellante, rappresenta un costo del mutuo erogato che, come tale, deve essere computato ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, a nulla rilevando quindi il momento in cui tali oneri saranno corrisposti.
Invero, la commissione di estinzione anticipata non può essere equiparata agli interessi moratori, in quanto, pur essendo entrambi costi eventuali, sono comunque funzionalmente distinti e non equiparabili: i secondi costituiscono il corrispettivo per pag. 8/13 l'inadempimento del debitore;
la prima, invece, l'indennizzo in favore della banca per il mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata del rapporto di credito e, in altri termini, un vantaggio promesso a fronte di utilità (quale è lo ius poenitendi).
Partendo da queste premesse la Corte di cassazione (Sez. 3 -
, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 (Rv. 664250 - 01)), confermando l'impossibilità di procedere al cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, ha ribadito come il principio di simmetria escluda la possibilità di accomunare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. Da ciò deriva, secondo la Corte, l'impossibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, dal momento che «la prima costituisce una clausola penale di recesso… pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà». In sostanza, «la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2- bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella». (Cfr. anche Cass. civ., Sez.
1 - Ordinanza n.
23866 del 01/08/2022, Rv. 665525 - 01).
3. Sulla dedotta errata applicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo e non corretta applicazione del 117 TUB e 1186 c.c.
L'appellante impugna la sentenza di primo grado anche con riferimento alle conseguenze Par che essa trae dalla errata indicazione dell' nel contratto di mutuo. La sentenza appellata Par ha ritenuto la non corretta indicazione dell' non determini nullità totale o parziale del contratto di mutuo in quanto il legislatore riconnette la nullità ai soli casi di non corretta pag. 9/13 Par indicazione del TAEG, ma non anche ai casi di non corretta indicazione dell' L' Pt_3 costituisce uno strumento di carattere informativo e, quindi, la non corretta indicazione dà luogo alla violazione del canone di buona fede, rilevando perciò ai fini del risarcimento del danno nel caso in cui sia fornita la prova che il cliente, qualora fosse stato a conoscenza del costo effettivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento. L'appellante Par sostiene, invece, che la non corretta indicazione dell' determini la nullità del contratto per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. in quanto l'inserimento dell'indicatore nel contratto è posto a presidio di interessi non solo del privato ma anche di interessi pubblici di prima importanza, quali il corretto funzionamento delle dinamiche di mercato.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il ricalcolo della somma dovuta in ragione dell'errata
Par indicazione dell' , dovrebbe condurre a ritenere errata la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Par In merito a tali doglianze si osserva che, rispetto all'errata indicazione dell' , soccorre la distinzione generale tra regole di condotta e regole di fattispecie: la violazione delle prime dà luogo a mera responsabilità; l'inosservanza delle seconde conduce all'invalidità del negozio. Le regole di fattispecie, in quanto limiti al principio generale di autonomia
Par negoziale, devono essere oggetto di stretta interpretazione. Ciò premesso l' è un indice finalizzato a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo pienamente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
Par l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, difatti, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6, TUB. Ne consegue che
Par l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; pag. 10/13 l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima. (Cass. civ., Sez. 1 , Ord.
n. 4597 del 14/02/2023, Rv. 666991 – 01; cfr. anche Sez. 1, Ord. n. 14000 del 22/05/2023,
Rv. 667919 - 01).
Giova precisare, peraltro, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_4 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB, prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. (Cass. civ., ordinanza 4597 del 2023)
4. Sulla dedotta omessa pronuncia sul risarcimento del danno.
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento dei danni. In particolare, la domanda risarcitoria riguardava il danno subito dalla mutuataria per effetto del comportamento illecito della banca che attraverso la pattuizione di interessi usurari ha imposto alla mutuataria il pagamento di somme non dovute, distogliendole da ulteriori possibilità di utilizzo sia in termini economici che personali. Anche questa doglianza è infondata, essendo ovvio che la pronuncia sul risarcimento dei danni da condotta usuraria risulti assorbita per effetto dell'accertata conformità degli interessi pattuiti alle disposizioni in tema di usura. Avuto riguardo, invece, all'ulteriore profilo dell'eventuale Par danno da comportamento scorretto della banca per errata indicazione dell' , la sentenza di primo grado ha espressamente spiegato che, in tal caso, incombe sul cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, ma che nulla è stato dedotto sul punto dall'opponente, con conseguente rigetto della domanda anche con riferimento alla pretesa risarcitoria stante la carenza anche sotto il profilo allegatorio.
5. Sul difetto di legittimazione della Controparte_5
Con la comparsa conclusionale depositata il 16.6.2025, parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione della intervenuta nel presente giudizio ai sensi Controparte_5 dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del credito. In particolare, l'appellante ha eccepito la pag. 11/13 mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco dei crediti stipulato dalla cessionaria interveniente con la cedente e rilevato Controparte_1
l'insufficienza del solo avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, avente funzione di notifica della cessione al debitore ceduto, depositato dalla in allegato all'atto di CP_5 intervento, a comprovare l'avvenuta cessione del credito in questione.
La con la memoria di replica depositata il 2.7.2025, si è opposta Controparte_5 all'eccezione avversaria sostenendo la sufficienza della pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco sulla G.U. ed affermando di produrre “ad abundantiam” una dichiarazione della banca cedente ivi indicata come “(doc. 1)”, ma invero non rinvenuta nel fascicolo telematico.
Al riguardo, deve darsi dell'esistenza di incertezze giurisprudenziali sulla valenza dell'avviso pubblicato sulla G.U, in quanto, secondo l'orientamento più recente, nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b., l'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio (Cassazione civile sez. III,
25/07/2025, n.21279). Tenuto conto degli elementi esposti e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie si ritiene che la non Controparte_5 abbia sufficientemente dimostrato la propria legittimazione ad intervenire nel presente giudizio.
6. Sulle spese
L'appellante ha anche impugnato la condanna alle spese del primo grado di giudizio rilevando di avere proposto una transazione, non accettata da controparte, ed evidenziando la controvertibilità delle questioni trattate e il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Su tale punto, l'appello è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere integrate le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, tenuto conto di quanto rappresentato dall'appellante e, in particolare, di contrasti giurisprudenziali composti anche grazie a pronunce delle Sezioni unite successive alla proposizione dell'appello. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alle statuizioni sulle spese, che devono essere integralmente compensate tra le parti con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
pag. 12/13 la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dello stesso e in parziale riforma della sentenza di primo grado, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, compensa interamente tra le parti le spese processuali del primo grado;
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa interamente le spese processuali del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10.9.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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