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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/07/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8812/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8812/2017 promossa da:
in nome e per conto di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Sergio Salvemini, giusta procura in atti;
-attrice, opposta- contro con il patrocinio dell'avv. D'Agosto Andrea, giusta procura in atti;
CP_3
-convenuta, opponente- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. Salvemini Sergio, giusta procura in atti;
-interventore volontario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in nome e per conto di ha
[...] Controparte_2 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da CP_3 nella procedura esecutiva immobiliare, pendente innanzi il Tribunale di Bari, n.
RGE 492/2014, all'esito della fase sommaria svoltasi davanti al Giudice dell'Esecuzione, che, con l'ordinanza del 18/03/2017, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva in parola ex art. 624 c.p.c..
L'attrice in riassunzione ha contestato la fondatezza delle doglianze mosse dalla opponente – acquirente del bene ipotecato in relazione al contratto di mutuo fondiario per notar del 28/02/2006 rep. n. 41097 stipulato con gli Per_1 originari debitori , e il cui inadempimento è Pt_2 CP_5 Controparte_6 alla base della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine da cui ha preso avvio l'azione esecutiva – negando l'eccepita usurarietà del mutuo, l'assunta invalidità dell'ipoteca concessa a garanzia dello stesso e la dedotta scorretta individuazione dell'indicatore sintetico di costo (TAEG) e la conseguente invalidità dell'interesse pattizio corrispettivo.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha contestato ed impugnato le CP_3 ragioni esposte dalla così come già formulato nell'atto di opposizione, CP_1 instando per la condanna della mutuante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ai sensi di cui all'art.2033 c.c., nonché del risarcimento dei danni subiti e del risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c..
Con atto depositato il 31/12/2020, si è costituita in giudizio CP_4
, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c., evidenziando che, per effetto di
[...] un'operazione di cessione di crediti ex art. 58 era subentrata nella titolarità Pt_3
pagina 2 di 10 del credito azionato nella procedura esecutiva promossa nei confronti della convenuta opposta.
Il giudizio è stato istruito con l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, affidata al C.T.U. dott. , depositata il 19/02/2021. Persona_2
Pervenuta infine all'udienza del 15/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
III. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.1. – Va innanzitutto affrontata la questione relativa al difetto di legittimazione attiva della società interveniente ex art. 111 c.p.c..
Ora, fermo restando che, dopo l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il processo è comunque destinato a proseguire tra le parti originarie (art. 111, co. 1, c.p.c.), assume rilievo, al fine di privare di fondatezza l'eccezione, la circostanza per cui, dopo la costituzione in giudizio della cessionaria interventrice, la parte convenuta ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, limitandosi a ribadire, nelle udienze successivamente celebrate, le conclusioni già rassegnate in relazione alla doglianze oppositive, senza porre alcuna questione in relazione alla vicenda successoria nel diritto azionato a seguito della cessione del credito, assumendo dunque un contegno processuale incompatibile con il disconoscimento della titolarità del diritto azionato dalla interventrice cessionaria.
Può dunque trovare applicazione, nella specie, l'orientamento giurisprudenziale che porta a valorizzare il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata contestazione sul punto e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) dell'avversa legittimazione (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez.
II, 21.9.2022, n. 1371).
pagina 3 di 10 Inoltre, con la memoria conclusionale di replica, l'interessata ha precisato e chiarito la propria posizione processuale contestata dalla controparte e ha notevolmente ampliato il corredo documentale posto a sostegno della vantata titolarità del credito, tanto che allo stato può ritenersi adeguatamente comprovata.
L'espressa e specifica dichiarazione del creditore cedente (doc. 2 prod.
, ricognitiva della cessione medesima, andando ad Controparte_4 integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1 prod.
e a fornire certezza alla stessa, comprova infatti l'attuale Controparte_4 titolarità del rapporto di credito.
Oltre quanto già evidenziato, v'è da valorizzare il contegno assunto dalla stessa cedente che, dopo la costituzione in giudizio della Controparte_4 non ha partecipato alle udienze, non ha depositato scritti difensivi e soprattutto non ha negato l'intervenuta cessione.
Deve dunque ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio in favore della società intervenuta, legittimamente titolare del diritto di agire per il recupero di tale credito contrastando in questa sede l'opposizione spiegata dalla debitrice esecutata e dai suoi fideiussori.
III.2. – Nel merito, è doveroso evidenziare, prima di ogni altra considerazione in diritto, che la gran parte delle contestazioni originariamente sollevate dalla opponente (odierna convenuta in riassunzione) non sono CP_3 state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti difensivi finali, ove la prospettazione difensiva della esecutata si è prevalentemente incentrata su una doglianza – quella dell'eccepito difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in executivis – dedotta per la prima volta in questo giudizio di merito solo all'indomani del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie, il che rende evidente l'inammissibilità per violazione del divieto di modificare l'opposizione iniziale dinanzi al GE mediante motivi nuovi (v. infra).
III.3. – Ciò detto, si impone in ogni caso una disamina delle doglianze avanzate dalla esecutata.
pagina 4 di 10 III.4. – In primo luogo, l'opponente ha sollevato il motivo della nullità del mutuo in quanto affetto da usura oggettiva.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u.
Per quanto rileva in questa sede, l'ausiliario giudiziale, con riferimento al
TEG contrattuale, ha rilevato “un TEG contrattuale pari al 3,95% e un tasso di mora contrattuale pari al 5,95%” (a fronte di un tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi fissato al “5,775%” e un tasso soglia relativo agli interessi di mora individuato “al 8,95%”), escludendo, sia per il tasso corrispettivo che per il tasso di mora, alcuno sconfinamento rispetto alla soglia usuraria.
Le conclusioni peritali appaiono del tutto coerenti con il quesito sottoposto al C.T.U. e con i criteri valutativi in esso analiticamente indicati, in conformità agli orientamenti della Corte di legittimità.
La convenuta opposta, peraltro, non ha contestato le conclusioni del consulente sul punto, non reiterando, in sede di conclusioni, le doglianze relative alla pretesa usurarietà del mutuo.
Va d'altronde rilevato, per completezza espositiva, che la doglianza dell'opponente appariva fondata su un'impostazione di fondo affatto erronea, atteso che, per un verso, è da escludere la sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (per tutti, v. Cass., n. 13144 del 15/05/2023) e che, per altro verso, la commissione di estinzione anticipata deve essere esclusa dal calcolo del TEG, poiché, assumendo la natura di penale per recesso, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà in quanto collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (così, da ultimo, Cass., n. 7384 del
2025).
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità del mutuo per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà del mutuo del 2006, comporta l'irrilevanza delle pagina 5 di 10 doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020, in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
III.5. – Quanto all'eccepita eccedenza della iscritta ipoteca, in disparte ogni ulteriore considerazione, va rilevato che, come evidenziato dalla stessa convenuta opposta/originaria opponente, non esiste una specifica disposizione di legge che pone un limite alla quantificazione dell'importo iscrivibile dell'ipoteca, fermo restando che l'osservanza dei criteri stabiliti dall'invocato art. 2855 c.c., lungi dall'incidere sul diritto della creditrice procedente di agire in executivis, potrà avere rilievo in sede distributiva.
III.6. – Quanto alla dedotta scorretta indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo), assorbente è il rilievo per cui, come chiarito dalla Corte di legittimità, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021).
Per quanto, invece, concerne il documento di sintesi, tale documento, rileva la Cassazione, svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post- contrattuale), di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più
pagina 6 di 10 significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Proprio poiché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale
(vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (cfr. Cass., n. 14000/2023).
Sul punto, si è invero efficacemente chiarito (Cass., n. 12922/2020) che “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”).
Peraltro, nel caso in cui, come avviene nel caso in esame, il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c. (v. artt.
4-5 contratto di mutuo del 28/02/2006: doc. 3 prod. attrice).
III.7. – La convenuta opposta ha poi eccepito, in corso di causa, quale ulteriore, ventilata causa di nullità del contratto di mutuo in esame, l'omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato (v. verbale udienza del 25/10/2020).
Si tratta anzitutto di una nuova deduzione inammissibile.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (Cass. n.17441/2019).
La deduzione in questione è pure infondata, avendo la Corte di legittimità, in sede nomofilattica, in conformità con l'assolutamente maggioritario formante giurisprudenziale, definitivamente chiarito che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., quando, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024).
III.8. – Resta a questo punto assorbita la questione dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto, atteso che la richiesta di quantificazione da parte dell'opponente era stata espressamente subordinata all'accertamento di nullità del contratto di mutuo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alle rate rimaste insolute.
Ciò priva di rilievo le doglianze (tardive e, per ciò solo, inammissibili, come sopra evidenziato) mosse dalla convenuta opposta in sede di conclusioni, non potendosi certamente ravvisare, nella specie, il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in executivis, avendo peraltro la creditrice procedente indicato, nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. – la pagina 8 di 10 somma domandata in base al titolo esecutivo (unico requisito formale richiesto a pena di nullità) e non avendo la esecutato allegato né tantomeno provato fatti modificativi/estintivi della pretesa creditoria azionata.
III.9. – In conclusione, considerata l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi proposti, l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
È opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione con sentenza assorbe e pone automaticamente nel nulla la pronuncia di sospensione adottata in sede di cognizione sommaria cautelare dal GE, al quale spetterà di riattivare il processo esecutivo dietro l'apposita istanza di prosecuzione della parte interessata.
III.10. – Il rigetto dell'opposizione e l'assenza di qualsivoglia profilo di usurarietà del mutuo consentono di ritenere assorbita sia la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., sia quella di risarcimento dei danni ex artt. 2043-2059 c.c. nonché di responsabilità della creditrice ex art.96 c.p.c., in ogni caso, evidentemente sfornite, per come proposte, di qualunque fondamento giuridico.
IV. - Le spese di giudizio – ad eccezione di quelle della fase cautelare, per le quali deve essere confermata la statuizione di compensazione adottata dal GE, stanti i gravi ed eccezionali motivi desunti dai mutamenti giurisprudenziali in tema di mutui usurari all'epoca in itinere – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente/convenuta, CP_3
Alla liquidazione del compenso – da determinarsi unitariamente trattandosi di ipotesi di difesa di più parti (l'originaria attrice in riassunzione, mai estromessa dal giudizio, e l'interveniente ex art. 111 c.p.c.) aventi la stessa posizione processuale – deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n.
147 (v. Cass. SS.UU. n. 33482/2022), da calcolarsi in base al valore della causa
(fase studio: euro 1.701; fase introduttiva: euro 1.204; fase istruttoria/trattazione: euro 1.806; fase decisionale: euro 2.905).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 17/05/2017, da nella Parte_4
pagina 9 di 10 qualità in atti, nei confronti di , e con l'intervento di CP_3 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_4
a) RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione CP_3 immobiliare introdotta con pignoramento iscritto al n. 492/2014 RGE;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_3
e della interveniente Controparte_1 Controparte_4 delle spese del giudizio di merito, che liquida complessivamente, quanto agli esborsi, in € 545,00 (escluse le spese di C.T.U., regolate al successivo capo d) e, quanto ai compensi difensivi, in € 7.616, oltre a rimborso forf. spese generali
(15%), Iva e Cap come per legge;
c) DICHIARA compensate tra le parti le spese della fase cautelare;
d) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 28/02/2021, definitivamente e interamente a carico della convenuta
[...]
condannando quest'ultima a rifondere la controparte di quanto dalla CP_3 stessa pagato a tale titolo.
Bari, 27 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8812/2017 promossa da:
in nome e per conto di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Sergio Salvemini, giusta procura in atti;
-attrice, opposta- contro con il patrocinio dell'avv. D'Agosto Andrea, giusta procura in atti;
CP_3
-convenuta, opponente- nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_4 patrocinio dell'avv. Salvemini Sergio, giusta procura in atti;
-interventore volontario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) dell'art. 132 c.p.c., comma 2 secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.
II. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in nome e per conto di ha
[...] Controparte_2 introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione promosso da CP_3 nella procedura esecutiva immobiliare, pendente innanzi il Tribunale di Bari, n.
RGE 492/2014, all'esito della fase sommaria svoltasi davanti al Giudice dell'Esecuzione, che, con l'ordinanza del 18/03/2017, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva in parola ex art. 624 c.p.c..
L'attrice in riassunzione ha contestato la fondatezza delle doglianze mosse dalla opponente – acquirente del bene ipotecato in relazione al contratto di mutuo fondiario per notar del 28/02/2006 rep. n. 41097 stipulato con gli Per_1 originari debitori , e il cui inadempimento è Pt_2 CP_5 Controparte_6 alla base della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine da cui ha preso avvio l'azione esecutiva – negando l'eccepita usurarietà del mutuo, l'assunta invalidità dell'ipoteca concessa a garanzia dello stesso e la dedotta scorretta individuazione dell'indicatore sintetico di costo (TAEG) e la conseguente invalidità dell'interesse pattizio corrispettivo.
La convenuta costituendosi in giudizio, ha contestato ed impugnato le CP_3 ragioni esposte dalla così come già formulato nell'atto di opposizione, CP_1 instando per la condanna della mutuante alla restituzione di quanto indebitamente percepito, ai sensi di cui all'art.2033 c.c., nonché del risarcimento dei danni subiti e del risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi di cui all'art. 96 c.p.c..
Con atto depositato il 31/12/2020, si è costituita in giudizio CP_4
, spiegando intervento ex art. 111 c.p.c., evidenziando che, per effetto di
[...] un'operazione di cessione di crediti ex art. 58 era subentrata nella titolarità Pt_3
pagina 2 di 10 del credito azionato nella procedura esecutiva promossa nei confronti della convenuta opposta.
Il giudizio è stato istruito con l'espletamento di una consulenza tecnica contabile, affidata al C.T.U. dott. , depositata il 19/02/2021. Persona_2
Pervenuta infine all'udienza del 15/01/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
III. – Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.1. – Va innanzitutto affrontata la questione relativa al difetto di legittimazione attiva della società interveniente ex art. 111 c.p.c..
Ora, fermo restando che, dopo l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il processo è comunque destinato a proseguire tra le parti originarie (art. 111, co. 1, c.p.c.), assume rilievo, al fine di privare di fondatezza l'eccezione, la circostanza per cui, dopo la costituzione in giudizio della cessionaria interventrice, la parte convenuta ha adottato difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto altrui, limitandosi a ribadire, nelle udienze successivamente celebrate, le conclusioni già rassegnate in relazione alla doglianze oppositive, senza porre alcuna questione in relazione alla vicenda successoria nel diritto azionato a seguito della cessione del credito, assumendo dunque un contegno processuale incompatibile con il disconoscimento della titolarità del diritto azionato dalla interventrice cessionaria.
Può dunque trovare applicazione, nella specie, l'orientamento giurisprudenziale che porta a valorizzare il comportamento processuale concludente della parte nei confronti della quale viene opposta la cessione, nel senso che la mancata contestazione sul punto e, anzi, l'accettazione del contraddittorio, con conseguente assunzione di difese nel merito, possono legittimamente qualificarsi come riconoscimento (tacito) dell'avversa legittimazione (Corte App. Bari, Sez. II, 5.5.2022, n. 716; Corte App. Bari, Sez.
II, 21.9.2022, n. 1371).
pagina 3 di 10 Inoltre, con la memoria conclusionale di replica, l'interessata ha precisato e chiarito la propria posizione processuale contestata dalla controparte e ha notevolmente ampliato il corredo documentale posto a sostegno della vantata titolarità del credito, tanto che allo stato può ritenersi adeguatamente comprovata.
L'espressa e specifica dichiarazione del creditore cedente (doc. 2 prod.
, ricognitiva della cessione medesima, andando ad Controparte_4 integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 1 prod.
e a fornire certezza alla stessa, comprova infatti l'attuale Controparte_4 titolarità del rapporto di credito.
Oltre quanto già evidenziato, v'è da valorizzare il contegno assunto dalla stessa cedente che, dopo la costituzione in giudizio della Controparte_4 non ha partecipato alle udienze, non ha depositato scritti difensivi e soprattutto non ha negato l'intervenuta cessione.
Deve dunque ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio in favore della società intervenuta, legittimamente titolare del diritto di agire per il recupero di tale credito contrastando in questa sede l'opposizione spiegata dalla debitrice esecutata e dai suoi fideiussori.
III.2. – Nel merito, è doveroso evidenziare, prima di ogni altra considerazione in diritto, che la gran parte delle contestazioni originariamente sollevate dalla opponente (odierna convenuta in riassunzione) non sono CP_3 state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti difensivi finali, ove la prospettazione difensiva della esecutata si è prevalentemente incentrata su una doglianza – quella dell'eccepito difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in executivis – dedotta per la prima volta in questo giudizio di merito solo all'indomani del maturare delle preclusioni assertive e istruttorie, il che rende evidente l'inammissibilità per violazione del divieto di modificare l'opposizione iniziale dinanzi al GE mediante motivi nuovi (v. infra).
III.3. – Ciò detto, si impone in ogni caso una disamina delle doglianze avanzate dalla esecutata.
pagina 4 di 10 III.4. – In primo luogo, l'opponente ha sollevato il motivo della nullità del mutuo in quanto affetto da usura oggettiva.
Il motivo è stato specificamente istruito con un'indagine contabile, affidata ad un C.t.u.
Per quanto rileva in questa sede, l'ausiliario giudiziale, con riferimento al
TEG contrattuale, ha rilevato “un TEG contrattuale pari al 3,95% e un tasso di mora contrattuale pari al 5,95%” (a fronte di un tasso soglia relativo agli interessi corrispettivi fissato al “5,775%” e un tasso soglia relativo agli interessi di mora individuato “al 8,95%”), escludendo, sia per il tasso corrispettivo che per il tasso di mora, alcuno sconfinamento rispetto alla soglia usuraria.
Le conclusioni peritali appaiono del tutto coerenti con il quesito sottoposto al C.T.U. e con i criteri valutativi in esso analiticamente indicati, in conformità agli orientamenti della Corte di legittimità.
La convenuta opposta, peraltro, non ha contestato le conclusioni del consulente sul punto, non reiterando, in sede di conclusioni, le doglianze relative alla pretesa usurarietà del mutuo.
Va d'altronde rilevato, per completezza espositiva, che la doglianza dell'opponente appariva fondata su un'impostazione di fondo affatto erronea, atteso che, per un verso, è da escludere la sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio ai fini del superamento della soglia antiusura (per tutti, v. Cass., n. 13144 del 15/05/2023) e che, per altro verso, la commissione di estinzione anticipata deve essere esclusa dal calcolo del TEG, poiché, assumendo la natura di penale per recesso, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà in quanto collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (così, da ultimo, Cass., n. 7384 del
2025).
In conclusione, il dato contabilmente accertato della validità del mutuo per via del mancato superamento del tasso-soglia con riferimento tanto agli interessi corrispettivi, quanto a quelli moratori (come originariamente pattuiti tra le parti)
e, quindi, il difetto di usurarietà del mutuo del 2006, comporta l'irrilevanza delle pagina 5 di 10 doglianze collegate a tale infondato motivo principale, che s'intendono, dunque, parimenti rigettate.
Mette solo conto di aggiungere che l'asserita gratuità del mutuo, come conseguenza della usurarietà degli interessi pattuiti, è stata pure esclusa dal noto arresto di Cass., SS.UU., n. 19597/2020, in forza del quale, in caso di accertata usurarietà dei soli interessi moratori, deve comunque trovare applicazione l'art. 1224, co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
III.5. – Quanto all'eccepita eccedenza della iscritta ipoteca, in disparte ogni ulteriore considerazione, va rilevato che, come evidenziato dalla stessa convenuta opposta/originaria opponente, non esiste una specifica disposizione di legge che pone un limite alla quantificazione dell'importo iscrivibile dell'ipoteca, fermo restando che l'osservanza dei criteri stabiliti dall'invocato art. 2855 c.c., lungi dall'incidere sul diritto della creditrice procedente di agire in executivis, potrà avere rilievo in sede distributiva.
III.6. – Quanto alla dedotta scorretta indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo), assorbente è il rilievo per cui, come chiarito dalla Corte di legittimità, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs.
n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/2021).
Per quanto, invece, concerne il documento di sintesi, tale documento, rileva la Cassazione, svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale (ma anche in sede di stipula e nella fase post- contrattuale), di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più
pagina 6 di 10 significativi del contratto. In sostanza, il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Proprio poiché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 c.c.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale
(vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto (cfr. Cass., n. 14000/2023).
Sul punto, si è invero efficacemente chiarito (Cass., n. 12922/2020) che “La predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”).
Peraltro, nel caso in cui, come avviene nel caso in esame, il contratto di mutuo specifichi in modo chiaro l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato non si ha una ipotesi di indeterminatezza del contratto rilevante ai sensi dell'art. 1346 c.c. (v. artt.
4-5 contratto di mutuo del 28/02/2006: doc. 3 prod. attrice).
III.7. – La convenuta opposta ha poi eccepito, in corso di causa, quale ulteriore, ventilata causa di nullità del contratto di mutuo in esame, l'omessa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato (v. verbale udienza del 25/10/2020).
Si tratta anzitutto di una nuova deduzione inammissibile.
pagina 7 di 10 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo” (Cass. n.17441/2019).
La deduzione in questione è pure infondata, avendo la Corte di legittimità, in sede nomofilattica, in conformità con l'assolutamente maggioritario formante giurisprudenziale, definitivamente chiarito che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento
«alla francese» non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., quando, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024).
III.8. – Resta a questo punto assorbita la questione dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto, atteso che la richiesta di quantificazione da parte dell'opponente era stata espressamente subordinata all'accertamento di nullità del contratto di mutuo, non essendovi contestazione alcuna in ordine alle rate rimaste insolute.
Ciò priva di rilievo le doglianze (tardive e, per ciò solo, inammissibili, come sopra evidenziato) mosse dalla convenuta opposta in sede di conclusioni, non potendosi certamente ravvisare, nella specie, il difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in executivis, avendo peraltro la creditrice procedente indicato, nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. – la pagina 8 di 10 somma domandata in base al titolo esecutivo (unico requisito formale richiesto a pena di nullità) e non avendo la esecutato allegato né tantomeno provato fatti modificativi/estintivi della pretesa creditoria azionata.
III.9. – In conclusione, considerata l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi proposti, l'opposizione all'esecuzione va rigettata.
È opportuno evidenziare che il rigetto dell'opposizione con sentenza assorbe e pone automaticamente nel nulla la pronuncia di sospensione adottata in sede di cognizione sommaria cautelare dal GE, al quale spetterà di riattivare il processo esecutivo dietro l'apposita istanza di prosecuzione della parte interessata.
III.10. – Il rigetto dell'opposizione e l'assenza di qualsivoglia profilo di usurarietà del mutuo consentono di ritenere assorbita sia la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., sia quella di risarcimento dei danni ex artt. 2043-2059 c.c. nonché di responsabilità della creditrice ex art.96 c.p.c., in ogni caso, evidentemente sfornite, per come proposte, di qualunque fondamento giuridico.
IV. - Le spese di giudizio – ad eccezione di quelle della fase cautelare, per le quali deve essere confermata la statuizione di compensazione adottata dal GE, stanti i gravi ed eccezionali motivi desunti dai mutamenti giurisprudenziali in tema di mutui usurari all'epoca in itinere – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente/convenuta, CP_3
Alla liquidazione del compenso – da determinarsi unitariamente trattandosi di ipotesi di difesa di più parti (l'originaria attrice in riassunzione, mai estromessa dal giudizio, e l'interveniente ex art. 111 c.p.c.) aventi la stessa posizione processuale – deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n.
147 (v. Cass. SS.UU. n. 33482/2022), da calcolarsi in base al valore della causa
(fase studio: euro 1.701; fase introduttiva: euro 1.204; fase istruttoria/trattazione: euro 1.806; fase decisionale: euro 2.905).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 17/05/2017, da nella Parte_4
pagina 9 di 10 qualità in atti, nei confronti di , e con l'intervento di CP_3 [...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_4
a) RIGETTA l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione CP_3 immobiliare introdotta con pignoramento iscritto al n. 492/2014 RGE;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_3
e della interveniente Controparte_1 Controparte_4 delle spese del giudizio di merito, che liquida complessivamente, quanto agli esborsi, in € 545,00 (escluse le spese di C.T.U., regolate al successivo capo d) e, quanto ai compensi difensivi, in € 7.616, oltre a rimborso forf. spese generali
(15%), Iva e Cap come per legge;
c) DICHIARA compensate tra le parti le spese della fase cautelare;
d) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 28/02/2021, definitivamente e interamente a carico della convenuta
[...]
condannando quest'ultima a rifondere la controparte di quanto dalla CP_3 stessa pagato a tale titolo.
Bari, 27 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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