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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6169/2022 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2022, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Malattia Professionale per ernia discale lombare ai sensi del DPR 1124/65 nella misura del 9%
o di quella accertata, con decorrenza dal momento di proposizione della domanda amministrativa (24.05.2021) о in subordine dalla data accertata (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp.att. c.p.c. si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €uro
7.465, 82=); condannare 1 CP 1 all'erogazione della corrispondente quota in oltre interessi e rivalutazione come percapitale О rendita,
legge;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti
-
ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93
c.p.c. ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiarare
integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c. giusta dichiarazione della parte in atti, da ritenersi parte integrante delle conclusioni del presente atto".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo il rigetto del
ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva
decisa.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in
l'erogazione da partedata 24.05.2021) ha previsto dell CP 1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al
sedici per cento.
contenzioso verte sull'eziologia Nel caso di specie, il
(ernia discale lombare) professionale della patologia contratta negata dall CP 1 dalla parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Per 1 le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate della parte sull'esame anamnestico, clinico e strumentale ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni escluso la genesi professionale della ha patologia denunciata, infermità riscontrate ritenendo che "le sulla persona di Parte 1 non sono da ricollegarsi causalmente, né concausalmente a malattia professionale.". In particolare, il ctu ha precisato che "Nel caso in esame si evidenziano seguenti elementi:
1) precoce insorgenza (1980) della sintomatologia algica correlabile alla patologia di cui si richiede il riconoscimento
quale malattia professionale;
2) coesistenza della patologia ernia discale а livello dei
segmenti cervicale, dorsale e lombare, elemento probatorio di
predisposizione individuale a dette malattie;
3) incongruità dei presunti periodi di esposizione al fattore di rischio occupazionale, rappresentato dalla movimentazione manuale di carichi, desunta dall'Estratto Conto Previdenziale CP 2 Nel
èdocumento riportato un numero di giornate lavorative annue
espletate nel comparto agricoltura inferiore di oltre il 50%
rispetto a quelle teoricamente effettuabili. Tale dato non risulta compatibile con una esposizione continuativa e non occasionale,
così come richiesto dalla vigente tabella delle malattie professionali per l'ammissione della patologia in oggetto. Dette constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla domanda di riconoscimento in causa".
In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP 1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell CP 3 le spese di c.t.u..
P.Q.M.
istanza, deduzione ed eccezione così disattesa ogni diversa definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' CP 1 ponendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/10/2025 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 6169/2022 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dall'avv. GIOVANNI MARTELLOTTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. CRISTINA SERVODIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2022, il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della Malattia Professionale per ernia discale lombare ai sensi del DPR 1124/65 nella misura del 9%
o di quella accertata, con decorrenza dal momento di proposizione della domanda amministrativa (24.05.2021) о in subordine dalla data accertata (ai sensi dell'art. 152 u.c. disp.att. c.p.c. si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €uro
7.465, 82=); condannare 1 CP 1 all'erogazione della corrispondente quota in oltre interessi e rivalutazione come percapitale О rendita,
legge;
condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti
-
ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali
Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata e fattane anticipazione ex art. 93
c.p.c. ovvero nella denegata ipotesi di rigetto dichiarare
integralmente compensate le spese di lite ex art. 152 disp.att.
c.p.c. giusta dichiarazione della parte in atti, da ritenersi parte integrante delle conclusioni del presente atto".
Si costituiva in giudizio 1 CP 1 chiedendo il rigetto del
ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva
decisa.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in
l'erogazione da partedata 24.05.2021) ha previsto dell CP 1 di un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al
sedici per cento.
contenzioso verte sull'eziologia Nel caso di specie, il
(ernia discale lombare) professionale della patologia contratta negata dall CP 1 dalla parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria espletata in sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Per 1 le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate della parte sull'esame anamnestico, clinico e strumentale ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni escluso la genesi professionale della ha patologia denunciata, infermità riscontrate ritenendo che "le sulla persona di Parte 1 non sono da ricollegarsi causalmente, né concausalmente a malattia professionale.". In particolare, il ctu ha precisato che "Nel caso in esame si evidenziano seguenti elementi:
1) precoce insorgenza (1980) della sintomatologia algica correlabile alla patologia di cui si richiede il riconoscimento
quale malattia professionale;
2) coesistenza della patologia ernia discale а livello dei
segmenti cervicale, dorsale e lombare, elemento probatorio di
predisposizione individuale a dette malattie;
3) incongruità dei presunti periodi di esposizione al fattore di rischio occupazionale, rappresentato dalla movimentazione manuale di carichi, desunta dall'Estratto Conto Previdenziale CP 2 Nel
èdocumento riportato un numero di giornate lavorative annue
espletate nel comparto agricoltura inferiore di oltre il 50%
rispetto a quelle teoricamente effettuabili. Tale dato non risulta compatibile con una esposizione continuativa e non occasionale,
così come richiesto dalla vigente tabella delle malattie professionali per l'ammissione della patologia in oggetto. Dette constatazioni consentono di esprimere un giudizio negativo alla domanda di riconoscimento in causa".
In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP 1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell CP 3 le spese di c.t.u..
P.Q.M.
istanza, deduzione ed eccezione così disattesa ogni diversa definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall' CP 1 ponendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli