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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta:
Dott. Gisella Dedato Presidente Relatore
Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere
Dott. Bianca Maria D'Agostino Giudice ausiliario nella causa civile iscritta al n. 982 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Di Parte_6 Parte_7
Ciollo Francesco, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Faiola Arnaldo, Controparte_1 come da procura in atti
APPELLATO ED APPELLANTE
INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1474/2021 del Tribunale di Latina, pubblicata il 16/07/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Latina, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2009, , , e Parte_3 Parte_2 Pt_1 Pt_4 Parte_5 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale allora sezione distaccata di
Terracina il fratello al fine di procedere alla divisione giudiziale Controparte_1
r.g. n. 1 dei beni relitti dalla madre deceduta il 17 marzo 2008. Persona_1
Si costituiva parte convenuta deducendo che fosse da escludere CP_2 dall'asse ereditario l'appartamento posto al secondo piano in quanto lo stesso da oltre venti anni era stato da lui goduto ed utilizzato uti dominus;
nelle conclusioni si chiedeva pertanto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione di detto appartamento e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria su tutti i restanti beni della de cuius. Nell'ipotesi di rigetto della domanda di usucapione si chiedeva di assegnare il detto cespite al convenuto con attribuzione agli altri coeredi di somme di denaro corrispondenti alle relative quote detratte le migliorie e le spese straordinarie da lui sostenute.
Si costituivano per atto di intervento aderendo alla domanda di divisione,
[...]
e subentrati a seguito di rinuncia alla eredità del Parte_6 Parte_7 padre, coerede degli attori . Parte_8
Espletata CTU, con sentenza non definitiva n. 773/2018 del 20 marzo 2018 il
Tribunale rigettava la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto e disponeva la rimessione della causa sul ruolo per il Controparte_1 prosieguo istruttorio.
Espletata integrazione alla CTU la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 10 novembre 2020.
La domanda di divisione di parte attrice deve rigettarsi.
Gli attori con adesione degli intervenuti richiedono in giudizio nei confronti del fratello la divisione ereditaria avente ad oggetto i beni immobili Controparte_1 loro pervenuti in successione della madre deceduta ab intestato in Persona_1 data 17 marzo 2008 costituiti dal fabbricato sito in Monte S. Biagio (LT) via Madonna della Ripa n. 91 distinto in Catasto al foglio 16 part. 266 sub. 1,2 e 3.
La CTU espletata in giudizio dall'Arch. oggetto di Persona_2 integrazione dopo la sentenza non definitiva, ha confermato gli accertamenti in fatto e dal punto di vista normativo di cui alla precedente Relazione.
Il CTU ha accertato che il fabbricato abusivo in oggetto per il quale è stata presentata dalla de cuius domanda di condono o edilizio LL. 47/85 Persona_1 assunta al prot. comunale n. 8449 dell'11/12/1985 risulta irregolare dal punto di vista urbanistico poiché la pratica è mancante di certificato di idoneità statica senza il quale non può essere rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria e quindi il fabbricato in questione non è allo stato attuale condonabile. E' risultato inoltre che la suddetta r.g. n. 2 pratica di condono edilizio è anche mancante dei pareri favorevoli degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovra comunali esistenti sul sito di causa costituiti, nel caso di specie, dal vincolo di rispetto dai corsi di acque pubbliche, dal vincolo di aree boscate, dal vincolo per zona di tutela integrale (vincoli questi attualmente sub-delegati al
Comune di Monte San Biagio ai sensi della L.R. n° 59 del 19/12/1995, con l'obbligo di richiedere ed ottenere il successivo nulla osta da parte del Ministero Ambientale) e il vincolo idrogeologico di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Latina.
Secondo quanto rilevato dal CTU la mancanza dei pareri favorevoli degli Enti preposti a detti vincoli non consente l'ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 32, comma 3 L. 47/85 e quindi il fabbricato non è allo stato attuale condonabile.
Pertanto il fabbricato non risulta condonabile in quanto privo dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti sull'area sulla quale è ubicato ed imposti dopo la sua costruzione ed anzi il CTU ha verificato che l'istanza di condono L. 47/85 presentata al Comune di Monte S. Biagio è financo mancante della richiesta di tali pareri ribadendo che ai sensi dell'art.32 l. 47/85 il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato all'ottenimento di detti pareri favorevoli.
Le conclusioni del CTU appaiono frutto di idonei accertamenti e pertinenti indagini nonché coerenti ed adeguatamente motivate.
Esse, dunque, si reputa possano e debbano essere poste a fondamento della presente statuizione (del resto, “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” – cfr., tra le altre: Cass., n. 1815/2015).
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi che non possa procedersi alla divisione giudiziale del cespite abusivo in questione.
Devono infatti richiamarsi i principi da ultimo affermati (Cass., SS. UU., n. 25021 del 07.10.2019 ) secondo cui – “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una r.g. n. 3 comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” nonché “(…) Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967 (…)”);
Ne consegue che la domanda attrice debba rigettarsi.
Tale conclusione fa ritenere assorbita la questione sollevata in corso di giudizio dalla difesa del convenuto della nullità dell'atto di acquisto della de cuius del 8 novembre 2006 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2018 che ha dichiarato illegittima la disposizione Regionale del Lazio, contenuta nell'art. 8 della
Legge della Regione n. 1/1986 con conseguente insussistenza di un cespite legittimamente acquisito dagli eredi.
In ogni caso circa l'estensione oggettiva degli effetti della pronuncia di incostituzionalità, si afferma pacificamente che essa non riguarda i rapporti esauriti, ma incide sui rapporti pendenti. L'esaurimento o la pendenza vanno logicamente commisurati alla data della pubblicazione della sentenza, che per il giudice chiamato all'applicazione delle norme, è quella della Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (art. 29 l. n. 53/87). Il concetto di “rapporto esaurito” è riferito alle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai esaurite, consolidate ed intangibili, allorché i rapporti tra le parti siano stati già definiti r.g. n. 4 anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto, sia di giudicato, sia di atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale. La Cassazione ha, in particolare, chiarito che “se la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo, nel senso che la dichiarazione illegittima non può essere applicata né come norma per la disciplina dei rapporti ancora in corso o da costituire, né come regola di giudizio dei rapporti esauriti, tuttavia, la circostanza che quella disposizione abbia di fatto operato nell'ordinamento giuridico comporta che essa ha prodotto effetti irreversibili, perché essi hanno inciso su rapporti esauriti a causa della mancanza o della inutilizzabilità di strumenti idonei a rimetterli in discussione ovvero a causa della impossibilità giuridica o logica di valutare diversamente, a posteriori, comportamenti che devono essere esaminati alla stregua della situazione normativa esistente al momento in cui si verificano.
Tenuto conto del rigetto con sentenza non definitiva della domanda di usucapione devono ritenersi sussistenti ragioni di reciproca soccombenza che giustificano la compensazione delle spese di lite. Parimenti devono porsi a carico delle parti in solido le spese di CTU in considerazione della adesione del convenuto alla domanda di divisione, comunque, per la porzione di fabbricato non oggetto della domanda di usucapione.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_6 Parte_7
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della impugnata sentenza della sentenza n 1474/2021, pubblicata il 16.07.2021, pronunciata dal
Tribunale di Latina, così provvedere:
1) Accertare e dichiarare la divisibilità dei beni costituenti la massa dei beni ereditari, così come descritti nella dichiarazione di successione n 90 Vol. 371 a seguito della morte della de cuius per le ragioni dedotte nei motivi di appello Persona_1 che precedono e per l'effetto, previo accertamento della nullità ed incompletezza delle r.g. n. 5 due CTU espletate in primo grado, disporre nuova CTU al fine di accertare la non divisibilità in otto lotti dei beni caduti in successione, e la stima del valore di mercato del compendio ereditario, così da poter determinare l'equivalente valore in denaro della quota parte di un ottavo spettante al convenuto.
2) Conseguentemente si chiede attribuirsi l'intero compendio ereditario in proprietà indivisa a favore degli attori, previa compensazione del sig. CP_1
mediante obbligo di corresponsione da parte degli attori del controvalore in
[...] denaro pari ad un ottavo del valore della massa ereditaria.
3) Con il favore delle spese relative al doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari.”
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte adita, contrariis reiectis:
A) rigettare l'appello proposto dagli appellanti, sig.ri , Parte_1 [...]
, , Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5
, e , poiché inammissibile ex art.
[...] Parte_6 Parte_7
348 bis c.p.c. e/o comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
B) in accoglimento, del proposto appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza n°1474/2021, pubblicata il 16.07.2021, emessa dal Tribunale di Latina - sezione I civile – dr.ssa Gianna Valeri e, per l'effetto:
- accertato che la sentenza della Corte costituzionale n° 113/2018 dichiarando illegittima la disposizione Regionale del Lazio contenuta nell'art. 8 della Legge
Regionale n° 1/1986 comporta come sua conseguenza proprio l'inesistenza dell'atto di alienazione del 08.11.2006 – Rep n. 28 – con sovrastante manufatto abuso, a favore della de cuius adottato, rigettarsi la domanda proposta in primo Persona_1 grado dagli odierni appellanti, con ogni conseguente statuizione in punto delle spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, antistatario;
C) con condanna degli appellanti, alle spese e compensi professionali oltre accessori di legge, IVA e CPA, anche del presente grado, a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara ancora antistatario.”
La causa all'udienza del 20/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190.
Sull'appello principale.
Preliminarmente verrà esaminato il secondo motivo di appello, in quanto ove r.g. n. 6 infondato rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “NULLITÀ DELLA SENTENZA
APPELLATA PER TRAVISAMENTO DELLE PROVE, ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART.
713 CPC IN RELAZIONE ALL'ART. 46 TU N 380/2001 C.1, ALL'ART. 17 L. 47/1985 C.1, ED
ALL'ART. 40 C. 2 L. 47/85. ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO
AFFERMATI DALLE SS.UU. DELLA CASSAZIONE CON LA SENTENZA n 25021 del 07.10.2019
IN RELAZIONE ALLA POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE DALLA DIVISIONE LE OPERE ESEGUITE
ABUSIVAMENTE DAL CONVENUTO”, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non aver limitato la divisione solo al fabbricato oggetto della domanda di sanatoria, senza tener conto degli “accrescimenti abusivi” eseguiti dal convenuto “dovendosi procedere alla demolizione delle opere abusive realizzate dal convenuto”.
Hanno dedotto che il Tribunale ha omesso ogni pronuncia sul punto e non ha tenuto conto del principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione
(sentenza n 25021/2019), secondo cui: “Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”.
La censura è infondata.
E' in atti la consulenza tecnica svolta nel procedimento n. R.G.N. 1342/2022 del
Tribunale di Latina, utilizzabile nel presente giudizio anche per la partecipazione in tale giudizio di tutte le parti del presente giudizio, in cui vengono puntualmente descritti le opere abusive realizzate dall'odierno appellato.
Si legge in tale consulenza: “(..) Nel corso dei sopralluoghi, la sottoscritta ha effettuato i rilievi, sia fotografici che metrici, dei manufatti abusivi non dichiarati nell'istanza di condono edilizio prot. n. 8449 del 11.12.1985 presentata dalla madre dei litiganti, (..) Si è pertanto provveduto ad estrarre una mappa satellitare della zona e a riportare disegni in scala dei vari manufatti presenti nel lotto di terreno dei CP_1
(Allegati 6, 7, 8, 9), unitamente alla documentazione fotografica. Passando ad una rapida descrizione dei manufatti in oggetto, va detto che: – il manufatto 1 consiste in una tettoia aperta in legno lamellare adiacente il fabbricato principale al primo piano, realizzata demolendo e/o interrando un tratto di scala esterna dichiarata nell'istanza di condono presentata e riempiendo il terrapieno esterno fino al 1° piano delimitato con un muro, oltre ad un adiacente ingresso chiuso, parte in tramezzature di laterizio e parte in alluminio anodizzato per ricavare una porta e una finestra. Queste opere hanno lo scopo r.g. n. 7 di creare uno spazio riparato dalle intemperie, prima di entrare nell'unità abitativa al primo piano e di eliminare l'accesso tramite scala esterna che a piano terra trovasi nella corte di altri coeredi, considerato che accede tramite cancello ad un Controparte_1 viale esclusivo in salita che dalla via pubblica porta al primo piano;
– il manufatto 2 consiste in un vano in muratura con accesso esterno e copertura in lamiera metallica adiacente al bagno, sempre dell'unità abitativa al primo piano, avente destinazione di dispensa e lavatoio, quindi di vano accessorio di utilità all'unità al F. 16, mappale 266, sub. 3; – il manufatto 3 consiste in una tettoia aperta con capriate metalliche sorrette da pilastri metallici ancorati al suolo e copertura in film plastico opaco, priva di vere fondazioni, all'esterno dell'unità abitativa al primo piano e adiacente i manufatti succitati;
– il manufatto 4 consiste in un vano in muratura e copertura in pannelli Isopan ad uso deposito, di sagoma articolata, staccato dal fabbricato principale e sito lungo il viale di accesso dalla via pubblica all'unità al primo piano occupata attualmente dal nucleo familiare di , della quale costituisce utilità; – il manufatto 5 Controparte_1 consiste in una struttura precaria in rete metallica, lamiere e legno con copertura in lamiere e pannelli, adibita a pollaio, staccato dal fabbricato principale, di cui quindi costituisce utilità e sito sulla parte di lotto occupata da;
– il Controparte_1 manufatto 6 consiste in una struttura precaria, parte in legno e parte in lamiera metallica, con copertura in lamiera, adibito a deposito-legnaia, con antistante portico, staccato dal fabbricato principale di cui costituisce utilità e sito sul terreno occupato da;
– il CP_1 manufatto 7 consiste in una struttura precaria, parte il legno e parte in rete e/o lamiera metallica con copertura in lamiera, adibito a porcilaia, staccato dall'unità al primo piano e sita sul terreno occupato da , con accesso dalla via pubblica tramite cancello;
– CP_1 il manufatto 8 consiste in un bagno realizzato al vano cantina dell'unità a piano terra distinta al F. 16, mappale 266, sub. 1, costituito da tramezzature sorreggenti una copertura precaria con profilati e/o laminati in acciaio e compensato o similare, ad altezza di 2,20 m. intermedia al piano (..)”.
Ebbene, i manufatti indicati ai numeri 1, 2, 3, non hanno autonomia strutturale rispetto al fabbricato di cui si è chiesto lo scioglimento della comunione e non sono compresi nell'istanza di condono, per l'assorbente rilievo che sono stati realizzati successivamente ad essa, come pacificamente ammesso da entrambe le parti.
Tali manufatti, non essendo autonomi rispetto al fabbricato, tanto che per la loro eliminazione la consulente ha osservato: “(..) Dal punto di vista tecnicooperativo, occorre accortezza nella demolizione solo per le parti adiacenti quelle sanabili,
r.g. n. 8 tagliando prima con una sega circolare le connessioni alle parti sanabili (previa incastellatura di sostegno) e solo dopo procedendo alla demolizione per non arrecare pregiudizio a queste ultime (..)”, non comportano l'operatività del principio di diritto espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione e richiamato dagli appellanti.
In particolare, in ragione della caratteristica strutturale delle opere realizzate, che sono andate a modificare, ampliandolo, il fabbricato oggetto della domanda di divisione, non risulta pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite del 2019, in quanto l'operatività del principio di diritto su richiamato, dunque della divisione parziale, presuppone l'autonomia dei beni abusivi facenti parte del compendio ereditario, mentre nell'ipotesi in cui l'abuso si è concretizzato in un ampliamento dell'immobile oggetto della domanda di scioglimento, come nel caso in esame, è preclusa la possibilità dello scioglimento.
Ed invero, non può assumere rilievo, nel caso in esame, l'istanza di condono e il pagamento dell'oblazione, che, ad avviso degli appellanti, rende la domanda di scioglimento accoglibile, tanto che il primo motivo di appello si basa su ciò, in quanto
“non è possibile ottenere un condono edilizio se, successivamente alla domanda di sanatoria, si apportano modifiche strutturali all'opera, in quanto gli immobili condonati non possono costituire la base per successivi ampliamenti o ristrutturazioni.
In ogni caso, spetta all'interessato dimostrare che l'intervento oggetto di condono è ancora riconoscibile ed è assolutamente conforme a quello rappresentato nell'istanza di condono, essendo tale accertamento assolutamente necessario per l'ulteriore procedibilità della domanda di condono e fermo restando che tutto quanto non sia ad essa riconducibile deve essere senz'altro demolito, in quanto non condonabile né sanabile, per definizione” (in tal senso Consiglio di Stato sentenza n. 2568/2023)
Il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della decisione l' esigenza di evitare che le opere abusive vengano portate a ulteriore compimento: ciò per la ragione che il condono straordinario ex L. 47/85 non si fonda sulla conformità delle opere alla normativa urbanistica vigente, ma costituisce espressione di una eccezionale rinuncia dello Stato a perseguire gli illeciti edilizi, a determinate condizioni: gli immobili condonati, pertanto, non possono costituire la base per successivi ampliamenti o ristrutturazioni;
nonché per la necessità di preservare lo stato originario delle opere oggetto di condono, al fine di consentire all'amministrazione di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e di concedibilità del beneficio, oltre che di valutare l'effettiva natura e portata dell'intervento da condonare.
r.g. n. 9 Per concludere, si osserva che l'ordinanza di demolizione delle opere abusive medio tempore intervenuta non influisce sul presente giudizio, in quanto non può procedersi alla sua sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa che si concluda l'iter del procedimento con la demolizione dei manufatti, non ricorrendo i presupposti richiesti dalla norma testé citata per la sospensione, volta ad evitare il contrasto di giudicati.
Sull'appello incidentale.
ha censurato la sentenza per “NULLITA' PARZIALE DELLA Controparte_1
SENTENZA PER ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N° 113 del 2018 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9 E 117 co. 2 lettera L) DELLA
COSTITUZIONE”.
L'appellante incidentale, dopo aver dedotto di avere eccepito in via riconvenzionale che l'atto di alienazione e/o atto di acquisto del terreno demaniale (sul quale insiste il fabbricato abusivo de quo), intervenuto in data 08.11.2006 – Rep. N. 28, tra la de cuius ed il Comune di Monte San Biagio è nullo, perché Persona_1 travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 113/2018
(che ha dichiarato illegittima la disposizione Lazio contenuta nell'art. 8 Parte_9 della Legge Regionale n° 1/1986), ha dedotto che il Tribunale ha errato nel ritenere valido l'atto perché “esso è ormai divenuto un rapporto esaurito” e perciò intangibile.
Osserva la Corte che il Tribunale, in ragione del rigetto della domanda degli attori, ha ritenuto “assorbita la questione sollevata in corso di giudizio dalla difesa del convenuto della nullità dell'atto di acquisto della de cuius del 8 novembre 2006 per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2018 che ha dichiarato illegittima la disposizione Regionale del Lazio, contenuta nell'art. 8 della Legge della
Regione n. 1/1986 con conseguente insussistenza di un cespite legittimamente acquisito dagli eredi”.
Solo ad UN (si legge infatti in sentenza “In ogni caso”), ha esaminato la questione ritenendola infondata.
Difetta, pertanto, l'interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale.
Tenuto dell'esito complessivo del giudizio e della particolarità in fatto e in diritto della vicenda, si compensano le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
r.g. n. 10 dichiara inammissibile l'appello incidentale;
compensa le spese di lite del presente giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi il 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11