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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/08/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di ConSIlio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Triulzi (MI) in Corte Vignate n. 4, con l'affiancamento necessario di
[...]
(c.f. ) in qualità di sua Amministratrice di Sostegno, Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3
ivi residente in [...]n. 302,
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli avv.ti Rita Bernardini (c.f. ) e Stefano Ravenna (c.f. ), C.F._4 C.F._5
con Studio in Milano (MI) in piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I SI.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_3
sottoscritto e depositato in data 30.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di pagina 1 di 4 separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_3 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in sede di separazione.
CHIEDONO inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione, affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
09.11.1974, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1974, atto n.
2186, Registro n. 03, Parte II, Serie A;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro neppure in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo non esistente alcuna pendenza derivante/connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
Par 2) Le spese legali del presente procedimento sono state assunte interamente dalla SI.ra pagina 2 di 4 , come assentite dal Giudice Tutelare.”. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Preliminarmente va osservato che l'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.
49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte di Cassazione.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Tanto premesso, nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis. 19
c.p.c..
Le spese legali del presente procedimento sono interamente a carico della SI.ra , come Parte_1
assentito dal Giudice Tutelare.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI), in data 09.11.1974, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2186, registro n. 03, parte II, serie A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE), in regime di separazione dei beni;
2) autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_3
rispetto;
3) omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) manda alla Cancelleria affinchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) e di Chioggia (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) pone le spese legali a carico della SI.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
Così deciso in Lodi, il 19.08.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di ConSIlio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Triulzi (MI) in Corte Vignate n. 4, con l'affiancamento necessario di
[...]
(c.f. ) in qualità di sua Amministratrice di Sostegno, Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Parte_3 C.F._3
ivi residente in [...]n. 302,
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi anche disgiuntamente ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli avv.ti Rita Bernardini (c.f. ) e Stefano Ravenna (c.f. ), C.F._4 C.F._5
con Studio in Milano (MI) in piazza Luigi Vittorio Bertarelli n. 2;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO – in persona del
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
FATTO
I SI.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_3
sottoscritto e depositato in data 30.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di pagina 1 di 4 separazione personale alle seguenti condizioni:
“CONCLUSIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_3 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in sede di separazione.
CHIEDONO inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione, affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
09.11.1974, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, Anno 1974, atto n.
2186, Registro n. 03, Parte II, Serie A;
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché al Comune di Chioggia (VE) ove risulta altresì trascritto;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro neppure in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo non esistente alcuna pendenza derivante/connessa alla pregressa convivenza coniugale ed al vincolo matrimoniale.
Par 2) Le spese legali del presente procedimento sono state assunte interamente dalla SI.ra pagina 2 di 4 , come assentite dal Giudice Tutelare.”. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Preliminarmente va osservato che l'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.
49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte di Cassazione.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Tanto premesso, nel merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis. 19
c.p.c..
Le spese legali del presente procedimento sono interamente a carico della SI.ra , come Parte_1
assentito dal Giudice Tutelare.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio concordatario in Milano (MI), in data 09.11.1974, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune, atto n. 2186, registro n. 03, parte II, serie A, anno 1974, altresì trascritto nei registri del Comune di Chioggia (VE), in regime di separazione dei beni;
2) autorizza i coniugi e a vivere separati nel reciproco Parte_1 Parte_3
rispetto;
3) omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) manda alla Cancelleria affinchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) e di Chioggia (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) pone le spese legali a carico della SI.ra , come assentito dal Giudice tutelare. Parte_1
Così deciso in Lodi, il 19.08.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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