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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/12/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.11993/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Maria Letizia Barone Presidente
dr. Paolo Criscuoli Giudice
dr. Filippo Lo Presti Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11993 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, CF rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione – dall'avv. Rosalia Cucuzza, presso il cui studio, sito in Palermo Via Enrico Parisi 4, ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa – CP_1 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta – dall'avv.
PE CI, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Principe di Pa-
ternò n. 86, ha eletto domicilio;
-CONVENUTA-
***
Tribunale di Palermo Sezione II Civile R.G.11993/21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le se- Persona_1
guenti domande: “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 554 e segg. cod.
civ. ricostruire ed accertare il valore dell'intero asse ereditario relitto rispet-
tivamente alla morte di e determi- Persona_2 Controparte_4
nando il valore della quota disponibile pari ad un quarto dell'intero patri-
monio, nonché la quota di legittima riservata a . Ritenere e di- Parte_1
chiarare che la quota ereditaria attribuita a è inferiore rispetto Parte_1
alla quota di legittima spettante ex lege e, pertanto, dichiarare la nullità
delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono la quota di legitti-
ma dell'attrice e per l'effetto disporre il reintegro della quota lesa a favore
dell'erede riducendo proporzionalmente le disposizioni testa- Parte_1
mentarie in favore degli odierni convenuti, nei termini indicati in premessa.
Ritenere e dichiarare, per i motivi infra esposti, che le somme contenute nei
due libretti postali di deposito a risparmio intrattenuti presso l'ufficio di
[...]
di SI (Pa) il primo avente n. Parte_2
43105/000026904587 intestato ad entrambi ed il secondo avente n.
43105/000049080870 intestato al padre, , devono essere Controparte_4
divise in parti uguali come stabilito per legge.
Ritenere e dichiarare che ha indebitamente prelevato del- CP_1
le somme dai libretti postali intestati a e Persona_2 CP_5
per l'ammontare complessivo di € 28.826,74 e, pertanto, condannare
[...]
la stessa a restituire la suddetta somma alla massa ereditaria.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
Ritenere e dichiarare che è tenuta rendere il conto della CP_1
gestione dei due libretti a deposito presso l'ufficio di di Controparte_6
SI (Pa) il primo avente n. 43105/000026904587 intestato a
[...]
e ed il secondo avente n. Per_2 Controparte_4
43105/000049080870 intestato a su cui era delegata ad Controparte_4
operare pur non essendo titolare delle somme ivi detenute. Ritenere e di-
chiarare lo scioglimento della comunione dei beni mobili e segnatamente
delle somme di cui ai sopra indicati libretti a deposito, previa restituzione
alla massa di quanto indebitamente prelevato, condannando CP_7
[... alla refusione in favore di della quota parte di eredità spet- Parte_1
tante ex lege nella misura che sarà determinata in corso di causa oltre inte-
ressi e rivalutazioni. Condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari
del presente giudizio”.
Ritualmente costituitasi , contestando le allegazioni di CP_1
parte attrice, concludeva come di seguito: “-Dichiarare improcedibile
l'odierna domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione
nei confronti dei litisconsorti come sopra spiegato e per l'effetto, dichiarare
improcedibile l'azione di riduzione;
-accertare e dichiarare che l'attrice ha
implicitamente e/o tacitamente accettato l'eredità dei genitori per facta con-
cludentia come sopra spiegato, e per l'effetto rigettare la domanda di ridu-
zione per rinunzia tacita della legittimaria, odierna attrice. In via subordina-
ta e senza recesso, accertare e dichiarare che nella specie la signora Pt_1
ha compiuto atti concludenti che importano accettazione tacita
[...]
dell'eredità e, per l'effetto rigettare la domanda di riduzione e ciò per i moti-
vi ut supra spiegati;
-in via ancora più subordinata e senza recesso, accer-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
tare e dichiarare che la signora non ha ottemperato alla con- Parte_1
dizione dell'accettazione con beneficio d'inventario, indi per l'effetto, ai sen-
si dell'art. 564 c.c rigettare la domanda in quanto inammissibile;
-in ordine
alla domanda di rendimento del conto, si ritiene che le voci di spesa espo-
ste e contenute in documentazione allegata alla presente ed offerta in pro-
duzione dalla odierna comparente, sono congrue e coerenti;
-per l'effetto,
emettere i provvedimenti conseguenziali di rito;
-nel merito e senza recesso
dalle eccezioni come sopra scandite, determinare il calcolo della legittima
sulla scorta della formazione della massa dei beni relitti, nonché sulla de-
terminazione dei frutti civili maturati e maturandi relativi agli immobili di
cui al diritto d'uso dell'attrice, nonché le somme tutte elargite in favore di
, durante il periodo di carcerazione dello stesso, uni- Controparte_2
tamente alle spese di assistenza legale affrontate con denaro dei de cuius
in occasione del procedimento penale come sopra menzionato. Sin d'ora,
comunque si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio da
parte dell'Inps della documentazione relativa alla riscossione dei ratei ma-
turati da in favore di e Parte_3 Parte_1 Persona_3
”.
[...]
Con sentenza del 15 aprile 2024 il Tribunale di Palermo così statuiva:
− “Dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_8
− dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle
domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
di ; Controparte_3
− compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_9
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
e;
Parte_4 Controparte_3
− condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
euro 3166,66, oltre interessi dal 5.8.2018 al soddisfo;
− dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in rela-
zione alle ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
”.
[...]
Sicché veniva svolta attività istruttoria con ctu in relazione alle do-
mande di riduzione residue.
La causa, quindi, veniva posta in decisione all'udienza del 25.11.25,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza.
***
Con riferimento all'azione di riduzione proposta da nei Parte_1
confronti di , in relazione all'asse ereditario dei genitori CP_1
, nata a [...] il [...] deceduta in data Persona_2
30.04.2018 in SI, e di , nato a [...] il Controparte_4
01.12.1934, ivi deceduto in data 5.08.2018, occorre osservare quanto se-
gue.
Entrambi i genitori avevano disposto di tutti gli immobili compresi nell'asse (o delle rispettive quote) per testamento.
Occorre esaminare, partitamente, le due successioni al fine di verifica-
re la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei confronti della so-
la sorella convenuta ancora parte del giudizio.
Va rammentato, infatti, che, con la sentenza non definitiva, è stata di-
chiarata inammissibile la domanda di riduzione proposta nei confronti di un legatario, nonché la cessazione della materia del contendere con rife-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
rimento alla domanda proposta nei confronti di un altro coerede- fratello-
e di altra legataria.
E' noto che l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessa-
rio, né dal lato attivo, né dal lato passivo (Cass. n. 8529/1996; n.
2174/1998 n.2714/2005; 27770/2011) e che l'azione può quindi essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi con-
fronti in caso di accoglimento (Cass. n. 2006/1967).
Ciò posto, va osservato che l'azione proposta nei confronti di CP_1
in relazione all'asse della madre , nata a [...]-
[...] Persona_2
rini (PA) il 26.12.1937 deceduta in data 30.04.2018 in SI, è infon-
data.
L'asse della aveva un valore pari complessivamente ad € Per_2
221.033,00 (si noti che nessuna specifica osservazione è stata mossa dal-
le parti in relazione alla stima dell'asse formulata dal ctu).
Occorre considerare che, alla morte della concorrevano quali Per_2
legittimari il coniuge ed i tre figli, dovendosi applicare, quindi, la previsio-
ne dell'art. 542 cc in base alla quale: “quando i figli sono più di uno, ad
essi è complessivamente riservata la quota della metà del patrimonio ed al
coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli è effettuata in parti uguali”.
Ciò posto:
- la quota complessivamente spettante ai tre figli era 1/2 di €
221.033,00 = € 110.516,50;
- la quota legittima per ogni figlio era 1/3 di € 110.516,50 = €
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
36.838,83.
Orbene la attrice ha ricevuto dalla madre, col testamento citato, lasciti per un valore di euro € 41.916,25.
Infondata, per l'effetto, l'azione di riduzione proposta.
***
Con riferimento all'eredità del padre, , nato a [...] Controparte_4
(PA) il 01.12.1934, ivi deceduto in data 5.08.2018, va rilevato che l'asse aveva un valore pari complessivamente ad € 212.202,60 (si noti che an-
che in tal caso nessuna specifica osservazione è stata mossa dalle parti in relazione alla stima del ctu dell'asse).
Al riguardo occorre segnalare che, diversamente da quanto indicato dalla ctu, l'asse del non era composto da alcun cespite proveniente Pt_1
dall'eredità della (eredità interamente regolata dal testamento Per_2
citato che non prevedeva disposizioni in favore del coniuge).
Occorre considerare che, alla morte del , concorrevano quali le- Pt_1
gittimari solo i tre figli, dovendosi applicare, quindi, la previsione dell'art. 537 cc in base alla quale: “se i figli sono più è loro riservata la quota di due
terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Poiché i figli erano tre la quota di riserva per ciascun figlio era pari,
dunque, a 2/9 dell'intero, e cioè euro 47.156,13.
La ctu ha stimato il valore delle disposizioni del padre in favore dell'attrice in € 49.144,67.
Sicché, anche in tal caso, l'azione è infondata.
Assorbita, per l'effetto, la valutazione della domanda di scioglimento della comunione proposta quale conseguenza del positivo esperimento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
dell'azione di riduzione.
Peraltro non sussiste alcuna comunione in relazione alle disposizioni testamentarie.
***
In relazione ai rapporti tra l'attrice e l'odierna/residua convenuta
[...]
, le spese, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, van- CP_10
no compensate per la metà e, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri del DM 55/2014 nei valori medi.
Le spese della ctu, già liquidate, afferenti l'azione di riduzione, vanno interamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− rigetta la domanda di riduzione proposta nei confronti Parte_1
di con l'atto di citazione del 30 luglio 2021; CP_1
− compensa per metà le spese di lite tra e CP_1 CP_11
[... ;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della rimanente metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 3500,00,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...
− pone le spese della ctu, già liquidate, definitivamente a carico di
. Parte_5
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della II Sezione Civile
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
del Tribunale, in 23/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott. Paolo Criscuoli
R.G.11993/21
La Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
dr.ssa Maria Letizia Barone Presidente
dr. Paolo Criscuoli Giudice
dr. Filippo Lo Presti Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11993 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, CF rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione – dall'avv. Rosalia Cucuzza, presso il cui studio, sito in Palermo Via Enrico Parisi 4, ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa – CP_1 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta – dall'avv.
PE CI, presso il cui studio, sito in Palermo, Via Principe di Pa-
ternò n. 86, ha eletto domicilio;
-CONVENUTA-
***
Tribunale di Palermo Sezione II Civile R.G.11993/21
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le se- Persona_1
guenti domande: “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 554 e segg. cod.
civ. ricostruire ed accertare il valore dell'intero asse ereditario relitto rispet-
tivamente alla morte di e determi- Persona_2 Controparte_4
nando il valore della quota disponibile pari ad un quarto dell'intero patri-
monio, nonché la quota di legittima riservata a . Ritenere e di- Parte_1
chiarare che la quota ereditaria attribuita a è inferiore rispetto Parte_1
alla quota di legittima spettante ex lege e, pertanto, dichiarare la nullità
delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono la quota di legitti-
ma dell'attrice e per l'effetto disporre il reintegro della quota lesa a favore
dell'erede riducendo proporzionalmente le disposizioni testa- Parte_1
mentarie in favore degli odierni convenuti, nei termini indicati in premessa.
Ritenere e dichiarare, per i motivi infra esposti, che le somme contenute nei
due libretti postali di deposito a risparmio intrattenuti presso l'ufficio di
[...]
di SI (Pa) il primo avente n. Parte_2
43105/000026904587 intestato ad entrambi ed il secondo avente n.
43105/000049080870 intestato al padre, , devono essere Controparte_4
divise in parti uguali come stabilito per legge.
Ritenere e dichiarare che ha indebitamente prelevato del- CP_1
le somme dai libretti postali intestati a e Persona_2 CP_5
per l'ammontare complessivo di € 28.826,74 e, pertanto, condannare
[...]
la stessa a restituire la suddetta somma alla massa ereditaria.
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
Ritenere e dichiarare che è tenuta rendere il conto della CP_1
gestione dei due libretti a deposito presso l'ufficio di di Controparte_6
SI (Pa) il primo avente n. 43105/000026904587 intestato a
[...]
e ed il secondo avente n. Per_2 Controparte_4
43105/000049080870 intestato a su cui era delegata ad Controparte_4
operare pur non essendo titolare delle somme ivi detenute. Ritenere e di-
chiarare lo scioglimento della comunione dei beni mobili e segnatamente
delle somme di cui ai sopra indicati libretti a deposito, previa restituzione
alla massa di quanto indebitamente prelevato, condannando CP_7
[... alla refusione in favore di della quota parte di eredità spet- Parte_1
tante ex lege nella misura che sarà determinata in corso di causa oltre inte-
ressi e rivalutazioni. Condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari
del presente giudizio”.
Ritualmente costituitasi , contestando le allegazioni di CP_1
parte attrice, concludeva come di seguito: “-Dichiarare improcedibile
l'odierna domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione
nei confronti dei litisconsorti come sopra spiegato e per l'effetto, dichiarare
improcedibile l'azione di riduzione;
-accertare e dichiarare che l'attrice ha
implicitamente e/o tacitamente accettato l'eredità dei genitori per facta con-
cludentia come sopra spiegato, e per l'effetto rigettare la domanda di ridu-
zione per rinunzia tacita della legittimaria, odierna attrice. In via subordina-
ta e senza recesso, accertare e dichiarare che nella specie la signora Pt_1
ha compiuto atti concludenti che importano accettazione tacita
[...]
dell'eredità e, per l'effetto rigettare la domanda di riduzione e ciò per i moti-
vi ut supra spiegati;
-in via ancora più subordinata e senza recesso, accer-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
tare e dichiarare che la signora non ha ottemperato alla con- Parte_1
dizione dell'accettazione con beneficio d'inventario, indi per l'effetto, ai sen-
si dell'art. 564 c.c rigettare la domanda in quanto inammissibile;
-in ordine
alla domanda di rendimento del conto, si ritiene che le voci di spesa espo-
ste e contenute in documentazione allegata alla presente ed offerta in pro-
duzione dalla odierna comparente, sono congrue e coerenti;
-per l'effetto,
emettere i provvedimenti conseguenziali di rito;
-nel merito e senza recesso
dalle eccezioni come sopra scandite, determinare il calcolo della legittima
sulla scorta della formazione della massa dei beni relitti, nonché sulla de-
terminazione dei frutti civili maturati e maturandi relativi agli immobili di
cui al diritto d'uso dell'attrice, nonché le somme tutte elargite in favore di
, durante il periodo di carcerazione dello stesso, uni- Controparte_2
tamente alle spese di assistenza legale affrontate con denaro dei de cuius
in occasione del procedimento penale come sopra menzionato. Sin d'ora,
comunque si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio da
parte dell'Inps della documentazione relativa alla riscossione dei ratei ma-
turati da in favore di e Parte_3 Parte_1 Persona_3
”.
[...]
Con sentenza del 15 aprile 2024 il Tribunale di Palermo così statuiva:
− “Dichiara inammissibili le domande proposte da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_8
− dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle
domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
di ; Controparte_3
− compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_9
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
e;
Parte_4 Controparte_3
− condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
euro 3166,66, oltre interessi dal 5.8.2018 al soddisfo;
− dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in rela-
zione alle ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
”.
[...]
Sicché veniva svolta attività istruttoria con ctu in relazione alle do-
mande di riduzione residue.
La causa, quindi, veniva posta in decisione all'udienza del 25.11.25,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza.
***
Con riferimento all'azione di riduzione proposta da nei Parte_1
confronti di , in relazione all'asse ereditario dei genitori CP_1
, nata a [...] il [...] deceduta in data Persona_2
30.04.2018 in SI, e di , nato a [...] il Controparte_4
01.12.1934, ivi deceduto in data 5.08.2018, occorre osservare quanto se-
gue.
Entrambi i genitori avevano disposto di tutti gli immobili compresi nell'asse (o delle rispettive quote) per testamento.
Occorre esaminare, partitamente, le due successioni al fine di verifica-
re la fondatezza della domanda proposta dall'attrice nei confronti della so-
la sorella convenuta ancora parte del giudizio.
Va rammentato, infatti, che, con la sentenza non definitiva, è stata di-
chiarata inammissibile la domanda di riduzione proposta nei confronti di un legatario, nonché la cessazione della materia del contendere con rife-
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
rimento alla domanda proposta nei confronti di un altro coerede- fratello-
e di altra legataria.
E' noto che l'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessa-
rio, né dal lato attivo, né dal lato passivo (Cass. n. 8529/1996; n.
2174/1998 n.2714/2005; 27770/2011) e che l'azione può quindi essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi con-
fronti in caso di accoglimento (Cass. n. 2006/1967).
Ciò posto, va osservato che l'azione proposta nei confronti di CP_1
in relazione all'asse della madre , nata a [...]-
[...] Persona_2
rini (PA) il 26.12.1937 deceduta in data 30.04.2018 in SI, è infon-
data.
L'asse della aveva un valore pari complessivamente ad € Per_2
221.033,00 (si noti che nessuna specifica osservazione è stata mossa dal-
le parti in relazione alla stima dell'asse formulata dal ctu).
Occorre considerare che, alla morte della concorrevano quali Per_2
legittimari il coniuge ed i tre figli, dovendosi applicare, quindi, la previsio-
ne dell'art. 542 cc in base alla quale: “quando i figli sono più di uno, ad
essi è complessivamente riservata la quota della metà del patrimonio ed al
coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i
figli è effettuata in parti uguali”.
Ciò posto:
- la quota complessivamente spettante ai tre figli era 1/2 di €
221.033,00 = € 110.516,50;
- la quota legittima per ogni figlio era 1/3 di € 110.516,50 = €
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
36.838,83.
Orbene la attrice ha ricevuto dalla madre, col testamento citato, lasciti per un valore di euro € 41.916,25.
Infondata, per l'effetto, l'azione di riduzione proposta.
***
Con riferimento all'eredità del padre, , nato a [...] Controparte_4
(PA) il 01.12.1934, ivi deceduto in data 5.08.2018, va rilevato che l'asse aveva un valore pari complessivamente ad € 212.202,60 (si noti che an-
che in tal caso nessuna specifica osservazione è stata mossa dalle parti in relazione alla stima del ctu dell'asse).
Al riguardo occorre segnalare che, diversamente da quanto indicato dalla ctu, l'asse del non era composto da alcun cespite proveniente Pt_1
dall'eredità della (eredità interamente regolata dal testamento Per_2
citato che non prevedeva disposizioni in favore del coniuge).
Occorre considerare che, alla morte del , concorrevano quali le- Pt_1
gittimari solo i tre figli, dovendosi applicare, quindi, la previsione dell'art. 537 cc in base alla quale: “se i figli sono più è loro riservata la quota di due
terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”.
Poiché i figli erano tre la quota di riserva per ciascun figlio era pari,
dunque, a 2/9 dell'intero, e cioè euro 47.156,13.
La ctu ha stimato il valore delle disposizioni del padre in favore dell'attrice in € 49.144,67.
Sicché, anche in tal caso, l'azione è infondata.
Assorbita, per l'effetto, la valutazione della domanda di scioglimento della comunione proposta quale conseguenza del positivo esperimento
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
R.G.11993/21
dell'azione di riduzione.
Peraltro non sussiste alcuna comunione in relazione alle disposizioni testamentarie.
***
In relazione ai rapporti tra l'attrice e l'odierna/residua convenuta
[...]
, le spese, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, van- CP_10
no compensate per la metà e, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri del DM 55/2014 nei valori medi.
Le spese della ctu, già liquidate, afferenti l'azione di riduzione, vanno interamente poste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− rigetta la domanda di riduzione proposta nei confronti Parte_1
di con l'atto di citazione del 30 luglio 2021; CP_1
− compensa per metà le spese di lite tra e CP_1 CP_11
[... ;
− condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della rimanente metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 3500,00,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...
− pone le spese della ctu, già liquidate, definitivamente a carico di
. Parte_5
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della II Sezione Civile
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile
del Tribunale, in 23/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott. Paolo Criscuoli
R.G.11993/21
La Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione II Civile