TAR Milano, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 672
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza, violazione art. 117 Cost., eccesso di potere, violazione PNGLA

    I provvedimenti impugnati regolano la conformazione delle agende di prenotazione senza incidere sul contenuto delle prestazioni sanitarie o sull'autonomia clinica del medico. Il tempario è uno strumento di attuazione del PNGLA per la riduzione dei tempi di attesa.

  • Rigettato
    Violazione d.lgs. 165/2001 e CCNL Area Sanità, eccesso di potere

    Il tempario non modifica l'orario di lavoro né impone prestazioni aggiuntive, limitandosi a organizzare gli appuntamenti all'interno dell'orario invariato e rispettando i limiti previsti dal vigente accordo collettivo nazionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione L. 24/2017 e D.M. 2.8.2017

    I provvedimenti censurati non ledono la libera determinazione dei medici, lasciando intatta la facoltà di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo necessario, anche maggiore rispetto a quello prestabilito. Le indicazioni temporali non sono vincolanti per il professionista.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, violazione art. 3 l. 241/90, violazione art. 97 Cost.

    È legittimo che le delibere si fondino sull'attività di raccolta dati presso le strutture sanitarie, considerando i tempi maggiormente impiegati nella costruzione delle agende, ritenuti proponibili a livello regionale. L'istruttoria non è priva di valutazioni medico-scientifiche.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, violazione art. 3 l. 241/90, violazione art. 97 Cost.

    Il riferimento allo schema del PNGLA è un quadro di riferimento tecnico-programmatico e orientativo, non un'applicazione automatica. La mancata inclusione di alcune prestazioni è frutto di valutazione discrezionale. La delibera è adeguatamente motivata e scevra da manifesta irragionevolezza.

  • Rigettato
    Riproduzione del primo motivo del ricorso introduttivo (Incompetenza, violazione art. 117 Cost., eccesso di potere, violazione PNGLA)

    I provvedimenti impugnati regolano la conformazione delle agende di prenotazione senza incidere sul contenuto delle prestazioni sanitarie o sull'autonomia clinica del medico. Il tempario è uno strumento di attuazione del PNGLA per la riduzione dei tempi di attesa.

  • Rigettato
    Riproduzione del secondo motivo del ricorso introduttivo (Violazione d.lgs. 165/2001 e CCNL Area Sanità, eccesso di potere)

    Il tempario non modifica l'orario di lavoro né impone prestazioni aggiuntive, limitandosi a organizzare gli appuntamenti all'interno dell'orario invariato e rispettando i limiti previsti dal vigente accordo collettivo nazionale.

  • Rigettato
    Riproduzione del terzo motivo del ricorso introduttivo (Eccesso di potere, violazione L. 24/2017 e D.M. 2.8.2017)

    I provvedimenti censurati non ledono la libera determinazione dei medici, lasciando intatta la facoltà di dedicare ad ogni singola prestazione il tempo necessario, anche maggiore rispetto a quello prestabilito. Le indicazioni temporali non sono vincolanti per il professionista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 672
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 672
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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