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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
IT RU, OR
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via P.borsellino N. 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia ha notificato a mezzo PEC al sig. Ricorrente_1 – esercente l'attività di “servizi contabili e fiscali da dottori commercialisti” – l'invito a comparire.
In quella sede, a fronte dell'omessa presentazione per l'anno d'imposta 2017 delle dichiarazioni modello
Redditi PF/2017 e modello IRAP/2017, sulla base dei dati e delle notizie raccolte sono stati accertati redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni,
Il ricorrrente non si è presentato alla data fissata per il contraddittorio.
In data successiva è stato notificato l'avviso di accertamento con il quale ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
600/1973, l'Agenzia ha proceduto a determinare il reddito in via induttiva sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso.
In particolare, dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010
e successive modifiche e integrazioni (c.d. “spesometro”), è stato evinto che nell'anno 2017 il ricorrente ha conseguito compensi non dichiarati.
I dati trovano origine dalle comunicazioni inviate dai clienti in qualità di sostituti d'imposta che, oltre ai compensi lordi percepiti, hanno certificato ritenute per complessivi oggetto di accertamento.
Le Certificazioni Uniche inviate e dei contributi NPS ed INAIL versati nel 2017, sono risultate spese da lavoro dipendente e assimilato oltre a costi relativi alle utenze.
L'Agenzia ha accertato ai fini II.DD. un reddito da lavoro autonomo non dichiarato nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione lordo, con conseguente determinazione delle imposte dovute e contestuale irrogazione delle sanzioni.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento al fine di ottenere in via principale l'annullamento dello stesso ovvero, in via subordinata, una riduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva la mancata puntuale contestazione dell'accertamento che appare corretto nel metodo e nel rispetto della procedura.
La Corte pertanto ritiene l'avviso di accertmento corretto e la pretesa eraria pienamente legittima e fondata.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la
Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
IT RU, OR
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via P.borsellino N. 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA00763/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia ha notificato a mezzo PEC al sig. Ricorrente_1 – esercente l'attività di “servizi contabili e fiscali da dottori commercialisti” – l'invito a comparire.
In quella sede, a fronte dell'omessa presentazione per l'anno d'imposta 2017 delle dichiarazioni modello
Redditi PF/2017 e modello IRAP/2017, sulla base dei dati e delle notizie raccolte sono stati accertati redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni,
Il ricorrrente non si è presentato alla data fissata per il contraddittorio.
In data successiva è stato notificato l'avviso di accertamento con il quale ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
600/1973, l'Agenzia ha proceduto a determinare il reddito in via induttiva sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso.
In particolare, dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010
e successive modifiche e integrazioni (c.d. “spesometro”), è stato evinto che nell'anno 2017 il ricorrente ha conseguito compensi non dichiarati.
I dati trovano origine dalle comunicazioni inviate dai clienti in qualità di sostituti d'imposta che, oltre ai compensi lordi percepiti, hanno certificato ritenute per complessivi oggetto di accertamento.
Le Certificazioni Uniche inviate e dei contributi NPS ed INAIL versati nel 2017, sono risultate spese da lavoro dipendente e assimilato oltre a costi relativi alle utenze.
L'Agenzia ha accertato ai fini II.DD. un reddito da lavoro autonomo non dichiarato nonché, ai fini IRAP, un valore della produzione lordo, con conseguente determinazione delle imposte dovute e contestuale irrogazione delle sanzioni.
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento al fine di ottenere in via principale l'annullamento dello stesso ovvero, in via subordinata, una riduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva la mancata puntuale contestazione dell'accertamento che appare corretto nel metodo e nel rispetto della procedura.
La Corte pertanto ritiene l'avviso di accertmento corretto e la pretesa eraria pienamente legittima e fondata.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la
Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 500,00 oltre accessori di legge.