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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9531 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile
Proc. n. 40667/2021 R.G.
All'udienza del 24 giugno 2025, innanzi al Giudice LE OR, sono presenti l'Avv. Giulia Nicolais, in sostituzione dell'Avv. Enzo Raffaele Carbone, per parte attrice, e l'Avv. Carolina Petrillo, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano
Cesare, per parte convenuta.
I Procuratori presenti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
In particolare, l'Avv. Nicolais deposita la Sentenza della Corte Costituzionale n.
43/2025 e, anche alla luce della stessa, chiede l'accoglimento della domanda restitutoria di cui al ricorso con condanna di alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali.
L'Avv. Petrillo chiede il rigetto dell'avversa domanda di ripetizione, ribadendo la già spiegata eccezione di prescrizione.
Il Giudice all'esito della discussione delle parti, decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Il Giudice
LE OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE OR, ha pronunciato e pubblicato – dandone lettura all'udienza del 24 giugno 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 40667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA con sede legale in Avellino, alla Via Pianodardine, Zona Parte_1
Industriale Est (C.F. e P. IVA ), in persona dell'amministratore unico P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., , elettivamente domiciliata in Parte_2
Avellino, alla Via Colombo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Enzo Raffaele
Carbone, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso.
Attrice
E con sede in Roma, al Viale Regina Margherita n. 125 Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Massimiliano Cesare che, con CP_2
l'Avv. Maria Rosaria Manselli, la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti conferita con atto del Notaio del 27 settembre 2021 Persona_1
(rep. n. 193488; racc. 23179).
Convenuta
CONCLUSIONI: per la “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione, accertare e dichiarare non dovuti gli importi pretesi e pagati dalla a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia Parte_1
elettrica per il periodo 2010-2011 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a restituire alla odierna attrice la somma di euro 2.558,63 o il diverso, maggiore o minore importo accertato come dovuto in corso di causa o ritenuto di giustizia, con
2 gli interessi come per legge a decorrere dalle date dei pagamenti non dovuti. Con vittoria di spese di lite”; per “Voglia il Tribunale, in rito, accertare e dichiarare la Controparte_1 mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, IV co., della L. n. 428/1990 e, conseguentemente, dichiarare improcedibile ed inammissibile la domanda proposta dalla In via Parte_1 gradata e sempre in rito, accertare e dichiarare che l'odierna società attrice non ha chiesto la disapplicazione della normativa interna che rappresenta il fondamento dell'azione di ripetizione di indebito proposta e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversa domanda. Ancora in rito, accertare e dichiarare insussistente il potere di disapplicare la normativa nazionale, per tutte le ragioni esposte in atti. Nel merito, rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla dacché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, Parte_1
per intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha premesso che Parte_1
- negli anni 2010 e 2011, per l'esercizio dell'attività di pertinenza, aveva intrattenuto un rapporto di fornitura di energia elettrica con CP_1
[...]
- gli importi da quest'Ultima fatturati e richiesti in pagamento per il suddetto periodo erano comprensivi dell'addizionale provinciale alle accise sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito dalla L. n. 20/1989, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26/2007;
- segnatamente, negli anni 2010 e 2011 Essa aveva corrisposto ad
[...]
a titolo di addizionale provinciale alle accise, la complessiva CP_1
somma di euro 4.957,30.
Ciò premesso la ha dedotto che - come evidenziato anche dalla Parte_1
Suprema Corte - la disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988 si poneva in
3 contrasto con il diritto comunitario e, in particolare, con la Direttiva 2008/118/CE, in quanto l'imposizione dell'addizionale ivi prevista non era sorretta da “finalità specifiche” come invece richiesto dal diritto dell'Unione; ha precisato che l'illegittimità dell'addizionale alle accise comportava il carattere indebito dei versamenti per tale titolo effettuati dai consumatori finali in forza della rivalsa da parte del fornitore;
ha aggiunto che, con missiva inviata a mezzo pec in data 12 febbraio 2020, aveva chiesto ad la restituzione di quanto da Controparte_1 quest'Ultima indebitamente preteso e riscosso, senza, tuttavia, ottenere fattivo riscontro;
indi, precisato che, in forza di precedenti conguagli, l'importo dovutole in restituzione era ormai pari ad euro 2.558,63, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'avversa domanda e, comunque,
l'estinzione per prescrizione del credito azionato dalla ha Parte_1
contestato, comunque, nel merito la domanda di ripetizione proposta nei suoi confronti, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con provvedimento depositato il 19 gennaio 2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione;
indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 24 giugno 2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. è stata pronunciata la presente sentenza.
**************************
Eccezione di inammissibilità della domanda. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità e/o Controparte_1
improcedibilità della domanda di ripetizione formulata dalla per Parte_1 aver, quest'Ultima, omesso di darne comunicazione all'Ufficio tributario competente;
a conforto della predetta eccezione ha invocato il disposto dell'art. 29,
IV co., della L. n. 428/1990, a mente del quale “la domanda di rimborso dei diritti
e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a
4 formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena d'inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza”.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che l'eccezione preliminare in questione sia immeritevole di seguito, atteso che l'odierna attrice è del tutto estranea al rapporto di imposta e che la domanda di ripetizione dalla Stessa avanzata è indirizzata non nei confronti dell'Agenzia delle Entrate bensì nei confronti del soggetto privato che, nell'esercizio della rivalsa, ha ribaltato a suo carico il peso economico dell'imposta dal dovuta. CP_3
Invero, come certo ben noto, le accise relative ai prodotti energetici ed all'energia elettrica sono tributi calcolati in base alla quantità di prodotto venduto, in termini di aliquote rapportate all'unità di misura del prodotto (nel caso dell'energia elettrica il kilowattora o kWh). L'accisa è applicata soltanto nella fase in cui il bene è immesso in consumo da parte del soggetto che è stato individuato dalla normativa fiscale – e, segnatamente, dall'art. 53 del TUA - come il “soggetto obbligato”, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al corretto pagamento dell'accisa, ovvero il somministrante di energia elettrica;
quest'ultimo è, pertanto, il soggetto passivo del rapporto tributario, e deve pagare all'Erario l'accisa corrispondente ai quantitativi di energia elettrica immessi in consumo sul territorio dello Stato.
Il somministrante, poi, ha la facoltà di traslare l'onere economico dell'accisa, che dovrà essere pagata all'Erario, sul consumatore finale, tramite l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa ex art. 56 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (il c.d. TUA).
Tuttavia, come precisato anche dalla Suprema Corte, la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta, ma del corrispondente “peso economico”, nell'ambito, quindi, non del “rapporto di imposta” (che intercorre tra fornitore ed amministrazione tributaria), ma del “rapporto di rivalsa” (che intercorre tra fornitore e consumatore finale). I rapporti tra (a) fornitore ed amministrazione doganale e (b) fornitore e consumatore finale sono, dunque, autonomi e non interferiscono tra loro, ancorché collegati: il primo ha rilievo sul piano tributario, il
5 secondo sul piano civilistico, atteso che l'addizionale all'accisa “ribaltata” sul consumatore finale viene esatta quale componente del corrispettivo da quest'ultimo dovuto.
Eccezione di prescrizione
Va parimenti disattesa l'eccezione preliminare di merito sollevata da
[...]
volta a far valere la prescrizione del diritto alla ripetizione di CP_1
indebito azionato dalla Parte_1
In proposito giova rammentare che, in ragione della natura del rapporto dedotto in lite, il diritto fatto valere dall'attrice, ex art. 2033 c.c., è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente, per ciascuno degli importi ritenuti indebiti, dalla data del relativo pagamento.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla documentazione prodotta - la ha proposto Parte_1
la domanda di ripetizione con riferimento a quanto addebitatole, a titolo di rivalsa per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in varie fatture emesse nei suoi confronti dalla la prima delle quali – ovvero la n. Controparte_1
2229721237 del 9 ottobre 2011 – risulta essere stata pagata il 9 novembre 2011 (cfr. all. n. 8 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, anche a voler dar credito all'affermazione della società convenuta di non aver ricevuto la lettera di messa in mora inviata a mezzo pec il 12 febbraio 2020
e ritenere, dunque, che il primo atto interruttivo della prescrizione sia da identificare nella proposizione della domanda che ci occupa, è indubbio che, alla data –
03.11.2021 – in cui venivano notificati, ad il ricorso Controparte_1
introduttivo del presente giudizio ed il pedissequo decreto non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione del diritto alla ripetizione, neppure con riferimento al primo dei pagamenti oggetto dell'azione ex art. 2033 c.c. (che, ripetesi, risulta essere stato effettuato con bonifico del 9 novembre 2011).
E', dunque, per mera completezza di argomentazione – oltre che per il rilievo che l'individuazione della data di messa in mora assume ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme oggetto di ripetizione - che si osserva come gli elementi offerti dalla non adeguatamente contrastati dalla società Parte_1 convenuta, ben valgano a dimostrare l'avvenuto invio e la ricezione, da parte della
6 destinataria fin dal 12 febbraio 2020, della missiva, a firma del Controparte_1
legale rappresentante della odierna attrice, contenente la richiesta stragiudiziale di restituzione degli importi addebitati e pagati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ribaltata sul consumatore finale.
Invero, l'odierna attrice ha prodotto, in una con la copia della suindicata missiva, la copia a stampa del messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata di con le relative ricevute di accettazione e di consegna. Controparte_1
Il suindicato messaggio di posta elettronica reca, in allegato, la missiva sopra richiamata e, comunque, indica esso stesso, quale oggetto, “istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sui consumi dell'energia elettrica anni 2010 e 2011”.
Ebbene, a fronte delle suindicate emergenze, non vi è ragione di dubitare del fatto che la fin dal 12 febbraio 2020, abbia avanzato all'indirizzo Parte_1
della società convenuta una richiesta stragiudiziale di restituzione delle somme per cui è causa, e che tale richiesta sia pervenuta alla destinataria, con conseguente interruzione del termine di prescrizione del credito restitutorio.
Invero, come evidenziato anche dalla Suprema Corte, “l'emissione della ricevuta di avvenuta consegna, a seguito della ricezione della busta di trasporto, fornisce la prova, con certificazione del relativo momento, ossia del riferimento temporale – cioè, dell'informazione contenente la data e l'ora - che il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo evidentemente degli allegati, è validamente pervenuto, integro in tutte le sue parti, all'indirizzo del destinatario”
(Cass. Civ., Sez. I, 26 marzo 2024, n. 8175).
D'altro canto, non ha negato che l'indirizzo di posta Controparte_1
elettronica certificata al quale risulta inviato e consegnato il messaggio di cui sopra
(comprensivo dell'allegato) fosse e sia ad Essa riferibile e neppure ha dedotto che il documento effettivamente allegato al suindicato messaggio avesse un contenuto diverso da quello della missiva prodotta in copia dalla parte attrice (cfr. all. n. 2), ché, invece, si è limitata ad asserire genericamente che “non le era pervenuta alcuna lettera di diffida nel febbraio 2020”.
***********
Passando, ora, all'esame nel merito della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla ritiene questo Giudice che la stessa debba essere Parte_1
7 indubbiamente accolta;
e tanto alla luce della recente pronuncia della Corte
Costituzionale che, con Sentenza n. 43/2025, depositata il 15.04.2025 e pubblicata nella G.U. n. 16 del 16.04.2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella Legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio
2007, n. 26, che così recitava: “1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato testo unico delle accise, nelle misure di: […] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».
Ciò posto, prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo premettere una sintetica ricognizione della disciplina relativa all'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, prima del recentissimo intervento della Consulta.
Orbene, come noto l'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province
o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti l'energia elettrica, con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
8 La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario.
In particolare, con l'art. 3 della Direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1” - tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 -
“possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con la Direttiva 2003/96/CE anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva 92/12/CEE; la citata Direttiva
2003/96/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, istituendo, in favore dello Stato, dei Comuni e delle Province, imposte addizionali alle accise, stabilendo che queste
“sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”
(comma 3).
Nella materia è poi intervenuta la Direttiva 2008/118/CE che, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della
Direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise...”.
Tale ultima Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo
Stato italiano entro il 01.01.2010) è stata, in realtà, recepita in Italia con il D.Lgs.
n. 48 del 29 marzo 2010; peraltro, tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D.Lgs. n. 26/2007, il quale, invece, è stato abrogato solo con il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma VI, con decorrenza dal 01.01.2012.
In ragione di quanto sopra, nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo
9 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n.
511/1988 in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE.
In tale contesto il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi della predetta procedura, ha abrogato l'addizionale alle accise a decorrere dal 2012 con il D.Lgs.
23/2011 ed il D.Lgs. n. 68/2011, nelle Regioni a statuto ordinario, e con il D.L. n.
16/2012, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 2012, n. 44, nelle Regioni
a statuto speciale.
Premesso quanto sopra, deve ora rammentarsi che la Corte di Giustizia UE, con più pronunce (cfr., inter alia, Sentenza del 5 marzo 2015, resa nella causa C-
553/2013, e con Sentenza del 25 luglio 2018, resa nella causa C-103/2017), ha evidenziato la contrarietà al diritto dell'Unione Europea delle disposizioni che, come il citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Sul punto si è ripetutamente espressa anche la Corte di Cassazione precisando che il diritto dell'Unione Europea riconosce sì, agli Stati membri, la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, ma solo a condizione che la stessa sia rispondente ad una o più finalità specifiche;
e tale requisito non è stato rispettato dalla normativa interna, ché, invece, l'art. 6 del
D.L. n. 511/1988 contrasta con l'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa
C553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22343; Cass. Civ., Sez. V, 28 luglio 2020, n. 16142; Cass. Civ.,
Sez. V, 5 giugno 2020, n. 10691, Cass. Civ., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101;
Cass. Civ., Sez. V, 4 giugno 2019, n. 15198).
In particolare, la Suprema Corte, con la citata Sentenza n. 22343/2020, ha chiarito che “poiché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente....1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una
10 finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-434/97 Commissione/Francia, punto 19;
CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE
27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Indi, Persona_2
richiamando le sopra citate sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-
103/2017, la Suprema Corte ha così argomentato: “La Corte di Giustizia, con la pronuncia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Sulla base di tali principi, quindi, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della Direttiva
2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica, ha così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti
11 istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Fatte tali premesse va, ora, rammentato che è ben vero che – come sostenuto dalle odierne ricorrenti - sulla scorta delle pronunce sopra richiamate la dominante giurisprudenza di merito aveva ritenuto che, anche nelle controversie promosse dal consumatore finale nei confronti del fornitore onde ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., della parte del corrispettivo corrispondente all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di rivalsa, il giudice potesse e dovesse disapplicare il citato art. 6 del D.L. n. 511/1988, come convertito e sostituito, dacché contrastante con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE o, comunque, con l'interpretazione di tale Direttiva fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e ritenere conseguentemente indebito – ripetesi, anche nel cd. rapporto orizzontale – quanto versato per addizionale all'accisa “ribaltata” dal fornitore sul consumatore finale.
Tuttavia, è indubbio che – come sostenuto dalla convenuta - l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, fondato sul riconoscimento della efficacia diretta, anche nei rapporti tra privati, delle previsioni di una Direttiva comunitaria non recepita, non trovasse e non trovi alcun supporto normativo né nel diritto unionale né in quello interno.
Ed infatti, - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea - una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria;
il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto eurounitario non può servire, dunque, a fondare un'interpretazione contra legem delle norme interne (ex multis, sentenze CGUE del 24 gennaio 2012, C-282/10, e del 27 Per_3
febbraio 2014, C-351/12 OSA)..
Invero, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria ad una Direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione o di organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato, o a cui sia stato demandato da uno
Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico, e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti
12 fra singoli (sentenze del 24 gennaio 2012, C-282/10, del 25 giugno Per_3
2015, C-671/13 Indėlių ir investicijų draudimas e Per_4
Estendere l'applicabilità diretta di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, con norme contenute in una direttiva, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare Regolamenti, ai sensi dell'art. 288
FU (sentenza CGUE del 14 luglio 1994, C-91/92, . Persona_5
Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva, volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli, non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra privati (sentenze del 5 ottobre 2004, C-397/01 a C- 403/01, e a.; del 24 Per_6
gennaio 2012, C-282/10, del 15 gennaio 2014, C-176/12 Association Per_3
de médiation sociale).
Nè par superfluo rammentare che la granitica e mai smentita impostazione sopra richiamata è stata da ultimo confermata nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pubblicata in data 11 aprile 2024 (causa C-316/22), proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como (richiamato dall'odierna convenuta), in causa del tutto analoga alla presente, avente ad oggetto la domanda di ripetizione, ex art. 2033 c.c., di somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, proposta da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato.
Nel dispositivo della suindicata sentenza, la CGUE ha così statuito: “L'articolo
288, III co., FU deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.”
13 In sintesi, dunque, la Corte di Giustizia ha confermato che le norme contenute in direttive UE non possono avere effetto diretto, nelle controversie tra privati, e che la disapplicazione della norma interna in cause tra privati, in applicazione del diritto eurounitario, cozza con l'art. 288 FU.
Tuttavia, come sopra accennato, in tale contesto è, alfine, intervenuta la citata
Sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025, resa nel giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c),
e 2, del D.L. n. 511/1988, come convertito e sostituito, in riferimento all'art. 117, I co., Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE; questione sollevata dal Tribunale ordinario di Udine, Seconda Sezione Civile, con ordinanza del 30 dicembre 2021, nell'ambito di una controversia del tutto analoga a quella che ci occupa.
Nella pronuncia sopra richiamata, la Consulta ha, innanzitutto, rigettato l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, sollevata dalla sull'assunto che erroneamente Controparte_4
il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale.
Segnatamente, sul punto la Corte Costituzionale ha così argomentato: “[…] correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” “considerata
l'assenza di effetti diretti orizzontali delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte, ulteriormente ribadita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quinta sezione, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-
316/22, . Controparte_5
La Consulta ha, poi, verificato d'ufficio e ravvisato il permanere del requisito della rilevanza della questione sollevata dal Tribunale di Udine, pur all'esito della
Sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22.
Ed ha tale conclusione la Corte Costituzionale è pervenuta sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è
14 in contrasto con la direttiva, la Corte di Giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore
e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva. Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia (tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione”.
La Corte Costituzionale ha, poi, ritenuto fondata la questione sollevata dal
Tribunale di Udine ed ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE.
Segnatamente la Consulta ha osservato che secondo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 della Direttiva 2008/118/CE, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione
è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo
15 dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni.
Indi, il Giudice delle Leggi, richiamati i criteri che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, consentono di ritenere che imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica siano sorrette da una finalità specifica, ha così concluso: “[…] deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del D.L. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
Ebbene, attesa l'efficacia retroattiva delle Sentenze della Corte Costituzionale, non può che ritenersi indebito quanto la ha versato ad Parte_1 [...] per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica che la CP_1 predetta fornitrice, nell'esercizio del diritto di rivalsa, ha incluso nei corrispettivi fatturati;
e tanto in ragione del fatto che oggetto della cennata rivalsa è una imposta aggiuntiva che, venuta meno la norma impositiva, risulta priva di titolo e, dunque, non dovuta.
In particolare, atteso il tenore delle contestazioni svolte dalla convenuta, va osservato che la natura di pagamento indebito, conseguente alla declaratoria della illegittimità costituzionale della norma contemplante l'imposizione aggiuntiva oggetto di rivalsa, va riconosciuta anche agli importi per addizionale all'accisa traslata sul consumatore finale.
Deve, poi, rimarcarsi che l'odierna attrice ha adeguatamente provato, nell'an e nel quantum, l'indebito oggetto della domanda di ripetizione.
Invero, la ha prodotto copia delle fatture emesse da Parte_1 [...]
nelle quali risultano puntualmente specificati gli importi addebitati CP_1
a titolo di addizionale all'accisa riversata sul consumatore finale.
Inoltre, l'odierna ricorrente ha anche adeguatamente documentato l'avvenuto, regolare pagamento di tutti gli importi di cui alle suindicate fatture, comprensivi
16 anche della porzione di corrispettivo di volta in volta addebitata per addizionale provinciale all'accisa ribaltata sul consumatore finale.
Ed infatti, la ha, all'uopo, prodotto copia degli estratti di conto Parte_1
corrente in cui risultano annotati i bonifici disposti ed eseguiti per tale pagamento, con la specificazione, inter alia, dell'importo, della causale, della beneficiaria
(odierna convenuta) nonché della data dell'operazione.
In definitiva, dunque, in accoglimento della spiegata domanda di ripetizione, va condannata a restituire, alla la somma di Controparte_1 Parte_1
euro 2.558,83.
La suindicata somma va, poi, maggiorata di interessi al tasso legale e con decorrenza dal 12 febbraio 2020, data in cui risulta essere pervenuta all'indirizzo della odierna convenuta la prima richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate.
Invero, a mente dell'art. 2033 c.c., nel caso di indebito oggettivo la restituzione deve avere ad oggetto tanto il “capitale” indebitamente versato quanto i “frutti civili” dello stesso.
Quanto, poi, alla decorrenza dei cennati interessi va, innanzitutto precisato che
è indubbia la buona fede dell'accipiens alle date di ricezione dei pagamenti indebiti, onde detti interessi non possono che farsi decorrere dalla data della “domanda”.
Va, poi, rimarcato che, sempre ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme dovute in restituzione, rileva anche la richiesta stragiudiziale (e, dunque, non necessariamente la domanda giudiziale).
E tanto alla luce del principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, modificando il precedente indirizzo giurisprudenziale, ha affermato che “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (in tal senso, Cass.,
SS. UU., 13 giugno 2019, n. 15895; conf., ex plurimis, Cass., Sez. I, 11 aprile 2024,
n. 9757).
17 Ritiene, infine, questo Giudice che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente procedimento, attesa l'esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali sulle questioni dedotte in lite e la circostanza che all'accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
si è pervenuti in forza della pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Undicesima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott.ssa LE OR, pronunciando nel procedimento iscritto al N.
40667/2021 R.G., così provvede
- Condanna alla restituzione, in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2.558,83, oltre interessi al tasso legale e con decorrenza
[...]
dalla data della messa in mora (12.02.2020).
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Così deciso, in Roma, all'udienza del 24 giugno 2025.
Il Giudice
LE OR
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