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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 693/22 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Baldini, Nesca e Panesi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le avv.te Baldini e Nesca concludono come da citazione, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alle note di trattazione depositate il 28.11.24.
L'avv.ta Panesi conclude come da foglio depositato il 27.11.24.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 693/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
UB Marina CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Comune CP_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha trae origine da tre avvisi di accertamento (nn. 1, 2 e 3/22) relativi alla pretesa del comune di ottenere dall'UB il pagamento dell'indennità di occupazione dell'area aeroportuale di relativamente ai periodi novembre-dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019 e gennaio- CP_1 dicembre 2020.
Avverso tali avvisi l'UB ha proposto opposizione, allegando, in fatto, quanto segue:
L'UB Marina di Massa, con DPR n. 534/78 G.U. n. 260 del 16/09/78, è stato riconosciuto Ente morale per l'esercizio, senza fini di lucro, di attività turistica, sportiva, didattica, aeromodellistica, di paracadutismo e di volo (doc.
5).
Con deliberazione pubblicata il 13/05/1980 il Consiglio Comunale di approvava una convenzione in forza della CP_1 quale, a fronte dell'affidamento della gestione, custodia, sorveglianza ed utilizzo della suddetta area all'UB, quest'ultimo si impegnava a svolgere una serie di importanti servizi di pubblica utilità.(doc. 6)
A seguito di disdetta formale al 21/04/1992 della citata convenzione comunicata dal Comune di con nota del CP_1
17/12/1991 prot. n. 31377, l'UB, nel regime di detenzione di fatto a ciò succeduto sino all'ultimo contratto di concessione stipulato in data 11/09/2014 per il periodo 18/01/2014 -31/12/2015, ha continuato, fino ad oggi, nell'attività di gestione dell'aeroporto, consentendone l'utilizzo a vantaggio non solo dei propri associati, ma della intera collettività, come risulta dal posizionamento sull'aerodromo sia del Servizio “118” che del Servizio protezione civile e antincendio della Regione Toscana.
A partire dall'anno 1999 iniziavano una serie di contenziosi civili tra il Comune e l'UB aventi ad oggetto CP_1
l'accertamento delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio in questione.
Ed invero, sebbene sin dalla citata prima convenzione stipulata inter partes le opere di manutenzione straordinaria fossero state poste pattiziamente ad esclusivo carico del Comune, nessun intervento di manutenzione straordinaria era stato eseguito nel corso degli anni dall'Amministrazione comunale e ciò tanto nella vigenza delle convenzioni, quanto nel periodo di detenzione di fatto della struttura aeroportuale da parte di UB, il quale, pertanto, ha sempre supplito alle mancanze del soggetto proprietario, anche in ragione degli obblighi imposti a suo carico da CP_2
Nell'opposizione promossa da UB alle ingiunzioni di pagamento notificate dal (RG 155/99) il Parte_1
Tribunale di Massa, nella persona del Giudice Dott. Laghezza, con sentenza n. 729/2005, anche alla luce degli esiti della disposta consulenza tecnica d' ufficio del Dott. riconosceva a favore dell'UB il rimborso delle Persona_1 spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura aeroportuale che erano state dallo stesso anticipate
( doc. 7).
Successivamente, ripresentandosi la necessità di ulteriori lavori di straordinaria manutenzione (relativi alla pista di rullaggio, alla via di rullaggio ed alla recinzione ecc.) e nella persistente inerzia dell'Ente comunale, l'UB, in data 17/03/2006, depositava presso il Tribunale di Massa un ricorso per accertamento tecnico preventivo in esito al quale il consulente tecnico d'ufficio nominato, Geom. riconosceva la necessità e l'urgenza degli Parte_2 interventi di straordinaria manutenzione della struttura aeroportuale per un importo complessivo di Euro
630.092,12. All'ATP, seguiva il relativo giudizio di merito (Tribunale di Massa NRG 1327/07) con richiesta di condanna del Comune all'esecuzione di tutte le opere meglio descritte nella sopra richiamata consulenza tecnica preventiva o, in subordine, posta l'esecuzione diretta delle ridette opere da parte di , alla refusione della somma di Euro Parte_3
630.092,12.
Con atto di transazione stipulato in data 01/12/2011 l'UB ed il decidevano di risolvere ogni Parte_1 contenzioso tra di essi pendente a tale data, convenendo la riduzione del credito spettante al Comune nella somma pari a complessivi Euro 290.500,00, di cui Euro 260.085,37 per canoni di concessione/indennità occupazione e il residuo a titolo di rimborso spese, con conseguente rinuncia, quanto al alle azioni esecutive mobiliari pendenti Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Massa NN. 453/09 RGE;
341/08 RGE e 442/08 RGE intraprese in forza della sentenza n.
729/2005 resa nel procedimento civile Tribunale di Massa NRG 155/1999 e, quanto all , con rinuncia alle Parte_4 domande avanzate nei confronti del Comune nel procedimento civile NRG 1327/2007 dinnanzi al Tribunale di Massa
(doc. 8).
Veniva pertanto rinnovata la concessione dell'area aeroportuale di Massa Cinquale a UB Marina di CP_1 fino all'inizio dell'anno 2016.(v. doc. 6).
Con ingiunzione di pagamento n. 03/2018 emessa ai sensi del RD n.639/1910 e del DPR n.602/1973, notificato in data
19.12.2018, il Comune ingiungeva all'UB Marina di Massa il pagamento della somma di € 312.555,47 CP_1 asserendo l'esistenza di una situazione debitoria in capo ad UB, in virtù di quanto statuito nell'accordo transattivo del 2011 e per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione fino al mese di Ottobre 2018.(doc.
9)
L'UB Marina di Massa proponeva formale opposizione nanti il Tribunale di Massa, eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione del credito, per contraddittorietà con precedenti atti emanati dall'amministrazione comunale, nonché per mancata decadenza dal beneficio del termine e domandando l'accertamento del proprio controcredito vantato nei confronti dell'amministrazione comunale per spese di manutenzione straordinaria
(doc. 10).
Il giudizio assumeva RG n. 83/2019 ed è attualmente pendente.
Successivamente il notificava in data 18.10.2019 cartella di pagamento n. 066201900008101584000 Parte_1 avente ad oggetto le medesime somme di cui all'ingiunzione di pagamento n.3/2018.(doc. 11)
UB proponeva opposizione anche avverso la suddetta cartella (doc. 12).
Il suddetto giudizio assumeva giudizio RG n. 2471/2019 e veniva riunito al giudizio RG n. 83/2019.
Nella pendenza dei predetti giudizi il Comune di con nota del 31.12.2020 ha intimato ad UB il pagamento CP_1 delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo per i periodi successivi e, precisamente, per i mesi di novembre 2018 - dicembre 2020 per un ammontare complessivo, al netto di quanto versato da UB, pari alla residua somma di Euro 38.149,06 (doc. 13).
[…]
- UB corrisponde al con regolarità il suddetto importo di € 6.000,00 ( doc 15) Parte_1
L'UB, argomentando la non debenza delle somme in questione e per converso l'esistenza di un proprio controcredito “per le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria effettuate sull'area aeroportuale, nonché per i servizi di gestione e di pubblica utilità dallo stesso forniti” ha quindi chiesto la revoca/annullamento/declaratoria di nullità/inefficacia degli avvisi oggetto dell'opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del comune al pagamento del corrispettivo delle predette opere e servizi, quantificato nella somma di € 132.795,50.
Il comune ha contestato le pretese avversarie, a propria volta allegando, in fatto, quanto segue: - Con deliberazione n. 553/1980 il C.C. ha approvato una convenzione per la concessione all'odierno attore della gestione dell'area aeroportuale (doc. n. 1), appartenente al demanio del Comune, talché il suo utilizzo è regolato dalla disciplina pubblicistica in materia.
- Con nota prot. n. 31377/1991 è stata data disdetta della concessione e intimato il rilascio dell'immobile (doc. n. 2).
Malgrado ciò, l'UB ha continuato ad occupare illegittimamente l'area senza versare alcuna somma all'Ente.
Conseguentemente, sono state emesse ingiunzioni di pagamento per la riscossione delle indennità di occupazione: Massa
Servizi spa, all'epoca concessionaria per la riscossione, ha notificato atti ingiuntivi per le annualità 1992-2000, impugnati avanti codesto Tribunale con i giudizi R.G. n. 155/1999, 409/1999, 1451/2000 e 1650/2000, riuniti e definiti con la sentenza n. 729/2005, passata in giudicato, con cui controparte è stata condannata a pagare le somme in essa indicate
(doc. n. 3). Codesto Ecc.mo Tribunale, pertanto, ha accertato con tale pronuncia la spettanza delle somme richieste per l'occupazione senza titolo successiva alla disdetta della concessione. Si evidenzia che l'UB ha versato le indennità per gli anni 2001 e 2002.
- Atteso che l'UB non aveva dato esecuzione alla statuizione sono state promosse procedure esecutive che hanno portato al pignoramento di aeromobili di proprietà dello stesso.
- Nel frattempo, l'odierno attore ha esperito un procedimento per ATP teso alla quantificazione di lavori indicati come di straordinaria manutenzione asseritamente a carico del Comune e ha poi promosso la causa R.G. n. 1327/2007 per il pagamento di € 630.092,12, causa in cui il Comune si è costituito formulando domanda riconvenzionale per sentir dichiarare UB tenuto alla manutenzione dell'area.
- In data 01/12/2011 è stata stipulata una transazione stragiudiziale (doc. 4 e 5), con cui UB si è impegnato a pagare al Comune € 290.500,00 (risultante dalla riduzione della somma di € 326.381,99, dovuta in esecuzione degli atti ingiuntivi sopra richiamati nonché a titolo di indennità di occupazione per gli anni 2008-2009). Le parti hanno poi rinunciato alle domande oggetto della causa R.G. n. 1327/2007 e il Comune alle procedure esecutive. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo,
l'UB ha prestato una fideiussione per € 290.000,00 (doc. n. 6).
- In data 18/11/2012 è stato stipulato tra il Comune e l'UB un contratto di concessione temporanea dell'area (doc.
n. 7) e, alla scadenza, un ulteriore contratto sino al 31/12/2015 (doc. n. 8).
- L'odierno attore ha pagato al Comune le indennità per gli anni 2010 e 2011. In seguito ha effettuato solo pagamenti parziali e sporadici, dando esecuzione alla transazione solo in minima parte (doc. 9). In ragione della morosità, non è stato possibile rilasciare un nuovo titolo (doc. n. 10).
- Con nota prot. n. 43721/2017, verificato il fallimento del fideiussore (doc. n. 10 bis), è stata inviata all'UB una diffida per il pagamento delle somme dovute al 31/7/2017 (doc. n. 11). Un'ulteriore diffida e messa in mora è stata formulata con nota prot. n. 62115/2018 (doc. n. 12).
- Con l'atto n. 3/2018, oggetto del giudizio di opposizione R.G. n. 83/2019, è stato ingiunto ai sensi del R.D. n. 639/1910 il pagamento di € 312.555,47, per le causali indicate nell'atto medesimo (doc. n. 14). Si evidenzia infatti che l'UB non solo non aveva dato esecuzione (se non in minima parte) all'accordo transattivo ma dal febbraio 2016 aveva sospeso i pagamenti anche delle indennità di occupazione per le mensilità correnti (doc. 13).
- In data 3/6/2019 il Comune ha depositato avanti codesto Tribunale un ricorso per sequestro conservativo nella causa
R.G. n. 83/2019. Con ordinanza del 3/9/2019 sono state rigettate sia l'istanza cautelare avanzata dal Comune sia l'istanza avversaria, volta alla sospensione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione n. 3/2018, opposta.
- Con provvedimento n. 516/2019 (doc. n. 15) il Comune ha ordinato lo sgombero dell'area demaniale. Il provvedimento
è stato impugnato avanti il TAR Toscana con ricorso contenente l'istanza cautelare di sospensione rigettata con l'ordinanza n. 547/2019 (doc. n. 16), impugnata avanti il Consiglio di Stato con la richiesta di misura monocratica respinta con decreto n. 5430/2019 (doc. n. 17). Controparte ha rinunciato all'appello cautelare.
- Per la riscossione coattiva della somma di cui all'ingiunzione n. 3/2018 il Comune ha formato un ruolo, chiedendo l'emissione della cartella di pagamento che è stata notificata in data 18/10/2019. In data 15/11/2019 è stato notificato l'atto di citazione in opposizione alla cartella;
in data 1/12/2019 sono stati notificati l'istanza di sospensione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, in esito alla quale codesto Tribunale ha pronunciato l'ordinanza con cui ha rigettato l'istanza. In data 8/2/2020 è stato notificato il reclamo avverso detta ordinanza, respinto con provvedimento del
21/7/2020.
- Le due cause R.G. n. 83/2019 e 2471/2019 sono state riunite. Per la precisazione delle conclusioni è stata fissata l'udienza del 7/10/2022.
- Stante la permanenza della morosità, con nota prot. 76916 del 31/12/2020 la dirigente ha diffidato l'odierno attore a pagare la somma di € 38.149,06, pari alla differenza tra le indennità di occupazione per il periodo ottobre 2018-dicembre
2020 (per complessivi € 50.149,06) e la complessiva somma di € 12.000,00, pagata dall'UB nel dicembre 2019 e nel novembre 2020 (doc. 18).
- In data 4/3/2022 sono stati emessi gli avvisi oggi opposti, tesi al recupero delle predette indennità non versate (doc. 19,
20, 21).
Il comune ha quindi chiesto il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
1. – Va innanzitutto respinta l'eccezione dell'attore, secondo la quale, avendo il comune già precedentemente emesso un'ingiunzione di pagamento (la n. 3/18) relativa al periodo fino all'ottobre
2018, la prima delle ingiunzioni qui opposte (la n. 1/22) sarebbe illegittima per frazionamento del credito.
A parte il fatto che tale eccezione utilizza, con riferimento alle ingiunzioni della p.a., una categoria – quella del frazionamento del credito – che si riferisce alle domande giudiziali, essa implica infatti che, con riferimento ad un rapporto destinato a durare nel tempo, nessuna ingiunzione (o domanda giudiziale) sarebbe mai possibile, se non una volta cessato il rapporto. Una volta che l'avente diritto avesse emesso un'ingiunzione (o avesse proposto una domanda giudiziale) per il pagamento del dovuto fino a quella certa data, qualora l'obbligato continuasse ad essere inadempiente l'avente diritto non potrebbe infatti più emettere una nuova ingiunzione (o proporre una nuova domanda) per il periodo successivo perché questo darebbe vita ad un frazionamento del credito.
Si tratta, com'è evidente, di un'implicazione assurda, che dimostra in modo evidente l'infondatezza dell'assunto, frutto in realtà di un equivoco. In realtà, infatti, il divieto di frazionamento del credito – impregiudicate le conseguenze della violazione del divieto – si riferisce ai crediti già maturati al momento dell'iniziativa per la loro riscossione, non certo a quelli futuri.
2. – L'indennità pretesa dal comune è pari, non contestatamente, al canone pattuito con l'ultimo contratto di concessione, il quale, a sua volta, è pressoché pari, anche qui non contestatamente, all'indennità di occupazione riconosciuta dovuta con la sentenza n. 729/05 di questo
Tribunale.
Da qui l'infondatezza, ad un tempo, della contestazione dell'attrice circa la non congruità dell'indennità e di quella circa la non utilizzabilità da parte del comune dello strumento dell'ingiunzione, data la non certezza-liquidità del credito.
Sotto il primo profilo, infatti, la quantificazione in discorso è coperta dal giudicato (e l'UB non ha dimostrato la sopravvenienza di circostanze idonee a superare quest'ultimo). Sotto il secondo, la presenza del giudicato rende il credito certo e liquido.
3. – La pretesa dell'UB al corrispettivo delle opere di manutenzione effettuate e dei servizi forniti è infondata.
Al di là della singolarità dell'assunto per il quale, venuta meno la convenzione che da un lato gli consentiva di detenere l'area aeroportuale, dall'altro poneva a suo carico tali opere e servizi, il fatto di rimanere nella detenzione dell'area senza titolo produrrebbe l'effetto per il quale le medesime opere e servizi dovrebbero invece essergli pagati, il punto è che, venuta meno la convenzione, la permanenza dell'UB nella detenzione dell'area è appunto priva di titolo. È dunque evidente che da tale detenzione non può derivare alcuna pretesa economica relativamente ai costi della stessa, attengano essi alla manutenzione, alla gestione o a qualsivoglia altro aspetto, per la banale considerazione per la quale un atto/attività illecito non può generare in capo a che lo ponga in essere alcun diritto in merito ai costi di tale atto/attività.
4. – Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno senz'altro respinte.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Baldini, Nesca e Panesi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le avv.te Baldini e Nesca concludono come da citazione, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alle note di trattazione depositate il 28.11.24.
L'avv.ta Panesi conclude come da foglio depositato il 27.11.24.
Le parti si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 693/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
UB Marina CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Comune CP_1
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa ha trae origine da tre avvisi di accertamento (nn. 1, 2 e 3/22) relativi alla pretesa del comune di ottenere dall'UB il pagamento dell'indennità di occupazione dell'area aeroportuale di relativamente ai periodi novembre-dicembre 2018, gennaio-dicembre 2019 e gennaio- CP_1 dicembre 2020.
Avverso tali avvisi l'UB ha proposto opposizione, allegando, in fatto, quanto segue:
L'UB Marina di Massa, con DPR n. 534/78 G.U. n. 260 del 16/09/78, è stato riconosciuto Ente morale per l'esercizio, senza fini di lucro, di attività turistica, sportiva, didattica, aeromodellistica, di paracadutismo e di volo (doc.
5).
Con deliberazione pubblicata il 13/05/1980 il Consiglio Comunale di approvava una convenzione in forza della CP_1 quale, a fronte dell'affidamento della gestione, custodia, sorveglianza ed utilizzo della suddetta area all'UB, quest'ultimo si impegnava a svolgere una serie di importanti servizi di pubblica utilità.(doc. 6)
A seguito di disdetta formale al 21/04/1992 della citata convenzione comunicata dal Comune di con nota del CP_1
17/12/1991 prot. n. 31377, l'UB, nel regime di detenzione di fatto a ciò succeduto sino all'ultimo contratto di concessione stipulato in data 11/09/2014 per il periodo 18/01/2014 -31/12/2015, ha continuato, fino ad oggi, nell'attività di gestione dell'aeroporto, consentendone l'utilizzo a vantaggio non solo dei propri associati, ma della intera collettività, come risulta dal posizionamento sull'aerodromo sia del Servizio “118” che del Servizio protezione civile e antincendio della Regione Toscana.
A partire dall'anno 1999 iniziavano una serie di contenziosi civili tra il Comune e l'UB aventi ad oggetto CP_1
l'accertamento delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto concessorio in questione.
Ed invero, sebbene sin dalla citata prima convenzione stipulata inter partes le opere di manutenzione straordinaria fossero state poste pattiziamente ad esclusivo carico del Comune, nessun intervento di manutenzione straordinaria era stato eseguito nel corso degli anni dall'Amministrazione comunale e ciò tanto nella vigenza delle convenzioni, quanto nel periodo di detenzione di fatto della struttura aeroportuale da parte di UB, il quale, pertanto, ha sempre supplito alle mancanze del soggetto proprietario, anche in ragione degli obblighi imposti a suo carico da CP_2
Nell'opposizione promossa da UB alle ingiunzioni di pagamento notificate dal (RG 155/99) il Parte_1
Tribunale di Massa, nella persona del Giudice Dott. Laghezza, con sentenza n. 729/2005, anche alla luce degli esiti della disposta consulenza tecnica d' ufficio del Dott. riconosceva a favore dell'UB il rimborso delle Persona_1 spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura aeroportuale che erano state dallo stesso anticipate
( doc. 7).
Successivamente, ripresentandosi la necessità di ulteriori lavori di straordinaria manutenzione (relativi alla pista di rullaggio, alla via di rullaggio ed alla recinzione ecc.) e nella persistente inerzia dell'Ente comunale, l'UB, in data 17/03/2006, depositava presso il Tribunale di Massa un ricorso per accertamento tecnico preventivo in esito al quale il consulente tecnico d'ufficio nominato, Geom. riconosceva la necessità e l'urgenza degli Parte_2 interventi di straordinaria manutenzione della struttura aeroportuale per un importo complessivo di Euro
630.092,12. All'ATP, seguiva il relativo giudizio di merito (Tribunale di Massa NRG 1327/07) con richiesta di condanna del Comune all'esecuzione di tutte le opere meglio descritte nella sopra richiamata consulenza tecnica preventiva o, in subordine, posta l'esecuzione diretta delle ridette opere da parte di , alla refusione della somma di Euro Parte_3
630.092,12.
Con atto di transazione stipulato in data 01/12/2011 l'UB ed il decidevano di risolvere ogni Parte_1 contenzioso tra di essi pendente a tale data, convenendo la riduzione del credito spettante al Comune nella somma pari a complessivi Euro 290.500,00, di cui Euro 260.085,37 per canoni di concessione/indennità occupazione e il residuo a titolo di rimborso spese, con conseguente rinuncia, quanto al alle azioni esecutive mobiliari pendenti Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Massa NN. 453/09 RGE;
341/08 RGE e 442/08 RGE intraprese in forza della sentenza n.
729/2005 resa nel procedimento civile Tribunale di Massa NRG 155/1999 e, quanto all , con rinuncia alle Parte_4 domande avanzate nei confronti del Comune nel procedimento civile NRG 1327/2007 dinnanzi al Tribunale di Massa
(doc. 8).
Veniva pertanto rinnovata la concessione dell'area aeroportuale di Massa Cinquale a UB Marina di CP_1 fino all'inizio dell'anno 2016.(v. doc. 6).
Con ingiunzione di pagamento n. 03/2018 emessa ai sensi del RD n.639/1910 e del DPR n.602/1973, notificato in data
19.12.2018, il Comune ingiungeva all'UB Marina di Massa il pagamento della somma di € 312.555,47 CP_1 asserendo l'esistenza di una situazione debitoria in capo ad UB, in virtù di quanto statuito nell'accordo transattivo del 2011 e per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione fino al mese di Ottobre 2018.(doc.
9)
L'UB Marina di Massa proponeva formale opposizione nanti il Tribunale di Massa, eccependo l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione del credito, per contraddittorietà con precedenti atti emanati dall'amministrazione comunale, nonché per mancata decadenza dal beneficio del termine e domandando l'accertamento del proprio controcredito vantato nei confronti dell'amministrazione comunale per spese di manutenzione straordinaria
(doc. 10).
Il giudizio assumeva RG n. 83/2019 ed è attualmente pendente.
Successivamente il notificava in data 18.10.2019 cartella di pagamento n. 066201900008101584000 Parte_1 avente ad oggetto le medesime somme di cui all'ingiunzione di pagamento n.3/2018.(doc. 11)
UB proponeva opposizione anche avverso la suddetta cartella (doc. 12).
Il suddetto giudizio assumeva giudizio RG n. 2471/2019 e veniva riunito al giudizio RG n. 83/2019.
Nella pendenza dei predetti giudizi il Comune di con nota del 31.12.2020 ha intimato ad UB il pagamento CP_1 delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo per i periodi successivi e, precisamente, per i mesi di novembre 2018 - dicembre 2020 per un ammontare complessivo, al netto di quanto versato da UB, pari alla residua somma di Euro 38.149,06 (doc. 13).
[…]
- UB corrisponde al con regolarità il suddetto importo di € 6.000,00 ( doc 15) Parte_1
L'UB, argomentando la non debenza delle somme in questione e per converso l'esistenza di un proprio controcredito “per le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria effettuate sull'area aeroportuale, nonché per i servizi di gestione e di pubblica utilità dallo stesso forniti” ha quindi chiesto la revoca/annullamento/declaratoria di nullità/inefficacia degli avvisi oggetto dell'opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna del comune al pagamento del corrispettivo delle predette opere e servizi, quantificato nella somma di € 132.795,50.
Il comune ha contestato le pretese avversarie, a propria volta allegando, in fatto, quanto segue: - Con deliberazione n. 553/1980 il C.C. ha approvato una convenzione per la concessione all'odierno attore della gestione dell'area aeroportuale (doc. n. 1), appartenente al demanio del Comune, talché il suo utilizzo è regolato dalla disciplina pubblicistica in materia.
- Con nota prot. n. 31377/1991 è stata data disdetta della concessione e intimato il rilascio dell'immobile (doc. n. 2).
Malgrado ciò, l'UB ha continuato ad occupare illegittimamente l'area senza versare alcuna somma all'Ente.
Conseguentemente, sono state emesse ingiunzioni di pagamento per la riscossione delle indennità di occupazione: Massa
Servizi spa, all'epoca concessionaria per la riscossione, ha notificato atti ingiuntivi per le annualità 1992-2000, impugnati avanti codesto Tribunale con i giudizi R.G. n. 155/1999, 409/1999, 1451/2000 e 1650/2000, riuniti e definiti con la sentenza n. 729/2005, passata in giudicato, con cui controparte è stata condannata a pagare le somme in essa indicate
(doc. n. 3). Codesto Ecc.mo Tribunale, pertanto, ha accertato con tale pronuncia la spettanza delle somme richieste per l'occupazione senza titolo successiva alla disdetta della concessione. Si evidenzia che l'UB ha versato le indennità per gli anni 2001 e 2002.
- Atteso che l'UB non aveva dato esecuzione alla statuizione sono state promosse procedure esecutive che hanno portato al pignoramento di aeromobili di proprietà dello stesso.
- Nel frattempo, l'odierno attore ha esperito un procedimento per ATP teso alla quantificazione di lavori indicati come di straordinaria manutenzione asseritamente a carico del Comune e ha poi promosso la causa R.G. n. 1327/2007 per il pagamento di € 630.092,12, causa in cui il Comune si è costituito formulando domanda riconvenzionale per sentir dichiarare UB tenuto alla manutenzione dell'area.
- In data 01/12/2011 è stata stipulata una transazione stragiudiziale (doc. 4 e 5), con cui UB si è impegnato a pagare al Comune € 290.500,00 (risultante dalla riduzione della somma di € 326.381,99, dovuta in esecuzione degli atti ingiuntivi sopra richiamati nonché a titolo di indennità di occupazione per gli anni 2008-2009). Le parti hanno poi rinunciato alle domande oggetto della causa R.G. n. 1327/2007 e il Comune alle procedure esecutive. Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo,
l'UB ha prestato una fideiussione per € 290.000,00 (doc. n. 6).
- In data 18/11/2012 è stato stipulato tra il Comune e l'UB un contratto di concessione temporanea dell'area (doc.
n. 7) e, alla scadenza, un ulteriore contratto sino al 31/12/2015 (doc. n. 8).
- L'odierno attore ha pagato al Comune le indennità per gli anni 2010 e 2011. In seguito ha effettuato solo pagamenti parziali e sporadici, dando esecuzione alla transazione solo in minima parte (doc. 9). In ragione della morosità, non è stato possibile rilasciare un nuovo titolo (doc. n. 10).
- Con nota prot. n. 43721/2017, verificato il fallimento del fideiussore (doc. n. 10 bis), è stata inviata all'UB una diffida per il pagamento delle somme dovute al 31/7/2017 (doc. n. 11). Un'ulteriore diffida e messa in mora è stata formulata con nota prot. n. 62115/2018 (doc. n. 12).
- Con l'atto n. 3/2018, oggetto del giudizio di opposizione R.G. n. 83/2019, è stato ingiunto ai sensi del R.D. n. 639/1910 il pagamento di € 312.555,47, per le causali indicate nell'atto medesimo (doc. n. 14). Si evidenzia infatti che l'UB non solo non aveva dato esecuzione (se non in minima parte) all'accordo transattivo ma dal febbraio 2016 aveva sospeso i pagamenti anche delle indennità di occupazione per le mensilità correnti (doc. 13).
- In data 3/6/2019 il Comune ha depositato avanti codesto Tribunale un ricorso per sequestro conservativo nella causa
R.G. n. 83/2019. Con ordinanza del 3/9/2019 sono state rigettate sia l'istanza cautelare avanzata dal Comune sia l'istanza avversaria, volta alla sospensione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione n. 3/2018, opposta.
- Con provvedimento n. 516/2019 (doc. n. 15) il Comune ha ordinato lo sgombero dell'area demaniale. Il provvedimento
è stato impugnato avanti il TAR Toscana con ricorso contenente l'istanza cautelare di sospensione rigettata con l'ordinanza n. 547/2019 (doc. n. 16), impugnata avanti il Consiglio di Stato con la richiesta di misura monocratica respinta con decreto n. 5430/2019 (doc. n. 17). Controparte ha rinunciato all'appello cautelare.
- Per la riscossione coattiva della somma di cui all'ingiunzione n. 3/2018 il Comune ha formato un ruolo, chiedendo l'emissione della cartella di pagamento che è stata notificata in data 18/10/2019. In data 15/11/2019 è stato notificato l'atto di citazione in opposizione alla cartella;
in data 1/12/2019 sono stati notificati l'istanza di sospensione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, in esito alla quale codesto Tribunale ha pronunciato l'ordinanza con cui ha rigettato l'istanza. In data 8/2/2020 è stato notificato il reclamo avverso detta ordinanza, respinto con provvedimento del
21/7/2020.
- Le due cause R.G. n. 83/2019 e 2471/2019 sono state riunite. Per la precisazione delle conclusioni è stata fissata l'udienza del 7/10/2022.
- Stante la permanenza della morosità, con nota prot. 76916 del 31/12/2020 la dirigente ha diffidato l'odierno attore a pagare la somma di € 38.149,06, pari alla differenza tra le indennità di occupazione per il periodo ottobre 2018-dicembre
2020 (per complessivi € 50.149,06) e la complessiva somma di € 12.000,00, pagata dall'UB nel dicembre 2019 e nel novembre 2020 (doc. 18).
- In data 4/3/2022 sono stati emessi gli avvisi oggi opposti, tesi al recupero delle predette indennità non versate (doc. 19,
20, 21).
Il comune ha quindi chiesto il rigetto delle domande.
Motivi della decisione
1. – Va innanzitutto respinta l'eccezione dell'attore, secondo la quale, avendo il comune già precedentemente emesso un'ingiunzione di pagamento (la n. 3/18) relativa al periodo fino all'ottobre
2018, la prima delle ingiunzioni qui opposte (la n. 1/22) sarebbe illegittima per frazionamento del credito.
A parte il fatto che tale eccezione utilizza, con riferimento alle ingiunzioni della p.a., una categoria – quella del frazionamento del credito – che si riferisce alle domande giudiziali, essa implica infatti che, con riferimento ad un rapporto destinato a durare nel tempo, nessuna ingiunzione (o domanda giudiziale) sarebbe mai possibile, se non una volta cessato il rapporto. Una volta che l'avente diritto avesse emesso un'ingiunzione (o avesse proposto una domanda giudiziale) per il pagamento del dovuto fino a quella certa data, qualora l'obbligato continuasse ad essere inadempiente l'avente diritto non potrebbe infatti più emettere una nuova ingiunzione (o proporre una nuova domanda) per il periodo successivo perché questo darebbe vita ad un frazionamento del credito.
Si tratta, com'è evidente, di un'implicazione assurda, che dimostra in modo evidente l'infondatezza dell'assunto, frutto in realtà di un equivoco. In realtà, infatti, il divieto di frazionamento del credito – impregiudicate le conseguenze della violazione del divieto – si riferisce ai crediti già maturati al momento dell'iniziativa per la loro riscossione, non certo a quelli futuri.
2. – L'indennità pretesa dal comune è pari, non contestatamente, al canone pattuito con l'ultimo contratto di concessione, il quale, a sua volta, è pressoché pari, anche qui non contestatamente, all'indennità di occupazione riconosciuta dovuta con la sentenza n. 729/05 di questo
Tribunale.
Da qui l'infondatezza, ad un tempo, della contestazione dell'attrice circa la non congruità dell'indennità e di quella circa la non utilizzabilità da parte del comune dello strumento dell'ingiunzione, data la non certezza-liquidità del credito.
Sotto il primo profilo, infatti, la quantificazione in discorso è coperta dal giudicato (e l'UB non ha dimostrato la sopravvenienza di circostanze idonee a superare quest'ultimo). Sotto il secondo, la presenza del giudicato rende il credito certo e liquido.
3. – La pretesa dell'UB al corrispettivo delle opere di manutenzione effettuate e dei servizi forniti è infondata.
Al di là della singolarità dell'assunto per il quale, venuta meno la convenzione che da un lato gli consentiva di detenere l'area aeroportuale, dall'altro poneva a suo carico tali opere e servizi, il fatto di rimanere nella detenzione dell'area senza titolo produrrebbe l'effetto per il quale le medesime opere e servizi dovrebbero invece essergli pagati, il punto è che, venuta meno la convenzione, la permanenza dell'UB nella detenzione dell'area è appunto priva di titolo. È dunque evidente che da tale detenzione non può derivare alcuna pretesa economica relativamente ai costi della stessa, attengano essi alla manutenzione, alla gestione o a qualsivoglia altro aspetto, per la banale considerazione per la quale un atto/attività illecito non può generare in capo a che lo ponga in essere alcun diritto in merito ai costi di tale atto/attività.
4. – Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande attoree vanno senz'altro respinte.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande proposte dall'attore; condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
IC Fornaciari