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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9616/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO IA Presidente dott. AR AN RI Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9616/2022 R.G. promossa da: ra C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO LAURENZA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 in VIA SPARTACO, 2 20135 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO LAURENZA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. STEFANO FERRERO (C.F. e dell'avv. ALBERTO C.F._3
NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE C.F._4
AMEDEO, 5 20121 MILANO presso il difensore avv. STEFANO FERRERO
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attrice ra Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: accertata la responsabilità del convenuto quale ex consigliere di amministrazione di condannarlo a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da Parte_2 Parte_2
a causa e in conseguenza della violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto,
[...]
pagina 1 di 18 nella misura che parrà di giustizia, con liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo. Con il favore di spese di lite.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, a. in via istruttoria, rigettare tutte le istanze ex adverso dedotte, in quanto inammissibili e irrilevanti, e ammettere le istanze istruttorie dedotte dalla conchiudente nella seconda memoria del 30 giugno 2023 e nella terza memoria del 20 luglio 2023, da intedersi qui per brevità integralmente richiamate e trascritte;
b. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per assenza della relativa delibera assembleare;
c. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione attorea, ex art. 164, IV comma, c.p.c., d. nel merito, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'esponente da tutte le pretese avversarie;
e. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi (calcolati ex DM 55/2014 nello scaglione corrispondente al danno ex adverso domandato, pari a Euro 22,4 milioni), comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna dell'attrice anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I e III comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato (ora Parte_1 Parte_2
nel prosieguo anche solo “ ) ha esercitato azione di responsabilità ex art.
[...] Pt_1
2392 e 2393 c.c. nei confronti di
, quale componente del c.d.a. dal 13 aprile 2016 Controparte_2 fino alle dimissioni in data 25 febbraio 2020, addebitandogli di
1. aver violato i canoni generali di correttezza e buona fede, partecipando a un illecito disegno, preordinato al perseguimento di interessi personali e di terzi pregiudizievoli per il Gruppo Comdata, culminato nella sottrazione a. della maggior parte del management di due delle società appartenenti al predetto Gruppo (TE RM HOLDING S.A.U. e TE RM S.L.U.) per un totale di 19 dirigenti, nonché
pagina 2 di 18 b. del principale cliente della controllata TE RM S.L.U. (i.e. la multinazionale iberica delle telecomunicazioni, Telefonica SA), in danno non solo della controllata spagnola, ma anche della capogruppo;
2. aver omesso ogni informativa, oltre che sulla reale situazione economico-patrimoniale delle controllate spagnole e di quelle dell'America Latina, sulla costituzione, da parte del socio storico e consulente commerciale di , della Pt_1 Persona_1 società AB GROUP DIGITAL BUSINESS PROCESS S.L. (nel prosieguo anche solo AB), avente il medesimo oggetto sociale delle controllate spagnole e, quindi, a tutti gli effetti concorrente;
3. aver svolto attività in concorrenza e in violazione dell'interesse sociale e aver utilizzato dati e informazioni riservate apprese nel corso dell'incarico a vantaggio proprio o di terzi;
4. aver fornito informazioni non veritiere sul suo stato di salute, onde ottenere condizioni più favorevoli per la propria uscita dal Gruppo Pt_1 deducendo, quanto al danno, che le violazioni commesse dal convenuto nello CP_1 svolgimento del proprio incarico hanno determinato “un grave pregiudizio per il patrimonio sociale” e chiedendo, dunque, la condanna dello stesso “a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da (…) nella misura che risulterà in esito all'istruttoria e che parrà Parte_1 di giustizia, con liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il convenuto ha eccepito CP_1
- in via preliminare l'improcedibilità dell'azione proposta stante la mancata produzione della relativa delibera autorizzativa;
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza dell'editio actionis;
- l'inammissibilità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva di e la Pt_1 carenza di interesse ad agire dell'attrice stante l'intervenuta conclusione di accordi con cui ha formalmente rinunciato a qualsivoglia azione nei propri confronti;
Pt_1
- in ogni caso l'infondatezza dell'azione in fatto e in diritto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti del 17 gennaio 2023 la difesa di parte attrice ha contestato tutte le eccezioni preliminari sollevate in comparsa di costituzione, sui cui, invece, la difesa di parte convenuta ha insistito. All'esito di ampia discussione, il Giudice istruttore ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, assegnato a parte attrice termine perentorio fino al 28 febbraio 2023 per la produzione in giudizio della delibera assembleare di autorizzazione dell'azione proposta e, da ultimo, concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
pagina 3 di 18 Con nota del 24 febbraio 2023 parte attrice ha depositato la delibera dell'assemblea dei soci di con cui è stata autorizzata l'azione di responsabilità proposta in questa sede ed è Pt_1 stata ratificata l'attività pregressa.
Nelle memorie intermedie l'attrice ha
- contrastato tutte le eccezioni sollevate dal convenuto;
CP_1
- insistito nelle proprie deduzioni nel merito;
- dedotto la sostanziale differenza tra il procedimento penale spagnolo incardinato nei confronti tra gli altri del sig. e l'azione esercitata in questa sede “sotto i CP_1 diversi profili soggettivi, come oggettivi, fattuali e giuridici”;
- quantificato il danno patito in conseguenza delle condotte avversarie in euro 22.400.000;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova orale per testi e per interrogatorio formale, nonché di CTU atta a quantificare i danni a causa e in conseguenza degli atti di infedeltà e mala gestio ascrivibili al convenuto;
il convenuto ha
- insistito nelle eccezioni o di improcedibilità per mancanza di autorizzazione dell'azione da parte dell'assemblea dei soci posto che la stessa avrebbe dovuto essere prodotta in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e non successivamente come avvenuto e o di inammissibilità per intervenuta transazione tra le parti;
- dato atto dell'intervenuta archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola del procedimento penale avviato anche nei suoi confronti su denuncia del Gruppo COMDATA e avente ad oggetto, tra le altre, le medesime condotte in questa sede contestate al;
CP_1
- contestato la quantificazione del danno ex adverso effettuata sulla base di perizia di parte, nonché la produzione documentale di parte attrice avvenuta con la seconda memoria istruttoria (docc. sub nn. da 20 a 35), stante l'assenza di spiegazioni del suo contenuto e la mancata deduzione della sua rilevanza in questo giudizio;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova orale per testi.
Con ordinanza del 21 luglio 2024 il Giudice istruttore, ritenuto la decisione potesse essere assunta senza alcuna preventiva attività istruttoria, ha rigettato tutte le richieste istruttorie pagina 4 di 18 avanzate dalle parti e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 21 gennaio 2025, quando è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Su richiesta di parte attrice si è tenuta la discussione orale ex art. 275 c.p.c. innanzi al Collegio in data 29 maggio 2025 all'esito della quale il Tribunale si è riservato di decidere.
***
All'esito del contraddittorio il Tribunale ritiene che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Prima di passare al merito della vicenda occorre valutare la fondatezza delle plurime eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . CP_1
1. Sull'eccezione di improcedibilità per difetto di autorizzazione
Parte convenuta ha eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, l'improcedibilità dell'azione per mancata tempestiva produzione della delibera dell'assemblea di Pt_1 con cui è stato approvato l'esercizio dell'azione di responsabilità avverso il signor . CP_1
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la difesa del convenuto ha coltivato tale eccezione e la difesa di parte attrice ha informato che i ritardi nel rilascio della delibera in commento erano da ricondursi a un cambio di controllo in COMDATA, ma che, in ogni caso, la delibera autorizzativa sarebbe stata prodotta prima della decisione. Il Giudice istruttore ha assegnato a parte attrice termine perentorio fino al 28 febbraio 2023 per la produzione in giudizio di tale documento, “impregiudicata ogni questione sulla tempestività di tale deposito in considerazione dell'eccezione tempestivamente proposta e delle considerazioni (…) svolte in udienza”.
In data 24 febbraio 2023 ha provveduto al deposito della delibera dell'assemblea Pt_1 dei soci di con cui è stata autorizzata l'azione di responsabilità proposta in Pt_1 questa sede ed è stata ratificata l'attività già posta in essere.
Tuttavia, con la prima memoria intermedia il convenuto ha insistito nell'eccezione di difetto di rappresentanza in quanto la delibera de qua avrebbe dovuto essere prodotta immediatamente e, dunque, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e non successivamente.
Secondo invece, consistendo in una condizione dell'azione, è sufficiente che Pt_1
l'autorizzazione esista al momento della decisione.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
E' noto che l'autorizzazione dell'assemblea dei soci al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza va verificata d'ufficio dal giudice ed è sufficiente che pagina 5 di 18 tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio (come già precisato da questo Tribunale, Sezione specializzata in materia d'impresa, sentenza 28 maggio 2015).
Va rammentato altresì che quando il Giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve (ovvero ha l'obbligo di) assegnare un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa (in questo senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 2010, Cass. Sez. U, 22 dicembre 2011, n. 28336; ripresa da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12.568 del 12 maggio 2021).
La ratio legis sottesa al secondo comma dell'art. 182 c.p.c. (garantire che il processo giunga alla sua conclusione senza vizi che possano inficiare la decisione) deve essere necessariamente coordinata con i principi giurisprudenziali che il convenuto pone a fondamento della sua difesa, i quali riguardano il diverso caso in cui non vi sia stato nessun intervento del Giudice, ma solo la tempestiva eccezione di parte circa il difetto di rappresentanza o autorizzazione. In questo contesto, ben si comprende quanto affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 4 ottobre 2018, ovvero “nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”.
Nel caso di specie, il termine ex art. 182 secondo comma c.p.c. è stato concesso e entro il termine perentorio si è avuta la produzione della delibera assembleare che ha autorizzato l'azione sociale. L'eccezione in commento va, pertanto, disattesa.
2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza dell'editio actionis
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha lamentato anche che non ha CP_1 Pt_1 puntualmente allegato nell'atto introduttivo né la condotta inadempiente rispetto all'obbligo di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. o a specifici doveri imposti dalla legge contestata alla controparte, né il danno che ne sarebbe derivato per la società.
Il Giudice istruttore in occasione della prima udienza di comparizione delle parti ha, del tutto condivisibilmente, disatteso l'eccezione in commento alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori di società di capitali, secondo cui:
- “(…) perché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto
o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma
pagina 6 di 18 4, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto (…)” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013, conforme Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, l'indubbia carenza di precisione e – a tratti - nebulosità nelle allegazioni di parte attrice, non ha impedito né al convenuto, né al Tribunale, di cogliere petitum e la causa petendi dell'azione, come comprovato dalle ampie difese svolte dal sin dalla CP_1 comparsa di costituzione, il quale ha preso posizione rispetto a ogni condotta contestata dalla controparte. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va dunque disattesa, fermo restando che in questa sede il Tribunale si limita a valutare unicamente il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza in alcun modo che ciò comporti alcun limite alla valutazione nel merito circa l'effettiva idoneità delle allegazioni di parte attrice a supportare le domande svolte.
3. Sull'eccezione di inammissibilità per intervenuta transazione
Il signor ha eccepito altresì l'inammissibilità della azione proposta per avere l'attrice CP_1 alla stessa da tempo rinunciato. Nella specie, con gli accordi disciplinati dal diritto spagnolo e sottoscritti il 18 dicembre 2019 in vista dell'uscita del convenuto dall'organo gestorio di
, quest'ultima avrebbe, inter alia, formalmente rinunciato ad esercitare Pt_1 qualsivoglia azione nei confronti del convenuto (cfr. doc. 4 convenuto, art. 5.1).
Secondo parte attrice l'eccezione de qua sarebbe del tutto infondata posto che i. l'assemblea dei soci di non ha mai deliberato la rinuncia all'azione di Pt_1 responsabilità contro l'ex amministratore;
ii. i fatti contestati in questa sede sono stati scoperti dalla società solo successivamente alla stipula dell'accordo transattivo e, dunque, non sono certamente coperti dalle rinunce allora espresse da Pt_1
iii. in ogni caso, l'accordo fa salva qualsivoglia responsabilità che venga accertata dal Tribunale per la violazione da parte del sig. di qualsiasi legge o regolamento, CP_1 per la commissione di un reato o di una infrazione amministrativa o per la violazione del Codice di Condotta di o di TE o anche per aver agito con dolo Pt_1 diretto, eventuale o colpa consapevole.
pagina 7 di 18 In proposito il Collegio rileva che, indipendentemente dal diritto a cui è sottoposto l'accordo transattivo del dicembre 2019 (il diritto spagnolo), in questa sede il sig. è chiamato CP_1 da a rispondere in base al il diritto italiano per responsabilità degli Pt_1 amministratori nei confronti della società gestita, sicché
- dovendosi dare applicazione del disposto di cui all'art. 2393 c.c., a mente del quale la rinuncia all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità o la relativa transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell'assemblea dei soci e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis c.c., il richiamato accordo non può che essere nullo e inefficace nei confronti della società attrice in quanto, per poter essere ad essa opposto, avrebbe “dovuto necessariamente transitare per l'approvazione dell'assemblea secondo l'inderogabile procedimento previsto dall'art. 2393 ult. comma c.c.” (in questo senso numerosi precedenti di questa sezione, fra i quali Tribunale di Milano, sentenza n. 4836/2022 pubbl. il 31/05/2022 RG n. 31014/2019 e, in termini, Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1394/2024).
Gli accordi richiamati dal convenuto hanno coinvolto unicamente l'organo gestorio di
, senza che sia mai stata sottoposta all'assemblea la “rinuncia all'azione sociale”. Pt_1
Per tali ragioni anche l'eccezione in commento va disattesa.
4. Sul merito
L'attrice contesta sostanzialmente al convenuto di aver, nella sua qualità di consigliere di amministrazione di violato non solo i doveri incombenti sugli amministratori, Pt_1 ma anzitutto i canoni generali di correttezza e buona fede, perseguendo interessi personali o di terzi, comunque pregiudizievoli per tutto il Gruppo Ciò avrebbe fatto il convenuto Pt_1 grazie ai rapporti intessuti con il sig. il quale, già dipendente di TE Persona_1
HOLDING, aveva costituito, unitamente ad altri soggetti, nel luglio 2017 la società AB, attiva, come visto, nello stesso settore delle società del Gruppo COMDATA e diretta concorrente delle controllate spagnole1. Nella prospettazione attorea, una volta avviata e organizzata tale società concorrente - anche per mezzo delle informazioni riservate trasferite dall'odierno convenuto e alle risorse e al know-how illecitamente sottratti al Gruppo Comdata
- il sig. avrebbe contrattato una buona uscita con , in vista della sua CP_1 Pt_1 successiva nomina a consigliere di amministrazione di AB nel novembre 2020, per poi portare a compimento il disegno criminoso ideato e consistente nella sottrazione dei principali 1 Il sig. ha assunto la carica di consigliere di amministrazione di AB il 6 novembre 2019 e di Persona_1 Presidente del c.d.a. il successivo 26 dicembre 2019. pagina 8 di 18 clienti delle controllate spagnole di Pt_1
Tuttavia, come verrà sviluppato più ampiamente in seguito, la ricostruzione attorea risulta irrimediabilmente viziata da una confusione di fondo delle posizioni delle società appartenenti al gruppo e dalla totale assenza di riscontri probatori. Circostanze tutte che Pt_1 impediscono a questo Tribunale di accogliere le domande proposte.
Invero, rispetto alla maggioranza degli addebiti contestati al sig. l'attrice svolge CP_1 disordinate deduzioni, mancando di tenere in debito conto la posizione specifica di ogni singolo soggetto o realtà imprenditoriale coinvolta nella vicenda per cui è causa, anzi, per lo più trattando le stesse come un'unica entità. Più specificatamente, nonostante la domanda di risarcimento del danno sia stata svolta dalla società controllante, gli addebiti dedotti nei confronti del convenuto hanno indubbiamente avuto una ricaduta immediata sull'operatività e sul patrimonio sociale delle controllate di , senza che tale aspetto abbia trovato la Pt_1 minima considerazione nelle allegazioni di quest'ultima, la quale nei propri scritti difensivi ha completamente omesso di sviluppare il tema del nesso causale che legherebbe le condotte denunciate al danno (asseritamente incidente sul suo capitale sociale) per il cui risarcimento ha agito in giudizio. L'attrice ha trattato i danni lamentati come mera logica conseguenza delle condotte imputate al signor , evitando completamente di indagare o solamente di CP_1 esporre il collegamento eziologico che dovrebbe legare la condotta incriminata, direttamente incidente sulle controllate, rispetto al danno lamentato dalla controllante.
Peraltro, ha mancato anche, come si vedrà, di identificare puntualmente tale Pt_1 danno. La stessa, invero, si è limitata (solo) con la seconda memoria istruttoria a rinviare ad una perizia di parte sul punto, laddove il danno è stato quantificato complessivamente in euro 22.400.000,00, di cui o euro 17.366.848 per danno emergente/margine sottratto,
o euro 1.593.298 per costi di ristrutturazione ed o euro 3.473.370 per altri danni accessori, senza, tuttavia, indicare quanta parte delle predette somme sia (in tesi) riconducibile all'una piuttosto che all'altra condotta qui contestata, sorvolando completamente la questione.
Fatte queste premesse di ordine generale, vanno ora esaminate le singole condotte contestate al sig. . CP_1
4.1 Sulla violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede
contesta in primis all'ex amministratore di aver sottratto tra l'ottobre 2019 e Pt_1
l'agosto 2020 la maggior parte del management di due delle società appartenenti al predetto Gruppo (TE RM HOLDING S.A.U. e TE RM S.L.U.) per un totale di 19 dirigenti, “così da trasferire (…) il know-how e tutti i dati e le informazioni aziendali, riconoscendo, tra l'altro, a tali dipendenti - in nome e per conto delle
pagina 9 di 18 controllate di - bonus e premi certamente non dovuti per i dipendenti Pt_1 volontariamente dimissionari e contestualmente assunti da una società concorrente” (cfr. atto di citazione pag. 12).
Secondo parte convenuta, volendo prescindere dalla genericità delle contestazioni avversarie, l'uscita di svariati dirigenti dalle richiamate società sarebbe, di contro, da ricondursi al cambio di management avvenuto nel maggio 2020, quando è stata nominata a.d. di TE la sig.ra
, la quale ha impartito un profondo cambio nel modello di gestione, Parte_3 inserendo in TE una decina di dirigenti e quadri con cui collaborava da tempo, con ciò ingenerando evidenti malumori tra i vecchi dipendenti.
In proposito il Collegio non può che rilevare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Nella stessa ricostruzione attorea, invero, i lavoratori che sarebbero migrati verso la concorrente AB non erano alle dipendenze di , ma alle dipendenze di Pt_1 società dalla stessa controllate, le quali, dunque, avrebbero eventualmente potuto patire un danno per perdita di risorse già formate, dati sensibili e denari non dovuti. Come già detto, la questione del danno patito - eventualmente in via indiretta - dall'attrice non ha trovato il benché minimo sviluppo negli scritti difensivi attorei. Nessuna deduzione è, infatti, possibile rinvenire in atti rispetto alle conseguenze dannose che lo storno di dipendenti delle controllate avrebbe causato in capo alla controllante, sicché anche solo per questa ragione la domanda attorea sul punto non potrebbe trovare accoglimento.
contesta, altresì, al convenuto di aver sottratto il principale cliente della Pt_1 controllata TE RM S.L.U. (i.e. la multinazionale iberica delle telecomunicazioni, TELEFONICA SA), rappresentando “falsamente alla cliente (…) le capacità operative, le qualità del management e del personale e la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comdata” e, dunque, “inducendola all'interruzione dei propri rapporti con il Gruppo Comdata” (cfr. atto di citazione, pag. 12) con danno alle “controllate spagnole e, in ultima analisi”, alla “capogruppo . Più specificatamente, secondo Pt_1
, TELEFONICA S.A. - che generava circa il 57% dei ricavi delle controllate
Pt_1 spagnole - con comunicazioni del 15 ottobre 2021 avrebbe anticipatamente e senza apparente motivo risolto i contratti in essere con TE RM S.L.U., trasferendoli il successivo 1 dicembre 2021 ad AB, “con ogni, a dir poco, gravosa e irreparabile conseguenza nella gestione dei circa 1200 dipendenti interessati da tale trasferimento e con grave pregiudizio patrimoniale e finanziario per la capogruppo come documentato
Pt_1 dal raffronto del fatturato degli esercizi ante e post risoluzione di detti contratti (…), cui consegue l'altrettanto gravosa svalutazione delle partecipazioni di nelle imprese
Pt_1 controllate” (cfr. atto di citazione, pag. 9). ha, inoltre, in merito precisato che
Pt_1
“ben 1284 dipendenti impiegati dal Gruppo Comdata per i servizi svolti per TELEFONICA hanno dovuto lasciare il Gruppo, che ha sopportato ingenti perdite e costi legali per l'interruzione di tali rapporti di lavoro, oltre alla riorganizzazione interna della struttura e
pagina 10 di 18 alla necessità di ridimensionarla, essendo venuti a mancare notevoli introiti e una gran fetta del fatturato. TE è stata conseguentemente costretta a incaricare una società esterna, EV , della predisposizione di un report preliminare sulle cause e sulla necessità di CP_3 ristrutturazione delle società a seguito della perdita dei contratti con Telefonica, principale cliente delle controllate spagnole di tutto ciò ha comportato (i) la perdita di Pt_1 almeno il 38% del fatturato dei clienti nazionali nel 2021 e (ii) la chiusura immediata di una delle sedi (quella di Leon), nonché la riduzione, rispettivamente del 70% e del 60%, delle attività presso le altre due sedi di Santander e . Per tali ragioni (economiche, Persona_2 produttive e organizzative) l'esperto incaricato ha concluso per la necessità di ricorrere a una rilevante ristrutturazione aziendale, con inevitabili e assai gravi conseguenze patrimoniali, finanziarie e reputazionali, come risulterà in esito all'istruttoria” (cfr. prima memoria istruttoria attrice, pagg. 6 e 7).
Il sig. in proposito ha dedotto che TELEFONICA, dopo aver dato disdetta ad alcuni CP_1 contratti in essere con TE (non con , ha assegnato la massima parte degli Pt_1 stessi a una società terza, la multinazionale ATENTO, assegnando soltanto una quota parte pari al 20% dei contratti ad AB. Peraltro, tale decisione sarebbe da ricondurre al fatto che TELEFONICA era da lunghissimo tempo cliente di una società che era stata medio tempore acquisita proprio da AB (id est EXTEL). Inoltre, la crisi di , come Pt_1 riconosciuto nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, trovava la sua origine in plurime circostanze, tra cui in primis la pandemia da Covid 19, spingendo l'odierna attrice ad avviare un'operazione di ristrutturazione già nel 2020 e, dunque, ben prima che desse disdetta a fine 2021 a taluni contratti in essere con TE, CP_4 con ogni evidente conseguenza in punto di insussistenza di nesso causale tra il passaggio della predetta multinazionale alla concorrente AB e la perdita di fatturato occorsa in capo a un anno dopo. Pt_1
Sul punto il Collegio non può non sottolineare le carenze e la confusione che affliggono le deduzioni di . Innanzitutto, le false rappresentazioni che il sig. avrebbe Pt_1 CP_1 veicolato verso TELEFONICA in modo tale da indurla a disdettare i contratti in essere con TE RM S.L.U. non sono state nemmeno individuate (ancora prima che provate) dall'attrice; senza contare che quest'ultima, rispetto a tale questione, si è sempre riferita indifferentemente a TE, e al Gruppo come se fossero Pt_1 Pt_1 la medesima entità e non, invece, entità chiaramente distinte, senza premurarsi di sviluppare le proprie deduzioni in punto di conseguenze dannose per ciascuna di esse. Non è, più precisamente, dato sapere
- presso quale/quali società del gruppo erano impiegati i 1284 dipendenti che “hanno dovuto lasciare il Gruppo”;
- quale/quali delle società del gruppo abbia/abbiano sostenuto i costi legali per pagina 11 di 18 l'interruzione dei rapporti di lavoro;
- a quanto ammontassero tali costi legali e le ulteriori generiche “ingenti perdite” lamentate;
- in che cosa sia consistita la riorganizzazione interna e il ridimensionamento della struttura (struttura del gruppo, peraltro, o delle singole società ad esso appartenenti?);
- quale/quali delle società del gruppo abbia/abbiano registrato la “perdita di almeno il 38% del fatturato dei clienti nazionali nel 2021”;
- a quale/quali delle società del gruppo appartenessero la sede di Leon chiusa e le due sedi di Santander e che avrebbero subito una riduzione, rispettivamente Persona_2 del 70% e del 60%, delle attività.
A tali carenze deduttive si somma la totale e irrimediabile assenza di riscontri probatori rispetto alle circostanze sopra richiamate.
Parimenti dicasi rispetto alla contestazione i. dell'intervenuta cancellazione di “dati, documenti, informazioni, operazioni contabili, attività da tutti i sistemi aziendali di al fine di occultare il proprio operato Pt_1
e quello dei suoi accoliti che lo hanno seguito nel proprio progetto fraudolento di costituzione della società concorrente AB” (cfr. atto di citazione pag. 12);
ii. dell'utilizzo a vantaggio di AB e, in ultima istanza, di se stesso di “informazioni e dati acquisiti nello svolgimento del proprio incarico”.
In merito nulla di più puntuale è dato sapere, né è stato fornito il più pallido indizio atto a suffragare la tesi attorea. Da una parte, non si sa quali dati e informazioni siano stati oggetto di cancellazione da parte del e, dall'altra, quali informazioni riservate lo stesso abbia CP_1 usato in maniera abusiva per scopi antisociali.
L'inconsistenza delle allegazioni attoree impedisce al Tribunale ogni ulteriore valutazione delle condotte contestate al convenuto in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede.
4.2 Sull'omissione di informativa rispetto a circostanze dirimenti
ha contestato, altresì, al sig. di aver omesso ogni informativa in favore Pt_1 CP_1 della società attrice in merito alla costituzione - a lui nota - da parte del sig. Persona_1
(già dipendente di TE HOLDING) della concorrente AB nel 2017 e al successivo ingresso nel capitale sociale della predetta società da parte del direttore generale di TE RM, sig. . Sostanzialmente il convenuto, secondo Parte_4
l'attrice, avrebbe dovuto informare la società controllante del fatto che due dirigenti delle controllate spagnole avevano nel tempo assunto interessi in realtà a loro concorrenti.
pagina 12 di 18 L'attrice lamenta, altresì, che il avrebbe anche favorito sia che CP_1 Persona_1 [...]
garantendo al primo “un accordo di consulenza quadriennale Parte_4 particolarmente favorevole, con obbligazioni sostanzialmente a carico esclusivo di Digitex Informatica e senza alcun vincolo di fedeltà/esclusiva nei confronti del Gruppo Comdata” e al secondo “un bonus non dovuto al momento delle sue volontarie dimissioni dal Gruppo Comdata”.
Ebbene sul punto basti rilevare che, come sottolineato dal convenuto, i sig.ri e Persona_1
erano appunto dipendenti rispettivamente di TE HOLDING Pt_4 Parte_4
e TE RM, con la conseguenza che eventuali - indimostrate - reticenze del sig. quale consigliere di amministrazione di non si vede come possano CP_1 Pt_1 rilevare, né sul punto parte attrice ha offerto più di laconiche deduzioni. Non si dimentichi, peraltro, che le dirette concorrenti di AB erano, per stessa ammissione di parte attrice, le controllate spagnole e non , con la conseguenza che al più avrebbero potuto Pt_1 lamentare delle carenze informative le predette società straniere.
Inoltre, le conseguenze dannose che le condotte denunciate avrebbero provocato in capo all'attrice non sono state neppure adombrate.
Anche l'addebito in commento è rimasto, dunque, del tutto indimostrato.
4.3 Sulla violazione dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza
, ancora, contesta al di aver violato i più basilari principi del codice etico Pt_1 CP_1 della società, tra i quali l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza, omettendo “di presentare al Gruppo Comdata nuove opportunità di business di cui” era “venuto a conoscenza nel corso del suo incarico di amministratore (i.e, cessione del business Adecco nel 2019 e del business Endesa nel 2020)” e “favorendo anzi che tali opportunità venissero sfruttate dalla società concorrente AB” (cfr. atto di citazione pag. 12).
Con la prima memoria istruttoria l'attrice ha precisato che in data 29 dicembre 2019 “il consiglio di amministrazione di Digitex Informatica, presieduto dal sig. ”, aveva CP_1
“approvato il trasferimento a Extel Contact Center SA, controllata da AI e rappresentata in sede di stipula dell'atto dal sig. una business unit Persona_3 comprensiva dei contratti in essere con Endesa, uno dei principiali clienti del Gruppo Comdata”, senza alcun tipo di informativa parte dell'odierno convenuto circa il fatto “che l'operazione sarebbe avvenuta con la concorrente AI, costituita, amministrata e gestita dai suoi sodali, già dipendenti (e taluno ancora consulente) del Gruppo Comdata” (cfr. prima memoria istruttoria attrice pag. 5). Nulla, invece, è stato precisato in merito alla “cessione del business Adecco nel 2019”.
Il convenuto ha eccepito l'insussistenza di un obbligo in capo a un consigliere senza deleghe di proporre alla società “nuove opportunità di business”, così negando una sua responsabilità
pagina 13 di 18 per non avervi ipoteticamente provveduto. Ha sottolineato inoltre che il contratto con SA era stato ceduto da TE ad EXTEL CONTACT CENTER S.A. (acquisita da AB) con il consenso espresso dal C.d.A. di TE RM HOLDING S.A.U. nel febbraio 2020, quando il sig. era già privo di ogni potere. CP_1
Il Tribunale sul punto non può che rilevare come se qualche vaga deduzione sia stata fornita rispetto alla “cessione del business Endesa”, nulla è stato chiarito rispetto alla “cessione del business Adecco”. non ha riferito né quale delle società del gruppo intesseva i Pt_1 rapporti in essere né chi e quando precisamente avrebbe deciso in tal senso. Le deduzioni attoree sono talmente scarne che impediscono qualsivoglia ulteriore valutazione da pare del Tribunale.
Con riferimento, poi, alla “cessione del business Endesa” è la stessa parte attrice a riferire che era stato il consiglio di amministrazione di TE RM e non quello di ad approvare il passaggio a EXTEL di tale business, sicché, in assenza di Pt_1 ulteriori elementi, non si intuisce come possa lamentare un danno. Pt_1
Ancora una volta le deduzioni di sono talmente deficitarie da impedire Pt_1
l'accoglimento delle contestazioni attoree.
4.4 Sull'informativa resa rispetto alle proprie condizioni di salute
Da ultimo l'attrice ha lamentato che il sig. avrebbe fornito informazioni non veritiere CP_1 sul proprio stato di salute con l'unico scopo di ottenere condizioni più favorevoli in vista della propria uscita dal Gruppo . Pt_1
Il convenuto, sul punto, ha prodotto documentazione medica attestante che in data 17 settembre 2019 ha sofferto in effetti di un'emorragia subaracnoidea ed è stato accettato al pronto soccorso con il codice “urgente”.
A fronte della produzione documentale di parte convenuta non si può dubitare del fatto che il sig. abbia sofferto di una grave patologia nel mese di settembre 2019, come CP_1 comprovato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 3 convenuto). Del tutto apodittica appare la tesi per la quale lo stesso avrebbe fatto leva su tale patologia onde ottenere condizioni di uscita vantaggiose. Nessuna prova, neppure di carattere indiziario, è stata offerta da in merito. Ciò che risulta documentato, invece, è che l'attrice non Pt_1 ha ritenuto di tutelarsi mediante l'apposizione negli accordi di uscita di una clausola di non concorrenza per l'avvenire, con la conseguenza che il convenuto, una volta cessato dall'incarico, del tutto legittimamente si è dedicato a nuove iniziative professionali anche nello stesso settore dell'attrice.
5. Sul danno lamentato da Pt_1
In aggiunta a tutti i rilievi sopra mossi, come anticipato, il Tribunale non può che constatare pagina 14 di 18 come l'attrice abbia mancato di individuare il danno che la società avrebbe subito con riferimento a ogni singolo addebito denunciato in questa sede, essendosi limitata ad una sua quantificazione del tutto tardiva, generica e indimostrata.
Il danno complessivo patito da sarebbe pari ad euro 22.400.000,00, di cui Pt_1
o euro 17.366.848 per danno emergente/margine sottratto,
o euro 1.593.298 per costi di ristrutturazione ed o euro 3.473.370 per altri danni accessori.
Rispetto alla descrizione di tali voci di danno si riporta per praticità di seguito lo schema offerto da Pt_1
Le descrizioni richiamate non sono, tuttavia, in grado di collegare tali voci alle condotte oggetto di contestazione nei confronti del sig. , con la conseguenza che anche sotto il CP_1 profilo del nesso eziologico le deduzioni attoree risultano oltremodo lacunose.
Peraltro, la maggiore voce di danno, il “margine sottratto”, conseguirebbe allo storno da parte del convenuto di “una parte dei guadagni della società attrice”. Tuttavia, nella perizia di pagina 15 di 18 parte sul punto si può riscontrare che il consulente
- partendo dal “gross margin delle partecipate spagnole TE RM e
, nel periodo ottobre 2020 – Controparte_5 settembre 2021 (antecedente allo storno), relativo al cliente Telefonica SA”, pari a complessivi euro 4.341.712 (di cui euro 2.372.016 quale gross margin di TE RM ed euro 1.969.696 quale gross margin di
[...]
) e Controparte_5
- assumendo la permanenza di TELEFONICA tra i clienti delle predette società per
“almeno altri 4 anni” (posta la durata media dei contratti nel settore telecomunicazioni pari ad appunto 4/5 anni) ha determinato il “margine sottratto subito da in euro 17.366.848 (euro Pt_1
4.341.712 x 4).
Posto che, tuttavia, “il gross margin (…) dato dalle seguenti voci:
• revenues: ricavi derivanti dall'esecuzione dei contratti con Telefonica;
• labor cost (agents): rappresentano circa l'85% dei costi variabili e ricomprendono stipendi, contributi, inventivi, trattenute, etc., relativi ai dipendenti direttamente coinvolti sul cliente Telefonica;
• labor cost (management): costi relativi a team manager, supervisor, quality agent, trainers, queue watchers, etc.;
• other variable costs: principalmente, spese telefoniche”, non si riferisce a ma a due società differenti dall'attrice, non si intuisce come Pt_1 tale dato possa essere utilizzato come base di calcolo del danno emergente che l'attrice avrebbe subito in conseguenza delle condotte contestate al sig. . Alcunché in CP_1 proposito è precisato dall'attrice, come nulla è precisato, come ci si sarebbe potuti aspettare, sulla eventuale diminuzione degli utili distribuiti in favore della controllante o sulla diminuzione del valore della partecipazione.
Quanto alla voce “costi di ristrutturazione”, poi, l'attrice non ha fornito in atti la benché minima descrizione, la quale si deduce solo dalla lettura della perizia di parte, laddove vengono inseriti in tale voce di danno i costi sostenuti
- per cause giuslavoristiche per euro 537.950,
- per consulenze, report e agenzie di collocamento per euro 21.082 e
- per licenziamenti collettivi per euro 1.034.266.
Del fatto che abbia sostenuto tali costi, tuttavia, non è stato offerto alcun Pt_1 riscontro probatorio, con la conseguenza che anche tale voce non può essere riconosciuta. pagina 16 di 18 Quanto, infine, alla voce “altri danni accessori”, il perito di parte ha ritenuto di fornire una quantificazione equitativa e forfettaria della perdita dell'avviamento, della perdita di chances, del danno all'immagine e da svalutazione delle partecipazioni, pari al 20% del danno principale (id est il danno emergente), in assenza di qualsivoglia appiglio nemmeno documentale.
Tutte i rilievi sopra mossi evidenziano anche una grave carenza di prospettazione della domanda anche sotto il profilo del danno, sicché anche per tali motivi la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6. Sulle spese di lite
Le spese di causa seguono la soccombenza dell'attrice e possono essere liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022,
- in considerazione della natura della controversia, del valore della domanda, dell'effettiva attività processuale svolta, nonché dell'infondatezza delle numerose eccezioni preliminari che giustifica una parziale compensazione (in misura del 30%), in complessivi euro 50.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, c.p.a. e iva di legge.
Va infine accolta, ad avviso del Tribunale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. svolta dal convenuto, dato il carattere manifestamente imprudente della introduzione del presente procedimento da parte di , fondando le proprie ragioni solo sulla base di Pt_1 affermazioni lacunose e spesso apodittiche, di cui non è mai stata offerta alcuna prova, sicché si deve ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio in mancanza del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di rilevare facilmente l'infondatezza della domanda proposta. Rileva altresì la condotta processuale tenuta in occasione dell'ultima udienza svoltasi avanti al Collegio, nel corso della quale – nonostante la richiesta di discussione orale fosse stata avanzata da parte attrice, il legale presente (quale mero sostituito d'udienza) si è limitato a rimettersi a quanto già scritto nelle difese conclusive.
In accoglimento di tale domanda va quindi condannata al pagamento in favore Pt_1 del convenuto di un importo che può essere parametrato all'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato 2 e quindi pari ad euro 50.000,00, tale importo apparendo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli elementi della fattispecie, a risarcire il convenuto del pregiudizio subito, in termini di impiego del proprio tempo in vista CP_1 dell'approntamento della difesa e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di pagina 17 di 18 comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente coltivata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9616/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 50.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte attrice ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 50.000,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
L'Estensore
AR AN RI
Il Presidente
LO IA
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quanto alla congruità di tale parametro per la liquidazione equitativa del pregiudizio ex art. 96 cpc, cfr., da ultimo, Cass. n. 17902/2019.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO IA Presidente dott. AR AN RI Relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9616/2022 R.G. promossa da: ra C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO LAURENZA (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1 in VIA SPARTACO, 2 20135 MILANO presso il difensore avv. ROBERTO LAURENZA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. STEFANO FERRERO (C.F. e dell'avv. ALBERTO C.F._3
NA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE C.F._4
AMEDEO, 5 20121 MILANO presso il difensore avv. STEFANO FERRERO
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attrice ra Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: accertata la responsabilità del convenuto quale ex consigliere di amministrazione di condannarlo a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da Parte_2 Parte_2
a causa e in conseguenza della violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto,
[...]
pagina 1 di 18 nella misura che parrà di giustizia, con liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, anche ex art. 1284, comma 4, c.c., dal dovuto al saldo. Con il favore di spese di lite.
Per il convenuto Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, a. in via istruttoria, rigettare tutte le istanze ex adverso dedotte, in quanto inammissibili e irrilevanti, e ammettere le istanze istruttorie dedotte dalla conchiudente nella seconda memoria del 30 giugno 2023 e nella terza memoria del 20 luglio 2023, da intedersi qui per brevità integralmente richiamate e trascritte;
b. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per assenza della relativa delibera assembleare;
c. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione attorea, ex art. 164, IV comma, c.p.c., d. nel merito, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'esponente da tutte le pretese avversarie;
e. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi (calcolati ex DM 55/2014 nello scaglione corrispondente al danno ex adverso domandato, pari a Euro 22,4 milioni), comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con condanna dell'attrice anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I e III comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato (ora Parte_1 Parte_2
nel prosieguo anche solo “ ) ha esercitato azione di responsabilità ex art.
[...] Pt_1
2392 e 2393 c.c. nei confronti di
, quale componente del c.d.a. dal 13 aprile 2016 Controparte_2 fino alle dimissioni in data 25 febbraio 2020, addebitandogli di
1. aver violato i canoni generali di correttezza e buona fede, partecipando a un illecito disegno, preordinato al perseguimento di interessi personali e di terzi pregiudizievoli per il Gruppo Comdata, culminato nella sottrazione a. della maggior parte del management di due delle società appartenenti al predetto Gruppo (TE RM HOLDING S.A.U. e TE RM S.L.U.) per un totale di 19 dirigenti, nonché
pagina 2 di 18 b. del principale cliente della controllata TE RM S.L.U. (i.e. la multinazionale iberica delle telecomunicazioni, Telefonica SA), in danno non solo della controllata spagnola, ma anche della capogruppo;
2. aver omesso ogni informativa, oltre che sulla reale situazione economico-patrimoniale delle controllate spagnole e di quelle dell'America Latina, sulla costituzione, da parte del socio storico e consulente commerciale di , della Pt_1 Persona_1 società AB GROUP DIGITAL BUSINESS PROCESS S.L. (nel prosieguo anche solo AB), avente il medesimo oggetto sociale delle controllate spagnole e, quindi, a tutti gli effetti concorrente;
3. aver svolto attività in concorrenza e in violazione dell'interesse sociale e aver utilizzato dati e informazioni riservate apprese nel corso dell'incarico a vantaggio proprio o di terzi;
4. aver fornito informazioni non veritiere sul suo stato di salute, onde ottenere condizioni più favorevoli per la propria uscita dal Gruppo Pt_1 deducendo, quanto al danno, che le violazioni commesse dal convenuto nello CP_1 svolgimento del proprio incarico hanno determinato “un grave pregiudizio per il patrimonio sociale” e chiedendo, dunque, la condanna dello stesso “a risarcire tutti i danni patiti e patiendi da (…) nella misura che risulterà in esito all'istruttoria e che parrà Parte_1 di giustizia, con liquidazione anche equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi”.
Costituitosi tempestivamente in giudizio il convenuto ha eccepito CP_1
- in via preliminare l'improcedibilità dell'azione proposta stante la mancata produzione della relativa delibera autorizzativa;
- la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza dell'editio actionis;
- l'inammissibilità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva di e la Pt_1 carenza di interesse ad agire dell'attrice stante l'intervenuta conclusione di accordi con cui ha formalmente rinunciato a qualsivoglia azione nei propri confronti;
Pt_1
- in ogni caso l'infondatezza dell'azione in fatto e in diritto.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti del 17 gennaio 2023 la difesa di parte attrice ha contestato tutte le eccezioni preliminari sollevate in comparsa di costituzione, sui cui, invece, la difesa di parte convenuta ha insistito. All'esito di ampia discussione, il Giudice istruttore ha disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per incertezza dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, assegnato a parte attrice termine perentorio fino al 28 febbraio 2023 per la produzione in giudizio della delibera assembleare di autorizzazione dell'azione proposta e, da ultimo, concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c..
pagina 3 di 18 Con nota del 24 febbraio 2023 parte attrice ha depositato la delibera dell'assemblea dei soci di con cui è stata autorizzata l'azione di responsabilità proposta in questa sede ed è Pt_1 stata ratificata l'attività pregressa.
Nelle memorie intermedie l'attrice ha
- contrastato tutte le eccezioni sollevate dal convenuto;
CP_1
- insistito nelle proprie deduzioni nel merito;
- dedotto la sostanziale differenza tra il procedimento penale spagnolo incardinato nei confronti tra gli altri del sig. e l'azione esercitata in questa sede “sotto i CP_1 diversi profili soggettivi, come oggettivi, fattuali e giuridici”;
- quantificato il danno patito in conseguenza delle condotte avversarie in euro 22.400.000;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova orale per testi e per interrogatorio formale, nonché di CTU atta a quantificare i danni a causa e in conseguenza degli atti di infedeltà e mala gestio ascrivibili al convenuto;
il convenuto ha
- insistito nelle eccezioni o di improcedibilità per mancanza di autorizzazione dell'azione da parte dell'assemblea dei soci posto che la stessa avrebbe dovuto essere prodotta in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e non successivamente come avvenuto e o di inammissibilità per intervenuta transazione tra le parti;
- dato atto dell'intervenuta archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola del procedimento penale avviato anche nei suoi confronti su denuncia del Gruppo COMDATA e avente ad oggetto, tra le altre, le medesime condotte in questa sede contestate al;
CP_1
- contestato la quantificazione del danno ex adverso effettuata sulla base di perizia di parte, nonché la produzione documentale di parte attrice avvenuta con la seconda memoria istruttoria (docc. sub nn. da 20 a 35), stante l'assenza di spiegazioni del suo contenuto e la mancata deduzione della sua rilevanza in questo giudizio;
- in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di prova orale per testi.
Con ordinanza del 21 luglio 2024 il Giudice istruttore, ritenuto la decisione potesse essere assunta senza alcuna preventiva attività istruttoria, ha rigettato tutte le richieste istruttorie pagina 4 di 18 avanzate dalle parti e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 21 gennaio 2025, quando è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. Su richiesta di parte attrice si è tenuta la discussione orale ex art. 275 c.p.c. innanzi al Collegio in data 29 maggio 2025 all'esito della quale il Tribunale si è riservato di decidere.
***
All'esito del contraddittorio il Tribunale ritiene che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Prima di passare al merito della vicenda occorre valutare la fondatezza delle plurime eccezioni preliminari sollevate dal convenuto . CP_1
1. Sull'eccezione di improcedibilità per difetto di autorizzazione
Parte convenuta ha eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, l'improcedibilità dell'azione per mancata tempestiva produzione della delibera dell'assemblea di Pt_1 con cui è stato approvato l'esercizio dell'azione di responsabilità avverso il signor . CP_1
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti la difesa del convenuto ha coltivato tale eccezione e la difesa di parte attrice ha informato che i ritardi nel rilascio della delibera in commento erano da ricondursi a un cambio di controllo in COMDATA, ma che, in ogni caso, la delibera autorizzativa sarebbe stata prodotta prima della decisione. Il Giudice istruttore ha assegnato a parte attrice termine perentorio fino al 28 febbraio 2023 per la produzione in giudizio di tale documento, “impregiudicata ogni questione sulla tempestività di tale deposito in considerazione dell'eccezione tempestivamente proposta e delle considerazioni (…) svolte in udienza”.
In data 24 febbraio 2023 ha provveduto al deposito della delibera dell'assemblea Pt_1 dei soci di con cui è stata autorizzata l'azione di responsabilità proposta in Pt_1 questa sede ed è stata ratificata l'attività già posta in essere.
Tuttavia, con la prima memoria intermedia il convenuto ha insistito nell'eccezione di difetto di rappresentanza in quanto la delibera de qua avrebbe dovuto essere prodotta immediatamente e, dunque, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e non successivamente.
Secondo invece, consistendo in una condizione dell'azione, è sufficiente che Pt_1
l'autorizzazione esista al momento della decisione.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
E' noto che l'autorizzazione dell'assemblea dei soci al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione, la cui esistenza va verificata d'ufficio dal giudice ed è sufficiente che pagina 5 di 18 tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio (come già precisato da questo Tribunale, Sezione specializzata in materia d'impresa, sentenza 28 maggio 2015).
Va rammentato altresì che quando il Giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, deve (ovvero ha l'obbligo di) assegnare un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa (in questo senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 2010, Cass. Sez. U, 22 dicembre 2011, n. 28336; ripresa da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12.568 del 12 maggio 2021).
La ratio legis sottesa al secondo comma dell'art. 182 c.p.c. (garantire che il processo giunga alla sua conclusione senza vizi che possano inficiare la decisione) deve essere necessariamente coordinata con i principi giurisprudenziali che il convenuto pone a fondamento della sua difesa, i quali riguardano il diverso caso in cui non vi sia stato nessun intervento del Giudice, ma solo la tempestiva eccezione di parte circa il difetto di rappresentanza o autorizzazione. In questo contesto, ben si comprende quanto affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 4 ottobre 2018, ovvero “nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”.
Nel caso di specie, il termine ex art. 182 secondo comma c.p.c. è stato concesso e entro il termine perentorio si è avuta la produzione della delibera assembleare che ha autorizzato l'azione sociale. L'eccezione in commento va, pertanto, disattesa.
2. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e incertezza dell'editio actionis
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha lamentato anche che non ha CP_1 Pt_1 puntualmente allegato nell'atto introduttivo né la condotta inadempiente rispetto all'obbligo di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. o a specifici doveri imposti dalla legge contestata alla controparte, né il danno che ne sarebbe derivato per la società.
Il Giudice istruttore in occasione della prima udienza di comparizione delle parti ha, del tutto condivisibilmente, disatteso l'eccezione in commento alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori di società di capitali, secondo cui:
- “(…) perché sussista la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto
o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma
pagina 6 di 18 4, è necessario che tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c., non può essere meramente formalistica. Pertanto, anche indicazioni incomplete possono essere comunque idonee a rendere il convenuto edotto della pretesa azionata, così da escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, tanto più ove taluni profili siano individuabili agevolmente dal convenuto (…)” (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 27/12/2013, conforme Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2013, n. 1802; sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).
Nel caso di specie, l'indubbia carenza di precisione e – a tratti - nebulosità nelle allegazioni di parte attrice, non ha impedito né al convenuto, né al Tribunale, di cogliere petitum e la causa petendi dell'azione, come comprovato dalle ampie difese svolte dal sin dalla CP_1 comparsa di costituzione, il quale ha preso posizione rispetto a ogni condotta contestata dalla controparte. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va dunque disattesa, fermo restando che in questa sede il Tribunale si limita a valutare unicamente il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, senza in alcun modo che ciò comporti alcun limite alla valutazione nel merito circa l'effettiva idoneità delle allegazioni di parte attrice a supportare le domande svolte.
3. Sull'eccezione di inammissibilità per intervenuta transazione
Il signor ha eccepito altresì l'inammissibilità della azione proposta per avere l'attrice CP_1 alla stessa da tempo rinunciato. Nella specie, con gli accordi disciplinati dal diritto spagnolo e sottoscritti il 18 dicembre 2019 in vista dell'uscita del convenuto dall'organo gestorio di
, quest'ultima avrebbe, inter alia, formalmente rinunciato ad esercitare Pt_1 qualsivoglia azione nei confronti del convenuto (cfr. doc. 4 convenuto, art. 5.1).
Secondo parte attrice l'eccezione de qua sarebbe del tutto infondata posto che i. l'assemblea dei soci di non ha mai deliberato la rinuncia all'azione di Pt_1 responsabilità contro l'ex amministratore;
ii. i fatti contestati in questa sede sono stati scoperti dalla società solo successivamente alla stipula dell'accordo transattivo e, dunque, non sono certamente coperti dalle rinunce allora espresse da Pt_1
iii. in ogni caso, l'accordo fa salva qualsivoglia responsabilità che venga accertata dal Tribunale per la violazione da parte del sig. di qualsiasi legge o regolamento, CP_1 per la commissione di un reato o di una infrazione amministrativa o per la violazione del Codice di Condotta di o di TE o anche per aver agito con dolo Pt_1 diretto, eventuale o colpa consapevole.
pagina 7 di 18 In proposito il Collegio rileva che, indipendentemente dal diritto a cui è sottoposto l'accordo transattivo del dicembre 2019 (il diritto spagnolo), in questa sede il sig. è chiamato CP_1 da a rispondere in base al il diritto italiano per responsabilità degli Pt_1 amministratori nei confronti della società gestita, sicché
- dovendosi dare applicazione del disposto di cui all'art. 2393 c.c., a mente del quale la rinuncia all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità o la relativa transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell'assemblea dei soci e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis c.c., il richiamato accordo non può che essere nullo e inefficace nei confronti della società attrice in quanto, per poter essere ad essa opposto, avrebbe “dovuto necessariamente transitare per l'approvazione dell'assemblea secondo l'inderogabile procedimento previsto dall'art. 2393 ult. comma c.c.” (in questo senso numerosi precedenti di questa sezione, fra i quali Tribunale di Milano, sentenza n. 4836/2022 pubbl. il 31/05/2022 RG n. 31014/2019 e, in termini, Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1394/2024).
Gli accordi richiamati dal convenuto hanno coinvolto unicamente l'organo gestorio di
, senza che sia mai stata sottoposta all'assemblea la “rinuncia all'azione sociale”. Pt_1
Per tali ragioni anche l'eccezione in commento va disattesa.
4. Sul merito
L'attrice contesta sostanzialmente al convenuto di aver, nella sua qualità di consigliere di amministrazione di violato non solo i doveri incombenti sugli amministratori, Pt_1 ma anzitutto i canoni generali di correttezza e buona fede, perseguendo interessi personali o di terzi, comunque pregiudizievoli per tutto il Gruppo Ciò avrebbe fatto il convenuto Pt_1 grazie ai rapporti intessuti con il sig. il quale, già dipendente di TE Persona_1
HOLDING, aveva costituito, unitamente ad altri soggetti, nel luglio 2017 la società AB, attiva, come visto, nello stesso settore delle società del Gruppo COMDATA e diretta concorrente delle controllate spagnole1. Nella prospettazione attorea, una volta avviata e organizzata tale società concorrente - anche per mezzo delle informazioni riservate trasferite dall'odierno convenuto e alle risorse e al know-how illecitamente sottratti al Gruppo Comdata
- il sig. avrebbe contrattato una buona uscita con , in vista della sua CP_1 Pt_1 successiva nomina a consigliere di amministrazione di AB nel novembre 2020, per poi portare a compimento il disegno criminoso ideato e consistente nella sottrazione dei principali 1 Il sig. ha assunto la carica di consigliere di amministrazione di AB il 6 novembre 2019 e di Persona_1 Presidente del c.d.a. il successivo 26 dicembre 2019. pagina 8 di 18 clienti delle controllate spagnole di Pt_1
Tuttavia, come verrà sviluppato più ampiamente in seguito, la ricostruzione attorea risulta irrimediabilmente viziata da una confusione di fondo delle posizioni delle società appartenenti al gruppo e dalla totale assenza di riscontri probatori. Circostanze tutte che Pt_1 impediscono a questo Tribunale di accogliere le domande proposte.
Invero, rispetto alla maggioranza degli addebiti contestati al sig. l'attrice svolge CP_1 disordinate deduzioni, mancando di tenere in debito conto la posizione specifica di ogni singolo soggetto o realtà imprenditoriale coinvolta nella vicenda per cui è causa, anzi, per lo più trattando le stesse come un'unica entità. Più specificatamente, nonostante la domanda di risarcimento del danno sia stata svolta dalla società controllante, gli addebiti dedotti nei confronti del convenuto hanno indubbiamente avuto una ricaduta immediata sull'operatività e sul patrimonio sociale delle controllate di , senza che tale aspetto abbia trovato la Pt_1 minima considerazione nelle allegazioni di quest'ultima, la quale nei propri scritti difensivi ha completamente omesso di sviluppare il tema del nesso causale che legherebbe le condotte denunciate al danno (asseritamente incidente sul suo capitale sociale) per il cui risarcimento ha agito in giudizio. L'attrice ha trattato i danni lamentati come mera logica conseguenza delle condotte imputate al signor , evitando completamente di indagare o solamente di CP_1 esporre il collegamento eziologico che dovrebbe legare la condotta incriminata, direttamente incidente sulle controllate, rispetto al danno lamentato dalla controllante.
Peraltro, ha mancato anche, come si vedrà, di identificare puntualmente tale Pt_1 danno. La stessa, invero, si è limitata (solo) con la seconda memoria istruttoria a rinviare ad una perizia di parte sul punto, laddove il danno è stato quantificato complessivamente in euro 22.400.000,00, di cui o euro 17.366.848 per danno emergente/margine sottratto,
o euro 1.593.298 per costi di ristrutturazione ed o euro 3.473.370 per altri danni accessori, senza, tuttavia, indicare quanta parte delle predette somme sia (in tesi) riconducibile all'una piuttosto che all'altra condotta qui contestata, sorvolando completamente la questione.
Fatte queste premesse di ordine generale, vanno ora esaminate le singole condotte contestate al sig. . CP_1
4.1 Sulla violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede
contesta in primis all'ex amministratore di aver sottratto tra l'ottobre 2019 e Pt_1
l'agosto 2020 la maggior parte del management di due delle società appartenenti al predetto Gruppo (TE RM HOLDING S.A.U. e TE RM S.L.U.) per un totale di 19 dirigenti, “così da trasferire (…) il know-how e tutti i dati e le informazioni aziendali, riconoscendo, tra l'altro, a tali dipendenti - in nome e per conto delle
pagina 9 di 18 controllate di - bonus e premi certamente non dovuti per i dipendenti Pt_1 volontariamente dimissionari e contestualmente assunti da una società concorrente” (cfr. atto di citazione pag. 12).
Secondo parte convenuta, volendo prescindere dalla genericità delle contestazioni avversarie, l'uscita di svariati dirigenti dalle richiamate società sarebbe, di contro, da ricondursi al cambio di management avvenuto nel maggio 2020, quando è stata nominata a.d. di TE la sig.ra
, la quale ha impartito un profondo cambio nel modello di gestione, Parte_3 inserendo in TE una decina di dirigenti e quadri con cui collaborava da tempo, con ciò ingenerando evidenti malumori tra i vecchi dipendenti.
In proposito il Collegio non può che rilevare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società attrice. Nella stessa ricostruzione attorea, invero, i lavoratori che sarebbero migrati verso la concorrente AB non erano alle dipendenze di , ma alle dipendenze di Pt_1 società dalla stessa controllate, le quali, dunque, avrebbero eventualmente potuto patire un danno per perdita di risorse già formate, dati sensibili e denari non dovuti. Come già detto, la questione del danno patito - eventualmente in via indiretta - dall'attrice non ha trovato il benché minimo sviluppo negli scritti difensivi attorei. Nessuna deduzione è, infatti, possibile rinvenire in atti rispetto alle conseguenze dannose che lo storno di dipendenti delle controllate avrebbe causato in capo alla controllante, sicché anche solo per questa ragione la domanda attorea sul punto non potrebbe trovare accoglimento.
contesta, altresì, al convenuto di aver sottratto il principale cliente della Pt_1 controllata TE RM S.L.U. (i.e. la multinazionale iberica delle telecomunicazioni, TELEFONICA SA), rappresentando “falsamente alla cliente (…) le capacità operative, le qualità del management e del personale e la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Comdata” e, dunque, “inducendola all'interruzione dei propri rapporti con il Gruppo Comdata” (cfr. atto di citazione, pag. 12) con danno alle “controllate spagnole e, in ultima analisi”, alla “capogruppo . Più specificatamente, secondo Pt_1
, TELEFONICA S.A. - che generava circa il 57% dei ricavi delle controllate
Pt_1 spagnole - con comunicazioni del 15 ottobre 2021 avrebbe anticipatamente e senza apparente motivo risolto i contratti in essere con TE RM S.L.U., trasferendoli il successivo 1 dicembre 2021 ad AB, “con ogni, a dir poco, gravosa e irreparabile conseguenza nella gestione dei circa 1200 dipendenti interessati da tale trasferimento e con grave pregiudizio patrimoniale e finanziario per la capogruppo come documentato
Pt_1 dal raffronto del fatturato degli esercizi ante e post risoluzione di detti contratti (…), cui consegue l'altrettanto gravosa svalutazione delle partecipazioni di nelle imprese
Pt_1 controllate” (cfr. atto di citazione, pag. 9). ha, inoltre, in merito precisato che
Pt_1
“ben 1284 dipendenti impiegati dal Gruppo Comdata per i servizi svolti per TELEFONICA hanno dovuto lasciare il Gruppo, che ha sopportato ingenti perdite e costi legali per l'interruzione di tali rapporti di lavoro, oltre alla riorganizzazione interna della struttura e
pagina 10 di 18 alla necessità di ridimensionarla, essendo venuti a mancare notevoli introiti e una gran fetta del fatturato. TE è stata conseguentemente costretta a incaricare una società esterna, EV , della predisposizione di un report preliminare sulle cause e sulla necessità di CP_3 ristrutturazione delle società a seguito della perdita dei contratti con Telefonica, principale cliente delle controllate spagnole di tutto ciò ha comportato (i) la perdita di Pt_1 almeno il 38% del fatturato dei clienti nazionali nel 2021 e (ii) la chiusura immediata di una delle sedi (quella di Leon), nonché la riduzione, rispettivamente del 70% e del 60%, delle attività presso le altre due sedi di Santander e . Per tali ragioni (economiche, Persona_2 produttive e organizzative) l'esperto incaricato ha concluso per la necessità di ricorrere a una rilevante ristrutturazione aziendale, con inevitabili e assai gravi conseguenze patrimoniali, finanziarie e reputazionali, come risulterà in esito all'istruttoria” (cfr. prima memoria istruttoria attrice, pagg. 6 e 7).
Il sig. in proposito ha dedotto che TELEFONICA, dopo aver dato disdetta ad alcuni CP_1 contratti in essere con TE (non con , ha assegnato la massima parte degli Pt_1 stessi a una società terza, la multinazionale ATENTO, assegnando soltanto una quota parte pari al 20% dei contratti ad AB. Peraltro, tale decisione sarebbe da ricondurre al fatto che TELEFONICA era da lunghissimo tempo cliente di una società che era stata medio tempore acquisita proprio da AB (id est EXTEL). Inoltre, la crisi di , come Pt_1 riconosciuto nei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, trovava la sua origine in plurime circostanze, tra cui in primis la pandemia da Covid 19, spingendo l'odierna attrice ad avviare un'operazione di ristrutturazione già nel 2020 e, dunque, ben prima che desse disdetta a fine 2021 a taluni contratti in essere con TE, CP_4 con ogni evidente conseguenza in punto di insussistenza di nesso causale tra il passaggio della predetta multinazionale alla concorrente AB e la perdita di fatturato occorsa in capo a un anno dopo. Pt_1
Sul punto il Collegio non può non sottolineare le carenze e la confusione che affliggono le deduzioni di . Innanzitutto, le false rappresentazioni che il sig. avrebbe Pt_1 CP_1 veicolato verso TELEFONICA in modo tale da indurla a disdettare i contratti in essere con TE RM S.L.U. non sono state nemmeno individuate (ancora prima che provate) dall'attrice; senza contare che quest'ultima, rispetto a tale questione, si è sempre riferita indifferentemente a TE, e al Gruppo come se fossero Pt_1 Pt_1 la medesima entità e non, invece, entità chiaramente distinte, senza premurarsi di sviluppare le proprie deduzioni in punto di conseguenze dannose per ciascuna di esse. Non è, più precisamente, dato sapere
- presso quale/quali società del gruppo erano impiegati i 1284 dipendenti che “hanno dovuto lasciare il Gruppo”;
- quale/quali delle società del gruppo abbia/abbiano sostenuto i costi legali per pagina 11 di 18 l'interruzione dei rapporti di lavoro;
- a quanto ammontassero tali costi legali e le ulteriori generiche “ingenti perdite” lamentate;
- in che cosa sia consistita la riorganizzazione interna e il ridimensionamento della struttura (struttura del gruppo, peraltro, o delle singole società ad esso appartenenti?);
- quale/quali delle società del gruppo abbia/abbiano registrato la “perdita di almeno il 38% del fatturato dei clienti nazionali nel 2021”;
- a quale/quali delle società del gruppo appartenessero la sede di Leon chiusa e le due sedi di Santander e che avrebbero subito una riduzione, rispettivamente Persona_2 del 70% e del 60%, delle attività.
A tali carenze deduttive si somma la totale e irrimediabile assenza di riscontri probatori rispetto alle circostanze sopra richiamate.
Parimenti dicasi rispetto alla contestazione i. dell'intervenuta cancellazione di “dati, documenti, informazioni, operazioni contabili, attività da tutti i sistemi aziendali di al fine di occultare il proprio operato Pt_1
e quello dei suoi accoliti che lo hanno seguito nel proprio progetto fraudolento di costituzione della società concorrente AB” (cfr. atto di citazione pag. 12);
ii. dell'utilizzo a vantaggio di AB e, in ultima istanza, di se stesso di “informazioni e dati acquisiti nello svolgimento del proprio incarico”.
In merito nulla di più puntuale è dato sapere, né è stato fornito il più pallido indizio atto a suffragare la tesi attorea. Da una parte, non si sa quali dati e informazioni siano stati oggetto di cancellazione da parte del e, dall'altra, quali informazioni riservate lo stesso abbia CP_1 usato in maniera abusiva per scopi antisociali.
L'inconsistenza delle allegazioni attoree impedisce al Tribunale ogni ulteriore valutazione delle condotte contestate al convenuto in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede.
4.2 Sull'omissione di informativa rispetto a circostanze dirimenti
ha contestato, altresì, al sig. di aver omesso ogni informativa in favore Pt_1 CP_1 della società attrice in merito alla costituzione - a lui nota - da parte del sig. Persona_1
(già dipendente di TE HOLDING) della concorrente AB nel 2017 e al successivo ingresso nel capitale sociale della predetta società da parte del direttore generale di TE RM, sig. . Sostanzialmente il convenuto, secondo Parte_4
l'attrice, avrebbe dovuto informare la società controllante del fatto che due dirigenti delle controllate spagnole avevano nel tempo assunto interessi in realtà a loro concorrenti.
pagina 12 di 18 L'attrice lamenta, altresì, che il avrebbe anche favorito sia che CP_1 Persona_1 [...]
garantendo al primo “un accordo di consulenza quadriennale Parte_4 particolarmente favorevole, con obbligazioni sostanzialmente a carico esclusivo di Digitex Informatica e senza alcun vincolo di fedeltà/esclusiva nei confronti del Gruppo Comdata” e al secondo “un bonus non dovuto al momento delle sue volontarie dimissioni dal Gruppo Comdata”.
Ebbene sul punto basti rilevare che, come sottolineato dal convenuto, i sig.ri e Persona_1
erano appunto dipendenti rispettivamente di TE HOLDING Pt_4 Parte_4
e TE RM, con la conseguenza che eventuali - indimostrate - reticenze del sig. quale consigliere di amministrazione di non si vede come possano CP_1 Pt_1 rilevare, né sul punto parte attrice ha offerto più di laconiche deduzioni. Non si dimentichi, peraltro, che le dirette concorrenti di AB erano, per stessa ammissione di parte attrice, le controllate spagnole e non , con la conseguenza che al più avrebbero potuto Pt_1 lamentare delle carenze informative le predette società straniere.
Inoltre, le conseguenze dannose che le condotte denunciate avrebbero provocato in capo all'attrice non sono state neppure adombrate.
Anche l'addebito in commento è rimasto, dunque, del tutto indimostrato.
4.3 Sulla violazione dell'obbligo di fedeltà e di non concorrenza
, ancora, contesta al di aver violato i più basilari principi del codice etico Pt_1 CP_1 della società, tra i quali l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza, omettendo “di presentare al Gruppo Comdata nuove opportunità di business di cui” era “venuto a conoscenza nel corso del suo incarico di amministratore (i.e, cessione del business Adecco nel 2019 e del business Endesa nel 2020)” e “favorendo anzi che tali opportunità venissero sfruttate dalla società concorrente AB” (cfr. atto di citazione pag. 12).
Con la prima memoria istruttoria l'attrice ha precisato che in data 29 dicembre 2019 “il consiglio di amministrazione di Digitex Informatica, presieduto dal sig. ”, aveva CP_1
“approvato il trasferimento a Extel Contact Center SA, controllata da AI e rappresentata in sede di stipula dell'atto dal sig. una business unit Persona_3 comprensiva dei contratti in essere con Endesa, uno dei principiali clienti del Gruppo Comdata”, senza alcun tipo di informativa parte dell'odierno convenuto circa il fatto “che l'operazione sarebbe avvenuta con la concorrente AI, costituita, amministrata e gestita dai suoi sodali, già dipendenti (e taluno ancora consulente) del Gruppo Comdata” (cfr. prima memoria istruttoria attrice pag. 5). Nulla, invece, è stato precisato in merito alla “cessione del business Adecco nel 2019”.
Il convenuto ha eccepito l'insussistenza di un obbligo in capo a un consigliere senza deleghe di proporre alla società “nuove opportunità di business”, così negando una sua responsabilità
pagina 13 di 18 per non avervi ipoteticamente provveduto. Ha sottolineato inoltre che il contratto con SA era stato ceduto da TE ad EXTEL CONTACT CENTER S.A. (acquisita da AB) con il consenso espresso dal C.d.A. di TE RM HOLDING S.A.U. nel febbraio 2020, quando il sig. era già privo di ogni potere. CP_1
Il Tribunale sul punto non può che rilevare come se qualche vaga deduzione sia stata fornita rispetto alla “cessione del business Endesa”, nulla è stato chiarito rispetto alla “cessione del business Adecco”. non ha riferito né quale delle società del gruppo intesseva i Pt_1 rapporti in essere né chi e quando precisamente avrebbe deciso in tal senso. Le deduzioni attoree sono talmente scarne che impediscono qualsivoglia ulteriore valutazione da pare del Tribunale.
Con riferimento, poi, alla “cessione del business Endesa” è la stessa parte attrice a riferire che era stato il consiglio di amministrazione di TE RM e non quello di ad approvare il passaggio a EXTEL di tale business, sicché, in assenza di Pt_1 ulteriori elementi, non si intuisce come possa lamentare un danno. Pt_1
Ancora una volta le deduzioni di sono talmente deficitarie da impedire Pt_1
l'accoglimento delle contestazioni attoree.
4.4 Sull'informativa resa rispetto alle proprie condizioni di salute
Da ultimo l'attrice ha lamentato che il sig. avrebbe fornito informazioni non veritiere CP_1 sul proprio stato di salute con l'unico scopo di ottenere condizioni più favorevoli in vista della propria uscita dal Gruppo . Pt_1
Il convenuto, sul punto, ha prodotto documentazione medica attestante che in data 17 settembre 2019 ha sofferto in effetti di un'emorragia subaracnoidea ed è stato accettato al pronto soccorso con il codice “urgente”.
A fronte della produzione documentale di parte convenuta non si può dubitare del fatto che il sig. abbia sofferto di una grave patologia nel mese di settembre 2019, come CP_1 comprovato dalla documentazione medica prodotta (cfr. doc. 3 convenuto). Del tutto apodittica appare la tesi per la quale lo stesso avrebbe fatto leva su tale patologia onde ottenere condizioni di uscita vantaggiose. Nessuna prova, neppure di carattere indiziario, è stata offerta da in merito. Ciò che risulta documentato, invece, è che l'attrice non Pt_1 ha ritenuto di tutelarsi mediante l'apposizione negli accordi di uscita di una clausola di non concorrenza per l'avvenire, con la conseguenza che il convenuto, una volta cessato dall'incarico, del tutto legittimamente si è dedicato a nuove iniziative professionali anche nello stesso settore dell'attrice.
5. Sul danno lamentato da Pt_1
In aggiunta a tutti i rilievi sopra mossi, come anticipato, il Tribunale non può che constatare pagina 14 di 18 come l'attrice abbia mancato di individuare il danno che la società avrebbe subito con riferimento a ogni singolo addebito denunciato in questa sede, essendosi limitata ad una sua quantificazione del tutto tardiva, generica e indimostrata.
Il danno complessivo patito da sarebbe pari ad euro 22.400.000,00, di cui Pt_1
o euro 17.366.848 per danno emergente/margine sottratto,
o euro 1.593.298 per costi di ristrutturazione ed o euro 3.473.370 per altri danni accessori.
Rispetto alla descrizione di tali voci di danno si riporta per praticità di seguito lo schema offerto da Pt_1
Le descrizioni richiamate non sono, tuttavia, in grado di collegare tali voci alle condotte oggetto di contestazione nei confronti del sig. , con la conseguenza che anche sotto il CP_1 profilo del nesso eziologico le deduzioni attoree risultano oltremodo lacunose.
Peraltro, la maggiore voce di danno, il “margine sottratto”, conseguirebbe allo storno da parte del convenuto di “una parte dei guadagni della società attrice”. Tuttavia, nella perizia di pagina 15 di 18 parte sul punto si può riscontrare che il consulente
- partendo dal “gross margin delle partecipate spagnole TE RM e
, nel periodo ottobre 2020 – Controparte_5 settembre 2021 (antecedente allo storno), relativo al cliente Telefonica SA”, pari a complessivi euro 4.341.712 (di cui euro 2.372.016 quale gross margin di TE RM ed euro 1.969.696 quale gross margin di
[...]
) e Controparte_5
- assumendo la permanenza di TELEFONICA tra i clienti delle predette società per
“almeno altri 4 anni” (posta la durata media dei contratti nel settore telecomunicazioni pari ad appunto 4/5 anni) ha determinato il “margine sottratto subito da in euro 17.366.848 (euro Pt_1
4.341.712 x 4).
Posto che, tuttavia, “il gross margin (…) dato dalle seguenti voci:
• revenues: ricavi derivanti dall'esecuzione dei contratti con Telefonica;
• labor cost (agents): rappresentano circa l'85% dei costi variabili e ricomprendono stipendi, contributi, inventivi, trattenute, etc., relativi ai dipendenti direttamente coinvolti sul cliente Telefonica;
• labor cost (management): costi relativi a team manager, supervisor, quality agent, trainers, queue watchers, etc.;
• other variable costs: principalmente, spese telefoniche”, non si riferisce a ma a due società differenti dall'attrice, non si intuisce come Pt_1 tale dato possa essere utilizzato come base di calcolo del danno emergente che l'attrice avrebbe subito in conseguenza delle condotte contestate al sig. . Alcunché in CP_1 proposito è precisato dall'attrice, come nulla è precisato, come ci si sarebbe potuti aspettare, sulla eventuale diminuzione degli utili distribuiti in favore della controllante o sulla diminuzione del valore della partecipazione.
Quanto alla voce “costi di ristrutturazione”, poi, l'attrice non ha fornito in atti la benché minima descrizione, la quale si deduce solo dalla lettura della perizia di parte, laddove vengono inseriti in tale voce di danno i costi sostenuti
- per cause giuslavoristiche per euro 537.950,
- per consulenze, report e agenzie di collocamento per euro 21.082 e
- per licenziamenti collettivi per euro 1.034.266.
Del fatto che abbia sostenuto tali costi, tuttavia, non è stato offerto alcun Pt_1 riscontro probatorio, con la conseguenza che anche tale voce non può essere riconosciuta. pagina 16 di 18 Quanto, infine, alla voce “altri danni accessori”, il perito di parte ha ritenuto di fornire una quantificazione equitativa e forfettaria della perdita dell'avviamento, della perdita di chances, del danno all'immagine e da svalutazione delle partecipazioni, pari al 20% del danno principale (id est il danno emergente), in assenza di qualsivoglia appiglio nemmeno documentale.
Tutte i rilievi sopra mossi evidenziano anche una grave carenza di prospettazione della domanda anche sotto il profilo del danno, sicché anche per tali motivi la domanda attorea non può trovare accoglimento.
6. Sulle spese di lite
Le spese di causa seguono la soccombenza dell'attrice e possono essere liquidate sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022,
- in considerazione della natura della controversia, del valore della domanda, dell'effettiva attività processuale svolta, nonché dell'infondatezza delle numerose eccezioni preliminari che giustifica una parziale compensazione (in misura del 30%), in complessivi euro 50.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, c.p.a. e iva di legge.
Va infine accolta, ad avviso del Tribunale, la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. svolta dal convenuto, dato il carattere manifestamente imprudente della introduzione del presente procedimento da parte di , fondando le proprie ragioni solo sulla base di Pt_1 affermazioni lacunose e spesso apodittiche, di cui non è mai stata offerta alcuna prova, sicché si deve ritenere che l'attrice abbia agito in giudizio in mancanza del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di rilevare facilmente l'infondatezza della domanda proposta. Rileva altresì la condotta processuale tenuta in occasione dell'ultima udienza svoltasi avanti al Collegio, nel corso della quale – nonostante la richiesta di discussione orale fosse stata avanzata da parte attrice, il legale presente (quale mero sostituito d'udienza) si è limitato a rimettersi a quanto già scritto nelle difese conclusive.
In accoglimento di tale domanda va quindi condannata al pagamento in favore Pt_1 del convenuto di un importo che può essere parametrato all'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato 2 e quindi pari ad euro 50.000,00, tale importo apparendo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli elementi della fattispecie, a risarcire il convenuto del pregiudizio subito, in termini di impiego del proprio tempo in vista CP_1 dell'approntamento della difesa e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di pagina 17 di 18 comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente coltivata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9616/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 50.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte attrice ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 50.000,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
L'Estensore
AR AN RI
Il Presidente
LO IA
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quanto alla congruità di tale parametro per la liquidazione equitativa del pregiudizio ex art. 96 cpc, cfr., da ultimo, Cass. n. 17902/2019.