TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 783/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022;
verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera delle parti;
osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.;
alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
alle ore 12.00 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex artt 281 sexies e terdecies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOSI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BRUTTI FEDERICA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art.615
c.p.c., individuato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2024 del
09.02.2024 RG n. 292/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
pagina 2 di 8 In via Preliminare e/o nel Merito: preso atto dell' intervenuto disconoscimento della firma apposta in calce all' atto di riconoscimento di debito datato 23.06.2022 in premessa indicato, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta in calce è apocrifa con conseguente dichiarazione di inesistenza ovvero nullità del suddetto atto di riconoscimento di debito e per l' effetto dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in menzione per carenza di legittimazione passiva dell' attore opponente in ordine alla somma ingiunta in via monitoria, e/o accertare o dichiarare il credito inesistente o comunque inesigibile, in ogni caso con condanna dell' opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
Conseguentemente, dichiarare l' inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del sig. in danno del sig. sulla scorta del titolo Controparte_1 Parte_1 azionato tramite atto di precetto notificato il 12.03.2024 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dall' opponente al convenuto opposto in relazione all'addotto titolo e per l'effetto dichiarare la nullità o l'annullabilità del precetto notificato l
12.03.2024 con conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso notificato in data
21.12.2020.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge”.
Contestualmente, si insiste sull' ammissione dei mezzi istruttori formulati in atto introduttivo che di seguito si riportano integralmente “In via istruttoria: si chiede sin d' ora che il giudice ordini, ex art. 210 c.p.c., al sig. , l' esibizione e Controparte_1 produzione (tramite deposito in cancelleria secondo modalità stabilite dal Tribunale) dell' originale del richiamato doc. 2 (atto di riconoscimento del debito) nonché CTU calligrafica (sul documento predetto in originale) tesa a verificare la paternità della firma del sig. ivi asseritamente apposta. Parte_1
Per Controparte_1
Ogni contraria o diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
pagina 3 di 8 In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'opposizione ad atto di precetto per tutte le ragioni esposte in narrativa in quanto vertente su argomenti demandati alla cognizione esclusiva del Giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, mai formulata e che quindi è da ritenersi res iudicata;
Nel merito
- Rigettarsi sempre e comunque ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Con il favore delle spese del giudizio
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa,
che propose opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Parte_1 notificatogli da per un totale di euro 15.736,44 esponendo: 1) Controparte_1 di avere ricevuto in data 12/2/24 la notifica di decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 292/24, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 14.000,00, oltre spese e accessori, nonché dell'atto di precetto qui opposto;
2) che il titolo azionato è un atto di riconoscimento di debito e di impegno al pagamento ex art. 1988 c.c. di € 14.000 quale somma “data prestito” il 23.06.2022 e obbligo alla restituzione entro il 23.06.2023 sottoscritto dall'esponente il 23.06.2022; 3) che si disconosce la sottoscrizione del richiamato documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nonché la conformità della copia fotostatica- informatica ai sensi degli artt. 2719 e 2721 c.c.; 4) che la ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione negoziale ma determina una sola astrazione inversione dell'onere della prova, sicchè non ha effetto vincolante ove si prova che il rapporto non è mai sorto o è invalido o ci sia un altro elemento che possa incidere sulla obbligazione derivante dal riconoscimento;
5) che sussistono i presupposti per la sospensione della efficacia del titolo esecutivo;
pagina 4 di 8 che si costituì eccependo a propria volta: 1) che il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 115/2024 del 09.02.2024 - RG n. 292/2024 notificato unitamente all'atto di precetto in data 12.03.2024, non è stato opposto da parte attrice e pertanto ha acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito azionato;
2) che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva;
3) che i motivi di opposizione sono pertanto inammissibili;
4) che in via subordinata si chiede procedersi alla verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debito;
che la scrivente, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., disponeva la conversione del rito ordinario in semplificato e, all'esito della fissazione di udienza, parte opponente insisteva nelle conclusioni di cui all'atto di opposizione (ivi comprese quelle formulate in via istruttoria) mentre controparte ribadiva la domanda di inammissibilità e comunque di rigetto della opposizione, evidenziando, in via subordinata alla eccezione di inammissibilità, la richiesta di verificazione della scrittura oggetto di disconoscimento;
che la scrivente, tenuto conto delle eccezioni inerenti fatti antecedenti alla formazione di un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, rilevata la superfluità delle istanze istruttorie, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c.;
Considerato:
che, qualora il decreto ingiuntivo sia munito di clausola di provvisoria esecutività da parte del giudice del monitorio, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., esso può essere notificato all'ingiunto unitamente ad atto di precetto, al doppio fine di far decorrere il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo e minacciare l'esecuzione forzata in caso di inadempimento spontaneo, come avvenuto nel presente caso;
che pertanto in tale ipotesi l'ingiunto dovrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. qualora voglia censurare il contenuto decisorio del provvedimento monitorio e opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (o 617 c.p.c.) ove voglia contestare il diritto del pagina 5 di 8 creditore a procedere ad esecuzione forzata ovvero la regolarità formale del precetto (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251);
che nel presente caso l'ingiunto ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ponendo a fondamento della stessa esclusivamente motivi relativi al contenuto decisorio del provvedimento monitorio (ovvero il disconoscimento della ricognizione di debito prodotta in sede monitoria);
Ritenuto:
che, ove sussista coincidenza di competenza a conoscere delle due azioni di opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto (per le quali si esclude la litispendenza1 e la sussistenza di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c.2) all'ingiunto non è precluso il simultaneus processus3, tuttavia occorre che 1) l'atto possa essere qualificato contestualmente opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto;
2) detto atto contenga conseguentemente tanto i motivi relativi alla opposizione a d.i. (censura del contenuto decisorio del decreto ingiuntivo) nonché alla opposizione a precetto (ragioni che determinano la mancanza del diritto a procedere ad esecuzione forzata), proprio perché, come chiarito dalla Corte di cassazione, le due azioni hanno differenti petitum e causa petendi;
che nel presente caso parte opponente, dopo aver qualificato espressamente l'atto in termini di mera opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., abbia dedotto unicamente motivi inerenti fatti anteriori la formazione del titolo giudiziale, senza invero dedurre poi quali sarebbero i motivi tali da sorreggere la domanda di accertamento della inesistenza del diritto di parte opposta a procedere in via esecutiva in forza del precetto notificato;
che, a fronte della eccezione di inammissibilità svolta da parte convenuta, parte opponente si è limitata a ribadire le conclusioni svolte in atto di opposizione, insistendo nella sospensione ex art. 615 c.p.c. della efficacia del titolo esecutivo;
pagina 6 di 8 che tali circostanze, valutate unitamente al fatto che nessun riferimento alla intenzione di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, con richiesta di sospensione (prima che ex art. 615 c.p.c.) ex art. 649 c.p.c. è stato svolto da parte opponente, neppure all'esito della eccezione di parte convenuta opposta e del rilievo della scrivente (con ordinanza in data 8-
10-2024) non consentano alla scrivente di pronunciarsi sui motivi integranti una opposizione a decreto ingiuntivo che non è stata proposta (e che la parte, pur a fronte di eccezione e rilievo, non ha precisato di aver proposto, così confermando la propria intenzione di opporsi ex art. 615 c.p.c.), pena la violazione della previsione di cui all'art. 112 c.p.c.;
che, in assenza della deduzione di validi motivi di opposizione a precetto, la relativa domanda non possa conseguentemente essere accolta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14 e ss. modifiche e della contenuta articolazione delle questioni trattate e della procedura, in assenza di fase istruttoria in senso stretto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o pagina 7 di 8 rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e per l'effetto accerta il diritto di
[...]
a procedere in via esecutiva in forza del precetto opposto;
CP_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1 di controparte, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Mantova, 3 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, n.29432. 2 Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20318. 3 Sez. 3 - , Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018.
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 783/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022;
verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera delle parti;
osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.;
alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
alle ore 12.00 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex artt 281 sexies e terdecies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOSI MONICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BRUTTI FEDERICA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Per Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ex art.615
c.p.c., individuato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2024 del
09.02.2024 RG n. 292/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
pagina 2 di 8 In via Preliminare e/o nel Merito: preso atto dell' intervenuto disconoscimento della firma apposta in calce all' atto di riconoscimento di debito datato 23.06.2022 in premessa indicato, accertare e dichiarare che la sottoscrizione apposta in calce è apocrifa con conseguente dichiarazione di inesistenza ovvero nullità del suddetto atto di riconoscimento di debito e per l' effetto dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in menzione per carenza di legittimazione passiva dell' attore opponente in ordine alla somma ingiunta in via monitoria, e/o accertare o dichiarare il credito inesistente o comunque inesigibile, in ogni caso con condanna dell' opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
Conseguentemente, dichiarare l' inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del sig. in danno del sig. sulla scorta del titolo Controparte_1 Parte_1 azionato tramite atto di precetto notificato il 12.03.2024 e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dall' opponente al convenuto opposto in relazione all'addotto titolo e per l'effetto dichiarare la nullità o l'annullabilità del precetto notificato l
12.03.2024 con conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso notificato in data
21.12.2020.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge”.
Contestualmente, si insiste sull' ammissione dei mezzi istruttori formulati in atto introduttivo che di seguito si riportano integralmente “In via istruttoria: si chiede sin d' ora che il giudice ordini, ex art. 210 c.p.c., al sig. , l' esibizione e Controparte_1 produzione (tramite deposito in cancelleria secondo modalità stabilite dal Tribunale) dell' originale del richiamato doc. 2 (atto di riconoscimento del debito) nonché CTU calligrafica (sul documento predetto in originale) tesa a verificare la paternità della firma del sig. ivi asseritamente apposta. Parte_1
Per Controparte_1
Ogni contraria o diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
pagina 3 di 8 In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'opposizione ad atto di precetto per tutte le ragioni esposte in narrativa in quanto vertente su argomenti demandati alla cognizione esclusiva del Giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, mai formulata e che quindi è da ritenersi res iudicata;
Nel merito
- Rigettarsi sempre e comunque ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Con il favore delle spese del giudizio
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa,
che propose opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Parte_1 notificatogli da per un totale di euro 15.736,44 esponendo: 1) Controparte_1 di avere ricevuto in data 12/2/24 la notifica di decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 292/24, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma capitale di € 14.000,00, oltre spese e accessori, nonché dell'atto di precetto qui opposto;
2) che il titolo azionato è un atto di riconoscimento di debito e di impegno al pagamento ex art. 1988 c.c. di € 14.000 quale somma “data prestito” il 23.06.2022 e obbligo alla restituzione entro il 23.06.2023 sottoscritto dall'esponente il 23.06.2022; 3) che si disconosce la sottoscrizione del richiamato documento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. nonché la conformità della copia fotostatica- informatica ai sensi degli artt. 2719 e 2721 c.c.; 4) che la ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione negoziale ma determina una sola astrazione inversione dell'onere della prova, sicchè non ha effetto vincolante ove si prova che il rapporto non è mai sorto o è invalido o ci sia un altro elemento che possa incidere sulla obbligazione derivante dal riconoscimento;
5) che sussistono i presupposti per la sospensione della efficacia del titolo esecutivo;
pagina 4 di 8 che si costituì eccependo a propria volta: 1) che il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 115/2024 del 09.02.2024 - RG n. 292/2024 notificato unitamente all'atto di precetto in data 12.03.2024, non è stato opposto da parte attrice e pertanto ha acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito azionato;
2) che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva;
3) che i motivi di opposizione sono pertanto inammissibili;
4) che in via subordinata si chiede procedersi alla verificazione della sottoscrizione apposta in calce alla ricognizione di debito;
che la scrivente, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., disponeva la conversione del rito ordinario in semplificato e, all'esito della fissazione di udienza, parte opponente insisteva nelle conclusioni di cui all'atto di opposizione (ivi comprese quelle formulate in via istruttoria) mentre controparte ribadiva la domanda di inammissibilità e comunque di rigetto della opposizione, evidenziando, in via subordinata alla eccezione di inammissibilità, la richiesta di verificazione della scrittura oggetto di disconoscimento;
che la scrivente, tenuto conto delle eccezioni inerenti fatti antecedenti alla formazione di un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, rilevata la superfluità delle istanze istruttorie, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., a norma dell'art. 281 terdecies c.p.c.;
Considerato:
che, qualora il decreto ingiuntivo sia munito di clausola di provvisoria esecutività da parte del giudice del monitorio, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., esso può essere notificato all'ingiunto unitamente ad atto di precetto, al doppio fine di far decorrere il termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo e minacciare l'esecuzione forzata in caso di inadempimento spontaneo, come avvenuto nel presente caso;
che pertanto in tale ipotesi l'ingiunto dovrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. qualora voglia censurare il contenuto decisorio del provvedimento monitorio e opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. (o 617 c.p.c.) ove voglia contestare il diritto del pagina 5 di 8 creditore a procedere ad esecuzione forzata ovvero la regolarità formale del precetto (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12251);
che nel presente caso l'ingiunto ha proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ponendo a fondamento della stessa esclusivamente motivi relativi al contenuto decisorio del provvedimento monitorio (ovvero il disconoscimento della ricognizione di debito prodotta in sede monitoria);
Ritenuto:
che, ove sussista coincidenza di competenza a conoscere delle due azioni di opposizione a decreto ingiuntivo e a precetto (per le quali si esclude la litispendenza1 e la sussistenza di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c.2) all'ingiunto non è precluso il simultaneus processus3, tuttavia occorre che 1) l'atto possa essere qualificato contestualmente opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto;
2) detto atto contenga conseguentemente tanto i motivi relativi alla opposizione a d.i. (censura del contenuto decisorio del decreto ingiuntivo) nonché alla opposizione a precetto (ragioni che determinano la mancanza del diritto a procedere ad esecuzione forzata), proprio perché, come chiarito dalla Corte di cassazione, le due azioni hanno differenti petitum e causa petendi;
che nel presente caso parte opponente, dopo aver qualificato espressamente l'atto in termini di mera opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., abbia dedotto unicamente motivi inerenti fatti anteriori la formazione del titolo giudiziale, senza invero dedurre poi quali sarebbero i motivi tali da sorreggere la domanda di accertamento della inesistenza del diritto di parte opposta a procedere in via esecutiva in forza del precetto notificato;
che, a fronte della eccezione di inammissibilità svolta da parte convenuta, parte opponente si è limitata a ribadire le conclusioni svolte in atto di opposizione, insistendo nella sospensione ex art. 615 c.p.c. della efficacia del titolo esecutivo;
pagina 6 di 8 che tali circostanze, valutate unitamente al fatto che nessun riferimento alla intenzione di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, con richiesta di sospensione (prima che ex art. 615 c.p.c.) ex art. 649 c.p.c. è stato svolto da parte opponente, neppure all'esito della eccezione di parte convenuta opposta e del rilievo della scrivente (con ordinanza in data 8-
10-2024) non consentano alla scrivente di pronunciarsi sui motivi integranti una opposizione a decreto ingiuntivo che non è stata proposta (e che la parte, pur a fronte di eccezione e rilievo, non ha precisato di aver proposto, così confermando la propria intenzione di opporsi ex art. 615 c.p.c.), pena la violazione della previsione di cui all'art. 112 c.p.c.;
che, in assenza della deduzione di validi motivi di opposizione a precetto, la relativa domanda non possa conseguentemente essere accolta;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14 e ss. modifiche e della contenuta articolazione delle questioni trattate e della procedura, in assenza di fase istruttoria in senso stretto:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.700,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o pagina 7 di 8 rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e per l'effetto accerta il diritto di
[...]
a procedere in via esecutiva in forza del precetto opposto;
CP_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1 di controparte, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Mantova, 3 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. VI, 13/11/2019, n.29432. 2 Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2012, n. 20318. 3 Sez. 3 - , Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018.