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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 74 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall avv. CONTI GAVINO Parte_1
ROBERTO come da procura in atti
APPELLANTE
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Controparte_1
MORGANA PRISCILLA come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso
All'udienza del 19/09/2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Sassari, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro traria e diversa istanza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1216/2024 del Tribunale di Sassari, nella causa iscritta al R.G.
1 3106/2022 depositata il 06.02.2025, comunicata il 10.02.2025 e notificata il 11.02.2025. - In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1261/2024 per mancata lettura del dispositivo in udienza, per violazione del contradditorio ex art. 429 c.p.c. e per mancato svolgimento della pubblica udienza prevista a pena di nullità dall'art. 128 c.p.c.; Nel merito: - In accoglimento dei 3 in espositiva, dichiarare l'improcedibilità della domanda del , per difetto di legittimazione Parte_2 attiva e carenza del potere di rappre stratore di condominio e per mancanza di procura sostanziale alla mediazione e, per l'effetto, annullare la sentenza qui impugnata. - In accoglimento dei motivi di cui ai numeri 4 e 5 in espositiva, accertare e dichiarare che tra le parti è stato costituito un diritto reale di superficie con conseguente nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., per erronea invocazione del rito locatizio e per aver assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, ed in ogni caso, dichiarare la delibera del 21.05.2019, inefficace ai fini della disdetta del contratto in quanto adottata senza la necessaria unanimità di tutti i condomini in rappresentanza della totalità dei millesimi di proprietà, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiarare rinnovati fino al 12.04.2028, i contratti per cui è causa. - In accoglimento del motivo n. 6 di cui in espositiva, rigettare la domanda di sfratto per finita locazione di parte appellata, perché infondata in fatto ed in diritto per inefficacia delle comunicazioni p.e.c. del 22.05.2019 e del 28.04.2022, ai fini del diniego di rinnovo tacito dei contratti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare rinnovati fino al 12.04.2028, i contratti per cui è causa. - Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado.
Nell'interesse di si chiede che la Corte d'Appello di Cagliari Controparte_1
– Sezione Distac alla parte espositiva, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ritenuto applicabile al presente giudizio l'art. 127 ter c.p.c., voglia accogliere le seguenti conclusioni: a
– contrariis reiectis;
b - rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Sassari n. 1216/2024 del 19/11/2024- 6/2/2025, depositata il 6/2/2025; c - condannare di in persona del legale Parte_1 rappresentante, al risarcimento del danno ai sensi dell' d – con vittoria di spese (anche generali) e liquidazione dei compensi di entrambi i gradi di giudizio;
– in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità della sentenza de qua, trattenere la causa in decisione ed accogliere le conclusioni formulate in primo grado, ossia: 1) contrariis reiectis;
2) previo accertamento della tempestività delle disdette, dichiarare cessati i i locazione de quibus alla scadenza del 13/4/2022 e, per l'effetto condannare
[...]
in persona dell'amministratore unico pro tempore, in favore dell'odierno istan Parte_1 lle porzioni di lastrico solare in oggetto libere da persone e cose, al pagamento dell'indennità di occupazione di cui sopra fino alla data dell'effettivo rilascio, alla rimozione ed allo smantellamento delle sovrastrutture e delle installazioni presenti, nonché alla restituito in pristinum dell'immobile; 3) con vittoria di spese e liquidazione dei compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida il Condominio di Sassari Via dei Mille 84 conveniva in giudizio presso il Tribunale di Sassari la Parte_1
esponendo che tra le parti erano stati stipulati due distinti contratti di locazione aventi ad oggetto due porzioni del suo lastrico solare per l'installazione di Parte_3
2 Specificava l'intimante che detti contratti avevano “una durata di 6 (sei) anni, tacitamente rinnovabili di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni, se il Locatore non n'avrà dato disdetta mediante invio di lettera raccomandata a.r. al domicilio del Conduttore.”
Aggiungeva che l'assemblea condominiale in data 21/5/2019 aveva deliberato all'unanimità di dare mandato all'amministratore di disdire i due contratti, manifestando così al conduttore a mezzo pec la volontà di risolverli, e aveva richiesto la rimozione e lo smantellamento delle sovrastrutture ed installazioni, con la restituito in pristinum dell'immobile locato.
Esponeva, infine, che alla scadenza contrattuale la controparte non aveva adempiuto ai suoi obblighi di rilascio.
Costituitasi la eccepiva la inapplicabilità del rito locatizio, con conseguente Parte_1
nullità della citazione, affermava che tra le parti erano stati conclusi due contratti con effetti reali, costituitivi di un diritto di superficie, eccepiva che le comunicazioni via pec dell'amministratore non valide comunicazioni per evitare il rinnovo dei contratti.
Il Tribunale, previa trasformazione del rito, con sentenza n. 1216/2024, accoglieva la domanda del ricorrente: qualificava gli accordi come contratti ad effetti obbligatori e non reali;
rigettava l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione;
riconosceva la validità della disdetta;
dichiarava risolti i due contratti per finita locazione;
ordinava il rilascio del lastrico solare.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la basato sui seguenti motivi Parte_1
di doglianza:
1. nullità della sentenza per violazione artt. 429 c.p.c. e 128 c.p.c.
2. violazione di legge per avere il primo giudice utilizzato della documentazione inammissibile;
3. violazione del principio “tempus regit actum” in relazione all'art. 5 ter del Dlgs 28/2010;
4. errata qualificazione del contratto;
5. errata valutazione delle prove;
6. omessa o errata valutazione dei fatti di causa.
Regolarmente citato, si è costituito il che ha richiesto di rigettare l'avversa CP_1
domanda in quanto infondata in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata e condannare la al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, Parte_1
3 ha chiesto, in caso di dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni formulate in primo grado.
La causa è stata decisa all'udienza odierna dopo la discussione delle parti ai sensi dell'art. 437
c.p.c. con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla nullità della sentenza per violazione artt. 429 c.p.c. e 128 c.p.c.
Preliminarmente occorre soffermarsi sul primo motivo di appello, con il quale la società impugnante ha domandato di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 429 e 128 c.p.c.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione dei detti articoli in quanto il primo giudice avrebbe impedito la discussione orale in udienza, assegnando alle parti un unico termine (tre giorni prima dell'udienza) per il deposito di note di trattazione e di repliche, così impedendo, di fatto, il contraddittorio.
Infatti, la società ha sostenuto l'incompatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. (note di trattazione scritta) con il rito del lavoro – applicabile alle materie locatizie - in quanto implicante attività defensionali circoscritte, posto che l'udienza di discussione orale consentirebbe una ben più estesa esposizione delle rispettive difese all'interno di un contesto di immediato dialogo tra le parti e il giudice.
Infine, la trattazione cartolare sarebbe in contrasto anche l'art. 128 c.p.c. in quanto l'udienza di discussione è pubblica a pena di nullità e il giudice ne può decidere lo svolgimento a porte chiuse solamente per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e di buon costume.
Quanto alla compatibilità tra l'art. 127 ter c.p.c. e l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., recentissimamente le Sezioni Unite con Cass. civile sez. un. - 30/06/2025, n. 17603 hanno dato risposta affermativa, subordinando l'applicabilità della trattazione cartolare ad un serie di condizioni.
“Con riferimento all'art. 127-ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione 4 della discussione orale col deposito di note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che già la prima condizione richiesta - i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria - è stata pienamente rispettata dal primo giudice.
Quest'ultimo, infatti, non ometteva di fissare l'udienza di discussione (celebrata il 26/9/2023) né tantomeno la sostituiva interamente con note di trattazione scritta.
A riprova di ciò si evidenzia che entrambi i difensori partecipavano personalmente all'udienza, esponendo le rispettive conclusioni e discutendo: “sono comparsi i procuratori delle parti.
l'avv. Morgana conferma le memorie depositate l'avv. Roberto Conti conferma le conclusioni eccepisce la tardività dei documenti depositati in data 15/09/2023 chiede pertanto di poter controreplicare in ordine a tali documenti;
l'avv. Morgana si oppone”. (Cfr. verbale ud.
26.09.2023).
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice non sostituiva affatto la discussione con le note scritte, ma semplicemente rinviava per lettura del dispositivo all'udienza del 28/11/2023, su richiesta proprio della parte processuale che oggi ha censurato tale decisione, relegando la trattazione solo proprio alla fase prettamente decisoria, senza affatto ledere il diritto di difesa e rispettando sotto tale profilo la prima condizione indicata dalle S.U. (“Preso atto di quanto sopra rinvia per la lettura del dispositivo ore di rito.
Dispone che la trattazione avvenga in forma scritta. Le parti senza comparire in udienza depositano almeno 3 giorni prima dell'udienza note di trattazione scritta di replica. Il giudice a quell'udienza si riserverà di provvedere”. Cfr. verbale ud. 26.09.2023).
Inoltre, nessuna delle parti si opponeva alla trattazione con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – nel pieno rispetto della seconda condizione. Risulta infatti documentalmente che all'udienza del 26.09.2023 il giudice disponeva la trattazione scritta con termine per note, senza opposizione delle parti;
che dopo cinque rinvii per trattative non andate poi a buon fine
5 l'udienza veniva rinviata al 19.11.2024 per la lettura del dispositivo sempre con medesima forma della trattazione scritta, a cui nuovamente non si opponevano le parti.
Anche la terza condizione che stabilisce che “non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità nella fattispecie” può dirsi pienamente rispettata: risulta infatti dai verbali di udienza che le parti, nelle loro note, esponevano le loro conclusioni senza ampliare il thema decidendum.
Riguardo l'ultima delle condizioni – “(iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” – risulta dagli atti che il Tribunale, nella sua discrezionalità, ed in virtù anche dell'istruttoria prettamente documentale, non riteneva di richiedere chiarimenti e provvedere alla discussione orale.
Ciò posto ritiene, quindi, questa Corte, che il Tribunale pienamente rispettava tutte le condizioni indicate dalla Suprema Corte in ordine alla possibilità di trattazione scritta con il rito del lavoro senza incorrere in alcuna nullità neppure ai sensi dell'art. 128 c.p.c.
2. Sulla violazione di legge per avere il primo giudice utilizzato documentazione inammissibile e sulla violazione del principio “tempus regit actum” in relazione all'art.
5 ter del Dlgs 28/2010;
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione di legge per avere il primo giudice ritenuto valida la procedura di mediazione nonostante la mancata partecipazione dell'attore (in persona dell'amministratore di condominio o di altro soggetto validamente delegato a rappresentare il condominio) e la mancanza di una procura sostanziale in capo al difensore.
Con il terzo motivo ha lamentato invece la violazione del principio “tempus regit actum”: nello specifico l'art. 5 ter d.lgs 28/2010, che consente la diretta partecipazione alla mediazione dell'amministratore condominiale senza autorizzazione assembleare, a suo dire non sarebeb applicabile alla procedura conciliativa, in quanto l'art. 41, comma 1, d.lgs n. 197 del
29/12/2022 stabiliva che tale norma si applica a decorrere dal 30 giugno 2023, data, quindi, successiva rispetto alla mediazione.
6 Possono essere trattati tali motivi in quanto entrambi inerenti alla procedura di mediazione.
È agli atti del processo l'istanza di mediazione redatta nell'apposito modulo fornito dall'ODM del COA di Sassari contenente la procura al difensore del che testualmente recita: CP_1
Il sottoscritto amministratore del Condominio sito in Sassari CP_2 Controparte_1
con la sottoscrizione della presente, delega l'avv. Priscilla Morgana […] ad assisterlo e rappresentarlo con riguardo alla presente procedura, conferendo al medesimo ogni relativo e più ampio potere consentito dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione”
Avendo chiaramente l'amministratore conferito all'avvocato ogni più ampio potere in ordine alla mediazione, nessuna violazione risulta sussistente.
Circa la mancata partecipazione dell'amministratore alla mediazione non può che rilevarsi che né l'art 8 né l'art. 12 bis della D.lvo 28/2010 sanzionano tale mancanza con l'improcedibilità della domanda “ Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile (art.12 bis)
Ne consegue che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi validamente conferita la procura al difensore e rigettarsi l'eccezione di improcedibilità.
Quanto, infine, alla applicabilità dell'art. 5 ter della legge sulla mediazione, è agli atti il verbale
21.05.2019 con la quale l'assemblea condominiale aveva conferito all'unanimità il mandato all'amministratore per provvedere alla disdetta dei contratti: la modifica legislativa intercorsa nel tempo risulta quindi non rilevante per il caso in esame. In ogni caso, infatti, l'amministratore era pienamente era legittimato ad eseguire la volontà assembleare in tutte le sedi, non solo giudiziali, ma anche pre-giudiziali, previste per evitare l'instaurarsi di un contenzioso, quale, appunto, la mediazione. In tal senso si veda la giurisprudenza di legittimità “ La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti
i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito). (Cass. Sez. 3, 02/05/2024, n. 11863, Rv. 670800 - 01)
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3. Sulla qualificazione del contratto e sulla valutazione delle prove;
Possono essere trattati congiuntamente il quarto e il quinto motivo di appello in quanto strettamente collegati.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato l'errata qualificazione dei contratti.
Secondo l'appellante si tratterebbe di contratti ad effetti reali, costitutivi di un diritto di superficie della durata di 12 anni, e non invece di contratti di locazione, per effetto della espressa rinuncia da parte del alla disdetta dopo i primi sei anni. Sempre secondo CP_1
l'appellante, detti contratti sarebbero poi la prosecuzione dei precedenti rapporti in forza degli accordi tra le stesse parti nel 2005 e nel 2006, aventi ad oggetto lo stesso bene. Prova di ciò, secondo l'appellante, la circostanza che, nel febbraio 2019, in occasione della esecuzione di lavori del lastrico solare, il relativo costo era stato posto a carico della società nella misura del
50%, e non invece a carico totale del . CP_1
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato l'errata valutazione delle prove da parte del
Giudice che riteneva che “l'assemblea del 21/5/2019, il condominio ricorrente, ha deliberato all'unanimità di voler disdire entrambi i contratti”, senza invece considerare che a tale riunione erano presenti solo i 693,82 millesimi del condominio. Da ciò deriverebbe, a suo dire,
l'inefficacia di tale delibera per la cessazione del diritto di superficie costituito pattiziamente.
Sulla qualificazione di un contratto avente ad oggetto il godimento a titolo oneroso di lastrici solari da parte dei condomini a compagnie telefoniche o altri soggetti allo scopo di installare antenne e ripetitori è necessario rifarsi a quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza 8434 del
2020 che ha fugato i dubbi sorti in giurisprudenza sul tema. Il puntum dolens riguardava se il contratto facesse sorgere un diritto reale, (diritto di superficie) ovvero un diritto obbligatorio.
La Suprema Corte ha stabilito che: “Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell'impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali;
la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all'una o all'altra delle suddette categorie rappresenta una questione di
8 interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito”. (Cass. Sez. U.,
30/04/2020, n. 8434, Rv. 657604 - 01)
In definitiva, le Sezioni Unite hanno attribuito al giudice di merito il compito di verificare nel concreto se l'accordo tra le parti si sostanzi in un contratto ad effetti reali ovvero in un contratto obbligatorio.
Analizzando sotto la luce dei predetti principi i contratti agli atti non può che convenirsi con il giudice che li qualificava come contratti ad effetti obbligatori.
Sulla natura meramente personale – e non reale – militano numerosi fattori che confermano tale qualificazione: in primis il nomen iuris dato dai contrenti che letteralmente li qualificavano come “contratti di locazione”, anche se tale aspetto non appare vincolante (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 16939 del 27 giugno 2018, che “il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto”.
In secondo luogo, anche in altri punti degli accordi, ripetutamente le parti confermavano tale qualificazione: nell'art. 1) si fa riferimento alla concessione in locazione da parte del locatore;
nell'art. 2) si fa riferimento allo scopo e limiti della locazione;
nell'art . 5) - dedicato alla durata della locazione – si indica la durata di 6anni rinnovabili;
nell'art. 6) viene indicato il canone di locazione;
nell' art.19) - dedicato al foro competente - viene indicato il luogo in cui si trova l'immobile oggetto di locazione.
Nessun dubbio, pertanto, che al momento del loro accordo, le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina del contratto di locazione.
A riprova di tale valutazione anche la forma adottata (scrittura privata e non atto pubblico) e l'assenza di trascrizione, necessaria invece per la costituzione di diritto di superficie.
9 Nel medesimo senso le precedenti locazioni ( cui facevano riferimento i contraenti) sempre prive del connotato della realità: entrambi i contratti si riferiscono alle precedenti locazioni, alla riduzione del canone, alla volontà di addivenire ad una nuova locazione.
Da ciò deriva che, essendo tali accordi meramente obbligatori non risulta necessaria l'unanimità per la loro disdetta unanimità in ogni caso espressa dall'assemblea validamente costituita con 693,82 millesimi che deliberava per la disdetta degli accordi, senza alcuna impugnazione successiva.
4. Sulla valutazione dei fatti di causa;
Con il sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza lamentando l'invalidità delle comunicazioni via pec del 22/5/2019 e del 28/4/2022 da parte del condominio, a suo dire non idonee per risolvere il rapporto, in quanto prive del verbale dell'assemblea condominiale e effettuate tramite pec, nonché la mancanza di procura al difensore per l'instaurazione del procedimento.
Anche tali doglianze non meritano pregio per vari ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto l'invio della copia del verbale assembleare da parte dell'amministratore non è necessaria per dimostrare l'incarico ricevuto dall'assemblea.
Secondariamente in quanto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce testualmente che “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.
Nel caso di specie, agli atti risulta la disdetta inviata a mezzo PEC con relativa ricevuta di accettazione e consegna, che determinano, pertanto, non solo la certezza giuridica della ricezione di tali atti nei confronti del destinatario, ma anche la piena corrispondenza del mezzo elettronico con quello postale ai fini della notificazione dell'atto di disdetta.
Quanto alla lamentata carenza di procura risulta agli atti che l'amministratore condominiale conferiva mandato al difensore per promuovere il procedimento di sfratto per finita locazione e che solo dopo la scadenza dei contratti e a seguito della seconda comunicazione del
28.04.2022, rimasta inevasa, veniva instaurata la procedura di sfratto.
Ne deriva che, l'appello risulta totalmente infondato e deve essere pertanto rigettato, con revoca del provvedimento di sospensione concesso in precedenza.
10 Non può invece accogliersi la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.pc. non essendo emersi mala fede o colpa grave a suo carico
Segue, altresì, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, scaglione dal euro 52.001 a euro 26.000, nei valori medi liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1216/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 06.02.2025
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r.115/2002.
Così deciso in Sassari, 19.09.2025
Il Presidente - Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
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