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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38335 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata in Roma, al Parte_1
Piazzale Clodio, n. 18, presso lo studio dell'avv. Daniele CHECCHI che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e di- CP_1
feso dall'avv. Giuseppe CIPRIANI in virtù di procura generale alle liti per atto a rogito notaio in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875 racc. n. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, presso la propria Avvocatura Metropolitana
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - pagamento ratei assegno di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22 ottobre 2024, ha esposto che, in Parte_1 data 30 gennaio 2023, ha presentato domanda all' al fine di ottenere CP_1
1 l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984; che, a seguito di proce- dimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (rg n. 32710/2023),
è stato riconosciuto il requisito sanitario utile a conseguire la prestazione a de- correre dalla data della domanda amministrativa;
e che, notificato all' il CP_1
decreto di omologa di tale accertamento il 21 aprile 2024 ed inoltrata la docu- mentazione amministrativa necessaria alla liquidazione il 19 giugno 2024,
l , nonostante il decorso del termine di legge di 120 giorni, non ha adot- CP_2
tato alcun provvedimento.
Premesso ciò ed assumendo di essere in possesso dei necessari requisiti, parte ricorrente ha chiesto che sia accertato il proprio diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, nella misura e con la decorrenza di legge dalla data della domanda del 30.01.2023; e che, per l'effetto, sia condannato l' a corrispondere i ratei maturati e maturandi CP_1
della predetta prestazione con decorrenza dal 30.01.2023, oltre accessori di legge.
L' , costituitosi con memoria depositata il 30 dicembre 2024, ha CP_1
chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere poiché la prestazione pre- videnziale è stata liquidata il 18 novembre 2024 con decorrenza dal 1° feb- braio 2023 e posta in pagamento dal successivo mese di dicembre, eviden- ziando che il pagamento dei ratei arretrati relativi al periodo febbraio 2023 – novembre 2024 sarebbe avvenuto unitamente al pagamento della rata di asse- gno relativa al mese di febbraio 2025.
Con note depositate il 26 febbraio 2025, la ricorrente si è associata alla detta richiesta, dando atto dell'avvenuto pagamento dei ratei arretrati in data
1° febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'intervenuta liquidazione della prestazione con il conseguente pa- gamento anche dei ratei arretrati, circostanza di cui danno atto entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono po- ste a carico del convenuto.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del
D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il valore della causa, ai fini della determinazione dello scaglione di rife- rimento utile per la liquidazione delle spese, è pari ad €10.513,00 circa, a tanto ammontando il valore complessivo degli arretrati spettanti fino al momento di presentazione del ricorso, giusta criterio stabilito dall'art. 13, 2° comma, c.p.c..
Deve farsi quindi riferimento allo scaglione per le cause di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 29 ottobre 2024, così provvede: Parte_1
1 - dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Daniele CHECCHI, CP_1
procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€2.143,00#, di cui €280,00# per spese generali, ed €1.864,00# per com- pensi, oltre IVA e CPA;
3 - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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