Articolo 56 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 55Articolo 57
Versione
24 agosto 1961
Art. 56.
Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma e' ammesso in servizio continuativo in conformita' alle norme dell'articolo 31.
Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le norme della legge 3 aprile 1958, n. 460 - escluse quelle particolari alle categorie dei sottufficiali in ferma volontaria, in rafferma o in servizio permanente - nonche' in quanto compatibili, le norme della presente legge.
Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.
Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato annesso e' collocato in congedo assoluto.
Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta la indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dall'articolo 22, nella misura di lire 55.000 alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961