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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3067/2023 R.G. promossa da:
C.F.: , con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, prof. RI Romeo, CI LL, RA AY e MO EL;
OPPONENTE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco C.F._1
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 17 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente proponeva opposizione avverso il d.i. n.
435/2023 con il quale veniva ingiunta la consegna di copia del contratto di credito revolving n.
529410026450830 e dell'estratto conto storico relativo, nonché il pagamento delle spese relative alla procedura.
Deduceva l'opponente che parte ricorrente, odierno opposto, aveva sostenuto di aver trasmesso la richiesta una prima volta in data 27.06.2022, ma che in realtà la pec inviata dall' CP_3
sarebbe datata 20.07.2022; che a tale pec in data 22.07.22 aveva dato riscontro
[...] CP_1 negando la richiesta ed evidenziando una carenza nel mandato conferito e che si sarebbe interfacciata direttamente con l'odierno opposto;
che con raccomandata del 10.11.2022 era stata trasmessa direttamente al AN la copia del contratto e l'estratto conto storico ad esso relativo. In via preliminare eccepiva il difetto di rappresentanza per l'inidoneità della procura alle liti depositata agli atti e l'inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza della sottoscrizione del giudice. Deduceva inoltre come la richiesta del contratto fosse in realtà inesigibile e che comunque vi era stata una violazione dell'obbligo di buona fede. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna ex art. 96 per lite temeraria, oltre la condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2023 si costituiva Controparte_2 contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dall'istituto di credito e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 28.02.2024 il G.I. rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies.
Successivamente, con decreto del 17 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
******
In via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla validità della procura alle liti rilasciata dall'opposto al proprio difensore. eccepisce che la procura depositata agli atti nella Controparte_1 fase monitoria risulterebbe inesistente, essendo costituita da una mera copia digitale di una copia analogica di un presunto nativo digitale, priva di sottoscrizione autografa del AN e di attestazione di conformità del difensore. L'esame della documentazione processuale rivela che la procura originariamente allegata al ricorso monitorio presentava effettivamente delle irregolarità formali, recando in calce al documento il nominativo del ricorrente scritto in caratteri stampati con la dicitura "Certified by yousign", senza una chiara sottoscrizione autografa né una firma digitale qualificata verificabile.
Tuttavia, nella fase di costituzione nel presente giudizio di opposizione, l'opposto ha depositato una nuova procura alle liti regolarmente sottoscritta, volta ad assolvere ad una funzione sanante del rilevato vizio della rappresentanza processuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di interpretazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia – nel caso ratione temporis non applicabile essendo il decreto opposto stato emesso anteriormente al 28.2.2023 - consente la sanatoria dei vizi della procura alle liti, distinguendo tra nullità e inesistenza della procura stessa. Ed escludendo la sanatoria per l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (Cass. S.U. n.
37434/2022), ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui invece la procura deve ritenersi viziata da irregolarità formali.
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che “La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.”(Cass. Civ. 34748/2019)
Nel caso in esame, la procura depositata nella fase di opposizione risulta regolarmente sottoscritta e idonea a conferire valido ius postulandi al difensore dell'opposto, sicchè l'eccezione di difetto di rappresentanza deve essere respinta.
Ugualmente non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice, a norma del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, e depositata telematicamente nel fascicolo informatico in base alle norme sul processo civile telematico, non è nulla per mancanza di sottoscrizione, in quanto è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e
l'immodificabilità del provvedimento, e la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005" (Cass. Civ. Sez. I n. 9562/2017).
Ne deriva allora che nel processo civile telematico la sottoscrizione digitale del magistrato soddisfa pienamente il requisito di cui all'art. 161 c.p.c., garantendo l'identificabilità dell'autore del provvedimento e la sua immodificabilità, sicchè la eccezione deve essere respinta.
Venendo al merito della questione, la disamina della fattispecie impone di verificare se l'obbligo della banca di consegna della documentazione contrattuale richiesta dal cliente sia stato assolto o meno. Al riguardo, per quel che rileva ai fini della decisione, si osserva che in allegato all'atto di citazione l'opponente ha fornito prova documentale della trasmissione della pec di risposta alla Parte_1
e altresì dell'invio della documentazione a mezzo raccomandata in data 10.11.2022 al
[...]
AN odierno opposto.
Dalla disamina della documentazione, non specificamente contestata dall'opposto, si evince che l'obbligo di consegna del contratto e del relativo estratto conto è stato adempiuto mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo datato gennaio 2023, nel quale non si dava conto né del riscontro alla pec né dell'invio della documentazione.
Ne consegue allora che la pretesa azionata dal mediante il ricorso per ingiunzione deve CP_2 ritenersi infondata in quanto non è configurabile alcun inadempimento della banca rispetto all'obbligo stabilito dall'art. 119 co. 4, TUB, le domande proposte nell'interesse di appaiono CP_2 manifestamente infondate. Ne consegue l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta da e la conseguente revoca CP_1 del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di ciò, considerata la manifesta infondatezza della domanda ex art. 119 T.U.B., sottolineata la condotta processuale tenuta nel presente giudizio dallo stesso opposto, che ha espresso una generica contestazione della prospettazione difensiva dell'opponente, resistendo all'opposizione, in assenza di allegazioni specifiche e di elementi di prova di segno contrario, pur avendo avuto contezza del fatto che il riscontro della banca era avvenuto entro il termine e che l'azione monitoria era stata avanzata per ottenere la consegna di documenti di cui l'istante era già in possesso, conduce a configurare una responsabilità del ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc , avendo egli agito, CP_2 sin dalla fase monitoria, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle domande proposte,
e per l'effetto va condannato , in accoglimento della domanda proposta dalla opponente, al pagamento a favore dell'opponente di una somma che, in considerazione del valore della controversia e della sostanziale inconsistenza della articolazione difensiva svolta , si ritiene equo determinare nella misura di 1/3 di quella liquidata di seguito a titolo di spese processuale per i compensi, che va quantificata nella somma di € 968,66.
Quanto alle spese processuali, vista la evidente soccombenza dell'opposto, vanno poste a carico dello stesso e liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del dm n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata ( valore indeterminato, complessità bassa, fascia media) .
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3067/2023 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
, revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2023 opposto come in atti e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento a favore di della somma di € 968,66, per le causali Controparte_2 CP_1 di cui in parte motiva, oltre che al rimborso in favore di delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di euro 2.905,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.,
Siracusa, 29 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3067/2023 R.G. promossa da:
C.F.: , con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco
Pesenti, prof. RI Romeo, CI LL, RA AY e MO EL;
OPPONENTE
CONTRO
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco C.F._1
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con decreto del 17 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente proponeva opposizione avverso il d.i. n.
435/2023 con il quale veniva ingiunta la consegna di copia del contratto di credito revolving n.
529410026450830 e dell'estratto conto storico relativo, nonché il pagamento delle spese relative alla procedura.
Deduceva l'opponente che parte ricorrente, odierno opposto, aveva sostenuto di aver trasmesso la richiesta una prima volta in data 27.06.2022, ma che in realtà la pec inviata dall' CP_3
sarebbe datata 20.07.2022; che a tale pec in data 22.07.22 aveva dato riscontro
[...] CP_1 negando la richiesta ed evidenziando una carenza nel mandato conferito e che si sarebbe interfacciata direttamente con l'odierno opposto;
che con raccomandata del 10.11.2022 era stata trasmessa direttamente al AN la copia del contratto e l'estratto conto storico ad esso relativo. In via preliminare eccepiva il difetto di rappresentanza per l'inidoneità della procura alle liti depositata agli atti e l'inesistenza del decreto ingiuntivo per mancanza della sottoscrizione del giudice. Deduceva inoltre come la richiesta del contratto fosse in realtà inesigibile e che comunque vi era stata una violazione dell'obbligo di buona fede. Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna ex art. 96 per lite temeraria, oltre la condanna alle spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2023 si costituiva Controparte_2 contestando in fatto e in diritto quanto sostenuto dall'istituto di credito e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 28.02.2024 il G.I. rinviava per la discussione e decisione ex art. 281 sexies.
Successivamente, con decreto del 17 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
******
In via preliminare occorre esaminare la questione relativa alla validità della procura alle liti rilasciata dall'opposto al proprio difensore. eccepisce che la procura depositata agli atti nella Controparte_1 fase monitoria risulterebbe inesistente, essendo costituita da una mera copia digitale di una copia analogica di un presunto nativo digitale, priva di sottoscrizione autografa del AN e di attestazione di conformità del difensore. L'esame della documentazione processuale rivela che la procura originariamente allegata al ricorso monitorio presentava effettivamente delle irregolarità formali, recando in calce al documento il nominativo del ricorrente scritto in caratteri stampati con la dicitura "Certified by yousign", senza una chiara sottoscrizione autografa né una firma digitale qualificata verificabile.
Tuttavia, nella fase di costituzione nel presente giudizio di opposizione, l'opposto ha depositato una nuova procura alle liti regolarmente sottoscritta, volta ad assolvere ad una funzione sanante del rilevato vizio della rappresentanza processuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di interpretazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia – nel caso ratione temporis non applicabile essendo il decreto opposto stato emesso anteriormente al 28.2.2023 - consente la sanatoria dei vizi della procura alle liti, distinguendo tra nullità e inesistenza della procura stessa. Ed escludendo la sanatoria per l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite" (Cass. S.U. n.
37434/2022), ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui invece la procura deve ritenersi viziata da irregolarità formali.
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che “La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato.”(Cass. Civ. 34748/2019)
Nel caso in esame, la procura depositata nella fase di opposizione risulta regolarmente sottoscritta e idonea a conferire valido ius postulandi al difensore dell'opposto, sicchè l'eccezione di difetto di rappresentanza deve essere respinta.
Ugualmente non merita accoglimento l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del provvedimento da parte del giudice.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice, a norma del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 15, e depositata telematicamente nel fascicolo informatico in base alle norme sul processo civile telematico, non è nulla per mancanza di sottoscrizione, in quanto è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e
l'immodificabilità del provvedimento, e la firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del D.Lgs. n. 82 del 2005" (Cass. Civ. Sez. I n. 9562/2017).
Ne deriva allora che nel processo civile telematico la sottoscrizione digitale del magistrato soddisfa pienamente il requisito di cui all'art. 161 c.p.c., garantendo l'identificabilità dell'autore del provvedimento e la sua immodificabilità, sicchè la eccezione deve essere respinta.
Venendo al merito della questione, la disamina della fattispecie impone di verificare se l'obbligo della banca di consegna della documentazione contrattuale richiesta dal cliente sia stato assolto o meno. Al riguardo, per quel che rileva ai fini della decisione, si osserva che in allegato all'atto di citazione l'opponente ha fornito prova documentale della trasmissione della pec di risposta alla Parte_1
e altresì dell'invio della documentazione a mezzo raccomandata in data 10.11.2022 al
[...]
AN odierno opposto.
Dalla disamina della documentazione, non specificamente contestata dall'opposto, si evince che l'obbligo di consegna del contratto e del relativo estratto conto è stato adempiuto mesi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo datato gennaio 2023, nel quale non si dava conto né del riscontro alla pec né dell'invio della documentazione.
Ne consegue allora che la pretesa azionata dal mediante il ricorso per ingiunzione deve CP_2 ritenersi infondata in quanto non è configurabile alcun inadempimento della banca rispetto all'obbligo stabilito dall'art. 119 co. 4, TUB, le domande proposte nell'interesse di appaiono CP_2 manifestamente infondate. Ne consegue l'accoglimento integrale dell'opposizione proposta da e la conseguente revoca CP_1 del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte di ciò, considerata la manifesta infondatezza della domanda ex art. 119 T.U.B., sottolineata la condotta processuale tenuta nel presente giudizio dallo stesso opposto, che ha espresso una generica contestazione della prospettazione difensiva dell'opponente, resistendo all'opposizione, in assenza di allegazioni specifiche e di elementi di prova di segno contrario, pur avendo avuto contezza del fatto che il riscontro della banca era avvenuto entro il termine e che l'azione monitoria era stata avanzata per ottenere la consegna di documenti di cui l'istante era già in possesso, conduce a configurare una responsabilità del ai sensi dell'art. 96 comma 3° cpc , avendo egli agito, CP_2 sin dalla fase monitoria, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle domande proposte,
e per l'effetto va condannato , in accoglimento della domanda proposta dalla opponente, al pagamento a favore dell'opponente di una somma che, in considerazione del valore della controversia e della sostanziale inconsistenza della articolazione difensiva svolta , si ritiene equo determinare nella misura di 1/3 di quella liquidata di seguito a titolo di spese processuale per i compensi, che va quantificata nella somma di € 968,66.
Quanto alle spese processuali, vista la evidente soccombenza dell'opposto, vanno poste a carico dello stesso e liquidate come da dispositivo che segue ai sensi del dm n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva prestata ( valore indeterminato, complessità bassa, fascia media) .
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3067/2023 R.G., in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di CP_1 CP_2
, revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2023 opposto come in atti e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento a favore di della somma di € 968,66, per le causali Controparte_2 CP_1 di cui in parte motiva, oltre che al rimborso in favore di delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella complessiva somma di euro 2.905,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.,
Siracusa, 29 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore