Sentenza 26 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2019, n. 39406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39406 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OD NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. FRANCESCA CACCAVALE per la parte civile e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato con conferma delle statuizioni civili e deposita conclusione scritte e nota spese;
udito l'avv. DOMENICO MARIANI che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 30/5/2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO in data 8/11/2017, dichiarava non doversi procedere perché il reato di cui all'art. 642 cod. pen. era estinto per prescrizione e confermava nel resto la condanna nei confronti di OD NZ al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado.
1. IN DA veniva rinviato a giudizio per avere denunciato alla compagnia di assicurazioni Allianz un sinistro relativo al presunto all'allagamento dell'immobile dove era sita la propria attività commerciale a seguito del quale avrebbero subito danni sia l'immobile che, soprattutto, la merce in questo contenuta. In specifico al DA veniva contestato di avere prodotto all'assicurazione una serie di fatture false relative alla merce danneggiata. All'esito del processo di primo grado il Tribunale, ritenuto che il sinistro si era effettivamente effettuato e che, però, sei delle fatture prodotte erano comunque false, dichiarava l'imputato responsabile del reato contestato e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita nel giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello la difesa evidenziando che le sei fatture non erano false e che comunque queste si riferivano a merce effettivamente rinvenuta nel negozio tra quella danneggiata. Quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, poi, la difesa rilevava che l'eventuale falsità dei documenti non avrebbe avuto alcuna incidenza in merito alla quantificazione del danno e, pertanto, quanto alla configurabilità del reato. La circostanza che i danni, come confermato dai periti, dovevano essere quantificati, come poi realmente fatto, in base al valore effettivo ed attuale della merce e non sulla base della documentazione contabile, infatti, imporrebbe di ritenere che le citate fatture siano del tutto irrilevanti. La Corte territoriale, ritenuto infondato l'appello e considerato che il termine di prescrizione era nel frattempo interamente decorso, dichiarava non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione e confermava le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo. 2.1. "Motivazione mancante, contraddittoria ed illogica, ex art. 606 lett. e) c.p.p. - Travisamento per omissione - in relazione alla corretta applicazione degli artt. 49, comma 2 e 642 c.p.". La difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe motivato quanto all'effettiva incidenza, in termini di idoneità della condotta, delle sei fatture ritenute false. Tali documenti, infatti, esibiti peraltro dall'imputato solo in un secondo momento, successivo alla presentazione della denuncia del sinistro ed a richiesta del perito incaricato dall'assicurazione, sarebbero e sarebbero stati in concreto del tutto ininfluenti per addivenire alla quantificazione del danno. Tale circostanza, peraltro, sarebbe chiaramente emersa nel corso del dibattimento, ed in specifico dall'elaborato peritale acquisito che i giudici di merito non avrebbero considerato, incorrendo nel c.d. travisamento per omissione della prova. La questione, d'altro canto, proprio perché ciò era stato escluso dalla prova non considerata, non potrebbe ritenersi superata dall'affermazione della Corte, secondo la quale le fatture avrebbero comunque una valenza sulla quantificazione del danno. Da ultimo la difesa ribadisce inoltre che le fatture, che si riferiscono a delle gonne scamosciate rinvenute dai periti nel negozio, non sarebbero neanche da considerarsi false.
3. In data 31 luglio 2019 è pervenuta in cancelleria una memoria redatta dall'avv. Della Pietra nell'interesse della parte civile nella quale, evidenziato che il dedotto vizio di motivazione sarebbe manifestamente infondato, si richiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato e che le statuizioni civili siano confermate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Le doglianze della difesa circa la carenza di motivazione ed il travisamento della prova in merito all'applicazione degli articoli 49 e 642 cod. pen. sono manifestamente infondate. Come correttamente evidenziato anche dalla stessa Corte territoriale, infatti, il reato di cui all'art. 642 cod. pen. è un reato a consumazione anticipata e pertanto non ha alcun rilievo l'effettivo conseguimento o meno di un vantaggio da parte dell'autore e, di conseguenza, il danno e se questo si determini o meno. Il reato, quindi, si consuma nel momento stesso in cui viene presentata una denuncia per un sinistro non avvenuto ovvero tale denuncia sia comunque "alterata" ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016 - dep. 29/02/2016, P.G. in proc. Nucera, Rv. 266235). Sotto questo profilo, nel caso di specie la denuncia del sinistro, effettivamente avvenuto, è stata comunque in qualche modo alterata dalla presentazione di documentazione falsa (circa la falsità la Corte motiva evidenziando che si trattava di fatture apparentemente emesse da una ditta poi risultata inesistente e su fogli A4 non intestati). Le fatture false prodotte, d'altro canto, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, non erano in astratto inidonee ad incidere sulla quantificazione del danno.A pagina 8 della perizia allegata all'atto di ricorso per dedurre il travisamento per omissione della stessa, infatti, risulta che il consulente della parte assicurata aveva richiesto procedersi alla quantificazione del valore del danno relativo alle merci "unicamente in base ai valori desumibili dalle fatture di acquisto corrispondenti agli articoli/cose danneggiati". Posizione questa, come risulta a pagina 10, poi tenuta in una qualche considerazione dallo stesso perito dell'assicurazione che, come si legge a pagina 13, ha evidenziato che "il collegio riferisce altresì che: il valore delle cose assicurate preesistenti al sinistro è stato determinato anche sulla base della documentazione contabile esibita dalla Società Assicurata e, segnatamente, delle fatture, dei documenti di trasporto ...". Elemento questo che, pertanto, conferma l'idoneità della documentazione falsa prodotta, parte integrante della denuncia di sinistro e della richiesta di liquidazione del danno, a far conseguire all'assicurato un vantaggio illecito. La doglianza, in relazione alla quale i giudici di merito si erano sin dal primo grado pronunciati (cfr. pag. 5 della sentenza), è pertanto manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz S.p.A., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA. Così deciso in Roma, 11 settembre 2019 Il Consigl