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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE IN - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8734 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GARZIA C.F._2
NI presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo: di aver contratto matrimonio in Ercolano il 06/06/2016; che dal matrimonio era nata una figlia: il 30.11.2016; Per_1 che i coniugi avevano fissato la propria casa familiare in Ercolano, alla via Trentola II;
1 che il sig. era dipendente presso la e percepiva, durante Parte_1 Controparte_2
i periodi di imbarco, una retribuzione mensile di circa € 2.500,00; che il sig. era, altresì, gravato del pagamento mensile della rata di mutuo di € Parte_1
745,00, nonché della rata mensile del finanziamento ottenuto per la ristrutturazione dell'immobile, pari ad € 570,00; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“H) pronunziare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
I) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 residenza privilegiata della medesimi presso la madre, in Ercolano (Na) alla via Trentola II n.
16/BIS, nella casa coniugale assegnatale, per la quale essa sosterrà tutte le spese Controparte_1 ordinarie (condominio, Tari, etc.) ed il costo delle utenze;
J) disporre la seguente regolamentazione del diritto di visita:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà (compatibilmente con precedenti impegni o impedimenti della prole, nonché dell'altro coniuge) e, comunque, nei week- end, a settimane alterne, dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera ore 19:00;
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dalla uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
2 - per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (salvo che la ricorrenza venga festeggiata in ludoteche, locali, etc.). Il tutto, salvo diversamente concordato tra le parti;
K) porre a carico di un assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento per la figlia;
Per_1
L) esonerare – che provvederà a pagare interamente le future rate del mutuo e Parte_1 del finanziamento innanzi richiamati – dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie;
M) porre a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_1 per la minore (in particolare: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN), purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
Controparte_1
N) le parti continueranno a percepire nella misura del 50% ciascuno l'importo spettante a titolo di assegno unico;
O) lascerà formalmente la casa coniugale successivamente all'udienza di Parte_1 separazione, portando via con sé i propri effetti personali;
P) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica attuale e, pertanto, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
Q) le parti, sin d'ora, si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per la figlia minore;
R) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Il P.M. esprimeva parere contrario alla separazione con riferimento all'importo esiguo dell'assegno di mantenimento previsto per la minore di 200 euro, ritenuto “inidoneo al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della stessa”.
A tal riguardo, lo scrivente Collegio ritiene opportuno valorizzare il dato rappresentato dal pagamento da parte del sig. delle “future rate del mutuo e del finanziamento innanzi Pt_1 richiamati”, come espressamente pattuito al punto l) delle condizioni dell'accordo.
Sul punto, giova rammentare il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può legittimamente imporre a carico di un genitore, quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di voce di spesa sufficientemente determinata e strumentale alla soddisfazione delle esigenze in
3 vista delle quali detto obbligo è disposto (cfr., Sentenza n. 20139 del 03/09/2013; Corte di
Cassazione, ordinanza n. 28237 del 28 settembre 2022.)
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.24, parte I, S. N, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Presidente est.
AE IN
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