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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN NE
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IN NE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 30/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/06/2022, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SORANO (Serie B, Parte II, atto n. 1, anno 2022), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 30/09/2025. Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 21/07/2021). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente alla rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne”; pertanto, le parti, all'udienza del
30/09/2025, hanno precisato che l'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 30/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SORANO (Serie B, Parte II, atto n. 1, anno
2022), contratto tra in data Parte_3 Parte_2
25/06/2022;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 30/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN NE
E
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_2 C.F._2
IN NE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 30/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/06/2022, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SORANO (Serie B, Parte II, atto n. 1, anno 2022), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 30/09/2025. Dall'unione della coppia è nata la figlia (il 21/07/2021). Per_1
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole “subordinatamente alla rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT dell'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne”; pertanto, le parti, all'udienza del
30/09/2025, hanno precisato che l'assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza del 30/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SORANO (Serie B, Parte II, atto n. 1, anno
2022), contratto tra in data Parte_3 Parte_2
25/06/2022;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza del 30/09/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti