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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4557/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
dott. Alberto Cecconi Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. v.g. 4557/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] C . Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] [...], C.F.
[...] Parte_2 C.F._2
, entrambi rappresentati e difese dagli avv.ti Maria Alessandra Pisano e Bruno
[...]
Neri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Livorno, Corso Amedeo n.
61
reclamanti nei confronti di
Controparte_1
, in persona del Conservatore dei Registri pro
[...] CP_2
tempore, con sede in Via Lampredi n. 71- Loc. Porta a Terra - 57121 Livorno
Reclamata
e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero presso il Tribunale Civile di Livorno con sede in Livorno, Via
Falcone e Borsellino, pec: Email_1
Reclamo ex artt. 2674 bis e 113 ter disp. att. c.c.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza dell'11
febbraio 2025, osserva quanto segue:
1.Con ricorso ex artt. 2674 bis e 113 ter disp. att. c.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia - in accoglimento del presente reclamo, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Livorno di rendere definitiva la trascrizione della sentenza emessa dal
Tribunale di Livorno n. 488/2003 del 12.2.2003 nell'ambito del giudizio R.G. n.
658/1993 e, se del caso, della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1456/2004
emessa il 2.7.2004 che confermava la sentenza di primo grado, di cui alla nota
presentata all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Livorno il
12.11.2024 avente registro generale n. 19098 e registro particolare n. 13622 e
Protocollo di richiesta LI 71999/1 del 2024 per l'avvenuto acquisto a titolo di
usucapione a favore dei sig.ri e e a carico del sig. Parte_1 Parte_2 Per_1
(deceduto) del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località
[...]
il Poggione distinto nel Catasto terreni di TT al foglio 100, particella 161;
- per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno di annotare
a margine della formalità eseguita con riserva in data 12.11.2024 quanto previsto e
dettato dall'art. 113-ter, comma 4, Disp. Att. c.c..
- Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di giudizio”.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano quanto segue.
2 L'avv. Bruno Neri aveva rappresentato gli odierni reclamanti nel giudizio Pt_1
di primo grado instaurato dall'attore (deceduto in data 1.2.2016) Persona_1
avverso i predetti reclamanti, iscritto dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. 658/1993) e definito con sentenza emessa in data 12.2.2003 n. 488/2003 con cui veniva rigettata la domanda dell'attore ed accolta la riconvenzionale formulata dai Per_1 Pt_1
dichiarando maturata in loro favore “l'acquisizione a titolo di usucapione della
proprietà dell'appezzamento di terreno posto in comune di TT, fraz. Parrana
S. Giusto, loc. Il Poggione censito al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 100, dalla
particella 161 di ha. 0.08.20” ed ordinando la trascrizione della pronuncia nella
Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio del territorio di Livorno.
interponeva gravame avverso la predetta pronuncia e la Corte d'Appello Persona_1
di Firenze (R.G. 1161/A/2003) con sentenza n. 1456/2004 emessa in data 2.7.2004
confermava l'impugnata pronuncia così statuendo “l'avvenuto acquisto a titolo di
usucapione per continuato possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e non interrotto
della piena proprietà del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto,
località il Poggione distinto nel Catasto terreni del Comune di TT al foglio
100, particella 161, da parte dei sig.ri e i quali sono Parte_1 Parte_2
succeduti quali eredi legittimi nel possesso già goduto dal defunto padre sig. ER
, nato a [...] il [...], deceduto a Livorno in data 11 luglio
[...]
1992”.
Resisi conto che entrambe le sopra richiamate sentenze non erano state mai trascritte i ricorrenti davano incarico ai propri difensori di procedere alla relativa trascrizione in loro favore e contro Persona_1
3 Il Conservatore dei registri immobiliari di Livorno, tuttavia, eseguiva la formalità
richiesta con riserva. Ed infatti, nella nota di trascrizione del 12.11.2024 avente registro generale n. 19098 e registro particolare n. 13622 così motivava: “sia nella sentenza di
primo grado che in quella di secondo, mancano i dati anagrafici dei soggetti,
soprattutto di quelli a favore. Si ritiene che non possano essere identificati senza dubbio
ai sensi dell'art. 2659.c.c”.
In punto di diritto i reclamanti allegavano: i) che ai sensi dell'art. 2659 c.c. dalla nota di trascrizione deve emergere il nome, il cognome delle parti, il codice fiscale, etc.
dovendo la predetta nota contenere tutti i dati delle parti a favore e contro, nonché
l'oggetto della trascrizione;
ii) che le due pronunce - ormai passate in giudicato non avendo il interposto alcun ricorso per Cassazione – risulterebbero trascrivibili Per_1
avendone il Tribunale di Livorno già ordinato la trascrizione;
iii) che i fascicoli cartacei di parte sarebbero ormai irreperibili salvo le copie della citazione in appello e della comparsa di costituzione in appello;
iv) che la mancanza dei dati anagrafici delle parti nelle suddette sentenze, rilevata dal Conservatore potrebbe essere superata “non solo
dalla nota di trascrizione (doc. 6), ma altresì dalla visura catastale storica, che qui si
allega (doc.7) da cui emerge con chiarezza che il terreno usucapito, richiamato dalla
sentenza di 1° a pag. 2 e dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze a pag. 1,
identificato al Catasto Terreni del Comune di TT al foglio 100 particella 161
sono intestati ai sig.ri , nata TT il 18.2.1947 c.f. Parte_1 [...]
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_2 C.F._2
e provengono da , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Persona_1 [...]
, visura storica catastale che riporta altresì i dati della sentenza della C.F._4
Corte di Appello di Firenze, ossia rep. N. 1656 e indica “trasferimento usucapione””.
4 L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno Ufficio Provinciale-Territorio
Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare depositava in data 6 febbraio 2025 note difensive con le quali contestava le tesi attoree e concludeva per il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, il Collegio si riservava la decisione.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che vada dunque accolto in ragione della motivazione che segue.
In via preliminare, attese le considerazioni dell' di Controparte_1
Pubblicità Immobiliare di Livorno sul sistema di pubblicità immobiliare,
sull'opponibilità ai terzi delle trascrizioni di sentenze/atti giudiziari e sul necessario rigore richiesto al Conservatore in sede di controllo della nota di trascrizione, non sembra superfluo rammentare che per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota,
viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (Cass.,Sez. 2,
Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024, Rv. 670751 – 01; in senso conforme, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30642 del 28/11/2024, Rv. 673009 – 01; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
18892 del 31/08/2009, Rv. 609584; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3590 del 25/03/1993, Rv.
481562; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 27/06/1992, Rv. 477972; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10774 del 14/10/1991, Rv. 474196).
5 In altri termini, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nulla rilevi l'effettivo contenuto dell'atto (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 4726 del 19/02/2019, Rv. 652832).
Come noto, l'accertamento della sufficienza, o meno, degli elementi contenuti nella nota di trascrizione ai fini della corretta individuazione dei beni che ne formano oggetto si risolve in un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, dovendosi dare continuità, sul punto, all'ulteriore principio secondo cui “In forza dell'art. 2665 c.c. non
ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della
trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e
sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza,
soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile
dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune
da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018, Rv. 648808).
Va ribadito, dunque, il principio e criterio generale secondo cui la nota di trascrizione deve essere autosufficiente (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del
26/04/2024, Rv. 670751 - 01).
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve darsi atto di una circostanza pacifica ed incontestata: la nota di trascrizione presentata dagli odierni reclamanti era del tutto corretta, completa in ogni sua parte (ivi compresa quella relativa alle generalità dei soggetti in favore dei quali veniva richiesta la trascrizione della pronuncia) e presentava tutti gli elementi necessari per poter procedere alla relativa trascrizione.
6 Se è pur vero che il titolo (sentenza del Tribunale di Livorno n. 488/2003 del 12.2.2003
resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 658/1993 ed avente come parti in causa gli odierni reclamanti ed il sig. - quest'ultimo deceduto in data 1° febbraio 2016 Persona_1
come da certificato di morte in atti) non presentava alcun riferimento al codice fiscale ed alla data di nascita degli odierni reclamanti e se è vero che sia l'atto di appello interposto dal he la comparsa di costituzione in appello dei sigg.ri Per_1 Pt_1
si limitavano ad indicare, per quanto più strettamente interessa ai nostri fini, solo il nome ed il cognome degli appellati è altresì vero che dal compendio Pt_1
probatorio prodotto dai sigg.ri vi è una pletora di elementi univocamente Pt_1
indizianti l'esatta corrispondenza tra gli odierni reclamanti ed i soggetti convenuti nel citato giudizio svoltosi nel 2003 dinanzi all'intestato Tribunale e risultanti vittoriosi in sede di appello dinanzi alla Corte territoriale (e, per l'effetto, proprietari del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località il Poggione distinto nel Catasto
terreni di TT al foglio 100, particella 161).
A tal fine, il Collegio intende valorizzare le seguenti documentate circostanze: i) la visura catastale prodotta dai reclamanti sub allegato 7 in cui sono stati correttamente indicate sia le complete generalità (comprensive, dunque, di codice fiscale e data di nascita) dei reclamanti sia l'intervenuta pronuncia dichiarativa della maturata usucapione del terreno che oggi ci occupa;
ii) l'esatta corrispondenza tra la residenza dei reclamanti e (cfr. certificati di residenza versati Parte_3 Parte_1
in atti) e la residenza dei soggetti appellati ( e Parte_2 Parte_1
indicata a pag. 13 dell'atto di appello proposto dall'allora soccombente Persona_1
avverso la pronuncia del Giudice di prime cure;
iii) la sezione D (“Ulteriori
informazioni”) della nota di trascrizione che oggi ci occupa da cui si evince quanto
7 segue: “La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1456 emessa in data 2 luglio
2004, repertorio n. 1656, cronologico n. 9214, ha confermato la sentenza n. 488 emessa
dal Tribunale di Livorno in data 12 febbraio 2003, repertorio n. 460, mediante la quale
è stato dichiarato l'acquisto a titolo di usucapione, per continuato possesso
ultraventennale, pacifico, pubblico e non interrotto, della piena proprietà del terreno
sito nel Comune di TT, frazione Parrana San Giusto, Località Il Poggione,
distino nel catasto terreni del Comune di TT al foglio 100 con la particella
161, da parte dei signori e i quali sono succeduti Parte_1 Parte_2
quali eredi legittimi nel possesso già goduto dal defunto padre signor ER
, nato a [...] il [...], deceduto a Livorno in data 11 luglio
[...]
1992. Si esonera il signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua
responsabilità per la formalità richiesta e per i dati non risultanti dal titolo. Si richiede
la trascrizione con riserva”.
Il Tribunale non ritiene verosimile che a fronte di tali eloquenti dati documentali e, alla luce del passaggio in giudicato di una pronuncia resa dalla Corte territoriale nel lontano
2004, si sia dinanzi solo ad una singolarissima omonimia tra gli appellati vittoriosi del relativo giudizio d'appello e gli odierni reclamanti richiedenti la trascrizione del titolo.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del reclamo con ogni conseguenza di legge.
Relativamente al regolamento delle spese, deve essere seguito il consolidato orientamento secondo cui “il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei
registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una
trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha
natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la
risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge,
8 dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile
una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a
"sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in
giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle
spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.,
avendo tale pronuncia valenza decisoria” (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15131 del
20/07/2015, Rv. 636206 – 01; in senso conforme, di recente, Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022, Rv. 664371 - 01).
Nulla andrà quindi disposto in punto spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
accoglie il reclamo e per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Livorno di trascrivere senza alcuna riserva la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno
n. 488/2003 del 12.2.2003 nell'ambito del giudizio R.G. n. 658/1993 e la sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 1456/2004 emessa il 2.7.2004, titoli giudiziali quest'ultimi che hanno accertato l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione a favore dei sig.ri e e a carico del sig. (deceduto) del Parte_1 Parte_2 Persona_1
terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località il Poggione distinto nel
Catasto terreni di TT al foglio 100, particella 161
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al P.M. del presente provvedimento.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
9 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alberto Cecconi dott. Massimo Orlando
10
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
dott. Alberto Cecconi Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. v.g. 4557/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] C . Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] [...], C.F.
[...] Parte_2 C.F._2
, entrambi rappresentati e difese dagli avv.ti Maria Alessandra Pisano e Bruno
[...]
Neri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Livorno, Corso Amedeo n.
61
reclamanti nei confronti di
Controparte_1
, in persona del Conservatore dei Registri pro
[...] CP_2
tempore, con sede in Via Lampredi n. 71- Loc. Porta a Terra - 57121 Livorno
Reclamata
e con l'intervento del
1 Pubblico Ministero presso il Tribunale Civile di Livorno con sede in Livorno, Via
Falcone e Borsellino, pec: Email_1
Reclamo ex artt. 2674 bis e 113 ter disp. att. c.c.
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza dell'11
febbraio 2025, osserva quanto segue:
1.Con ricorso ex artt. 2674 bis e 113 ter disp. att. c.c. i ricorrenti hanno adito l'intestato
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia - in accoglimento del presente reclamo, ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Livorno di rendere definitiva la trascrizione della sentenza emessa dal
Tribunale di Livorno n. 488/2003 del 12.2.2003 nell'ambito del giudizio R.G. n.
658/1993 e, se del caso, della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1456/2004
emessa il 2.7.2004 che confermava la sentenza di primo grado, di cui alla nota
presentata all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Livorno il
12.11.2024 avente registro generale n. 19098 e registro particolare n. 13622 e
Protocollo di richiesta LI 71999/1 del 2024 per l'avvenuto acquisto a titolo di
usucapione a favore dei sig.ri e e a carico del sig. Parte_1 Parte_2 Per_1
(deceduto) del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località
[...]
il Poggione distinto nel Catasto terreni di TT al foglio 100, particella 161;
- per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno di annotare
a margine della formalità eseguita con riserva in data 12.11.2024 quanto previsto e
dettato dall'art. 113-ter, comma 4, Disp. Att. c.c..
- Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di giudizio”.
A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano quanto segue.
2 L'avv. Bruno Neri aveva rappresentato gli odierni reclamanti nel giudizio Pt_1
di primo grado instaurato dall'attore (deceduto in data 1.2.2016) Persona_1
avverso i predetti reclamanti, iscritto dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. 658/1993) e definito con sentenza emessa in data 12.2.2003 n. 488/2003 con cui veniva rigettata la domanda dell'attore ed accolta la riconvenzionale formulata dai Per_1 Pt_1
dichiarando maturata in loro favore “l'acquisizione a titolo di usucapione della
proprietà dell'appezzamento di terreno posto in comune di TT, fraz. Parrana
S. Giusto, loc. Il Poggione censito al N.C.T. dello stesso Comune al foglio 100, dalla
particella 161 di ha. 0.08.20” ed ordinando la trascrizione della pronuncia nella
Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio del territorio di Livorno.
interponeva gravame avverso la predetta pronuncia e la Corte d'Appello Persona_1
di Firenze (R.G. 1161/A/2003) con sentenza n. 1456/2004 emessa in data 2.7.2004
confermava l'impugnata pronuncia così statuendo “l'avvenuto acquisto a titolo di
usucapione per continuato possesso ultraventennale, pacifico, pubblico e non interrotto
della piena proprietà del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto,
località il Poggione distinto nel Catasto terreni del Comune di TT al foglio
100, particella 161, da parte dei sig.ri e i quali sono Parte_1 Parte_2
succeduti quali eredi legittimi nel possesso già goduto dal defunto padre sig. ER
, nato a [...] il [...], deceduto a Livorno in data 11 luglio
[...]
1992”.
Resisi conto che entrambe le sopra richiamate sentenze non erano state mai trascritte i ricorrenti davano incarico ai propri difensori di procedere alla relativa trascrizione in loro favore e contro Persona_1
3 Il Conservatore dei registri immobiliari di Livorno, tuttavia, eseguiva la formalità
richiesta con riserva. Ed infatti, nella nota di trascrizione del 12.11.2024 avente registro generale n. 19098 e registro particolare n. 13622 così motivava: “sia nella sentenza di
primo grado che in quella di secondo, mancano i dati anagrafici dei soggetti,
soprattutto di quelli a favore. Si ritiene che non possano essere identificati senza dubbio
ai sensi dell'art. 2659.c.c”.
In punto di diritto i reclamanti allegavano: i) che ai sensi dell'art. 2659 c.c. dalla nota di trascrizione deve emergere il nome, il cognome delle parti, il codice fiscale, etc.
dovendo la predetta nota contenere tutti i dati delle parti a favore e contro, nonché
l'oggetto della trascrizione;
ii) che le due pronunce - ormai passate in giudicato non avendo il interposto alcun ricorso per Cassazione – risulterebbero trascrivibili Per_1
avendone il Tribunale di Livorno già ordinato la trascrizione;
iii) che i fascicoli cartacei di parte sarebbero ormai irreperibili salvo le copie della citazione in appello e della comparsa di costituzione in appello;
iv) che la mancanza dei dati anagrafici delle parti nelle suddette sentenze, rilevata dal Conservatore potrebbe essere superata “non solo
dalla nota di trascrizione (doc. 6), ma altresì dalla visura catastale storica, che qui si
allega (doc.7) da cui emerge con chiarezza che il terreno usucapito, richiamato dalla
sentenza di 1° a pag. 2 e dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze a pag. 1,
identificato al Catasto Terreni del Comune di TT al foglio 100 particella 161
sono intestati ai sig.ri , nata TT il 18.2.1947 c.f. Parte_1 [...]
e nato a [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_2 C.F._2
e provengono da , nato a [...] il [...], c.f.
[...] Persona_1 [...]
, visura storica catastale che riporta altresì i dati della sentenza della C.F._4
Corte di Appello di Firenze, ossia rep. N. 1656 e indica “trasferimento usucapione””.
4 L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno Ufficio Provinciale-Territorio
Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare depositava in data 6 febbraio 2025 note difensive con le quali contestava le tesi attoree e concludeva per il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, il Collegio si riservava la decisione.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che vada dunque accolto in ragione della motivazione che segue.
In via preliminare, attese le considerazioni dell' di Controparte_1
Pubblicità Immobiliare di Livorno sul sistema di pubblicità immobiliare,
sull'opponibilità ai terzi delle trascrizioni di sentenze/atti giudiziari e sul necessario rigore richiesto al Conservatore in sede di controllo della nota di trascrizione, non sembra superfluo rammentare che per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota,
viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari (Cass.,Sez. 2,
Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024, Rv. 670751 – 01; in senso conforme, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30642 del 28/11/2024, Rv. 673009 – 01; Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 4842 del 19/02/2019, Rv. 652628; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
18892 del 31/08/2009, Rv. 609584; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3590 del 25/03/1993, Rv.
481562; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 27/06/1992, Rv. 477972; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10774 del 14/10/1991, Rv. 474196).
5 In altri termini, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza che a nulla rilevi l'effettivo contenuto dell'atto (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 4726 del 19/02/2019, Rv. 652832).
Come noto, l'accertamento della sufficienza, o meno, degli elementi contenuti nella nota di trascrizione ai fini della corretta individuazione dei beni che ne formano oggetto si risolve in un giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, dovendosi dare continuità, sul punto, all'ulteriore principio secondo cui “In forza dell'art. 2665 c.c. non
ogni omissione od inesattezza nella nota di trascrizione determina l'invalidità della
trascrizione stessa, ma solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e
sulla natura giuridica dell'atto; e l'accertamento dell'esistenza dello stato di incertezza,
soprattutto ove incentrato sulla ritenuta idoneità dell'univocità del riferimento ritraibile
dal codice fiscale, costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se immune
da vizi logici e giuridici e sorretto da congrua motivazione” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13543 del 30/05/2018, Rv. 648808).
Va ribadito, dunque, il principio e criterio generale secondo cui la nota di trascrizione deve essere autosufficiente (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del
26/04/2024, Rv. 670751 - 01).
Applicate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve darsi atto di una circostanza pacifica ed incontestata: la nota di trascrizione presentata dagli odierni reclamanti era del tutto corretta, completa in ogni sua parte (ivi compresa quella relativa alle generalità dei soggetti in favore dei quali veniva richiesta la trascrizione della pronuncia) e presentava tutti gli elementi necessari per poter procedere alla relativa trascrizione.
6 Se è pur vero che il titolo (sentenza del Tribunale di Livorno n. 488/2003 del 12.2.2003
resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 658/1993 ed avente come parti in causa gli odierni reclamanti ed il sig. - quest'ultimo deceduto in data 1° febbraio 2016 Persona_1
come da certificato di morte in atti) non presentava alcun riferimento al codice fiscale ed alla data di nascita degli odierni reclamanti e se è vero che sia l'atto di appello interposto dal he la comparsa di costituzione in appello dei sigg.ri Per_1 Pt_1
si limitavano ad indicare, per quanto più strettamente interessa ai nostri fini, solo il nome ed il cognome degli appellati è altresì vero che dal compendio Pt_1
probatorio prodotto dai sigg.ri vi è una pletora di elementi univocamente Pt_1
indizianti l'esatta corrispondenza tra gli odierni reclamanti ed i soggetti convenuti nel citato giudizio svoltosi nel 2003 dinanzi all'intestato Tribunale e risultanti vittoriosi in sede di appello dinanzi alla Corte territoriale (e, per l'effetto, proprietari del terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località il Poggione distinto nel Catasto
terreni di TT al foglio 100, particella 161).
A tal fine, il Collegio intende valorizzare le seguenti documentate circostanze: i) la visura catastale prodotta dai reclamanti sub allegato 7 in cui sono stati correttamente indicate sia le complete generalità (comprensive, dunque, di codice fiscale e data di nascita) dei reclamanti sia l'intervenuta pronuncia dichiarativa della maturata usucapione del terreno che oggi ci occupa;
ii) l'esatta corrispondenza tra la residenza dei reclamanti e (cfr. certificati di residenza versati Parte_3 Parte_1
in atti) e la residenza dei soggetti appellati ( e Parte_2 Parte_1
indicata a pag. 13 dell'atto di appello proposto dall'allora soccombente Persona_1
avverso la pronuncia del Giudice di prime cure;
iii) la sezione D (“Ulteriori
informazioni”) della nota di trascrizione che oggi ci occupa da cui si evince quanto
7 segue: “La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1456 emessa in data 2 luglio
2004, repertorio n. 1656, cronologico n. 9214, ha confermato la sentenza n. 488 emessa
dal Tribunale di Livorno in data 12 febbraio 2003, repertorio n. 460, mediante la quale
è stato dichiarato l'acquisto a titolo di usucapione, per continuato possesso
ultraventennale, pacifico, pubblico e non interrotto, della piena proprietà del terreno
sito nel Comune di TT, frazione Parrana San Giusto, Località Il Poggione,
distino nel catasto terreni del Comune di TT al foglio 100 con la particella
161, da parte dei signori e i quali sono succeduti Parte_1 Parte_2
quali eredi legittimi nel possesso già goduto dal defunto padre signor ER
, nato a [...] il [...], deceduto a Livorno in data 11 luglio
[...]
1992. Si esonera il signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua
responsabilità per la formalità richiesta e per i dati non risultanti dal titolo. Si richiede
la trascrizione con riserva”.
Il Tribunale non ritiene verosimile che a fronte di tali eloquenti dati documentali e, alla luce del passaggio in giudicato di una pronuncia resa dalla Corte territoriale nel lontano
2004, si sia dinanzi solo ad una singolarissima omonimia tra gli appellati vittoriosi del relativo giudizio d'appello e gli odierni reclamanti richiedenti la trascrizione del titolo.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del reclamo con ogni conseguenza di legge.
Relativamente al regolamento delle spese, deve essere seguito il consolidato orientamento secondo cui “il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei
registri immobiliari (oggi direttore dell'Agenzia del territorio) di eseguire una
trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha
natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la
risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge,
8 dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile
una parte vittoriosa o soccombente, tanto che il presidente del tribunale si limita a
"sentire" il Conservatore e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in
giudicato; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle
spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.,
avendo tale pronuncia valenza decisoria” (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 15131 del
20/07/2015, Rv. 636206 – 01; in senso conforme, di recente, Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9742 del 25/03/2022, Rv. 664371 - 01).
Nulla andrà quindi disposto in punto spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
accoglie il reclamo e per l'effetto ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Livorno di trascrivere senza alcuna riserva la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno
n. 488/2003 del 12.2.2003 nell'ambito del giudizio R.G. n. 658/1993 e la sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 1456/2004 emessa il 2.7.2004, titoli giudiziali quest'ultimi che hanno accertato l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione a favore dei sig.ri e e a carico del sig. (deceduto) del Parte_1 Parte_2 Persona_1
terreno sito in TT, frazione Parrana S. Giusto, località il Poggione distinto nel
Catasto terreni di TT al foglio 100, particella 161
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed al P.M. del presente provvedimento.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
9 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Alberto Cecconi dott. Massimo Orlando
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