Decreto cautelare 26 settembre 2025
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2025
Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/04/2026, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10944 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in Qualità di Esercenti La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Vincenzo R.M. Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo GI ME Chiodi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della provvisoria assegnazione non comunicata di 12 ore di sostegno e 12 ore di assistenza
e per il riconoscimento del diritto
alla assegnazione di 18 ore di sostegno e di 16 ore di assistenza come previsto nel PEI
e per la condanna dei convenuti
al risarcimento del danno per 100 euro cadauno al giorno dalla notifica del ricorso sino all’adeguamento del PEI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo GI ME Chiodi di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa LA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati il 25 settembre 2025 e depositato in pari data i ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale, sul figliolo espongono che lo stesso frequenta la prima media dell’Istituto Comprensivo “GI ME Chiodi” di Roma.
Come descritto nel PEI, non esibito in ricorso, lo stesso è affetto dalle seguenti patologie: -OMISSIS-. Per tale ragione, il minore, come meglio specificato nel PEI, necessita di:
Ore di sostegno didattico: 18 h settimanali;
Ore Operatore Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione: 16 h settimanali.
Nonostante le sopraindicate previsioni, al minore sono state assegnate, dall’Istituto resistente, 12 ore di sostegno e 12 ore di assistenza.
2. I ricorrenti hanno, pertanto, proposto il ricorso in epigrafe, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di assegnazione al minore di 12 ore di sostegno e 12 ore di assistenza, nonché il riconoscimento del diritto dello stesso ad avere l’assistenza richiesta nel PEI e nel GLHO di 16 ore settimanali e 18 ore di sostegno come previsto nello stesso.
Con l’ordinanza cautelare n. 5903/2025, questo Tribunale ha accolto in parte l’istanza cautelare e, per l’effetto, confermato il decreto cautelare presidenziale n. 5186/2025 in relazione all’integrazione, fino a 18, delle ore di sostegno attribuite all’alunno.
3. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2026, previo avviso di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, formulato dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto l'attuazione del piano educativo individualizzato rientra nella giurisdizione del G.O. (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 8 novembre 2021 n. 32416).
Come, infatti, riportato a pagina 4 del ricorso in epigrafe, in tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25011 del 2014, hanno statuito che:
-“ il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario;
- che la giurisdizione del giudice ordinario scatta dunque a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione: in tal caso si è di fronte ad in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione-autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile ”.
5. Chiarita l’insussistenza della giurisdizione di questo Giudice nel caso di specie, vale la pena di segnalare come (se non inammissibile per difetto di giurisdizione), in relazione al ricorso in oggetto, andrebbe, in parte, dichiarata la cessazione della materia del contendere e in parte l’infondatezza del ricorso nel merito.
5.1. In particolare, in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di assegnazione di 12 ore di sostegno, andrebbe dichiarata la cessata materia del contendere in quanto l’istituto scolastico ha già provveduto (secondo quanto richiesto dal decreto di questa Sezione n. 5186/2025), con il Decreto N°1594 del 01.10.2025, a integrare, arrivando a 18, le ore di sostegno attribuite all’alunno.
5.2. Per il resto, il ricorso sarebbe infondato, perché, come emerge dalla memoria di Roma Capitale, il minore, per l’anno scolastico 2025/2026, è passato al ciclo di studi successivo, andando a frequentare il I anno della scuola secondaria di primo grado, con una frequenza complessiva a suo carico ridotta: dalle 40 ore settimanali effettuate nella scuola primaria, è passato a 30 ore settimanali. In base a ciò, in misura proporzionale, su un monte ore complessivo settimanale pari a 30 ore (non più 40), l’Amministrazione ha riconosciuto 12 ore di OEPAC settimanali all’alunno, invece di 16.
6. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, occorre dichiarare l’inammissibilità dell’odierno ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando nella fattispecie la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa.
7. Quanto alle spese di giudizio, si ritiene che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
LA AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AC | IE OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.