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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N° 573/2014 R.G.
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 09/12/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: avv. NE Ester anche per delega dell'avv. Gullo che insiste nel richiamo del ctu affinché possa ottemperare al mandato a suo tempo conferito dal tribunale tenuto conto che gli estratti conto bancari relativi al rapporto in questione sono regolarmente agli atti del giudizio e ciò avuto riguardo alla istanza del 17.03.2023. Evidenzia altresì che con provvedimento del 3.10.2025 la dott.ssa ha sospeso il giudizio n. 6/2021 Persona_1
avente lo stesso oggetto vertente fra le medesime parti e si riserva di depositare telematicamente detto provvedimento.
Avv. Santi Alesci per delega dell'avv. Parisi il quale si oppone alla richiesta di richiamo del CTU e precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e chiede che sia assunta in decisione con termine per note.
Il Giudice
Preliminarmente evidenzia che i documenti richiamati dalla parte attrice come acquisti al presente fascicolo, sono stati oggetto di provvedimento di stralcio che si conferma, poiché depositati senza preventiva autorizzazione.
Quindi, discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 573/2014 R. G. promossa da
con sede in Furnari (ME) c.da Paoluccia Parte_1
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Kennedy n. Parte_1
133, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ricciardi e rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonino CO Gullo ed Ester
NE, giusta procura in atti -parte attrice-
Contro
), in persona del dir. Controparte_1 P.IVA_2
, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale Controparte_2
dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria della Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Operai, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Comito -parte convenuta-
Oggetto: bancario.
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi Il Giudice All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia In nome del Popolo Italiano SENTENZA Per i seguenti motivi Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 03.03.2014 con cui l'attrice premetteva di aver intrattenuto rapporto di conto corrente bancario n. 2236.36 con la Filiale di Furnari, in relazione al Controparte_1 quale era stato concesso un affidamento di € 100.000,00, a tutt'oggi in essere, ed altresì un “conto anticipi” portante il n. 2552.55 estinto nel 2009. Assumeva che il predetto conto corrente presentasse, alla data dell'ultimo estratto conto, comunicato in data 30.9.2013, un saldo debitorio complessivo di € 96.344,30 e che il superiore saldo risultava errato, individuandone la causa nei tassi di interesse ultralegali o usurai, interessi anatocistici, competenze illegittimamente addebitate senza che ricorresse un accordo valido in tal senso. Conveniva quindi in giudizio con sede Controparte_1 legale in , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e CP_1 dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente portante il n° 2236.36 acceso presso l' ed intercorsi tra la Controparte_3
e la - in virtù della Parte_1 Controparte_1 quale è stata applicata, per tutta la durata del rapporto, la ricapitalizzazione
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trimestrale sugli interessi passivi, in contrasto con le norme inderogabili ed imperative ex art. 1283 cod. civ;
2. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola denominata “art. 7” contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto con la società attrice, per violazione dell'art. 1284, III comma cod.civ., secondo la quale “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza...”;
3. Ritenere e dichiarare che in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 1284 cod. civ. gli interessi passivi applicati agli scoperti del c/c n. 2236.36 devono essere calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 338/09);
4. Ritenere e dichiarare che in applicazione del citato art. 1284 cod. civ., gli interessi sui saldi attivi creditori, siano calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto;
5. Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 comma 2, c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto che l' Bancario convenuto ha CP_4 applicato per tutta la durata del rapporto e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte attrice alla restituzione delle spese indebitamente richieste dalla convenuta;
6. Ritenere e dichiarare, in applicazione degli artt. 1325 e CP_1
1346 c.c., la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente di che trattasi relative alle spese di chiusura periodica del conto;
7. Per i motivi di cui sopra ritenere e dichiarare l'erroneità del saldo debitorio riportato dalla CP_1 nell'ultimo estratto conto intestato alla società attrice;
8. Conseguentemente, per effetto della nullità di cui ai precedenti punti, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rideterminazione del saldo e all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente che saranno determinate in corso di causa, oltre gli interessi di mora ivi compresi gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo;
9. Accertare, comunque, se successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 l' CP_4
Bancario ha applicato, nel corso del rapporto dei conti correnti, interessi convenzionali in misura superiore a quanto previsto dai decreti di attuazione della citata Legge ed in caso di esito positivo dichiarare gli interessi sono stati pretesi ed applicati in misura “usuraria”, in quanto superiori a quella consentita dalla L. 108/1996, e per l'effetto, condannare, ai sensi del 2° comma dell'art.
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1815 c.c.; la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi applicati nel CP_1 corso del rapporto bancario oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi dal Giudice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 C.c.; 10. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno extracontrattuale ex CP_1 art. 2043 c.c., dalla stessa arrecato in virtù dell'ingiustificato recesso dal contratto di conto corrente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 11. Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. […]”. CP_1
Con comparsa del 21.10.2014 si costituiva Controparte_1 contestando gli avversi assunti e chiedendo di: “1) dichiarare
[...] inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare la Società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa”. Premetteva infatti in via preliminare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione e “nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc”. Inoltre, eccepiva la inammissibilità della domanda poiché “il rapporto di c/c oggetto di causa non risulta ancora chiuso …” e, nel merito, precisava che “…tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto intrattenuto dall'attore sono state espressamente convenute. Dichiarava inoltre che “…sin dall'1 luglio 2000 la banca esponente ha provveduto ad adeguare i contratti in senso conforme alla delibera emanata dal CICR il 09.02.2000 in attuazione dell'art. 120 T. U. bancario”. Eccepiva poi la decadenza riferibile al disposto dell'art. 1832 c. c. e dell'art. 119 comma III TUB sostenendo che “l'estratto conto non contestato dal cliente entro 60 giorni dal ricevimento (6 mesi per errori di calcolo od omissioni), rende inoppugnabili le partite in esso indicate”. Eccepiva infine la prescrizione decennale e la “infondatezza della domanda alla luce del principio della soluti retentio”. Alla prima udienza dell'11.11.2014 l'attrice evidenziava che pendeva procedimento di mediazione presso la Camera di Conciliazione CCIAA di Messina, al n. 82/2014, tra le parti e, per tale motivo, chiedeva un rinvio. Depositato in seguito il verbale del 3.12.20214 relativo alla mediazione svolta,
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con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa era rinviata al 28.09.2016. Con provvedimento del 29.01.2018, il giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.01.2018, alla luce dell'istanza formulata dall'attrice ex art. 210 c.p.c. e 119 – 4 del T.U.B. circa l'acquisizione in originale dei documenti indicati nella missiva del 17.02.2014 prodotta in atti di causa, accoglieva tale richiesta onerando parte convenuta al deposito di tale documentazione. Infine, disponeva c.t.u. contabile rinviando la causa all'udienza del 10.04.2018, e nominando CTU, nella persona del dott. , che accettava Persona_2
l'incarico depositando relazione il 14.11.2018. Successivamente, all'udienza del 22.11.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.09.2020 e poi rimessa anche per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2021. Accadeva quindi che, con note del 17.09.2021, parte attrice comunicasse che in data successiva all'udienza del 25.09.2020 apprendeva che: “a) In data 23.12.2019, la - ai sensi del T.U.B. e delle norme in Controparte_1 materia di cartolarizzazione - ha ceduto ad “ , società mandante CP_5 della “NEPRIX s.r.l.” il credito oggetto del presente giudizio relativo esattamente al contratto di c.c. bancario n. 2236 aperto presso la Filiale MPS di Furnari. b) La superiore circostanza è stata appresa dalla deducente in quanto la società cessionaria si è fatta lecita azionare in via monitoria il credito di cui al suddetto contratto nei confronti della medesima oltre che dei Parte_1 garanti, e notificare loro il relativo D.I. n. 394/2020 del 31.10.2020 (RG n. 1468/2020) con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 198.668,17 oltre interessi e spese legali accessorie (cfr. doc. all.). c) Il suddetto D.I. è stato opposto dalla deducente con opposizione regolarmente notificata ed iscritta al R.G. n. 6/2021, G.I. dott.ssa E. Di Giovanni, prima udienza 10.02.2022 (cfr. doc. all.). d) E' pertanto, accaduto che la documentazione contrattuale che l'On.le Tribunale aveva ordinato di esibire ex art. 210 c.p.c. alla Banca MPS con ben due ordinanze (del 22/23.11.2006 e del 29/30.01.2018), puntualmente disattese dalla convenuta, è stata “incredibilmente” depositata agli atti del suddetto procedimento monitorio (!) (cfr. doc. all.). Di tale, a tacer d'altro, singolare contegno processuale della convenuta – che, per un verso, rifiutandosi
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ingiustificatamente di esibire la documentazione relativa al rapporto di c.c. bancario, ha ostacolato ed impedito all'ausiliario del Giudice (C.T.U. dott.
) di poter espletare il mandato ricevuto, mentre, per altro verso, si è Per_2 fatta lecita consegnare alla cessionaria (al fine di consentirle CP_5
l'attivazione del procedimento monitorio) la predetta documentazione – l'On.le Tribunale ex art. 116, comma 2 cpc, non potrà non tenerne conto. In considerazione di ciò, i sottoscritti procuratori insistono affinchè l'On.le Tribunale voglia: 1) Alla luce della documentazione contabile oggi depositata (contratto di c.c. bancario ed estratti conto), rimettere la causa in istruttoria mediante richiamo del nominato CTU dott. , affinchè risponda ai Per_2 quesiti di cui al mandato giusta ordinanza del 29/30.01.2018; 2) Stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva – per la successione nel rapporto controverso della società quale cessionaria della cedente Banca Controparte_6
MPS Spa – al fine di evitare contrasti tra pronunce dello stesso Tribunale, rimettere il fascicolo al Presidente per la riunione al presente giudizio di quello portante il R.G. n. 6/2021, G.I. dott.ssa E. Di Giovanni (prossima ud. 10.02.2022). Sussistono, infatti, i presupposti della connessione ex art. 40 c.p.c. e ciò in quanto sono proposte davanti a giudici diversi due cause “le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo (…)”. 3) Tenuto conto del gravissimo contegno processuale della Banca MPS Spa, concretatosi nella inottemperanza all'ordine ex art. 210 cpc impartito dall' CP_7
(inottemperanza all'evidenza ingiustificata se si tiene conto che la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione è stata consegnata alla cessionaria disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura della CP_5
Repubblica per gli eventuali reati che dovessero ravvisarsi nella fattispecie. 4) Ove ritenuto necessario, stante la delicatezza delle questioni trattate, disporre la fissazione di una nuova udienza di discussione a trattazione orale con la presenza in aula degli Avvocati affinchè possano fornire eventuali ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti”. Con provvedimento del 14.02.2022, il Presidente del Tribunale si pronunciava sulla richiesta di riunione dell'odierno giudizio a quello portante il n. r. g. 6/2021
- G.I. dott.ssa E. Di Giovanni - ai sensi dell'art. 274 c. 2 c.p.c., così disponendo:
“il proc. n. 6/2021 sia chiamato dinanzi al giudice titolare del procedimento più
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anziano, n. 573/2014, con delega all'eventuale audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione”. Con decreto di regolamentazione udienza del 29.08.2022 la causa era rinviata al
13.09.2022 con l'assegnazione dei termini per la trattazione scritta. Con note d'udienza del 16.09.2022 parte attrice si riportava a quelle precedenti del 17.09.2021 insistendo in particolare nella domanda di rimessione della causa in istruttoria mediante richiamo del CTU e rilevando l'inottemperanza della convenuta rispetto all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. All'udienza del 23.09.2022, alla luce del provvedimento presidenziale del
14.02.2022, lo scrivente disponeva l'audizione delle parti per l'udienza del 20.12.2022 per decidere sulla istanza di riunione che era rigettata, non sussistendo i requisiti di legge, tenuto anche conto delle diverse fasi dello stato dei procedimenti in oggetto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.07.2023. Successivamente all'udienza del 13.10.2023 lo scrivente sottoponeva alle parti la seguente questione: “valutare se nel caso di specie può rappresentarsi una ipotesi di continenza di causa fra quella in esame e l'oggetto di quella pendente innanzi ad altro magistrato (dott.ssa Elisa Di Giovanni), iscritta al n. RG 6/2021 poiché il rapporto contrattuale oggetto di quel giudizio essendo identico a quello del presente riguarda un ambito temporale più ampio comprendendo la intera fase dalla apertura del conto fino alla sua chiusura.
Considerato che
è stata rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti invita le parti a valutare la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39 cpc comma 2. A tal fine concede alle parti termine per note di giorni 15 da oggi e fissa per il prosieguo la udienza del 24.01.2024 ore 11.30 disponendo la comparizione delle parti e del CTU”. All'udienza del 24.01.2024, il procuratore dell'attrice esibiva le note di trattazione scritta depositate nell'altro giudizio (R. G. n. 6/2021) in occasione della udienza dell'8.11.2023 aderendo alla ipotesi di continenza delle cause. Il procuratore di parte convenuta si opponeva alla produzione di qualsiasi documento, insistendo nelle proprie difese e chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni essendo la causa matura per la decisione. Dopo diversi rinvii anche per l'acquisizione del documento esibito alla udienza del 24.06.2024 - che doveva produrre parte attrice - la causa era rinviata
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all'udienza del 2.12.2024 per eventuale precisazione delle conclusioni. A tale udienza, preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento reso dal magistrato nel processo n. 6/21 RG, l'odierno decidente si riservava e, con ordinanza del 4.12.2024, ritenendo la causa decidibile allo stato degli atti, era fissata la udienza del 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni quindi, dopo diversi rinvii determinati dal carico di ruolo, la causa era rinviata, alla luce delle istanze di parte attrice, al 3.11.2025 “per la comparizione delle parti e precisazione delle conclusioni”. All'esito, erano rigettate le richieste dell'attrice, ivi compresa quella rivolta alla acquisizione dei documenti prodotti in atti con le “note di trattazione scritta” del 17.09.2021, disponendone la espunzione dal fascicolo telematico (espunzione limitata solo ai documenti non anche le note), in quanto non ritualmente prodotti e rinviava all'udienza del 02.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Quindi era rimessa alla udienza odierna per i medesimi adempimenti non avendo completato l'esame del fascicolo ai fini della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002), essendo la medesima di pronta soluzione nel merito data l'immediata percezione della carenza probatoria del diritto alla ripetizione di indebito richiesto dalla società attrice nei confronti di con la conseguenza che Controparte_1 ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Ciò detto. Richiamando le conclusioni di parte attrice (
1. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente portante il n° 2236.36 acceso presso l ed intercorsi tra la e la Controparte_3 Parte_1 [...]
- in virtù della quale è stata applicata, per Controparte_1
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tutta la durata del rapporto, la ricapitalizzazione trimestrale sugli interessi passivi, in contrasto con le norme inderogabili ed imperative ex art. 1283 cod. civ;
2. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola denominata “art. 7” contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto con la società attrice, per violazione dell'art. 1284, III comma cod.civ., secondo la quale “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza...”;
3. Ritenere e dichiarare che in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 1284 cod. civ. gli interessi passivi applicati agli scoperti del c/c n. 2236.36 devono essere calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 338/09);
4. Ritenere e dichiarare che in applicazione del citato art. 1284 cod. civ., gli interessi sui saldi attivi creditori, siano calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto;
5. Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 comma 2, c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto che l' Bancario convenuto ha applicato per tutta la CP_4 durata del rapporto e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte attrice alla restituzione delle spese indebitamente richieste dalla convenuta;
6. CP_1
Ritenere e dichiarare, in applicazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente di che trattasi relative alle spese di chiusura periodica del conto;
7. Per i motivi di cui sopra ritenere e dichiarare l'erroneità del saldo debitorio riportato dalla nell'ultimo estratto conto CP_1 intestato alla società attrice;
8. Conseguentemente, per effetto della nullità di cui ai precedenti punti, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rideterminazione del saldo e all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente che saranno determinate in corso di causa, oltre gli interessi di mora ivi compresi gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo;
9. Accertare, comunque, se successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 l CP_4
Bancario ha applicato, nel corso del rapporto dei conti correnti, interessi convenzionali in misura superiore a quanto previsto dai decreti di attuazione della citata Legge ed in caso di esito positivo dichiarare gli interessi sono stati pretesi ed applicati in misura “usuraria”, in quanto superiori a quella consentita
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dalla L. 108/1996, e per l'effetto, condannare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1815 c.c.; la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi applicati nel CP_1 corso del rapporto bancario oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi dal Giudice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 C.c.; 10. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno extracontrattuale ex CP_1 art. 2043 c.c., dalla stessa arrecato in virtù dell'ingiustificato recesso dal contratto di conto corrente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 11. Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. […]”), si CP_1 evince che il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 2230.36 intercorso fra le parti e così, verificata la conseguente erroneità del saldo debitorio, ordinare alla banca convenuta la sua rideterminazione condannando altresì la banca convenuta “…all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente e che saranno determinate in corso di causa…”. All'esame del merito delle questioni poste, va premesso quanto segue.
1.0 Va innanzitutto ricordato che, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cfr. Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione sull'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali. Infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cfr. Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto, a più riprese, occasione di affermare che «alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda CP_1 del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far
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rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze CP_1 dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione» (Cfr. Cass., 28 novembre 2018, n. 30822). 1.1 È stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto, oltre a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto;
ma il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile ( Cfr. Cass., 17 aprile 2020, n. 7895; Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
1.2 Ancor più di recente, è stato affermato il principio per cui “…il diritto spettante al cliente, … ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cfr. Cass., 13 settembre 2021, n. 24641 e n. 27861/2022) e che non sia considerato un mezzo istruttorio utilizzabile per sopperire alle carenze probatorie imputabili all'attore, specie nell'ipotesi in cui il correntista abbia omesso di produrre documentazione regolarmente in suo possesso (Cfr. Corte di Appello di
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Catanzaro n.1453/2015). Ma non solo.
1.3 Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è altresì posto a carice del cliente che richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, l'onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., coordinato con l'art. 1 disp. prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cass. civ., sez. III, 26/06/2001, n. 8742; conf.. Cass. civ., sez. un., 29/04/2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che
“né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cass. civ., sez. III, 30/01/2019, n. 2543). Sulle eccezioni preliminari. Riguardo la eccepita prescrizione essa appare infondata poiché, come sostenuto dalla parte attrice, consolidato orientamento giurisprudenziale -cui si aderisce- ha affermato che “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di precisione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". In ogni caso, “…allegata e provata l'esistenza di un'apertura di credito, con le
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modalità che diremo, allora sarà onere della banca indicare specificatamente quali sono le rimesse che devono ritenersi con finalità solutoria, senza potersi limitare ad una generica contestazione, che sarebbe inutiliter data, posto che, come osservato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in corso di rapporto (assistito da fido) i versamenti eseguiti su conto corrente hanno normalmente una funzione ripristinatoria della provvista e come tali non determinano alcuno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens (cfr. Cass. n. 4518/2014)” Tribunale, Prato, sez. unica civile, ordinanza 18/02/2016…” (Tribunale di Milano, 11 gennaio 2017, n. 247; Tribunale, Prato, sez. unica civile, ordinanza 18/02/2016), indicazione che nel caso di specie non è stata effettuata dalla banca, per cui la eccezione è infondata. Mentre la eccepita inammissibilità della domanda va rigettata in considerazione delle articolate conclusioni di parte attrice.
2.0 Nel merito, applicando al caso di specie i suesposti principi, si osserva.
2.1 Sulla produzione documentale. Parte attrice ha scritto in citazione che <… il predetto conto corrente presenta alla data dell'ultimo estratto conto comunicato in data 30.9.2013 un saldo debitorio complessivo di €. 96.344,30… - punto 3 pag. 2 dell'atto di citazione, e al successivo punto 4- … in particolare, dall'esame degli estratti conto relativi al suddetto contratto di conto corrente, si evidenzia che il superiore saldo risulta errato …>> proseguendo con l'elencare le violazioni asseritamente commesse dalla banca. Orbene, premettendo che parte attrice abbia richiesto preliminarmente ex art. 119 TUB la documentazione alla banca convenuta, la affermazione di avere esaminato gli estratti conto -tutti poiché non è specificato che l'esame sia stato limitato ad alcuni di essi- e che da detto esame siano state rilevate diverse irregolarità, fa ritenere che la stessa parte attrice avesse già la documentazione necessaria allo scopo e poi -evidentemente in quanto non prodotta- fatta oggetto della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc. Quest'ultimo, però, è uno strumento processuale che presuppone, innanzitutto che la parte che intenda utilizzare come prova un documento, non ne abbia la disponibilità, essendo già in possesso di un terzo o della controparte cui si intende imporre tale attività di produzione con un ordine del giudice ma che non può essere utilizzato per colmare o comunque supplire lacune difensive che,
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alla luce della dichiarazione sopra riportata, appare -nel caso di specie- evidente poiché non vi è apparente giustificazione che, esaminati i documenti, come parte attrice sostiene, la stessa non li abbia prodotti in giudizio. E, nell'ambito di quanto prospettato, appare altrettanto ingiustificata sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto quello processuale, la pretesa che detti documenti siano acquisiti in giudizio in quanto prodotti in altro procedimento pendente presso questo tribunale a seguito dell'iniziativa intrapresa dalla cessionaria del credito che ha azionato in via monitoria la propria pretesa scaturente dallo stesso contratto nei confronti della medesima Parte_1
oltre che dei garanti.
[...]
Ed infatti partendo sempre dal presupposto che i documenti invocati siano stati esaminati dalla parte attrice ma poi non prodotti, tale richiesta appare finalizzata a colmare una lacuna probatoria che, come tale, non può essere rimossa con la acquisizione dei documenti prodotti in altro giudizio.
2.2 Resta, comunque, l'inadempimento della banca convenuta all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla ordinanza del 17.02.2014 poi reiterato dal magistrato dell'epoca, inosservanza che appare ingiustificata sia in considerazione della sua reiterazione sia perché è dimostrato che i documenti fossero esistenti in quanto prodotti in altro giudizio. L'inosservanza dell'ordine, però, pur essendo esclusivamente un comportamento liberamente valutabile, non determina l'inversione dell'onere della prova.
2.3 Ma, secondo la Corte di Cassazione, “...quanto all'onere della prova a cui è tenuto il correntista che agisca ai fini dell'indebito, allorché egli produca solo una parte degli estratti conto, che sebbene di regola sia tenuto a produrre tutti gli estratti conto relativi (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), questa non sia tuttavia una prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale potendo infatti addivenirsi anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale
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ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024” (Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 21823/2025). Principio che già era stato preceduto da altro orientamento in base al quale “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cass. ordinanza n. 4718/2022). Tale principio al quale si aderisce al fine per cui è causa, induce a recepire le conclusioni del ctu che ha svolto il proprio incarico “... limitatamente alla documentazione in atti depositata dalla parte attrice, e più precisamente: Estratto Conto e Estratto Scalare del IV trimestre 2013...”, eseguendo anche le indagini sull'eventuale superamento del tasso soglia colmando la lacuna della mancata produzione dei decreti ministeriali, onere imposto al correntista (cfr. il superiore paragrafo 1.3) e non assolto dallo stesso. Ciò detto, il ctu ha operato le proprie valutazioni in modo coerente ed in linea con le direttive in materia bancaria utilizzando gli elementi documentali ritualmente acquisiti in corso di causa.
3.0 Sulla base delle superiori argomentazioni ed in merito alle domande attoree il CTU – esaminata la documentazione indicata in premessa - ha riferito che “ il Tasso Effettivo Globale praticato dalla nel IV trimestre 2013, non ha CP_1 superato il “tasso soglia usura” del rispettivo periodo”; mentre, avuto riguardo alla applicazione o meno di interessi anatocistici “...in mancanza in atti del contratto di conto corrente e degli TT RI (ad eccezione dell'Estratto Scalare del IV trimestre 2013), non può stabilire se la ha applicato CP_1 legittimamente la capitalizzazione trimestrale nel conto corrente, cioè non può
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verificare se il contratto prevedeva la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, o se le somme applicate dalla a titolo di CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi siano conformi a quanto stabilito dall'art. 120 del T. U. leggi bancarie e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9.2.2000 (cioè se la ha CP_1 applicato la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi)”, procedendo così “... a rideterminare il conto corrente intrattenuto dalla società “ presso la Parte_1 [...]
partendo da una prima fase di registrazione dei singoli Controparte_1 movimenti secondo le date contabili e di valuta riportate negli estratti conto depositati in atti... -e così- ... avendo verificato che nel IV trimestre 2013, il Teg applicato dalla non ha superato il “tasso soglia usura” del rispettivo
CP_1 periodo, ha rideterminato il conto corrente de quo applicando gli interessi passivi applicati dalla . Avuto riguardo infine “... alle spese a vario titolo
CP_1 applicate dalla in mancanza del contratto di conto corrente in atti, ha
CP_1 escluso il Corrispettivo su Accordato applicato dalla mentre per quanto
CP_1 riguarda la Commissione di Massimo Scoperto, non è stato possibile verificare se fosse stata espressamente pattuita”. Quindi ha concluso “...sulla scorta della limitata documentazione in atti depositata dalla parte attrice (IV trimestre 2013), alla data del 31.12.2013, il conto corrente n. 2236.36 intrattenuto dalla società “ Parte_1
presso la , Agenzia di Furnari
[...] Controparte_1 presenta un saldo (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) a credito della pari ad € 103.617,44 (allegati nn. 3 e 4), pertanto con una CP_1 differenza di € 574,71 a favore della società “ ” Parte_1 rispetto al saldo originario al 31.12.2013 (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) di € 104.192,15 a credito della . CP_1
E così, in aderenza alle conclusioni della CTU in atti, che appaiono adeguatamente motivate e prive di vizi logici, la domanda attorea va accolta limitatamente ai limiti esposti determinati dai documenti esaminati. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 in base alle attività espletate, alla complessità della lite ed al
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comportamento processuale delle parti in causa, che determina la applicazione dei valori superiori ai medi dello scaglione di riferimento individuato in quello del valore indeterminato a complessità media ma compensandone la metà in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree. Riguardo le spese di CTU, sulla base delle argomentazioni esposte, sono poste a carico esclusivo di parte convenuta poiché i limitati esiti sono stati determinati dal comportamento processuale della stessa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 573/2014 R. G., così provvede:
1) Rigetta le eccezioni di inammissibilità e prescrizione della domanda;
2) Accoglie, sulla scorta della limitata documentazione in atti depositata dalla parte attrice (IV trimestre 2013), la domanda di cui al punto 7 dell'atto di citazione e per l'effetto attrice dichiara errato il saldo debitorio, riportato alla data del 31.12.2013, del conto corrente n. 2236.36 intrattenuto dalla società “ Parte_1
presso la , Agenzia di
[...] Controparte_1
Furnari;
3) Accoglie, per l'effetto, la domanda di cui al punto 8 e ridetermina il saldo del predetto conto (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) a credito della alla data del 31.12.2013, pari CP_1
ad € 103.617,44 rispetto a quello originario, sempre al 31.12.2013
(comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013), di €
104.192,15; a credito della CP_1
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1) Rigetta nel resto.
2) Condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite, in favore di parte attrice e, per essa i suoi procuratori avv.ti Antonino
CO Gullo e Ester NE, per l'importo di € 6.000,00 oltre spese esenti pari a €. 477,00, spese generali e oneri fiscali;
3) Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso nei confronti della parte attrice se anticipataria.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di Consiglio svolta il
9/12/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico On.
Dott. Francesco Montera
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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 09/12/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: avv. NE Ester anche per delega dell'avv. Gullo che insiste nel richiamo del ctu affinché possa ottemperare al mandato a suo tempo conferito dal tribunale tenuto conto che gli estratti conto bancari relativi al rapporto in questione sono regolarmente agli atti del giudizio e ciò avuto riguardo alla istanza del 17.03.2023. Evidenzia altresì che con provvedimento del 3.10.2025 la dott.ssa ha sospeso il giudizio n. 6/2021 Persona_1
avente lo stesso oggetto vertente fra le medesime parti e si riserva di depositare telematicamente detto provvedimento.
Avv. Santi Alesci per delega dell'avv. Parisi il quale si oppone alla richiesta di richiamo del CTU e precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa e chiede che sia assunta in decisione con termine per note.
Il Giudice
Preliminarmente evidenzia che i documenti richiamati dalla parte attrice come acquisti al presente fascicolo, sono stati oggetto di provvedimento di stralcio che si conferma, poiché depositati senza preventiva autorizzazione.
Quindi, discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 573/2014 R. G. promossa da
con sede in Furnari (ME) c.da Paoluccia Parte_1
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Kennedy n. Parte_1
133, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ricciardi e rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonino CO Gullo ed Ester
NE, giusta procura in atti -parte attrice-
Contro
), in persona del dir. Controparte_1 P.IVA_2
, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale Controparte_2
dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria della Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Operai, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Comito -parte convenuta-
Oggetto: bancario.
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi Il Giudice All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia In nome del Popolo Italiano SENTENZA Per i seguenti motivi Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 03.03.2014 con cui l'attrice premetteva di aver intrattenuto rapporto di conto corrente bancario n. 2236.36 con la Filiale di Furnari, in relazione al Controparte_1 quale era stato concesso un affidamento di € 100.000,00, a tutt'oggi in essere, ed altresì un “conto anticipi” portante il n. 2552.55 estinto nel 2009. Assumeva che il predetto conto corrente presentasse, alla data dell'ultimo estratto conto, comunicato in data 30.9.2013, un saldo debitorio complessivo di € 96.344,30 e che il superiore saldo risultava errato, individuandone la causa nei tassi di interesse ultralegali o usurai, interessi anatocistici, competenze illegittimamente addebitate senza che ricorresse un accordo valido in tal senso. Conveniva quindi in giudizio con sede Controparte_1 legale in , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ritenere e CP_1 dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente portante il n° 2236.36 acceso presso l' ed intercorsi tra la Controparte_3
e la - in virtù della Parte_1 Controparte_1 quale è stata applicata, per tutta la durata del rapporto, la ricapitalizzazione
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trimestrale sugli interessi passivi, in contrasto con le norme inderogabili ed imperative ex art. 1283 cod. civ;
2. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola denominata “art. 7” contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto con la società attrice, per violazione dell'art. 1284, III comma cod.civ., secondo la quale “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza...”;
3. Ritenere e dichiarare che in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 1284 cod. civ. gli interessi passivi applicati agli scoperti del c/c n. 2236.36 devono essere calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 338/09);
4. Ritenere e dichiarare che in applicazione del citato art. 1284 cod. civ., gli interessi sui saldi attivi creditori, siano calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto;
5. Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 comma 2, c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto che l' Bancario convenuto ha CP_4 applicato per tutta la durata del rapporto e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte attrice alla restituzione delle spese indebitamente richieste dalla convenuta;
6. Ritenere e dichiarare, in applicazione degli artt. 1325 e CP_1
1346 c.c., la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente di che trattasi relative alle spese di chiusura periodica del conto;
7. Per i motivi di cui sopra ritenere e dichiarare l'erroneità del saldo debitorio riportato dalla CP_1 nell'ultimo estratto conto intestato alla società attrice;
8. Conseguentemente, per effetto della nullità di cui ai precedenti punti, condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rideterminazione del saldo e all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente che saranno determinate in corso di causa, oltre gli interessi di mora ivi compresi gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo;
9. Accertare, comunque, se successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 l' CP_4
Bancario ha applicato, nel corso del rapporto dei conti correnti, interessi convenzionali in misura superiore a quanto previsto dai decreti di attuazione della citata Legge ed in caso di esito positivo dichiarare gli interessi sono stati pretesi ed applicati in misura “usuraria”, in quanto superiori a quella consentita dalla L. 108/1996, e per l'effetto, condannare, ai sensi del 2° comma dell'art.
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1815 c.c.; la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi applicati nel CP_1 corso del rapporto bancario oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi dal Giudice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 C.c.; 10. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno extracontrattuale ex CP_1 art. 2043 c.c., dalla stessa arrecato in virtù dell'ingiustificato recesso dal contratto di conto corrente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 11. Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. […]”. CP_1
Con comparsa del 21.10.2014 si costituiva Controparte_1 contestando gli avversi assunti e chiedendo di: “1) dichiarare
[...] inammissibili, improcedibili e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
2) condannare la Società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa”. Premetteva infatti in via preliminare la improcedibilità della domanda per omessa mediazione e “nullità della citazione ex art. 164 comma 4 cpc”. Inoltre, eccepiva la inammissibilità della domanda poiché “il rapporto di c/c oggetto di causa non risulta ancora chiuso …” e, nel merito, precisava che “…tutte le condizioni e le clausole applicate al rapporto intrattenuto dall'attore sono state espressamente convenute. Dichiarava inoltre che “…sin dall'1 luglio 2000 la banca esponente ha provveduto ad adeguare i contratti in senso conforme alla delibera emanata dal CICR il 09.02.2000 in attuazione dell'art. 120 T. U. bancario”. Eccepiva poi la decadenza riferibile al disposto dell'art. 1832 c. c. e dell'art. 119 comma III TUB sostenendo che “l'estratto conto non contestato dal cliente entro 60 giorni dal ricevimento (6 mesi per errori di calcolo od omissioni), rende inoppugnabili le partite in esso indicate”. Eccepiva infine la prescrizione decennale e la “infondatezza della domanda alla luce del principio della soluti retentio”. Alla prima udienza dell'11.11.2014 l'attrice evidenziava che pendeva procedimento di mediazione presso la Camera di Conciliazione CCIAA di Messina, al n. 82/2014, tra le parti e, per tale motivo, chiedeva un rinvio. Depositato in seguito il verbale del 3.12.20214 relativo alla mediazione svolta,
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con esito negativo, erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa era rinviata al 28.09.2016. Con provvedimento del 29.01.2018, il giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.01.2018, alla luce dell'istanza formulata dall'attrice ex art. 210 c.p.c. e 119 – 4 del T.U.B. circa l'acquisizione in originale dei documenti indicati nella missiva del 17.02.2014 prodotta in atti di causa, accoglieva tale richiesta onerando parte convenuta al deposito di tale documentazione. Infine, disponeva c.t.u. contabile rinviando la causa all'udienza del 10.04.2018, e nominando CTU, nella persona del dott. , che accettava Persona_2
l'incarico depositando relazione il 14.11.2018. Successivamente, all'udienza del 22.11.2019 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.09.2020 e poi rimessa anche per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2021. Accadeva quindi che, con note del 17.09.2021, parte attrice comunicasse che in data successiva all'udienza del 25.09.2020 apprendeva che: “a) In data 23.12.2019, la - ai sensi del T.U.B. e delle norme in Controparte_1 materia di cartolarizzazione - ha ceduto ad “ , società mandante CP_5 della “NEPRIX s.r.l.” il credito oggetto del presente giudizio relativo esattamente al contratto di c.c. bancario n. 2236 aperto presso la Filiale MPS di Furnari. b) La superiore circostanza è stata appresa dalla deducente in quanto la società cessionaria si è fatta lecita azionare in via monitoria il credito di cui al suddetto contratto nei confronti della medesima oltre che dei Parte_1 garanti, e notificare loro il relativo D.I. n. 394/2020 del 31.10.2020 (RG n. 1468/2020) con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 198.668,17 oltre interessi e spese legali accessorie (cfr. doc. all.). c) Il suddetto D.I. è stato opposto dalla deducente con opposizione regolarmente notificata ed iscritta al R.G. n. 6/2021, G.I. dott.ssa E. Di Giovanni, prima udienza 10.02.2022 (cfr. doc. all.). d) E' pertanto, accaduto che la documentazione contrattuale che l'On.le Tribunale aveva ordinato di esibire ex art. 210 c.p.c. alla Banca MPS con ben due ordinanze (del 22/23.11.2006 e del 29/30.01.2018), puntualmente disattese dalla convenuta, è stata “incredibilmente” depositata agli atti del suddetto procedimento monitorio (!) (cfr. doc. all.). Di tale, a tacer d'altro, singolare contegno processuale della convenuta – che, per un verso, rifiutandosi
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ingiustificatamente di esibire la documentazione relativa al rapporto di c.c. bancario, ha ostacolato ed impedito all'ausiliario del Giudice (C.T.U. dott.
) di poter espletare il mandato ricevuto, mentre, per altro verso, si è Per_2 fatta lecita consegnare alla cessionaria (al fine di consentirle CP_5
l'attivazione del procedimento monitorio) la predetta documentazione – l'On.le Tribunale ex art. 116, comma 2 cpc, non potrà non tenerne conto. In considerazione di ciò, i sottoscritti procuratori insistono affinchè l'On.le Tribunale voglia: 1) Alla luce della documentazione contabile oggi depositata (contratto di c.c. bancario ed estratti conto), rimettere la causa in istruttoria mediante richiamo del nominato CTU dott. , affinchè risponda ai Per_2 quesiti di cui al mandato giusta ordinanza del 29/30.01.2018; 2) Stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva – per la successione nel rapporto controverso della società quale cessionaria della cedente Banca Controparte_6
MPS Spa – al fine di evitare contrasti tra pronunce dello stesso Tribunale, rimettere il fascicolo al Presidente per la riunione al presente giudizio di quello portante il R.G. n. 6/2021, G.I. dott.ssa E. Di Giovanni (prossima ud. 10.02.2022). Sussistono, infatti, i presupposti della connessione ex art. 40 c.p.c. e ciò in quanto sono proposte davanti a giudici diversi due cause “le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo (…)”. 3) Tenuto conto del gravissimo contegno processuale della Banca MPS Spa, concretatosi nella inottemperanza all'ordine ex art. 210 cpc impartito dall' CP_7
(inottemperanza all'evidenza ingiustificata se si tiene conto che la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione è stata consegnata alla cessionaria disporre la trasmissione del fascicolo alla Procura della CP_5
Repubblica per gli eventuali reati che dovessero ravvisarsi nella fattispecie. 4) Ove ritenuto necessario, stante la delicatezza delle questioni trattate, disporre la fissazione di una nuova udienza di discussione a trattazione orale con la presenza in aula degli Avvocati affinchè possano fornire eventuali ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti”. Con provvedimento del 14.02.2022, il Presidente del Tribunale si pronunciava sulla richiesta di riunione dell'odierno giudizio a quello portante il n. r. g. 6/2021
- G.I. dott.ssa E. Di Giovanni - ai sensi dell'art. 274 c. 2 c.p.c., così disponendo:
“il proc. n. 6/2021 sia chiamato dinanzi al giudice titolare del procedimento più
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anziano, n. 573/2014, con delega all'eventuale audizione delle parti e per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla eventuale riunione”. Con decreto di regolamentazione udienza del 29.08.2022 la causa era rinviata al
13.09.2022 con l'assegnazione dei termini per la trattazione scritta. Con note d'udienza del 16.09.2022 parte attrice si riportava a quelle precedenti del 17.09.2021 insistendo in particolare nella domanda di rimessione della causa in istruttoria mediante richiamo del CTU e rilevando l'inottemperanza della convenuta rispetto all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. All'udienza del 23.09.2022, alla luce del provvedimento presidenziale del
14.02.2022, lo scrivente disponeva l'audizione delle parti per l'udienza del 20.12.2022 per decidere sulla istanza di riunione che era rigettata, non sussistendo i requisiti di legge, tenuto anche conto delle diverse fasi dello stato dei procedimenti in oggetto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 3.07.2023. Successivamente all'udienza del 13.10.2023 lo scrivente sottoponeva alle parti la seguente questione: “valutare se nel caso di specie può rappresentarsi una ipotesi di continenza di causa fra quella in esame e l'oggetto di quella pendente innanzi ad altro magistrato (dott.ssa Elisa Di Giovanni), iscritta al n. RG 6/2021 poiché il rapporto contrattuale oggetto di quel giudizio essendo identico a quello del presente riguarda un ambito temporale più ampio comprendendo la intera fase dalla apertura del conto fino alla sua chiusura.
Considerato che
è stata rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti invita le parti a valutare la possibilità di procedere ai sensi dell'art. 39 cpc comma 2. A tal fine concede alle parti termine per note di giorni 15 da oggi e fissa per il prosieguo la udienza del 24.01.2024 ore 11.30 disponendo la comparizione delle parti e del CTU”. All'udienza del 24.01.2024, il procuratore dell'attrice esibiva le note di trattazione scritta depositate nell'altro giudizio (R. G. n. 6/2021) in occasione della udienza dell'8.11.2023 aderendo alla ipotesi di continenza delle cause. Il procuratore di parte convenuta si opponeva alla produzione di qualsiasi documento, insistendo nelle proprie difese e chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni essendo la causa matura per la decisione. Dopo diversi rinvii anche per l'acquisizione del documento esibito alla udienza del 24.06.2024 - che doveva produrre parte attrice - la causa era rinviata
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all'udienza del 2.12.2024 per eventuale precisazione delle conclusioni. A tale udienza, preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento reso dal magistrato nel processo n. 6/21 RG, l'odierno decidente si riservava e, con ordinanza del 4.12.2024, ritenendo la causa decidibile allo stato degli atti, era fissata la udienza del 13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni quindi, dopo diversi rinvii determinati dal carico di ruolo, la causa era rinviata, alla luce delle istanze di parte attrice, al 3.11.2025 “per la comparizione delle parti e precisazione delle conclusioni”. All'esito, erano rigettate le richieste dell'attrice, ivi compresa quella rivolta alla acquisizione dei documenti prodotti in atti con le “note di trattazione scritta” del 17.09.2021, disponendone la espunzione dal fascicolo telematico (espunzione limitata solo ai documenti non anche le note), in quanto non ritualmente prodotti e rinviava all'udienza del 02.12.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Quindi era rimessa alla udienza odierna per i medesimi adempimenti non avendo completato l'esame del fascicolo ai fini della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Procedendo in una prospettiva aderente ai principi di economia processuale, la presente sentenza è emessa in coerenza all'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui il Giudice decide la controversia in base alla ragione più liquida (cfr. (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002), essendo la medesima di pronta soluzione nel merito data l'immediata percezione della carenza probatoria del diritto alla ripetizione di indebito richiesto dalla società attrice nei confronti di con la conseguenza che Controparte_1 ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Ciò detto. Richiamando le conclusioni di parte attrice (
1. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola contenuta nel contratto di conto corrente portante il n° 2236.36 acceso presso l ed intercorsi tra la e la Controparte_3 Parte_1 [...]
- in virtù della quale è stata applicata, per Controparte_1
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tutta la durata del rapporto, la ricapitalizzazione trimestrale sugli interessi passivi, in contrasto con le norme inderogabili ed imperative ex art. 1283 cod. civ;
2. Ritenere e dichiarare la nullità della clausola denominata “art. 7” contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto con la società attrice, per violazione dell'art. 1284, III comma cod.civ., secondo la quale “gli interessi dovuti dal correntista si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza...”;
3. Ritenere e dichiarare che in applicazione dell'ultimo comma del citato art. 1284 cod. civ. gli interessi passivi applicati agli scoperti del c/c n. 2236.36 devono essere calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale n. 338/09);
4. Ritenere e dichiarare che in applicazione del citato art. 1284 cod. civ., gli interessi sui saldi attivi creditori, siano calcolati al tasso legale, tempo per tempo vigente, sin dall'inizio del rapporto;
5. Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 comma 2, c.c., la nullità della commissione di massimo scoperto che l' Bancario convenuto ha applicato per tutta la CP_4 durata del rapporto e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte attrice alla restituzione delle spese indebitamente richieste dalla convenuta;
6. CP_1
Ritenere e dichiarare, in applicazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente di che trattasi relative alle spese di chiusura periodica del conto;
7. Per i motivi di cui sopra ritenere e dichiarare l'erroneità del saldo debitorio riportato dalla nell'ultimo estratto conto CP_1 intestato alla società attrice;
8. Conseguentemente, per effetto della nullità di cui ai precedenti punti, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] rideterminazione del saldo e all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente che saranno determinate in corso di causa, oltre gli interessi di mora ivi compresi gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al soddisfo;
9. Accertare, comunque, se successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 l CP_4
Bancario ha applicato, nel corso del rapporto dei conti correnti, interessi convenzionali in misura superiore a quanto previsto dai decreti di attuazione della citata Legge ed in caso di esito positivo dichiarare gli interessi sono stati pretesi ed applicati in misura “usuraria”, in quanto superiori a quella consentita
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dalla L. 108/1996, e per l'effetto, condannare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1815 c.c.; la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi applicati nel CP_1 corso del rapporto bancario oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi dal Giudice anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 C.c.; 10. Condannare, altresì, la al risarcimento del danno extracontrattuale ex CP_1 art. 2043 c.c., dalla stessa arrecato in virtù dell'ingiustificato recesso dal contratto di conto corrente, nella misura che sarà determinata in corso di causa, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; 11. Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio. […]”), si CP_1 evince che il giudizio abbia ad oggetto l'accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 2230.36 intercorso fra le parti e così, verificata la conseguente erroneità del saldo debitorio, ordinare alla banca convenuta la sua rideterminazione condannando altresì la banca convenuta “…all'eventuale restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sin dalla costituzione dei rapporti di conto corrente e che saranno determinate in corso di causa…”. All'esame del merito delle questioni poste, va premesso quanto segue.
1.0 Va innanzitutto ricordato che, in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cfr. Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione sull'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali. Infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cfr. Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto, a più riprese, occasione di affermare che «alle controversie tra e correntista, introdotte su domanda CP_1 del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far
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rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al pagamento delle maggiori spettanze CP_1 dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione» (Cfr. Cass., 28 novembre 2018, n. 30822). 1.1 È stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto, oltre a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, a documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto;
ma il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile ( Cfr. Cass., 17 aprile 2020, n. 7895; Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).
1.2 Ancor più di recente, è stato affermato il principio per cui “…il diritto spettante al cliente, … ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato» (Cfr. Cass., 13 settembre 2021, n. 24641 e n. 27861/2022) e che non sia considerato un mezzo istruttorio utilizzabile per sopperire alle carenze probatorie imputabili all'attore, specie nell'ipotesi in cui il correntista abbia omesso di produrre documentazione regolarmente in suo possesso (Cfr. Corte di Appello di
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Catanzaro n.1453/2015). Ma non solo.
1.3 Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è altresì posto a carice del cliente che richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, l'onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del tasso soglia, non essendo i medesimi altrimenti conoscibili dal Giudice, data la loro natura di atti amministrativi, che rende loro inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., coordinato con l'art. 1 disp. prel. c.c., il quale non annovera detti atti tra le fonti del diritto (cfr. Cass. civ., sez. III, 26/06/2001, n. 8742; conf.. Cass. civ., sez. un., 29/04/2009, n.9941). Tale orientamento è stato ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di osservare che
“né la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata, come correttamente ha ritenuto la sentenza impugnata, con la produzione di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cass. civ., sez. III, 30/01/2019, n. 2543). Sulle eccezioni preliminari. Riguardo la eccepita prescrizione essa appare infondata poiché, come sostenuto dalla parte attrice, consolidato orientamento giurisprudenziale -cui si aderisce- ha affermato che “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di precisione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". In ogni caso, “…allegata e provata l'esistenza di un'apertura di credito, con le
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modalità che diremo, allora sarà onere della banca indicare specificatamente quali sono le rimesse che devono ritenersi con finalità solutoria, senza potersi limitare ad una generica contestazione, che sarebbe inutiliter data, posto che, come osservato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in corso di rapporto (assistito da fido) i versamenti eseguiti su conto corrente hanno normalmente una funzione ripristinatoria della provvista e come tali non determinano alcuno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens (cfr. Cass. n. 4518/2014)” Tribunale, Prato, sez. unica civile, ordinanza 18/02/2016…” (Tribunale di Milano, 11 gennaio 2017, n. 247; Tribunale, Prato, sez. unica civile, ordinanza 18/02/2016), indicazione che nel caso di specie non è stata effettuata dalla banca, per cui la eccezione è infondata. Mentre la eccepita inammissibilità della domanda va rigettata in considerazione delle articolate conclusioni di parte attrice.
2.0 Nel merito, applicando al caso di specie i suesposti principi, si osserva.
2.1 Sulla produzione documentale. Parte attrice ha scritto in citazione che <… il predetto conto corrente presenta alla data dell'ultimo estratto conto comunicato in data 30.9.2013 un saldo debitorio complessivo di €. 96.344,30… - punto 3 pag. 2 dell'atto di citazione, e al successivo punto 4- … in particolare, dall'esame degli estratti conto relativi al suddetto contratto di conto corrente, si evidenzia che il superiore saldo risulta errato …>> proseguendo con l'elencare le violazioni asseritamente commesse dalla banca. Orbene, premettendo che parte attrice abbia richiesto preliminarmente ex art. 119 TUB la documentazione alla banca convenuta, la affermazione di avere esaminato gli estratti conto -tutti poiché non è specificato che l'esame sia stato limitato ad alcuni di essi- e che da detto esame siano state rilevate diverse irregolarità, fa ritenere che la stessa parte attrice avesse già la documentazione necessaria allo scopo e poi -evidentemente in quanto non prodotta- fatta oggetto della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc. Quest'ultimo, però, è uno strumento processuale che presuppone, innanzitutto che la parte che intenda utilizzare come prova un documento, non ne abbia la disponibilità, essendo già in possesso di un terzo o della controparte cui si intende imporre tale attività di produzione con un ordine del giudice ma che non può essere utilizzato per colmare o comunque supplire lacune difensive che,
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alla luce della dichiarazione sopra riportata, appare -nel caso di specie- evidente poiché non vi è apparente giustificazione che, esaminati i documenti, come parte attrice sostiene, la stessa non li abbia prodotti in giudizio. E, nell'ambito di quanto prospettato, appare altrettanto ingiustificata sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto quello processuale, la pretesa che detti documenti siano acquisiti in giudizio in quanto prodotti in altro procedimento pendente presso questo tribunale a seguito dell'iniziativa intrapresa dalla cessionaria del credito che ha azionato in via monitoria la propria pretesa scaturente dallo stesso contratto nei confronti della medesima Parte_1
oltre che dei garanti.
[...]
Ed infatti partendo sempre dal presupposto che i documenti invocati siano stati esaminati dalla parte attrice ma poi non prodotti, tale richiesta appare finalizzata a colmare una lacuna probatoria che, come tale, non può essere rimossa con la acquisizione dei documenti prodotti in altro giudizio.
2.2 Resta, comunque, l'inadempimento della banca convenuta all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla ordinanza del 17.02.2014 poi reiterato dal magistrato dell'epoca, inosservanza che appare ingiustificata sia in considerazione della sua reiterazione sia perché è dimostrato che i documenti fossero esistenti in quanto prodotti in altro giudizio. L'inosservanza dell'ordine, però, pur essendo esclusivamente un comportamento liberamente valutabile, non determina l'inversione dell'onere della prova.
2.3 Ma, secondo la Corte di Cassazione, “...quanto all'onere della prova a cui è tenuto il correntista che agisca ai fini dell'indebito, allorché egli produca solo una parte degli estratti conto, che sebbene di regola sia tenuto a produrre tutti gli estratti conto relativi (Cass, Sez. I, 7/12/2022, n. 35979), questa non sia tuttavia una prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale potendo infatti addivenirsi anche con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621), che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass., Sez. I, 2/05/2019, n. 11543), senza escludere gli argomenti di prova desunti pure dalla condotta processuale tenuta dalle parti (Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9526), il tutto nel quadro di quella più generale
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ripartizione dell'onere probatorio di cui, con riferimento alle controversie de quibus, questa Corte ha inteso riassuntivamente fornire le linee riepilogative, da ultimo, nella sentenza 1763/2024” (Cass. civ., Sez. I, Ord., n. 21823/2025). Principio che già era stato preceduto da altro orientamento in base al quale “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (Cass. ordinanza n. 4718/2022). Tale principio al quale si aderisce al fine per cui è causa, induce a recepire le conclusioni del ctu che ha svolto il proprio incarico “... limitatamente alla documentazione in atti depositata dalla parte attrice, e più precisamente: Estratto Conto e Estratto Scalare del IV trimestre 2013...”, eseguendo anche le indagini sull'eventuale superamento del tasso soglia colmando la lacuna della mancata produzione dei decreti ministeriali, onere imposto al correntista (cfr. il superiore paragrafo 1.3) e non assolto dallo stesso. Ciò detto, il ctu ha operato le proprie valutazioni in modo coerente ed in linea con le direttive in materia bancaria utilizzando gli elementi documentali ritualmente acquisiti in corso di causa.
3.0 Sulla base delle superiori argomentazioni ed in merito alle domande attoree il CTU – esaminata la documentazione indicata in premessa - ha riferito che “ il Tasso Effettivo Globale praticato dalla nel IV trimestre 2013, non ha CP_1 superato il “tasso soglia usura” del rispettivo periodo”; mentre, avuto riguardo alla applicazione o meno di interessi anatocistici “...in mancanza in atti del contratto di conto corrente e degli TT RI (ad eccezione dell'Estratto Scalare del IV trimestre 2013), non può stabilire se la ha applicato CP_1 legittimamente la capitalizzazione trimestrale nel conto corrente, cioè non può
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verificare se il contratto prevedeva la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, o se le somme applicate dalla a titolo di CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi siano conformi a quanto stabilito dall'art. 120 del T. U. leggi bancarie e dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9.2.2000 (cioè se la ha CP_1 applicato la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi)”, procedendo così “... a rideterminare il conto corrente intrattenuto dalla società “ presso la Parte_1 [...]
partendo da una prima fase di registrazione dei singoli Controparte_1 movimenti secondo le date contabili e di valuta riportate negli estratti conto depositati in atti... -e così- ... avendo verificato che nel IV trimestre 2013, il Teg applicato dalla non ha superato il “tasso soglia usura” del rispettivo
CP_1 periodo, ha rideterminato il conto corrente de quo applicando gli interessi passivi applicati dalla . Avuto riguardo infine “... alle spese a vario titolo
CP_1 applicate dalla in mancanza del contratto di conto corrente in atti, ha
CP_1 escluso il Corrispettivo su Accordato applicato dalla mentre per quanto
CP_1 riguarda la Commissione di Massimo Scoperto, non è stato possibile verificare se fosse stata espressamente pattuita”. Quindi ha concluso “...sulla scorta della limitata documentazione in atti depositata dalla parte attrice (IV trimestre 2013), alla data del 31.12.2013, il conto corrente n. 2236.36 intrattenuto dalla società “ Parte_1
presso la , Agenzia di Furnari
[...] Controparte_1 presenta un saldo (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) a credito della pari ad € 103.617,44 (allegati nn. 3 e 4), pertanto con una CP_1 differenza di € 574,71 a favore della società “ ” Parte_1 rispetto al saldo originario al 31.12.2013 (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) di € 104.192,15 a credito della . CP_1
E così, in aderenza alle conclusioni della CTU in atti, che appaiono adeguatamente motivate e prive di vizi logici, la domanda attorea va accolta limitatamente ai limiti esposti determinati dai documenti esaminati. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022 in base alle attività espletate, alla complessità della lite ed al
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comportamento processuale delle parti in causa, che determina la applicazione dei valori superiori ai medi dello scaglione di riferimento individuato in quello del valore indeterminato a complessità media ma compensandone la metà in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree. Riguardo le spese di CTU, sulla base delle argomentazioni esposte, sono poste a carico esclusivo di parte convenuta poiché i limitati esiti sono stati determinati dal comportamento processuale della stessa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 573/2014 R. G., così provvede:
1) Rigetta le eccezioni di inammissibilità e prescrizione della domanda;
2) Accoglie, sulla scorta della limitata documentazione in atti depositata dalla parte attrice (IV trimestre 2013), la domanda di cui al punto 7 dell'atto di citazione e per l'effetto attrice dichiara errato il saldo debitorio, riportato alla data del 31.12.2013, del conto corrente n. 2236.36 intrattenuto dalla società “ Parte_1
presso la , Agenzia di
[...] Controparte_1
Furnari;
3) Accoglie, per l'effetto, la domanda di cui al punto 8 e ridetermina il saldo del predetto conto (comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013) a credito della alla data del 31.12.2013, pari CP_1
ad € 103.617,44 rispetto a quello originario, sempre al 31.12.2013
(comprensivo delle competenze del IV trimestre 2013), di €
104.192,15; a credito della CP_1
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1) Rigetta nel resto.
2) Condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite, in favore di parte attrice e, per essa i suoi procuratori avv.ti Antonino
CO Gullo e Ester NE, per l'importo di € 6.000,00 oltre spese esenti pari a €. 477,00, spese generali e oneri fiscali;
3) Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta con obbligo di rimborso nei confronti della parte attrice se anticipataria.
Così deciso in Barcellona P. G. all'esito della Camera di Consiglio svolta il
9/12/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico On.
Dott. Francesco Montera
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