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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. PP IN Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa IO TR Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2687 del Ruolo Generale degli
Affari Civili contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSO DA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
PALERMO, in data 05/10/1973, elettivamente domiciliata in Bagheria,
via Paolo Borsellino n. 24, presso lo studio dell'avv. SCARDINA
VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
PALERMO, in data 18/02/1972, elettivamente domiciliato in Partinico,
via Principe Amedeo n. 48, presso lo studio dell'avv. GRECO GASPARE ,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 2687/2024
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, introdotto il ricorso secondo il rito giudiziale, all'udienza del 26/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 30/11/2023 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto dell'11/12/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo congiunto sottoscritto in data 16/06/2025 e depositato in data 23/06/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamato.
- 2 -
R.G. n. 2687/2024
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bagheria, in data 29/07/2009, da , nata a [...] in Parte_1
data 05/10/1973, e da , nato a [...] in Controparte_1
data 18/02/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune
al n. 24, parte I, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO TR PP IN
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. PP IN Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa IO TR Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2687 del Ruolo Generale degli
Affari Civili contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSO DA
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
PALERMO, in data 05/10/1973, elettivamente domiciliata in Bagheria,
via Paolo Borsellino n. 24, presso lo studio dell'avv. SCARDINA
VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. , nato a Controparte_1 C.F._2
PALERMO, in data 18/02/1972, elettivamente domiciliato in Partinico,
via Principe Amedeo n. 48, presso lo studio dell'avv. GRECO GASPARE ,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n. 2687/2024
- interveniente necessario -
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02/10/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto e non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, introdotto il ricorso secondo il rito giudiziale, all'udienza del 26/06/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 30/11/2023 ;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Termini Imerese, con decreto dell'11/12/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo congiunto sottoscritto in data 16/06/2025 e depositato in data 23/06/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamato.
- 2 -
R.G. n. 2687/2024
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bagheria, in data 29/07/2009, da , nata a [...] in Parte_1
data 05/10/1973, e da , nato a [...] in Controparte_1
data 18/02/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune
al n. 24, parte I, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del Tribunale,
il 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO TR PP IN
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