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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 764/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Canapicchi e C.F._2
Gianluca Baldi, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Piazza A. D'Ancona, 3, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo CAPITELLI
e dalla dott.ssa Maria SAVINO, presso i cui uffici siti in Roma, al P.le Aldo Moro, 7, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento anzianità di servizio
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7.3.2023
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 29.7.2022, i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato il loro diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti con il , sin Controparte_1 dalla prima assunzione. In via conseguenziale, inoltre, hanno inoltre chiesto la condanna dell'ente convenuto all'adeguamento, rispetto all'anzianità così riconosciuta, del loro trattamento economico e normativo.
Pag. 1 di 7 1.1. A tal fine hanno dedotto: 1) di avere stipulato, prima Parte_1 dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta con decorrenza a far data dal 1.6.2006, CP_ diversi contratti di lavoro a tempo determinato con l' resistente, ed in particolare, prestando servizio, con profilo di Ricercatore III Livello, rispettivamente, dal 1 agosto
2002, periodo ripetutamente prorogato prima sino al 30.6.2003, e poi dal 3.7.2003 sino al superamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato;
2) Pt_2
di avere stipulato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta con
[...] decorrenza a far data dal 14.4.2008, diversi contratti di lavoro a tempo determinato con l'Ente resistente, ed in particolare, prestando servizio, con profilo di Ricercatore III
Livello, rispettivamente, dal 1.10.2002 al 31.3.2003 e dal 3.6.2023 sino all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
Infine, dedussero come, malgrado la stabilizzazione del rapporto di lavoro, non era stata loro riconosciuta l'anzianità pregressa maturata relativamente ai periodi di lavoro a tempo determinato.
2. Con memoria depositata in data 9.12.2021 si è costituito l'Ente resistente, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese fatte valere.
3. Le domande sono fondate per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata solo con riguardo alle pretese retributive fatte valere.
Ed infatti, con riguardo al riconoscimento dell'anzianità di servizio, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia, che ancorché riferito agli insegnati ben può trovare anche al case di specie, secondo il quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”
(così, Cass. Civ., n. 2232/2020).
Pag. 2 di 7 Di conseguenza, la pretesa fatta valere e volta alla corretta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata anche durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può ritenersi prescritta.
Deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo ai crediti dei singoli aumenti stipendiali. Trattandosi di spettanze relative a rapporti di lavoro a termine, infatti, le stesse devono ritenersi prescritte con riguardo al periodo quinquennale antecedente all'atto di costituzione in mora (così, Cass. civ. 20918/2019) notificato in data 12.10.2020 (doc. sub 15 allegato al ricorso) per quanto concerne le spettanze di ed in data 29.3.2022 (doc. sub 16 allegato al ricorso) per Parte_1 quanto riguarda le spettanze di . Parte_2
3.2. La questione relativa alla riconoscibilità dell'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato è stata già diffusamente affrontata dal giudice della nomofilachia.
Più in particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta
l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per
l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (così, Cass. civ., 27950/2017).
Con maggiore impegno esplicativo, secondo tale opzione ermeneutica, “Questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del e di altri enti di ricerca ed ha CP_1 affermato, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente
Pag. 3 di 7 esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini
Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica).
6.1. Il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte ( Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra
Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C
- 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che : a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e
Pag. 4 di 7 giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
6.3. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti,
e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020)” (così, Cass. civ., n. 15232/2020). CP_ 3.3. Secondo la tesi difensiva dell' resistente, nel caso di specie sussisterebbero ragioni oggettive volte giustificare il trattamento differenziato dei periodi lavorativi svolti a tempo determinato, riconducibili, la prima, alla obiettiva differenza tra la prestazione
Pag. 5 di 7 costituente oggetto del contratto a tempo determinato rispetto a quella costituente oggetto del rapporto a tempo indeterminato, e la seconda, alle diverse professionalità di base per accedere all'una piuttosto che all'altra forma contrattuale, dal momento che solo per l'impiego a tempo indeterminato è richiesto il requisito della maturazione di esperienza professionale, presso lo stesso ente ovvero presso centri qualificati, di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, avere conseguito il dottorato di ricerca attinente l'attività richiesta nel bando.
3.4. Tale prospettazione difensiva non coglie nel segno.
3.4.1. Quanto alla prima argomentazione, ruotante attorno alla limitazione dell'oggetto del rapporto a tempo determinato al perseguimento di obiettivi propri di singoli progetti, CP_ deve rilevarsi, anzitutto, come l' resistente abbia dedotto solo in modo generico circa la più ampia estensione della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, senza alcun riferimento specifico alla diversità delle sue prestazioni proprie e differenti rispetto a quelle proprie del rapporto a tempo determinato. Con la conseguenza che la sussistenza di ragioni di differenziazione del lavoro a tempo determinato basate sulla non omogeneità delle mansioni svolte nel rapporto a tempo indeterminato non può essere oggetto di alcun apprezzamento in tale sede.
In via successiva deve in ogni caso rilevarsi come, anche laddove l'assunzione fosse stata motivata dalla finalità di realizzazione di progetti specifici, ciò non impedirebbe al datore di lavoro di esercitare lo ius variandi “e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni” (così, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 721/2021).
3.4.2. La seconda argomentazione, volta ad evidenziare la necessità che il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato con lavoratori dotati di adeguata esperienza già maturata, occorre rilevare come trattasi di deduzione priva di alcuna rilevanza, dal momento che non è neanche in astratto idonea ad essere sussunta nella nozione di “ragioni oggettive”, di cui alla clausola 4 cit. dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che devono attenere, propriamente, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
4. Deve, conclusivamente, dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro aventi titolo nei contratti a tempo determinato stipulati prima della stabilizzazione, con conseguente condanna
Pag. 6 di 7 CP_ dell' resistente all'adeguamento del trattamento economico e normativo rispetto all'anzianità di servizio così rideterminata.
4.1. Resta estranea alla presente controversia la problematica relativa al c.d. blocco degli stipendi pubblici, attuati per gli anni 2010-2015 con D.L. n. 78/2010, trattandosi di questione che assumerà rilievo solo in sede di esecuzione della decisione, nella determinazione del quantum spettante ai ricorrenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 26.000,01 sino a
52.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) dichiara che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio CP_ maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato prestato in favore dell' resistente;
CP_
2) condanna l' resistente ad adeguare il trattamento il trattamento economico e normativo dei ricorrenti all'anzianità di servizio rideterminata secondo i criteri di cui al capo che precede ed a corrispondere le differenze retributive maturate con il limite della prescrizione meglio specificata al punto 3.1) della parte motiva che precede, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla loro concreta attribuzione;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 764/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Canapicchi e C.F._2
Gianluca Baldi, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Piazza A. D'Ancona, 3, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo CAPITELLI
e dalla dott.ssa Maria SAVINO, presso i cui uffici siti in Roma, al P.le Aldo Moro, 7, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento anzianità di servizio
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7.3.2023
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto depositato in data 29.7.2022, i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato il loro diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti con il , sin Controparte_1 dalla prima assunzione. In via conseguenziale, inoltre, hanno inoltre chiesto la condanna dell'ente convenuto all'adeguamento, rispetto all'anzianità così riconosciuta, del loro trattamento economico e normativo.
Pag. 1 di 7 1.1. A tal fine hanno dedotto: 1) di avere stipulato, prima Parte_1 dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta con decorrenza a far data dal 1.6.2006, CP_ diversi contratti di lavoro a tempo determinato con l' resistente, ed in particolare, prestando servizio, con profilo di Ricercatore III Livello, rispettivamente, dal 1 agosto
2002, periodo ripetutamente prorogato prima sino al 30.6.2003, e poi dal 3.7.2003 sino al superamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato;
2) Pt_2
di avere stipulato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta con
[...] decorrenza a far data dal 14.4.2008, diversi contratti di lavoro a tempo determinato con l'Ente resistente, ed in particolare, prestando servizio, con profilo di Ricercatore III
Livello, rispettivamente, dal 1.10.2002 al 31.3.2003 e dal 3.6.2023 sino all'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato.
Infine, dedussero come, malgrado la stabilizzazione del rapporto di lavoro, non era stata loro riconosciuta l'anzianità pregressa maturata relativamente ai periodi di lavoro a tempo determinato.
2. Con memoria depositata in data 9.12.2021 si è costituito l'Ente resistente, il quale si è opposto all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese fatte valere.
3. Le domande sono fondate per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è parzialmente fondata solo con riguardo alle pretese retributive fatte valere.
Ed infatti, con riguardo al riconoscimento dell'anzianità di servizio, deve farsi applicazione dell'orientamento del giudice della nomofilachia, che ancorché riferito agli insegnati ben può trovare anche al case di specie, secondo il quale “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”
(così, Cass. Civ., n. 2232/2020).
Pag. 2 di 7 Di conseguenza, la pretesa fatta valere e volta alla corretta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata anche durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può ritenersi prescritta.
Deve ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo ai crediti dei singoli aumenti stipendiali. Trattandosi di spettanze relative a rapporti di lavoro a termine, infatti, le stesse devono ritenersi prescritte con riguardo al periodo quinquennale antecedente all'atto di costituzione in mora (così, Cass. civ. 20918/2019) notificato in data 12.10.2020 (doc. sub 15 allegato al ricorso) per quanto concerne le spettanze di ed in data 29.3.2022 (doc. sub 16 allegato al ricorso) per Parte_1 quanto riguarda le spettanze di . Parte_2
3.2. La questione relativa alla riconoscibilità dell'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato è stata già diffusamente affrontata dal giudice della nomofilachia.
Più in particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di legittimità, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex l. n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta
l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello “status” di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per
l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo” (così, Cass. civ., 27950/2017).
Con maggiore impegno esplicativo, secondo tale opzione ermeneutica, “Questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del e di altri enti di ricerca ed ha CP_1 affermato, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente
Pag. 3 di 7 esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire
l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini
Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica).
6.1. Il principio di diritto è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte ( Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra
Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C
- 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che : a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e
Pag. 4 di 7 giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia
8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).
6.3. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti,
e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020)” (così, Cass. civ., n. 15232/2020). CP_ 3.3. Secondo la tesi difensiva dell' resistente, nel caso di specie sussisterebbero ragioni oggettive volte giustificare il trattamento differenziato dei periodi lavorativi svolti a tempo determinato, riconducibili, la prima, alla obiettiva differenza tra la prestazione
Pag. 5 di 7 costituente oggetto del contratto a tempo determinato rispetto a quella costituente oggetto del rapporto a tempo indeterminato, e la seconda, alle diverse professionalità di base per accedere all'una piuttosto che all'altra forma contrattuale, dal momento che solo per l'impiego a tempo indeterminato è richiesto il requisito della maturazione di esperienza professionale, presso lo stesso ente ovvero presso centri qualificati, di almeno tre anni, ovvero, in alternativa, avere conseguito il dottorato di ricerca attinente l'attività richiesta nel bando.
3.4. Tale prospettazione difensiva non coglie nel segno.
3.4.1. Quanto alla prima argomentazione, ruotante attorno alla limitazione dell'oggetto del rapporto a tempo determinato al perseguimento di obiettivi propri di singoli progetti, CP_ deve rilevarsi, anzitutto, come l' resistente abbia dedotto solo in modo generico circa la più ampia estensione della prestazione lavorativa a tempo indeterminato, senza alcun riferimento specifico alla diversità delle sue prestazioni proprie e differenti rispetto a quelle proprie del rapporto a tempo determinato. Con la conseguenza che la sussistenza di ragioni di differenziazione del lavoro a tempo determinato basate sulla non omogeneità delle mansioni svolte nel rapporto a tempo indeterminato non può essere oggetto di alcun apprezzamento in tale sede.
In via successiva deve in ogni caso rilevarsi come, anche laddove l'assunzione fosse stata motivata dalla finalità di realizzazione di progetti specifici, ciò non impedirebbe al datore di lavoro di esercitare lo ius variandi “e quindi della possibilità di utilizzare la prestazione del dipendente secondo le variabili esigenze della propria organizzazione nei limiti segnati dall'equivalenza delle mansioni” (così, Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 721/2021).
3.4.2. La seconda argomentazione, volta ad evidenziare la necessità che il rapporto a tempo indeterminato sia instaurato con lavoratori dotati di adeguata esperienza già maturata, occorre rilevare come trattasi di deduzione priva di alcuna rilevanza, dal momento che non è neanche in astratto idonea ad essere sussunta nella nozione di “ragioni oggettive”, di cui alla clausola 4 cit. dell' Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che devono attenere, propriamente, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
4. Deve, conclusivamente, dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro aventi titolo nei contratti a tempo determinato stipulati prima della stabilizzazione, con conseguente condanna
Pag. 6 di 7 CP_ dell' resistente all'adeguamento del trattamento economico e normativo rispetto all'anzianità di servizio così rideterminata.
4.1. Resta estranea alla presente controversia la problematica relativa al c.d. blocco degli stipendi pubblici, attuati per gli anni 2010-2015 con D.L. n. 78/2010, trattandosi di questione che assumerà rilievo solo in sede di esecuzione della decisione, nella determinazione del quantum spettante ai ricorrenti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare, dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 26.000,01 sino a
52.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) dichiara che i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio CP_ maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato prestato in favore dell' resistente;
CP_
2) condanna l' resistente ad adeguare il trattamento il trattamento economico e normativo dei ricorrenti all'anzianità di servizio rideterminata secondo i criteri di cui al capo che precede ed a corrispondere le differenze retributive maturate con il limite della prescrizione meglio specificata al punto 3.1) della parte motiva che precede, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del
1994, dalla data di maturazione del diritto alla loro concreta attribuzione;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.629,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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