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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/09/2025, n. 12183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12183 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 69509/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Miconi, come da procura in atti;
'
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Viviani, come da procura in atti;
,
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Margherita Graziani, n.q. di curatore speciale del minore Persona_1, difeso in proprio ex art. 86
c.p.c.
INTERVENUTO
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato il figlio
Per 1 in data 14.8.2018, che il marito aveva perpetrato condotte vessatorie, violente, minacciose ed ingiuriose nei suoi riguardi e del figlio durante il matrimonio, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
affidarsi il figlio alla stessa in via c.d. super-esclusiva, anche in vista del disinteresse mostrato dal padre nei riguardi delle terapie per il minore, affetto da Disturbo misto dello sviluppo, sospendendo la responsabilità genitoriale del resistente ed il diritto di visita padre-figlio; CP prescrivere al un percorso per la verifica della sua idoneità genitoriale e della eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;
all'esito, valutare eventuali incontri protetti padre-figlio; assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente;
determinarsi dalla domanda a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 mensili ed altro assegno a titolo di proprio mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva il resistente nulla opponendo alla separazione, contestava gli addebiti mossigli, deduceva che la crisi familiare era stata causata dalle difficoltà economiche dovute alla nota pandemia mondiale ed agli atteggiamenti ostili della ricorrente anche con riguardo al rapporto padre-figlio, e chiedeva: l'affidamento condiviso del minore, con la determinazione della frequentazione tra i genitori;
un assegno a suo carico di mantenimento per il figlio pari ad euro 250,00 mensili e per la moglie pari ad euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per il minore.
In sede presidenziale, con ordinanza del 30.12.2022, veniva disposto quanto segue:
“... a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 21.12.2022; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
premesso che i documenti in formato rar depositati dalla Pt_1 non sono leggibili e che occorre mandare alla ricorrente per il deposito dei detti documenti in un diverso formato o a mezzo CD da depositarsi in cancelleria;
Per_ viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore nato il
14.8.2018; CP
-per il reato di cui all'art. 572 c.p., con la richiesta di visi gli atti inviati dal P.M. relativi al procedimento penale a carico del rinvio a giudizio del suddetto;
ritenuto di dover mandare al P.M. per l'integrazione degli atti relativi al detto procedimento penale aggiornati;
viste le condotte verbalmente violente ed insistenti del marito nei riguardi della moglie, di cui ai messaggi ed alla schermata delle telefonate, tutto come provato dalla documentazione in atti ed inviato dal marito alla moglie;
ritenuto che
l'affidamento condiviso del minore non sarebbe utilmente ed efficacemente esercitabile, stante il gravissimo conflitto esistente tra i coniugi da anni;
ritenuto, pertanto, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, non riuscendo le parti ad avviare comunicazioni di sorta nemmeno nell'interesse esclusivo del figlio, valutate, poi, le condotte del resistente di cui ai messaggi citati ed alle condotte vessatorie provate dalle numerosissime telefonate a distanza di pochissimi minuti l'una dall'altra ritenuto;
ritenuto di dover disporre che il padre possa vedere il figlio alla presenza dei Servizi Sociali a mezzo incontri protetti, valutato quanto sopra esposto ed anche considerando che il padre non vede il figlio dall'agosto 2022, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 21.12.2022, che il bambino è molto piccolo e che occorre ripristinare gradualmente la loro frequentazione;
rilevato, poi, di dover mandare ai Servizi Sociali per il deposto della già richiesta relazione;
rilevato, poi, che la ricorrente ha chiesto la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente e che si ritiene di dover nominare un curatore speciale per il minore, atteso che la Suprema Corte ha statuito che "Nei cosiddetti giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e la omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato a uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace
(articolo 78, comma 2, del Cpc) - ogni volta che la incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività" (Cass., sent. del 6.3.2018, n. 5256), e che "Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio;
negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti." (Cass, ord. del 25.1.2021, n. 1471), oltre che "Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del
2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio." Cass., ord. del
26.3.2021, n. 8627); ritenuto, pertanto, di dover nominare un curatore speciale al minore Persona_1, al quale dovrà essere notificato il ricorso ed il presente decreto a cura di parte ricorrente e che potrà costituirsi nel termine concesso, come da dispositivo e ritenuto di nominare l'avv. Margherita Graziani;
rilevato, quanto all'aspetto economico, che la Pt 1 ha un reddito da attività lavorativa pari ad euro 440,00 mensili circa, oltre ad euro 500,00 mensili derivanti dalla Naspi, è onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive con il figlio pari ad euro
700,00 mensili (tutto come dichiarato all'udienza citata) e percepisce la pensione di invalidità per il figlio pari ad euro 300,00 mensili (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che parrebbe anche che la ricorrente abbia dei redditi da un'attività di vendita on line, come da documentazione allegata dal -; rilevato che il quest'ultimo svolge l'attività di maitre preso una società di catering, ha un reddito pari a circa euro 1.500,00 mensili,
è onerato del canone di locazione dell'abitazione dove vive pari ad euro 630,00 mensili, tutto come dichiarato all'udienza e nella memoria difensiva, avendo anche ivi dedotto di essere titolare di una società di catering, da poco aperta ed asseritamente in perdita;
CP
, pari,ritenuto, ciò premesso, di dover determinare un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, a carico del rispettivamente, ad euro 200,00 mensili e 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
CP pari, rispettivamente, ad euro 200,00-determina un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, a carico del mensili e 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-manda a parte ricorrente per il deposito dei documenti indicati in parte motiva entro il 30.1.2023;
-manda al P.M. e ai Servizi Sociali per quanto pure indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 30.1.2023;
-nomina curatore speciale del minore Persona_1 l'avv. Margherita Graziani;
...”. Sicostituiva il nominato curatore speciale, il quale chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale del , con incontri protetti padre-figlio e l'assunzione degli ulteriori provvedimenti a tutela del minore.
In sede di precisazione delle conclusioni: la Pt_1 si riportava alle conclusioni già svolte, che prevedevano anche le somme indicate nel ricorso quali somme minime da corrispondere, aderendo alla domanda di CP decadenza della responsabilità genitoriale del come già richiesta dal curatore speciale;
il pure si riportava alle conclusioni già avanzate, chiedendo il ripristino degli incontri protetti padre-figlio, interrotti da parte dei Servizi Sociali;
il curatore speciale del pari chiedeva quanto già in atti e la ripresa, pure, dei disposti incontri protetti.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla Pt_1 rileva questo Collegio che la domanda risulta provata e deve essere accolta.
Sono, infatti, in atti i documenti a conferma delle deduzioni di atti violenti e vessatori del Pt 2 di cui all'ordinanza presidenziale, sopra riportata;
a ciò si aggiungono gli atti dei procedimenti penali a carico del depositati dal P.M., indicati anche in vista della condotta generalmente violenta del resistente ed anche nei riguardi delle istituzioni: resistenza a pubblico ufficiale con arresto in flagranza, con udienza fissata per il marzo 2025; maltrattamenti in famiglia che vede come persone offese la moglie, nonché la commissione dei fatti alla presenza del figlio, con sentenza di condanna del 17.7.2024 ad anni 4 di reclusione;
altro procedimento, attualmente in dibattimento con udienza fisata il 19.1.2026, sempre per il reato di cui all'art. 572 c.p., all'interno del quale è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la madre a Crotone, luogo dove attualmente vive il come da ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma dell'11.2.2025.
, I reati contestati nel primo dei due procedimenti ex art. 572 c.p., per i quai è intervenuta la sentenza detta, sono i seguenti:
2. delitto p. e p. dall'art. cpv., 572, comma 2 c.p. perché maltrattava la propria moglie EI AL con condotte reiterate e prolungate di ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche ed in particolare: g) ingiuriandola e minacciandola ripetutamente dicendole "puttana, troia, mignotta" e "ti ammazzo";
h) nel 2018 la aggrediva fisicamente con pugni e schiaffi sul volto tanto da costringerla a fuggire dall'abitazione familiare;
i) nel periodo compreso fra il 2019 e il maggio del 2020 l'aggrediva più volte fisicamente con schiaffi e colpi sul corpo sempre minacciandola di morte dicendole "ti ammazzo... ti ammazzo";
j) nel luglio del 2019 l'aggrediva fisicamente prendendola a calci sulle gambe;
k) il 22 maggio 2020 la minacciava ripetutamente di morte mentre parlava, alla presenza della PO, al telefono con la madre dicendo "vuole solo essere ammazzata... è una merda
...lo posso fare una cosa di brutto... io la odio... la scasso io piassi una padella e la ammazzassi... io la scassassi...si ce metto le mani addosso la scasso a sangue... prendo il coltello e gli taglio la gola"; 1) il 23 maggio 2020 la minacciava di morte nuovamente dicendole "io ti sgozzo, bastarda, io ti sgozzo", tanto da costringere la PO;
unitamente al figlio minore ad abbandonare la casa familiare
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza del minore LA NI (nato il [...]).
In Roma dal 2018 al 23.05.2020 (data della denuncia)
mentre quelli relativi al procedimento ancora in corso di dibattimento sono i seguenti:
1. delitto p. e p. dall'art. cpv., 572, comma 2 c.p. perché maltrattava la propria moglie EI AL con condotte reiterate e prolungate di ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche perpetrate anche alla presenza del figlio minore BI NI (n. il 14.8.2018), ed in particolare: a) ingiuriandola e minacciandola ripetutamente dicendole: "zingara, schifosa, rumena di merda, puttana, troia, mignotta” eti massacro", "ti distruggo", "sono calabrese, ti ammazzo";
b) spesso l'aggrediva fisicamente con schiaffi in pieno volto e dietro la nuca, calci su tutto il corpo, in particolare sulle gambe, inoltre le lanciava spesso oggetti e le tirava i capelli con violenza tanto da strappade intere ciocche;
c) il 5 novembre 2020 Paggrediva fisicamente con un forte schiaffo sul volto poi la spingeva con forza fino a farla cadere sul letto ove la colpiva con numerosi pugni al volto e calci alle gambe, tanto da cagionarle evidenti ematomi al volto e agli arti;
d) il 4 settembre 2021, nel cuore della notte, la colpiva con forti calci, insultandola;
e) il 18 maggio 2022, presso la piscina frequentata dal figlio minore, la colpiva con un forte calcio alla gamba e le lanciava contro uno "spruzzino nebulizzatore" senza tuttavia centrarla, poi la minacciava dicendole: "Oggi ti ammazzo, oggi sono carico" quindi la colpiva con un forte schiaffo al collo, alla presenza del figlio CO;
f) il 13 luglio 2022, solo perché la p.o. aveva gettato via della cannabis di sua proprietà, la colpiva con un forte schiaffo al torace che indirettamente colpiva anche il figlio minore, poi la ingiuriava e minacciava dicendole: "cretina di merda, bestia schifosa, se non le trovo ti ammazzo", tanto da indurla a richiedere Pintervento delle ff.oo.;
g) il 16 agosto 2022, alla presenza del bambino, l'afferrava per i capelli, strappandole una ciocca, strattonandola tanto da costringere la PO, unitamente al figlio minore ad abbandonare la casa familiare;
h) cessata la convivenza, in occasione delle visite al figlio minore delle parti, in numerose occasioni, la insultava e minacciava, anche di morte, sia di persona sia tramite l'invio di numerosissimi messaggi WhatsApp, di testo e audio del seguente tenore: "cerca di rispondere, puoi chiamare chi cazzo vuoi, te Pho già detto mio figlio non è orfano di padre...so caxxi tuoi, volto tumefatto";
i) in data 2.11.2022, dapprima, in occasione di una visita al figlio minore, minacciava la p.o. dicendole "prima o poi ti sparo", "stavolta non ti salva nessuno, ti scopi l'Ispettore di Polizia, ma non ti salverà nemmeno Lui" poi inviava numerosi messaggi audio WhatsApp alla p.o. contenenti numerose minacce del tipo: "domani alle 10, se no sfondo il portone c porta spero che mi hai capito, vedrai" quindi, l'indomani si presentava presso l'abitazione della p.o. per prendere il minore, suonando insistentemente il citofono tanto da danneggiarlo e da indurre la p.o. a richiedere l'intervento delle ff.oo.;
j) da ultimo, in data 3.12.2024, durante Pincontro protetto con il figlio disposto dal Tribunale Civile di Roma -1° Sez presso il Centro per la Genitorialità di Via Kent, non accettando la decisione del Giudice Civile, che aveva disposto che gli incontri con il minore avvenissero esclusivamente in modalità protetta, inviava numerosi messaggi
WhatsApp alla p.o. dal tono minaccioso del seguente tenore: "ti comunico che d'ora in poi vedrò mio quando dico io, ti consiglio vivamente di collaborare, in quanto NI non è orfano di padre"; nella stessa circostanza dava in escandescenza, inducendo le operatrici sociali a richiedere l'intervento delle ff.oo. he giunte sul posto lo traevano in arresto per resistenza a p.u.;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza del minore BI NI (nato il [...]).
In Roma dal maggio 2020 con permanenza. Dette emergenze istruttorie non si ritiene che siano poste in discussione o superate dalle deposizioni dei testi di parte resistente, che dichiaravano di avere assistito ad espressioni ingiuriose della moglie verso il marito per problemi economici.
Ritiene, poi, questo Collegio di poter accogliere la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla Pt_1 e dal curatore speciale.
CP Infatti, le reiterate condotte violente e vessatorie del nei riguardi della moglie, anche alla presenza del bambino, come esposto, in assoluto disprezzo anche dei doveri genitoriali di accudimento e tutela, sono tali da dover ritenere che lo stesso sia del tutto inidoneo a svolgere una qualsiasi funzione genitoriale, anche limitata.
A quanto già detto va aggiunto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 12.12.2024 emergevano condotte CP del , per il quale erano in corso incontri protetti, del tutto inappropriate e pericolose per la serenità del bambino, nonchè caratterizzate da evidente discontrollo emotivo anche alla presenza delle Forze dell'Ordine:
Nella prima parte dell'incontro non si evidenziano criticità di rilievo (seppur in alcuni momenti il padre non appare perfettamente sintonizzato con il bambino, il clima appare prevalentemente sereno con padre e figlio impegnati nel gioco, merenda e dialogo). La situazione cambia repentinamente ed inaspettatamente quando il padre promette più volte al minore che il giorno 5 dicembre andrà a prenderlo a scuola, creando aspettative in NI il quale inizia a porre domande di conferma al padre: "venite tu e mamma insieme a prendermi?", "ma davvero vieni?". Il signor BI risponde confermando quanto detto e che sarebbe andato da solo a prenderlo per portarlo al parco. L'equipe, avuta conferma dalla madre che tra i genitori non vi fossero accordi differenti da quanto emesso dal Tribunale, invita il signor BI a non insistere sull'argomento scuola concentrandosi invece sul gioco. Quest'ultimo, alle sollecitazioni dell'équipe, muta repentinamente l'atteggiamento, non accoglie gli inviti a calmarsi e ad assumere un comportamento congruo al contesto e, con fare aggressivo e ostile, noncurante delle possibili ripercussioni sullo stato emotivo del bambino, continua a dire, alzando il tono della voce, che sarebbe andato a scuola. Osservato il disagio del minore, gli operatori decidono e comunicano al sig. BI la necessità di interrompere l'incontro.
A questo punto si evidenzia un ulteriore escalation che si caratterizza per un'irrequietezza motoria, tensione muscolare e comportamento disorganizzato nel sig. BI che prende bruscamente in braccio il bambino e intima all'equipe che lo avrebbe portato via (a casa sua) dirigendosi verso la porta, dove il passaggio gli veniva impedito. L'équipe decide quindi di chiamare le forze dell'ordine. Per il tempo seguente il PÀ stringe in braccio il bambino muovendosi nervosamente per la stanza non permettendo né agli operatori presenti di poter intervenire né al bambino di staccarsi da lui.
Il padre lascia andare il bambino solo alla fine dell'ora. Il bambino viene accompagnato dalle operatrici dalla madre che lo aspettava immediatamente fuori dal centro. La stessa veniva invitata ad allontanarsi velocemente. Nel frattempo, il signor BI rimaneva nella stanza dell'incontro con il responsabile del Centro.
All'arrivo delle forze dell'ordine, il signor BI assumeva un atteggiamento ancora più aggressivo tanto da richiedere dalle stesse l'intervento di rinforzi.
Alla luce di quanto sopra esposto, vista l'imprevedibilità e gli agiti del signor BI emersi in data 3 dicembre 2024, che a nostro parere non tutelano il benessere psico-fisico del minore, il "Centro Specialistico per la Genitorialità Via Kenia" ritiene che non sussistano le condizioni minime necessarie alla realizzazione di SDVeR tra il padre ed il figlio. D'altra parte, anche precedentemente il resistente aveva mostrato delle enormi criticità nella gestione del suo rapporto con il figlio e con gli operatori dei Servizi, ciò che già aveva evidenziato ancora una volta una sua evidente incapacità a gestire la responsabilità derivante dall'essere genitore, come da relazione dei
Servizi Sociali del 7.2.2024: Con la presente si comunica la decisione dell'équipe SDVER di interrompere il progetto ai incontri trdil untu cui all'oggetto e il padre, sig. RI BI non essendo presenti i presupposti minimi indispensabili a garantire oltre lo svolgimento degli incontri secondo quanto previsto dal regolamento del servizio.
La complessità della situazione ha determinato già in passato una sospensione degli incontri (avvenuta al termine del primo appuntamento realizzato tra NI e il padre in data 17 maggio 2023) che sono ripresi in data 5 luglio
2023 solo dopo una necessaria ri-puntualizzazione ai genitori degli obiettivi e delle regole del progetto SDVER
anche sottoscritto dagli utenti negli incontri di conoscenza (preliminari all'avvio dell'intervento).
L'adesione al progetto da parte del padre di NI è rimasta comunque conflittuale o incongrua in una oscillazione costante rilevata dagli operatori per tutto l'arco dei 22 incontri svolti fino ad oggi.
Non è stato possibile creare con il PÀ un'alleanza di lavoro che facilitasse NI durante il percorso. Gli spazi pre e post incontro, utilizzati di solito per organizzare l'incontro stesso o per restituire informazioni anche sugli avvenimenti accaduti in settimana, sono sempre stati rifiutati da PÀ che ha deliberatamente deciso e comunicato che sarebbe arrivato al Centro non alle ore 16 (come previsto dal progetto) ma alle 16:15 per scelta personale (non necessariamente legata ad esigenze di lavoro o altro). Questo ha comportato che si sovrapponesse in alcuni casi il suo arrivo in struttura a quello della madre con NI, con la conseguente difficoltà di coordinare i saluti del bambino alla madre e la preparazione di NI ad incontrare il padre.
La difficoltà di portare avanti il progetto SDVER per quanto richiesto dal mandato è stata restituita periodicamente al Servizio inviante con la richiesta di intercedere con il Sig. BI perché si impegnasse a tenere un comportamento consono al contesto al fine di evitare ulteriori sospensioni degli incontri. L'autorizzazione ad effettuare foto e video previa autorizzazione del Servizio Sociale e la possibilità di raggiungere le macchinette automatiche nel corridoio esterno al Centro previo consenso degli operatori, sono state motivo di scontro e protesta da parte del padre che non ha mai accettato di dover incontrare il figlio in un contesto di incontri protetti e alla presenza di due operatori. Pur comprendendo la sofferenza e la difficoltà del padre ad accettare la situazione, atteggiamenti ostili e fortemente provocatori uniti a commenti verbalmente aggressivi o incongrui con il progetto, sono stati agiti fino all'ultimo incontro dal sig. BI in un crescendo via via sempre più difficile da contenere. Fino alla scorsa settimana questi comportamenti si sono verificati sempre alla presenza dei soli operatori ma mai in presenza del figlio. Le professioniste, in considerazione di ciò, hanno cercato di non stressare ulteriormente il clima già teso riducendo al minimo gli interventi pre e post incontro con il padre al fine di non dare modo al sig. BI di attivarsi ulteriormente soprattutto prima dell'arrivo del figlio.
Anche nel corso degli incontri, gli interventi in stanza sono stati effettuati dalle operatrici con estrema cautela e solo per chiarire domande e richieste di PÀ a NI nel momento in cui il bambino restava in silenzio pur conoscendo la risposta (Hai mangiato a scuola, hai fatto merenda, hai messo la giacca per uscire).
La fatica emotiva evidenziata in alcuni casi tra padre e figlio nel separarsi al momento di andare via, per metodologia vede però l'operatore intervenire nell'interazione nel ruolo di facilitatore. Il sig. BI, accettando in questo caso a fatica l'intervento del professionista, lo ha permesso ma al rientro degli operatori in stanza (dopo che NI ha lasciato il Centro), ha sempre ribadito con rabbia la sua insofferenza senza riuscire a gestire i toni che spesso hanno richiamato l'attenzione anche degli altri professionisti presenti nel Centro.
Mercoledì scorso (13 dicembre 2023) NI ha ricevuto da PÀ un gioco identico a quello che gli aveva già regalato in settimana una conoscente. Il bambino, ha deciso di aprirlo comunque, non accogliendo la proposta di PÀ di cambiarglielo con uno diverso, dedicando il tempo dell'incontro a montare il modellino "Lego" e a scegliere un regalo da chiedere al BO AT "di PÀ". Alle 17:30, accortosi di essere arrivato ormai il momento dei saluti, NI ha segnalato di avere fame e di voler fare la merenda. Non essendo possibile data l'ora e conoscendo la difficoltà che NI mostra nel distacco, gli operatori hanno lasciato la stanza per permettere un saluto più lungo tra padre e figlio essendo anche l'ultimo incontro prima di AT.
A differenza degli altri incontri, NI tornando da mamma non è andato subito via ma, per la prima volta, si è seduto per terra cercando di spiegare alla madre perché aveva accettato comunque il regalo del PÀ pur essendo un doppione "Perché me lo ha regalato il mio PÀ" e chiedendo anche quando sarebbe stato possibile andare "al negozio" con PÀ. Gli operatori hanno con mamma iniziato a rispondere al bambino interrompendosi per capire cosa stesse accadendo al di là della porta. Il padre per due volte aveva provato a lasciare la stanza dell'incontro fermato sulla porta dagli operatori dell'accoglienza. Il coordinatore è quindi tornato nella stanza degli incontri per invitare il sig. BI ad abbassare la voce, a smettere di urlare, permettendo al figlio di lasciare il centro in tranquillità. L'operatore nel frattempo si assicurava di far uscire il bambino e la mamma dal Centro senza però riuscire a terminare l'intervento. Non è stato possibile evitare che NI sentisse il padre urlare nell'altra stanza.
Non è stato possibile neanche condividere con il padre quanto accaduto con NI al termine dell'incontro perché il sig. BI ha continuato a urlare dicendo di non avere tempo da perdere e di doversi recare al lavoro
(pur essendo ancora le ore 17:40 e sapendo che la prassi del Servizio prevede che l'adulto incontrante rimanga al termine dell'incontro anche fino alle ore 18:00). Prima di lasciare la stanza dell'incontro alle 17:45, il padre ha ribadito nuovamente la sua insofferenza verso la situazione urlando le sue ragioni, insultando gli operatori, minacciando di lanciare poltrone contro il vetro della stanza di osservazione nel prossimo incontro. Il sig. BI è uscito dal Centro sbattendo la porta a vetri e continuando a urlare insulti che hanno richiamato anche l'attenzione della guardia giurata presente all'ingresso della struttura della ASL. Questi comportamenti, riferiti già al Servizio Inviante e al Curatore del minore, non risultano più gestibili all'interno del progetto perché, a differenza del passato, si sono verificati mentre NI era ancora in struttura. A nulla è valso il tentativo di chiedere al padre di attendere in stanza il ritorno degli operatori per il tempo necessario a permettere al figlio di ricongiungersi a mamma e lasciare il Centro serenamente dopo i saluti di rito.
Pertanto la situazione attuale non permette agli operatori di assicurare lo svolgimento degli incontri tra NI e il padre in un clima emotivo accettabile e nel rispetto anche minimo delle regole di partecipazione.
Ciò premesso, pertanto, residua in capo alla madre, quale unico genitore con responsabilità genitoriale, ogni decisione riguardante il figlio, dovendosi, poi, sempre per quanto esposto, vietare incontri padre-figlio, che potranno essere nuovamente oggetti di valutazione solo in seguito ad un positivo esito di un percorso di sostegno da parte del come accertato dai Servizi Sociali. '
Non si ritiene, invece, di assegnare alla moglie la casa coniugale, atteso che la stessa, come da relazione dei
Servizi Sociali del 28.11.2024, risulta avere cambiato residenza.
Quanto all'aspetto economico, valutati gli atti e ritenuto di condividere quanto già esposto in sede presidenziale, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, anche alla luce dei documenti depositati il
6.3.2024 dalla ricorrente (estratti conto anche esteri), dai quali emerge la riscossione da parte sua dell'assegno unico per la somma di euro 291,00 mensili, oltre che entrate da attività lavorativa per euro
7.680,00 annui nel 2024 (cfr. sul punto anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 16.12.2024).
CP In vista della natura della causa e della soccombenza del circa la domanda inerente la decadenza della responsabilità genitoriale e quella di addebito, le spese di lite sostenute dalla Pt_1 sono poste per due terzi a carico del Pt_2, compensate nel resto, e quelle del curatore speciale sono poste pure a carico del CP
,tutte liquidate come in dispositivo e da versarsi in favore dell'erario, essendo la Pt 1 ed il minore stati ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 11.5.2019, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00279, parte II, serie B00);
CP
-dichiara il decaduto dalla responsabilità genitoriale, residuando in capo alla Pt 1 ogni decisione riguardante il figlio;
-dispone il divieto di incontri padre-figlio; CP
- conferma l'assegno di mantenimento come disciplinato in sede presidenziale a carico del (euro
200,00 mensili per la moglie ed euro 300,00 mensili per il figlio), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, somma da corrispondersi dal resistente alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio, indicate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, sono da suddividersi tra i coniugi al 50% ciascuno;
CP
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt 1 nella misura di due terzi, liquidate in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'erario, compensate nel resto;
CP alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, liquidate in
- condanna il euro 1.269,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 69509/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Miconi, come da procura in atti;
'
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Viviani, come da procura in atti;
,
RESISTENTE
NONCHE'
Avv. Margherita Graziani, n.q. di curatore speciale del minore Persona_1, difeso in proprio ex art. 86
c.p.c.
INTERVENUTO
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione era nato il figlio
Per 1 in data 14.8.2018, che il marito aveva perpetrato condotte vessatorie, violente, minacciose ed ingiuriose nei suoi riguardi e del figlio durante il matrimonio, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
affidarsi il figlio alla stessa in via c.d. super-esclusiva, anche in vista del disinteresse mostrato dal padre nei riguardi delle terapie per il minore, affetto da Disturbo misto dello sviluppo, sospendendo la responsabilità genitoriale del resistente ed il diritto di visita padre-figlio; CP prescrivere al un percorso per la verifica della sua idoneità genitoriale e della eventuale assunzione di sostanze stupefacenti;
all'esito, valutare eventuali incontri protetti padre-figlio; assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente;
determinarsi dalla domanda a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 mensili ed altro assegno a titolo di proprio mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva il resistente nulla opponendo alla separazione, contestava gli addebiti mossigli, deduceva che la crisi familiare era stata causata dalle difficoltà economiche dovute alla nota pandemia mondiale ed agli atteggiamenti ostili della ricorrente anche con riguardo al rapporto padre-figlio, e chiedeva: l'affidamento condiviso del minore, con la determinazione della frequentazione tra i genitori;
un assegno a suo carico di mantenimento per il figlio pari ad euro 250,00 mensili e per la moglie pari ad euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie per il minore.
In sede presidenziale, con ordinanza del 30.12.2022, veniva disposto quanto segue:
“... a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 21.12.2022; sentite le parti ed i rispettivi difensori;
premesso che i documenti in formato rar depositati dalla Pt_1 non sono leggibili e che occorre mandare alla ricorrente per il deposito dei detti documenti in un diverso formato o a mezzo CD da depositarsi in cancelleria;
Per_ viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore nato il
14.8.2018; CP
-per il reato di cui all'art. 572 c.p., con la richiesta di visi gli atti inviati dal P.M. relativi al procedimento penale a carico del rinvio a giudizio del suddetto;
ritenuto di dover mandare al P.M. per l'integrazione degli atti relativi al detto procedimento penale aggiornati;
viste le condotte verbalmente violente ed insistenti del marito nei riguardi della moglie, di cui ai messaggi ed alla schermata delle telefonate, tutto come provato dalla documentazione in atti ed inviato dal marito alla moglie;
ritenuto che
l'affidamento condiviso del minore non sarebbe utilmente ed efficacemente esercitabile, stante il gravissimo conflitto esistente tra i coniugi da anni;
ritenuto, pertanto, di dover disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, non riuscendo le parti ad avviare comunicazioni di sorta nemmeno nell'interesse esclusivo del figlio, valutate, poi, le condotte del resistente di cui ai messaggi citati ed alle condotte vessatorie provate dalle numerosissime telefonate a distanza di pochissimi minuti l'una dall'altra ritenuto;
ritenuto di dover disporre che il padre possa vedere il figlio alla presenza dei Servizi Sociali a mezzo incontri protetti, valutato quanto sopra esposto ed anche considerando che il padre non vede il figlio dall'agosto 2022, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 21.12.2022, che il bambino è molto piccolo e che occorre ripristinare gradualmente la loro frequentazione;
rilevato, poi, di dover mandare ai Servizi Sociali per il deposto della già richiesta relazione;
rilevato, poi, che la ricorrente ha chiesto la sospensione della responsabilità genitoriale del resistente e che si ritiene di dover nominare un curatore speciale per il minore, atteso che la Suprema Corte ha statuito che "Nei cosiddetti giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e la omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato a uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l'incapace
(articolo 78, comma 2, del Cpc) - ogni volta che la incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività" (Cass., sent. del 6.3.2018, n. 5256), e che "Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 336 c.c., va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.c., determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio;
negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non è necessaria la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore - ove non giustificato da un'espressa motivazione -, violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti." (Cass, ord. del 25.1.2021, n. 1471), oltre che "Nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell'affidamento della prole ai servizi sociali, la previsione di cui all'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del
2001, postula la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sussistendo un conflitto d'interessi del minore con entrambi i genitori, sicchè, ove non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio." Cass., ord. del
26.3.2021, n. 8627); ritenuto, pertanto, di dover nominare un curatore speciale al minore Persona_1, al quale dovrà essere notificato il ricorso ed il presente decreto a cura di parte ricorrente e che potrà costituirsi nel termine concesso, come da dispositivo e ritenuto di nominare l'avv. Margherita Graziani;
rilevato, quanto all'aspetto economico, che la Pt 1 ha un reddito da attività lavorativa pari ad euro 440,00 mensili circa, oltre ad euro 500,00 mensili derivanti dalla Naspi, è onerata del canone di locazione dell'abitazione dove vive con il figlio pari ad euro
700,00 mensili (tutto come dichiarato all'udienza citata) e percepisce la pensione di invalidità per il figlio pari ad euro 300,00 mensili (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che parrebbe anche che la ricorrente abbia dei redditi da un'attività di vendita on line, come da documentazione allegata dal -; rilevato che il quest'ultimo svolge l'attività di maitre preso una società di catering, ha un reddito pari a circa euro 1.500,00 mensili,
è onerato del canone di locazione dell'abitazione dove vive pari ad euro 630,00 mensili, tutto come dichiarato all'udienza e nella memoria difensiva, avendo anche ivi dedotto di essere titolare di una società di catering, da poco aperta ed asseritamente in perdita;
CP
, pari,ritenuto, ciò premesso, di dover determinare un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, a carico del rispettivamente, ad euro 200,00 mensili e 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del minore alla madre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
CP pari, rispettivamente, ad euro 200,00-determina un assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio, a carico del mensili e 300,00 mensili, oltre Istat, da versarsi alla Pt 1 entro il g. 5 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
-manda a parte ricorrente per il deposito dei documenti indicati in parte motiva entro il 30.1.2023;
-manda al P.M. e ai Servizi Sociali per quanto pure indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 30.1.2023;
-nomina curatore speciale del minore Persona_1 l'avv. Margherita Graziani;
...”. Sicostituiva il nominato curatore speciale, il quale chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale del , con incontri protetti padre-figlio e l'assunzione degli ulteriori provvedimenti a tutela del minore.
In sede di precisazione delle conclusioni: la Pt_1 si riportava alle conclusioni già svolte, che prevedevano anche le somme indicate nel ricorso quali somme minime da corrispondere, aderendo alla domanda di CP decadenza della responsabilità genitoriale del come già richiesta dal curatore speciale;
il pure si riportava alle conclusioni già avanzate, chiedendo il ripristino degli incontri protetti padre-figlio, interrotti da parte dei Servizi Sociali;
il curatore speciale del pari chiedeva quanto già in atti e la ripresa, pure, dei disposti incontri protetti.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla Pt_1 rileva questo Collegio che la domanda risulta provata e deve essere accolta.
Sono, infatti, in atti i documenti a conferma delle deduzioni di atti violenti e vessatori del Pt 2 di cui all'ordinanza presidenziale, sopra riportata;
a ciò si aggiungono gli atti dei procedimenti penali a carico del depositati dal P.M., indicati anche in vista della condotta generalmente violenta del resistente ed anche nei riguardi delle istituzioni: resistenza a pubblico ufficiale con arresto in flagranza, con udienza fissata per il marzo 2025; maltrattamenti in famiglia che vede come persone offese la moglie, nonché la commissione dei fatti alla presenza del figlio, con sentenza di condanna del 17.7.2024 ad anni 4 di reclusione;
altro procedimento, attualmente in dibattimento con udienza fisata il 19.1.2026, sempre per il reato di cui all'art. 572 c.p., all'interno del quale è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la madre a Crotone, luogo dove attualmente vive il come da ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma dell'11.2.2025.
, I reati contestati nel primo dei due procedimenti ex art. 572 c.p., per i quai è intervenuta la sentenza detta, sono i seguenti:
2. delitto p. e p. dall'art. cpv., 572, comma 2 c.p. perché maltrattava la propria moglie EI AL con condotte reiterate e prolungate di ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche ed in particolare: g) ingiuriandola e minacciandola ripetutamente dicendole "puttana, troia, mignotta" e "ti ammazzo";
h) nel 2018 la aggrediva fisicamente con pugni e schiaffi sul volto tanto da costringerla a fuggire dall'abitazione familiare;
i) nel periodo compreso fra il 2019 e il maggio del 2020 l'aggrediva più volte fisicamente con schiaffi e colpi sul corpo sempre minacciandola di morte dicendole "ti ammazzo... ti ammazzo";
j) nel luglio del 2019 l'aggrediva fisicamente prendendola a calci sulle gambe;
k) il 22 maggio 2020 la minacciava ripetutamente di morte mentre parlava, alla presenza della PO, al telefono con la madre dicendo "vuole solo essere ammazzata... è una merda
...lo posso fare una cosa di brutto... io la odio... la scasso io piassi una padella e la ammazzassi... io la scassassi...si ce metto le mani addosso la scasso a sangue... prendo il coltello e gli taglio la gola"; 1) il 23 maggio 2020 la minacciava di morte nuovamente dicendole "io ti sgozzo, bastarda, io ti sgozzo", tanto da costringere la PO;
unitamente al figlio minore ad abbandonare la casa familiare
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza del minore LA NI (nato il [...]).
In Roma dal 2018 al 23.05.2020 (data della denuncia)
mentre quelli relativi al procedimento ancora in corso di dibattimento sono i seguenti:
1. delitto p. e p. dall'art. cpv., 572, comma 2 c.p. perché maltrattava la propria moglie EI AL con condotte reiterate e prolungate di ingiurie, minacce, violenze fisiche e psicologiche perpetrate anche alla presenza del figlio minore BI NI (n. il 14.8.2018), ed in particolare: a) ingiuriandola e minacciandola ripetutamente dicendole: "zingara, schifosa, rumena di merda, puttana, troia, mignotta” eti massacro", "ti distruggo", "sono calabrese, ti ammazzo";
b) spesso l'aggrediva fisicamente con schiaffi in pieno volto e dietro la nuca, calci su tutto il corpo, in particolare sulle gambe, inoltre le lanciava spesso oggetti e le tirava i capelli con violenza tanto da strappade intere ciocche;
c) il 5 novembre 2020 Paggrediva fisicamente con un forte schiaffo sul volto poi la spingeva con forza fino a farla cadere sul letto ove la colpiva con numerosi pugni al volto e calci alle gambe, tanto da cagionarle evidenti ematomi al volto e agli arti;
d) il 4 settembre 2021, nel cuore della notte, la colpiva con forti calci, insultandola;
e) il 18 maggio 2022, presso la piscina frequentata dal figlio minore, la colpiva con un forte calcio alla gamba e le lanciava contro uno "spruzzino nebulizzatore" senza tuttavia centrarla, poi la minacciava dicendole: "Oggi ti ammazzo, oggi sono carico" quindi la colpiva con un forte schiaffo al collo, alla presenza del figlio CO;
f) il 13 luglio 2022, solo perché la p.o. aveva gettato via della cannabis di sua proprietà, la colpiva con un forte schiaffo al torace che indirettamente colpiva anche il figlio minore, poi la ingiuriava e minacciava dicendole: "cretina di merda, bestia schifosa, se non le trovo ti ammazzo", tanto da indurla a richiedere Pintervento delle ff.oo.;
g) il 16 agosto 2022, alla presenza del bambino, l'afferrava per i capelli, strappandole una ciocca, strattonandola tanto da costringere la PO, unitamente al figlio minore ad abbandonare la casa familiare;
h) cessata la convivenza, in occasione delle visite al figlio minore delle parti, in numerose occasioni, la insultava e minacciava, anche di morte, sia di persona sia tramite l'invio di numerosissimi messaggi WhatsApp, di testo e audio del seguente tenore: "cerca di rispondere, puoi chiamare chi cazzo vuoi, te Pho già detto mio figlio non è orfano di padre...so caxxi tuoi, volto tumefatto";
i) in data 2.11.2022, dapprima, in occasione di una visita al figlio minore, minacciava la p.o. dicendole "prima o poi ti sparo", "stavolta non ti salva nessuno, ti scopi l'Ispettore di Polizia, ma non ti salverà nemmeno Lui" poi inviava numerosi messaggi audio WhatsApp alla p.o. contenenti numerose minacce del tipo: "domani alle 10, se no sfondo il portone c porta spero che mi hai capito, vedrai" quindi, l'indomani si presentava presso l'abitazione della p.o. per prendere il minore, suonando insistentemente il citofono tanto da danneggiarlo e da indurre la p.o. a richiedere l'intervento delle ff.oo.;
j) da ultimo, in data 3.12.2024, durante Pincontro protetto con il figlio disposto dal Tribunale Civile di Roma -1° Sez presso il Centro per la Genitorialità di Via Kent, non accettando la decisione del Giudice Civile, che aveva disposto che gli incontri con il minore avvenissero esclusivamente in modalità protetta, inviava numerosi messaggi
WhatsApp alla p.o. dal tono minaccioso del seguente tenore: "ti comunico che d'ora in poi vedrò mio quando dico io, ti consiglio vivamente di collaborare, in quanto NI non è orfano di padre"; nella stessa circostanza dava in escandescenza, inducendo le operatrici sociali a richiedere l'intervento delle ff.oo. he giunte sul posto lo traevano in arresto per resistenza a p.u.;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza del minore BI NI (nato il [...]).
In Roma dal maggio 2020 con permanenza. Dette emergenze istruttorie non si ritiene che siano poste in discussione o superate dalle deposizioni dei testi di parte resistente, che dichiaravano di avere assistito ad espressioni ingiuriose della moglie verso il marito per problemi economici.
Ritiene, poi, questo Collegio di poter accogliere la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata dalla Pt_1 e dal curatore speciale.
CP Infatti, le reiterate condotte violente e vessatorie del nei riguardi della moglie, anche alla presenza del bambino, come esposto, in assoluto disprezzo anche dei doveri genitoriali di accudimento e tutela, sono tali da dover ritenere che lo stesso sia del tutto inidoneo a svolgere una qualsiasi funzione genitoriale, anche limitata.
A quanto già detto va aggiunto che dalla relazione dei Servizi Sociali del 12.12.2024 emergevano condotte CP del , per il quale erano in corso incontri protetti, del tutto inappropriate e pericolose per la serenità del bambino, nonchè caratterizzate da evidente discontrollo emotivo anche alla presenza delle Forze dell'Ordine:
Nella prima parte dell'incontro non si evidenziano criticità di rilievo (seppur in alcuni momenti il padre non appare perfettamente sintonizzato con il bambino, il clima appare prevalentemente sereno con padre e figlio impegnati nel gioco, merenda e dialogo). La situazione cambia repentinamente ed inaspettatamente quando il padre promette più volte al minore che il giorno 5 dicembre andrà a prenderlo a scuola, creando aspettative in NI il quale inizia a porre domande di conferma al padre: "venite tu e mamma insieme a prendermi?", "ma davvero vieni?". Il signor BI risponde confermando quanto detto e che sarebbe andato da solo a prenderlo per portarlo al parco. L'equipe, avuta conferma dalla madre che tra i genitori non vi fossero accordi differenti da quanto emesso dal Tribunale, invita il signor BI a non insistere sull'argomento scuola concentrandosi invece sul gioco. Quest'ultimo, alle sollecitazioni dell'équipe, muta repentinamente l'atteggiamento, non accoglie gli inviti a calmarsi e ad assumere un comportamento congruo al contesto e, con fare aggressivo e ostile, noncurante delle possibili ripercussioni sullo stato emotivo del bambino, continua a dire, alzando il tono della voce, che sarebbe andato a scuola. Osservato il disagio del minore, gli operatori decidono e comunicano al sig. BI la necessità di interrompere l'incontro.
A questo punto si evidenzia un ulteriore escalation che si caratterizza per un'irrequietezza motoria, tensione muscolare e comportamento disorganizzato nel sig. BI che prende bruscamente in braccio il bambino e intima all'equipe che lo avrebbe portato via (a casa sua) dirigendosi verso la porta, dove il passaggio gli veniva impedito. L'équipe decide quindi di chiamare le forze dell'ordine. Per il tempo seguente il PÀ stringe in braccio il bambino muovendosi nervosamente per la stanza non permettendo né agli operatori presenti di poter intervenire né al bambino di staccarsi da lui.
Il padre lascia andare il bambino solo alla fine dell'ora. Il bambino viene accompagnato dalle operatrici dalla madre che lo aspettava immediatamente fuori dal centro. La stessa veniva invitata ad allontanarsi velocemente. Nel frattempo, il signor BI rimaneva nella stanza dell'incontro con il responsabile del Centro.
All'arrivo delle forze dell'ordine, il signor BI assumeva un atteggiamento ancora più aggressivo tanto da richiedere dalle stesse l'intervento di rinforzi.
Alla luce di quanto sopra esposto, vista l'imprevedibilità e gli agiti del signor BI emersi in data 3 dicembre 2024, che a nostro parere non tutelano il benessere psico-fisico del minore, il "Centro Specialistico per la Genitorialità Via Kenia" ritiene che non sussistano le condizioni minime necessarie alla realizzazione di SDVeR tra il padre ed il figlio. D'altra parte, anche precedentemente il resistente aveva mostrato delle enormi criticità nella gestione del suo rapporto con il figlio e con gli operatori dei Servizi, ciò che già aveva evidenziato ancora una volta una sua evidente incapacità a gestire la responsabilità derivante dall'essere genitore, come da relazione dei
Servizi Sociali del 7.2.2024: Con la presente si comunica la decisione dell'équipe SDVER di interrompere il progetto ai incontri trdil untu cui all'oggetto e il padre, sig. RI BI non essendo presenti i presupposti minimi indispensabili a garantire oltre lo svolgimento degli incontri secondo quanto previsto dal regolamento del servizio.
La complessità della situazione ha determinato già in passato una sospensione degli incontri (avvenuta al termine del primo appuntamento realizzato tra NI e il padre in data 17 maggio 2023) che sono ripresi in data 5 luglio
2023 solo dopo una necessaria ri-puntualizzazione ai genitori degli obiettivi e delle regole del progetto SDVER
anche sottoscritto dagli utenti negli incontri di conoscenza (preliminari all'avvio dell'intervento).
L'adesione al progetto da parte del padre di NI è rimasta comunque conflittuale o incongrua in una oscillazione costante rilevata dagli operatori per tutto l'arco dei 22 incontri svolti fino ad oggi.
Non è stato possibile creare con il PÀ un'alleanza di lavoro che facilitasse NI durante il percorso. Gli spazi pre e post incontro, utilizzati di solito per organizzare l'incontro stesso o per restituire informazioni anche sugli avvenimenti accaduti in settimana, sono sempre stati rifiutati da PÀ che ha deliberatamente deciso e comunicato che sarebbe arrivato al Centro non alle ore 16 (come previsto dal progetto) ma alle 16:15 per scelta personale (non necessariamente legata ad esigenze di lavoro o altro). Questo ha comportato che si sovrapponesse in alcuni casi il suo arrivo in struttura a quello della madre con NI, con la conseguente difficoltà di coordinare i saluti del bambino alla madre e la preparazione di NI ad incontrare il padre.
La difficoltà di portare avanti il progetto SDVER per quanto richiesto dal mandato è stata restituita periodicamente al Servizio inviante con la richiesta di intercedere con il Sig. BI perché si impegnasse a tenere un comportamento consono al contesto al fine di evitare ulteriori sospensioni degli incontri. L'autorizzazione ad effettuare foto e video previa autorizzazione del Servizio Sociale e la possibilità di raggiungere le macchinette automatiche nel corridoio esterno al Centro previo consenso degli operatori, sono state motivo di scontro e protesta da parte del padre che non ha mai accettato di dover incontrare il figlio in un contesto di incontri protetti e alla presenza di due operatori. Pur comprendendo la sofferenza e la difficoltà del padre ad accettare la situazione, atteggiamenti ostili e fortemente provocatori uniti a commenti verbalmente aggressivi o incongrui con il progetto, sono stati agiti fino all'ultimo incontro dal sig. BI in un crescendo via via sempre più difficile da contenere. Fino alla scorsa settimana questi comportamenti si sono verificati sempre alla presenza dei soli operatori ma mai in presenza del figlio. Le professioniste, in considerazione di ciò, hanno cercato di non stressare ulteriormente il clima già teso riducendo al minimo gli interventi pre e post incontro con il padre al fine di non dare modo al sig. BI di attivarsi ulteriormente soprattutto prima dell'arrivo del figlio.
Anche nel corso degli incontri, gli interventi in stanza sono stati effettuati dalle operatrici con estrema cautela e solo per chiarire domande e richieste di PÀ a NI nel momento in cui il bambino restava in silenzio pur conoscendo la risposta (Hai mangiato a scuola, hai fatto merenda, hai messo la giacca per uscire).
La fatica emotiva evidenziata in alcuni casi tra padre e figlio nel separarsi al momento di andare via, per metodologia vede però l'operatore intervenire nell'interazione nel ruolo di facilitatore. Il sig. BI, accettando in questo caso a fatica l'intervento del professionista, lo ha permesso ma al rientro degli operatori in stanza (dopo che NI ha lasciato il Centro), ha sempre ribadito con rabbia la sua insofferenza senza riuscire a gestire i toni che spesso hanno richiamato l'attenzione anche degli altri professionisti presenti nel Centro.
Mercoledì scorso (13 dicembre 2023) NI ha ricevuto da PÀ un gioco identico a quello che gli aveva già regalato in settimana una conoscente. Il bambino, ha deciso di aprirlo comunque, non accogliendo la proposta di PÀ di cambiarglielo con uno diverso, dedicando il tempo dell'incontro a montare il modellino "Lego" e a scegliere un regalo da chiedere al BO AT "di PÀ". Alle 17:30, accortosi di essere arrivato ormai il momento dei saluti, NI ha segnalato di avere fame e di voler fare la merenda. Non essendo possibile data l'ora e conoscendo la difficoltà che NI mostra nel distacco, gli operatori hanno lasciato la stanza per permettere un saluto più lungo tra padre e figlio essendo anche l'ultimo incontro prima di AT.
A differenza degli altri incontri, NI tornando da mamma non è andato subito via ma, per la prima volta, si è seduto per terra cercando di spiegare alla madre perché aveva accettato comunque il regalo del PÀ pur essendo un doppione "Perché me lo ha regalato il mio PÀ" e chiedendo anche quando sarebbe stato possibile andare "al negozio" con PÀ. Gli operatori hanno con mamma iniziato a rispondere al bambino interrompendosi per capire cosa stesse accadendo al di là della porta. Il padre per due volte aveva provato a lasciare la stanza dell'incontro fermato sulla porta dagli operatori dell'accoglienza. Il coordinatore è quindi tornato nella stanza degli incontri per invitare il sig. BI ad abbassare la voce, a smettere di urlare, permettendo al figlio di lasciare il centro in tranquillità. L'operatore nel frattempo si assicurava di far uscire il bambino e la mamma dal Centro senza però riuscire a terminare l'intervento. Non è stato possibile evitare che NI sentisse il padre urlare nell'altra stanza.
Non è stato possibile neanche condividere con il padre quanto accaduto con NI al termine dell'incontro perché il sig. BI ha continuato a urlare dicendo di non avere tempo da perdere e di doversi recare al lavoro
(pur essendo ancora le ore 17:40 e sapendo che la prassi del Servizio prevede che l'adulto incontrante rimanga al termine dell'incontro anche fino alle ore 18:00). Prima di lasciare la stanza dell'incontro alle 17:45, il padre ha ribadito nuovamente la sua insofferenza verso la situazione urlando le sue ragioni, insultando gli operatori, minacciando di lanciare poltrone contro il vetro della stanza di osservazione nel prossimo incontro. Il sig. BI è uscito dal Centro sbattendo la porta a vetri e continuando a urlare insulti che hanno richiamato anche l'attenzione della guardia giurata presente all'ingresso della struttura della ASL. Questi comportamenti, riferiti già al Servizio Inviante e al Curatore del minore, non risultano più gestibili all'interno del progetto perché, a differenza del passato, si sono verificati mentre NI era ancora in struttura. A nulla è valso il tentativo di chiedere al padre di attendere in stanza il ritorno degli operatori per il tempo necessario a permettere al figlio di ricongiungersi a mamma e lasciare il Centro serenamente dopo i saluti di rito.
Pertanto la situazione attuale non permette agli operatori di assicurare lo svolgimento degli incontri tra NI e il padre in un clima emotivo accettabile e nel rispetto anche minimo delle regole di partecipazione.
Ciò premesso, pertanto, residua in capo alla madre, quale unico genitore con responsabilità genitoriale, ogni decisione riguardante il figlio, dovendosi, poi, sempre per quanto esposto, vietare incontri padre-figlio, che potranno essere nuovamente oggetti di valutazione solo in seguito ad un positivo esito di un percorso di sostegno da parte del come accertato dai Servizi Sociali. '
Non si ritiene, invece, di assegnare alla moglie la casa coniugale, atteso che la stessa, come da relazione dei
Servizi Sociali del 28.11.2024, risulta avere cambiato residenza.
Quanto all'aspetto economico, valutati gli atti e ritenuto di condividere quanto già esposto in sede presidenziale, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, anche alla luce dei documenti depositati il
6.3.2024 dalla ricorrente (estratti conto anche esteri), dai quali emerge la riscossione da parte sua dell'assegno unico per la somma di euro 291,00 mensili, oltre che entrate da attività lavorativa per euro
7.680,00 annui nel 2024 (cfr. sul punto anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 16.12.2024).
CP In vista della natura della causa e della soccombenza del circa la domanda inerente la decadenza della responsabilità genitoriale e quella di addebito, le spese di lite sostenute dalla Pt_1 sono poste per due terzi a carico del Pt_2, compensate nel resto, e quelle del curatore speciale sono poste pure a carico del CP
,tutte liquidate come in dispositivo e da versarsi in favore dell'erario, essendo la Pt 1 ed il minore stati ammessi al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 11.5.2019, con addebito a carico del marito;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00279, parte II, serie B00);
CP
-dichiara il decaduto dalla responsabilità genitoriale, residuando in capo alla Pt 1 ogni decisione riguardante il figlio;
-dispone il divieto di incontri padre-figlio; CP
- conferma l'assegno di mantenimento come disciplinato in sede presidenziale a carico del (euro
200,00 mensili per la moglie ed euro 300,00 mensili per il figlio), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, somma da corrispondersi dal resistente alla ricorrente entro il g. 5 di ogni mese;
le spese straordinarie per il figlio, indicate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, sono da suddividersi tra i coniugi al 50% ciascuno;
CP
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Pt 1 nella misura di due terzi, liquidate in euro 846,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'erario, compensate nel resto;
CP alla rifusione delle spese di lite sostenute dal curatore speciale del minore, liquidate in
- condanna il euro 1.269,25 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali.
Così deciso in Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta lenzi