Sentenza 13 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2020, n. 14875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14875 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UB MI nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
t Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Maria Francesca Loy, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2019 il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la proposta, non accettata dal pubblico ministero, avanzata da IM ZH ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. di applicazione della pena di tre anni e cinque mesi di reclusione ed euro 3.700 di multa, dal proponente determinata, in applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per la commissione: a) dal 10 settembre 2016 al 7 gennaio 2017, di tre delitti di furto aggravato, da lui commessi, in concorso e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per i quali venne a lui applicata la pena, pattuita, di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 marzo 2018; b) dal 13 aprile 2017 fino al 10 giugno 2017, di otto delitti di furto aggravato e di un delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, da lui commessi, in concorso e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per i quali venne a lui applicata la pena, pattuita, di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 320 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cuneo il 21 maggio 2018; c) fra il mese di gennaio 2016 e il 22 dicembre 2016, di delitto di concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il quale venne a lui applicata la pena, pattuita, di otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo il 12 ottobre 2018. 1.1 La motivazione dell'ordinanza è nel senso che è giustificata la non accettazione da parte del pubblico ministero della proposta di pena avanzata dal condannato sul presupposto che tutti i reati per la cui commissione vennero emesse le citate tre sentenza di applicazione di pena pattuita fossero sorretti dal medesimo disegno criminoso, dal momento che: non è sufficiente che il condannato alleghi, a sostegno della domanda, il riferimento alla contiguità cronologica dei fatti illeciti ovvero alla identità ovvero analogia dei titoli di reato, "in quanto indici sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto piuttosto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti"; il ricorrente ha enunciato solo in maniera embrionale gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione richiesta al giudice dell'esecuzione in presenza di dissenso del pubblico ministero alla richiesta dal condannato avanzata ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.; in ogni caso, "l'omogeneità della natura dei reati...o l'occasionale coincidenza della commissione con gli stessi correi non possono di per sé portare all'identificazione di un unico disegno criminoso avvincente le suddette attività illecite"; "anche le modalità di esecuzione sono diverse tra loro, i reati sono stati perpetrati in un ampio arco temporale e non si ravvisa alcunché possa far pensare ad un programma criminoso complessivo riconducibile con sicurezza alla medesima determinazione volitiva", fin dalle fasi iniziali.
2. Per la cassazione di tale ordinanza ZH ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Simona Alessio) con cui deduce che la motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria e determina erronea applicazione al caso concreto dell'art. 81, secondo comma, cod. peri, in quanto: la legge processuale non prevede che il condannato che chieda l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva abbia un onere di allegare elementi specifici a sostegno dell'istanza; tale allegazione in concreto vi è stata in quanto nella proposta si è avuto riferimento a "violazioni omogenee, commesse in un arco temporale circoscritto, senza soluzione di continuità, tutte commesse nella medesima zona dell'alto Cuneese e commesse tra i medesimi coimputati e con le medesime modalità"; inoltre lo stesso giudice in sede di cognizione "aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le violazioni p. e p. dagli artt. 624, 624-bis e 625 c.p. nei confronti di due coimputati, medesime violazioni per cui l'istante ha chiesto l'applicazione del vincolo della continuazione"; l'esistenza di decisione di merito in questo senso (riconoscimento della continuazione "tra i medesimi reati, nei confronti di alcuni coimputati") era stata dedotta dal difensore di esso ricorrente "in udienza", ma l'esame del fatto è stato omesso in sede di decisione.
3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.
4. Su istanza del difensore del ricorrente, detenuto, il Presidente di Sezione ha fissato per la trattazione del ricorso, l'udienza camerale del 9 aprile 2020, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. g), del d.l. n. 11 del 2020 (recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria").
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fattispecie descritta dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede che l'agire del reo derivi da una programmazione e deliberazione iniziale, anche di massima, di una pluralità di condotte criminose in vista di un unico fine. I reati da compiere debbono risultare previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. E' in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, della impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose. In tale ordine di concetti è stato, in particolare, precisato che se è vero che la programmazione e deliberazione unitaria non può essere desunta sulla sola base dell'analogia fra i singoli reati per come in concreto posti in essere o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, è altrettanto vero che non può «dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838; nello stesso senso, cfr. altresì, Sez. 1, n. 11564 del 13 novembre 2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156),). In ogni caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione della citata norma del codice penale necessita nel processo di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza dei concreti elementi di fatto indicatori di tali presupposti, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (in questo senso cfr., per tutte, Sez. U., n. 28659 del 18 maggio 2017, Gargiulo, Rv. 270074). Così precisate le coordinate giuridiche rilevanti nel caso di specie, si osserva preliminarmente che meramente astratta è la questione relativa alla sussistenza di onere, per il condannato che invochi in sede esecutiva l'applicazione della disciplina in discorso, di allegazione degli elementi sintomatici idonei in concreto a ricondurre anche i successivi reati a una medesima preventiva risoluzione criminosa (è stato in particolare escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indici non univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all'abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato;
in questo senso, cfr.: Sez. 3, n. 17738 del 14 dicembre 2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451; Sez. 1, n. 35806 del 20 aprile 2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 5, n. 21326 del 6 maggio 2010, Faneli, Rv. 247356; Sez. 7, n. 5305 del 16 dicembre 2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476), sì che essa non necessita di specifica disamina in questa sede. La motivazione dell'ordinanza impugnata evidenzia, invece, che la risposta di segno negativo alla domanda del ricorrente non si è arrestata alla soglia dell'accertamento di mancato assolvimento di tale onere di allegazione da parte del ricorrente, essendo invece fondata sull'assenza di indici sintomatici da cui desumere che fin dalla commissione del primo reato (concorso nel furto aggravato commesso il 10 settembre 2016) il ricorrente avesse quale programma di massima quello di commettere non solo gli altri due furti aggravati al pari del primo accertati con la sentenza di applicazione di pena pattuita del 23 marzo 2018, ma anche quelli rispettivamente accertati con le altre due sentenze di "patteggiamento", rispettivamente emesse il 21 maggio 2018 e il 12 ottobre 2018. In particolare, l'ordinanza esclude che nel caso concreto tutti i reati accertati con tali sentenze possano ritenersi unificati dal medesimo disegno criminoso, evidenziando che le modalità di esecuzione dei diversi furti sono fra loro diverse e che tali delitti vennero commessi "in un ampio arco temporale", neutralizzando, così, l'indice costituito dalla omogeneità dei reati e rendendo poco significativa, nel senso dedotto dal ricorrente, "l'occasionale coincidenza della commissione" dei delitti "con gli stessi correi". E' poi certamente vero che, come dal ricorrente, dedotto: all'udienza camerale di discussione svoltasi il 18 ottobre 2019 avanti il giudice dell'esecuzione il difensore del ricorrente ha dedotto che "nella stessa sentenza 21-5-2018 era stata riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sent. 23-3-2018 con riferimento alla posizione di 2 dei correi dello UB" che "per quanto riguarda la sent. 12.10.208 la continuazione va intesa con la condanna relativa al capo 21 della sent. 21.5.2018" (copia del verbale di tale udienza allegato al ricorso); nell'ordinanza non vi è traccia di esame di tale deduzione. E' però altrettanto vero che il ricorrente nulla chiarisce al riguardo in questa sede quanto alla rilevanza di tali fatti processuali in funzione dell'accoglimento della propria domanda (chi fossero i correi;
a quali reati le sopra indicate decisioni di merito si riferissero), essendo precluso alla Corte di esaminare atti del processo diversi dal provvedimento giudiziale impugnato che non siano dal ricorrente specificamente indicati e da costui al ricorso allegati, con specifica allegazione delle ragioni per cui gli stessi avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito in funzione della propria decisione sulla domanda a lui proposta dal ricorrente. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'impugnante è obbligato a indicare specificamente gli atti del processo di merito dai quali desumere i vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). In tale giudizio, invero, è vietato alla Corte l'esame degli atti del giudizio di merito diversi dall'atto giudiziale (sentenza, ordinanza, decreto) oggetto di ricorso;
salvo che il ricorrente indichi specificamente da quali fra tali atti il vizio nel ricorso dedotto dovrebbe rilevarsi e per quale ragione lo stesso sarebbe sussistente. Il ricorso per cassazione è caratterizzato dal principio di autosufficienza, in base al quale è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il fumus del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (in questo senso, cfr., fra le altre: Sez. 1, n. 6112 del 22 gennaio 2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5, n. 11910 del 22 gennaio 2010, Casucci, Rv. 246552; Sez. 6, n. 29263 del 8 luglio 2010, Cavanna, Rv. 248192; Sez. 2, n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, Rv. 270071). Il ricorrente ha dunque un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta (cfr. altresì, Sez. 4, n. 3360 del 16 dicembre 2009, dep. 2010, Mutti, Rv. 246499) ed a tale onere può essere prestato ossequio nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo dei ricorso;
allegazione in copia;
precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo d'ufficio del processo di merito;
et similia). Il ricorrente non ha assolto a tale specifico onere;
con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto specifico. Sotto altro, concorrente, profilo, il ricorrente, che si limita a riprodurre le deduzioni da lui svolte nella proposta di applicazione di pena non accettata dal pubblico ministero, non muove alcuna censura specifica alle ragioni (sopra illustrate) alla base dei rigetto dell'accertamento (la sussistenza del vincolo della continuazione fra tutti i reati accertati con le tre sentenze sopra menzionati) costituente il presupposto della proposta medesima: anche sotto questo profilo il ricorso è dunque inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato nel giudizio di cassazione e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente