Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Articolo 2 della Legge 7 luglio 2016, n. 147
Articolo 1Articolo 3
- Legge 7 luglio 2016, n. 147
Articolo 2 della Legge 7 luglio 2016, n. 147
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3 agosto 2016
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