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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2897/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nocera Superiore - Corso Giacomo Matteotti, 23 84015 Nocera Superiore SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da Difensore 2 CF_Difensore_2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 19-21 Indirizzo_1 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013861064000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
-Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039561709000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048909320000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150017876718000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029722385000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036290314000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019711124000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170004269463000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006328104000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009602512000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009602512000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170019698769000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020872589000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190023909615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055332590000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029210270000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013485973000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026934581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024213914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
-
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, del Comune di Nocera Superiore, e della Camera di Commercio di Salerno, IT n.Vincenzo ha impugnato l'intimazione di pagamento
10020249013861064/000 notificata il 13/03/2025, relativa a IRPEF, IVA, IRAP, Tributi Locali e Diritti Camerali per gli anni d'imposta dal 2008 al 2020.
Il ricorrente ha eccepito:
-L'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti, nonché l'omessa notifica degli avvisi bonari;
- La decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/73;
La prescrizione quinquennale dei crediti tributari (IVA/IRPEF e tributi locali) e dei relativi accessori;
-
La nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
-
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, eccependo l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa, stante la regolare notifica degli atti prodromici non impugnati nei termini,
e sostenendo l'applicabilità della prescrizione decennale a seguito della formazione del ruolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
-Riscossione (ADER), producendo documentazione attestante le notifiche delle cartelle impugnate.
Si è costituito il Comune di Nocera Superiore, riconoscendo l'errore nella notifica degli atti di propria competenza (effettuata a indirizzo errato) e comunicando l'avvenuto discarico del ruolo, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Si è costituita la CCIA di Salerno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
All'udienza di discussione la decisione veniva riservata e, successivamente, sciolta la riserva veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che il giudizio va limitato, come riportato nel ricorso, alle sole cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento perché gli avvisi di addebito riguardano contributi previdenziali non rientranti nella giurisdizione tributaria.
Osserva la Corte che preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla pretesa di cui alla cartella di pagamento per tributi dovuti al Comune di
Nocera Inferiore, come da sgravio dell'ente impositore.
Nel merito, tutte le eccezioni sono infondate e il ricorso va, nel resto, rigettato.
Ed invero, l'AdER ha fornito la prova, in primo luogo, della regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento.
Ciò premesso, va rilevato che è stata fornita la prova della regolare notifica di vari atti interruttivi della prescrizione che hanno ricompreso tutte le cartelle di pagamento.
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 10020199012737473000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle n.cartelle di pagamento nn. 10020140039561709000; n. 10020140048909320000;
10020150017876718000; 10020150029722385000; 10020160019711124000, 10020170004269463000;
10020150036290314000; 10020170006328104000, 10020170009602512000, 10020170019698769000,
10020170020872589000; la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata in data 08.11.2019 per compiuta giacenza (Cfr.doc. 22-doc 22 a);
l'intimazione di pagamento n. 10020249008304217/000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle cartelle di pagamento: nn. 10020170019698769000, not. il 12.02.2018; n. 10020170020872589000 not. 05.03.2018;
n. 10020190023909615000 notificata il 20.09.2029; n. 10020190055332590000; not. 06.06.2022, n.
10020210029210270000 not. 16.01.2023; n.10020220013485973000 not. 12.06.2023); la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza (Cfr. doc. 23-doc 23 a);
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400002932000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle cartelle nn. 10020140039561709000, 10020140048909320000, 10020150017876718000, 10020150036290314000, 10020170006328104000, 10020170009602512000, 10020190023909615000,
10020220013485973000 10020160019711124000, 10020170004269463000, 10020170019698769000,
10020190055332590000, 10020150029722385000, 10020170004269463000,, 10020170020872589000,
10020210029210270000, 10020220026934581000, 10020230024213914000; la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata in data 03.02.2025 per compiuta giacenza (doc. 24-doc
24 a.).
L'omessa impugnazione delle due intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha consolidato la pretesa tributaria. Ne consegue che l'impugnazione può riguardare solo vizi propri dell'atto impugnato.
L'avvenuta regolare notifica dei predetti atti interruttivi dall'08/11/2019 al 03/02/2025 fa decorrere da quest'ultimo data il nuovo termine di prescrizione che non risulta decorso alla data di notifica via pec dell'intimazione di pagamento impugnata (13/03/2025).
In ordine ai vizi propri dell'atto impugnato, va osservato che il calcolo degli interessi viene effettuato sulla base di percentuali fissate per legge e il ricorrente nulla ha obiettato in concreto sul calcolo se non una generica infondatezza o erroneità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, spese che tengono conto della declaratoria di estinzione del giudizio relativamente alla cartella di pagamento n. 10020170009602512000 (ICI - IMU dal 2010 al 2014).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla cartella di pagamento n. 10020170009602512000 per cessazione della materia del contendere.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite Agenzia delle
Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno e Camera di Commercio di
Salerno, nella misura di: - Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari ad € 3.000; - Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Salerno, pari ad € 2.000; - Camera di Commercio di Salerno, pari ad € 800,00, oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
BELLANTONI ELVIRA, Giudice
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2897/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Nocera Superiore - Corso Giacomo Matteotti, 23 84015 Nocera Superiore SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da Difensore 2 CF_Difensore_2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Salerno - Via Generale Clark 19-21 Indirizzo_1 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249013861064000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
-Ag.entrate Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039561709000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048909320000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150017876718000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150029722385000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036290314000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019711124000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170004269463000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006328104000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009602512000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170009602512000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170019698769000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170020872589000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190023909615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055332590000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210029210270000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013485973000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026934581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230024213914000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
-
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, del Comune di Nocera Superiore, e della Camera di Commercio di Salerno, IT n.Vincenzo ha impugnato l'intimazione di pagamento
10020249013861064/000 notificata il 13/03/2025, relativa a IRPEF, IVA, IRAP, Tributi Locali e Diritti Camerali per gli anni d'imposta dal 2008 al 2020.
Il ricorrente ha eccepito:
-L'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti, nonché l'omessa notifica degli avvisi bonari;
- La decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione ex art. 25 D.P.R. 602/73;
La prescrizione quinquennale dei crediti tributari (IVA/IRPEF e tributi locali) e dei relativi accessori;
-
La nullità dell'atto per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
-
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, eccependo l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa, stante la regolare notifica degli atti prodromici non impugnati nei termini,
e sostenendo l'applicabilità della prescrizione decennale a seguito della formazione del ruolo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate
-Riscossione (ADER), producendo documentazione attestante le notifiche delle cartelle impugnate.
Si è costituito il Comune di Nocera Superiore, riconoscendo l'errore nella notifica degli atti di propria competenza (effettuata a indirizzo errato) e comunicando l'avvenuto discarico del ruolo, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Si è costituita la CCIA di Salerno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, evidenziando la irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione.
All'udienza di discussione la decisione veniva riservata e, successivamente, sciolta la riserva veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che il giudizio va limitato, come riportato nel ricorso, alle sole cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento perché gli avvisi di addebito riguardano contributi previdenziali non rientranti nella giurisdizione tributaria.
Osserva la Corte che preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, relativamente alla pretesa di cui alla cartella di pagamento per tributi dovuti al Comune di
Nocera Inferiore, come da sgravio dell'ente impositore.
Nel merito, tutte le eccezioni sono infondate e il ricorso va, nel resto, rigettato.
Ed invero, l'AdER ha fornito la prova, in primo luogo, della regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento.
Ciò premesso, va rilevato che è stata fornita la prova della regolare notifica di vari atti interruttivi della prescrizione che hanno ricompreso tutte le cartelle di pagamento.
In particolare, l'intimazione di pagamento n. 10020199012737473000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle n.cartelle di pagamento nn. 10020140039561709000; n. 10020140048909320000;
10020150017876718000; 10020150029722385000; 10020160019711124000, 10020170004269463000;
10020150036290314000; 10020170006328104000, 10020170009602512000, 10020170019698769000,
10020170020872589000; la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata in data 08.11.2019 per compiuta giacenza (Cfr.doc. 22-doc 22 a);
l'intimazione di pagamento n. 10020249008304217/000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle cartelle di pagamento: nn. 10020170019698769000, not. il 12.02.2018; n. 10020170020872589000 not. 05.03.2018;
n. 10020190023909615000 notificata il 20.09.2029; n. 10020190055332590000; not. 06.06.2022, n.
10020210029210270000 not. 16.01.2023; n.10020220013485973000 not. 12.06.2023); la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza (Cfr. doc. 23-doc 23 a);
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400002932000 ha avuto ad oggetto la pretesa di cui alle cartelle nn. 10020140039561709000, 10020140048909320000, 10020150017876718000, 10020150036290314000, 10020170006328104000, 10020170009602512000, 10020190023909615000,
10020220013485973000 10020160019711124000, 10020170004269463000, 10020170019698769000,
10020190055332590000, 10020150029722385000, 10020170004269463000,, 10020170020872589000,
10020210029210270000, 10020220026934581000, 10020230024213914000; la documentazione relativa alla notifica prova che la stessa si è perfezionata in data 03.02.2025 per compiuta giacenza (doc. 24-doc
24 a.).
L'omessa impugnazione delle due intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha consolidato la pretesa tributaria. Ne consegue che l'impugnazione può riguardare solo vizi propri dell'atto impugnato.
L'avvenuta regolare notifica dei predetti atti interruttivi dall'08/11/2019 al 03/02/2025 fa decorrere da quest'ultimo data il nuovo termine di prescrizione che non risulta decorso alla data di notifica via pec dell'intimazione di pagamento impugnata (13/03/2025).
In ordine ai vizi propri dell'atto impugnato, va osservato che il calcolo degli interessi viene effettuato sulla base di percentuali fissate per legge e il ricorrente nulla ha obiettato in concreto sul calcolo se non una generica infondatezza o erroneità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, spese che tengono conto della declaratoria di estinzione del giudizio relativamente alla cartella di pagamento n. 10020170009602512000 (ICI - IMU dal 2010 al 2014).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla cartella di pagamento n. 10020170009602512000 per cessazione della materia del contendere.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite Agenzia delle
Entrate - Riscossione, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno e Camera di Commercio di
Salerno, nella misura di: - Agenzia delle Entrate - Riscossione, pari ad € 3.000; - Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di Salerno, pari ad € 2.000; - Camera di Commercio di Salerno, pari ad € 800,00, oltre accessori se dovuti per legge.