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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11585/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 CP_3 CP_1 CP_2
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,10 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere CP_2 rinotificato riscorso ed ordinanza. Ribadisce che la discendenza è paterna ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11585/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11585 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6
2 Controparte_7
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 10.08.2023
1. , nata a [...] il [...], Controparte_6 residente in [...]n. 442, CEP 85805-290, Cascavel (Brasile), C.F. P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata a [...] il Controparte_7
08.05.2004, residente in [...]n. 442, CEP 85805-290, Cascavel (Brasile), C.F.
; P.IVA_2
3 , nata a [...] il [...], residente in [...]n. Controparte_4 220, CEP 13025-340, Campinas (Brasile), C.F. P.IVA_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che la sig.ra , nata a [...]
Cascavel (Brasile) il 08.02.1978, la sig.ra , Controparte_7 nata a [...] il [...], la sig.ra , nata a [...]_4
(Brasile) il 25.12.1971, sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendente legittimo dell'avo italiano, sig.ra , il quale per i motivi Persona_1 suesposti gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
• ordinare, per l'effetto, al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e Controparte_5 comunque all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), competente quale Comune di nascita dell'avo italiano, sig. , di procedere alle iscrizioni, Persona_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana delle sigg.re , Controparte_6 [...]
, , nonché nei rispettivi atti di Controparte_7 Controparte_4 matrimonio e nascita, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari Competenti;
▪ condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti Controparte_5 dall'illecita lesione del diritto legittimo vantato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore sulla base dello scaglione riferito alle cause di valore indeterminato, con la maggiorazione del 20% prevista nell'ipotesi di più soggetti aventi la medesima posizione processuale, costituiti a mezzo di unico difensore.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. nato a [...] il Persona_1
11.04.1863, mai naturalizzatosi brasiliano, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_2
• a Cascavel (Brasile) in data 18.06.1903 il sig. Parte_1 che contraeva matrimonio con la sig.ra a OI DO (Brasile) in Persona_3 data 14.07.1927 e dalla loro unione nascevano a Sao EN (Brasile):
➢ in data 3.11.1942 il sig. il quale contraeva Parte_2 matrimonio con la sig.ra a Cascavel (Brasile) Controparte_8 in data 31.01.1976 e dalla loro unione nasceva:
✓ a Cascavel (Brasile) in data 8.02.1978 la sig.ra
[...]
, odierna attrice che contraeva Controparte_6 matrimonio con il sig. a Cascavel Controparte_9
(Brasile) in data 14.02.2004 e dalla loro unione nasceva:
❖ a Cascavel (Brasile) in data 8.05.2004 la sig.ra
[...]
, odierna Controparte_7 attrice;
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ in data 8.12.1944 il sig. il quale contraeva Parte_3 matrimonio con la sig.ra a Cascavel (Brasile) in data Persona_4 17.04.1971 e dalla loro unione nasceva:
✓ a Cascavel (Brasile) in data 25.12.1971 la sig.ra
[...]
, odierna attrice la quale contraeva matrimonio CP_4 a Curitiba (Brasile) in data 22.04.2017 con il sig.
[...]
; CP_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno Persona_1
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva
Dott. Giovanni Calasso 4
matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...],
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11585/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 CP_3 CP_1 CP_2
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,10 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere CP_2 rinotificato riscorso ed ordinanza. Ribadisce che la discendenza è paterna ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11585/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11585 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6
2 Controparte_7
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 10.08.2023
1. , nata a [...] il [...], Controparte_6 residente in [...]n. 442, CEP 85805-290, Cascavel (Brasile), C.F. P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 2
2. , nata a [...] il Controparte_7
08.05.2004, residente in [...]n. 442, CEP 85805-290, Cascavel (Brasile), C.F.
; P.IVA_2
3 , nata a [...] il [...], residente in [...]n. Controparte_4 220, CEP 13025-340, Campinas (Brasile), C.F. P.IVA_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che la sig.ra , nata a [...]
Cascavel (Brasile) il 08.02.1978, la sig.ra , Controparte_7 nata a [...] il [...], la sig.ra , nata a [...]_4
(Brasile) il 25.12.1971, sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendente legittimo dell'avo italiano, sig.ra , il quale per i motivi Persona_1 suesposti gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis;
• ordinare, per l'effetto, al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e Controparte_5 comunque all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza (VI), competente quale Comune di nascita dell'avo italiano, sig. , di procedere alle iscrizioni, Persona_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello Stato Civile, della cittadinanza italiana delle sigg.re , Controparte_6 [...]
, , nonché nei rispettivi atti di Controparte_7 Controparte_4 matrimonio e nascita, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari Competenti;
▪ condannare il al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti Controparte_5 dall'illecita lesione del diritto legittimo vantato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore sulla base dello scaglione riferito alle cause di valore indeterminato, con la maggiorazione del 20% prevista nell'ipotesi di più soggetti aventi la medesima posizione processuale, costituiti a mezzo di unico difensore.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. nato a [...] il Persona_1
11.04.1863, mai naturalizzatosi brasiliano, il quale contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione nasceva: Persona_2
• a Cascavel (Brasile) in data 18.06.1903 il sig. Parte_1 che contraeva matrimonio con la sig.ra a OI DO (Brasile) in Persona_3 data 14.07.1927 e dalla loro unione nascevano a Sao EN (Brasile):
➢ in data 3.11.1942 il sig. il quale contraeva Parte_2 matrimonio con la sig.ra a Cascavel (Brasile) Controparte_8 in data 31.01.1976 e dalla loro unione nasceva:
✓ a Cascavel (Brasile) in data 8.02.1978 la sig.ra
[...]
, odierna attrice che contraeva Controparte_6 matrimonio con il sig. a Cascavel Controparte_9
(Brasile) in data 14.02.2004 e dalla loro unione nasceva:
❖ a Cascavel (Brasile) in data 8.05.2004 la sig.ra
[...]
, odierna Controparte_7 attrice;
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ in data 8.12.1944 il sig. il quale contraeva Parte_3 matrimonio con la sig.ra a Cascavel (Brasile) in data Persona_4 17.04.1971 e dalla loro unione nasceva:
✓ a Cascavel (Brasile) in data 25.12.1971 la sig.ra
[...]
, odierna attrice la quale contraeva matrimonio CP_4 a Curitiba (Brasile) in data 22.04.2017 con il sig.
[...]
; CP_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
nato a [...] il [...], prima della nascita del Regno Persona_1
d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). ( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva
Dott. Giovanni Calasso 4
matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1 nato a [...] il [...],
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6