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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2920 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 879 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est dott. Valentina Verduci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 879 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Taschin Ivana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Asolo,
Viale Tiziano, n. 45
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bernardo Silvia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Treviso,
Viale Brigata Marche, n. 6
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1751/2025 emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025
Conclusioni di parte attrice: “in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma dei punti 5, 6 e 7 della sentenza Collegiale n. 1725/2025
(cfr. doc. n. 02) emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025, pronunciata nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed iscritto al R.G. n.
8719/2023, e per l'effetto: - riconoscere a favore della sig.ra l'assegno divorzile e, Parte_1 conseguentemente, condannare il sig. al pagamento, a tale titolo, della somma di CP_1 euro 346,91 mensili (così come determinata in sede di separazione), annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato all'odierna ricorrente entro e non oltre il cinque di ogni mese;
- condannare il sig. alla restituzione dell'importo CP_1 di € 7.648.50, così come specificato, oltre gli interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. Al fine di accertare la reale capacità economico-patrimoniale del sig. si insiste affinché venga disposta a carico CP_1 dello stesso l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari e/o postali e/o assicurativi e/o di investimento allo stesso intestati e/o cointestati e/o comunque dallo stesso intrattenuti con
Credit Agricole FriulAdria e ”. CP_2
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto dalla
Sig.ra in riforma parziale della sentenza n. 1725/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in Pt_1 data 27.03.2025, relativamente ai punti 5, 6 e 7 e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1725/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 27.03.2025, pubblicata in data 05.04.2025 e notificata in data
11.04.2025, in tutte le sue statuizioni e di cui ai punti n. 5,6 e 7. Rigettarsi la richiesta di condanna alla restituzione da parte del Sig. della somma di € 7.648,50 perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado, giusta Tariffa ex lege. In via istruttoria: Rigettarsi la richiesta istruttoria avanzata con l'appello in quanto inammissibile e comunque del tutto irrilevante ai fini del proposto appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. promuoveva il 21.6.2023 innanzi al Tribunale di Venezia ricorso n. 8719/2023 CP_1
r.g. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Per_ in data 26.9.1993 in Jesolo (VE), unione dalla quale sono nati i figli Parte_1
2 (09.10.1997), attualmente maggiorenne economicamente autosufficiente ed (27.09.2003), Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
1.2. Esponeva che la coppia si era separata alle condizioni indicate nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 784, pubblicata in data 13.05.2020, con addebito della separazione al sig. e posto CP_1
a carico di quest'ultimo il pagamento della somma di € 300,00 mensili ex art. 156 c.c a titolo di concorso nel mantenimento della moglie nonché l'importo di € 356,00 per il mantenimento dei figli, Per_
allora non economicamente autosufficiente ed , allora minorenne. Per_2
1.3. La casa coniugale sita in Jesolo Paese (VE), via Ortiz, n. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimaneva assegnata a quest'ultima in quanto ivi convivente con i figli. Pt_1
1.4. Allegava che:
- la situazione economica e patrimoniale della Sig.ra era migliorata rispetto all'epoca della Pt_1 separazione in quanto, a seguito della morte del padre, era divenuta proprietaria di diversi beni immobili;
- la Sig.ra risultava inoltre dal 26.8.2020 essere socia unica della Soc. Pebe Srl, società che Pt_1 aveva per oggetto l'intermediazione immobiliare nonché dall'8.8.2020 socia al 50% della società semplice Nide s.s., società quest'ultima che operava nell'ambito delle compravendite immobiliari;
- la coniuge risultava inoltre ricoprire il ruolo di trustee per conto del Trust denominato “NI Trust
2013”, possedeva la quota del 20% della Soc. Dimension S.r.l., società che aveva in gestione importanti attività commerciali come il bar Capannina Beach;
- da almeno 5 anni, la Signora aveva instaurato una stabile relazione affettiva con Parte_1 il Sig. , con il quale aveva costruito un'unità di intenti e di progetti. Parte_2
1.5. A definizione del giudizio, previo espletamento di CTU contabile in ordine al patrimonio immobiliare della sig.ra , e delle prove orali, il Tribunale, oltre alla declaratoria sullo status, Pt_1 rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra , ritenendo l'insussistenza Pt_1 sia della componente assistenziale – stante la stabile attività lavorativa, la proprietà di un'abitazione, di ulteriori immobili ricevuti per successione paterna di discreto valore e di uno stabile compenso per la sua qualità di trustee – che di quella perequativo compensativa - in assenza di prova di un sacrificio di aspettative professionali;
compensava le spese di lite nella misura del 50%, ritenuta la parziale soccombenza e poneva a carico dell'appellante il residuo 50% oltre al costo integrale della CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
3 2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'errata ritenuta insussistenza della funzione assistenziale dell'assegno divorzile e delle reali condizioni reddituali della sig.ra . Pt_1
2.1.2. La pronuncia di prime cure risulterebbe del tutto censurabile, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile ritenendo che lo stesso "non può essere concesso sotto il profilo assistenziale in quanto la sig.ra percepisce redditi più che Pt_1 sufficienti al suo sostentamento" (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado).
2.1.3. L'appellante deduce di lavorare come cassiera con contratti stagionali e che il reddito lordo percepito nell'anno 2022 è stato pari ad €8.372,50 (doc. 7-07), oltre €2.316,00 (lordi) per indennità disoccupazione (doc. n. 8-08): il reddito medio netto mensile (comprensivo dell'indennità di disoccupazione) risulterebbe essere, quindi, pari a circa €700,00, somma assolutamente non sufficiente per riuscire a mantenere sé stessa e a contribuire al mantenimento del figlio , non Per_2 del tutto economicamente autosufficiente, non risultando comprovato alcun miglioramento dal punto di vista lavorativo da parte dell'appellante, posto che il compenso derivante dal Trust NI ammonta ad €500,00 annuali e non mensili.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce la sussistenza anche della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, in ragione dell'effettivo contributo dato dalla sig.ra alla vita matrimoniale ed il conseguente sacrificio delle proprie aspettative Pt_1 professionali e reddituali.
2.2.1. Deduce che, per come emerge dall'estratto conto previdenziale (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado), in costanza di matrimonio, l'odierna appellante, oltre ad essersi sempre occupata della cura dei propri figli e del marito, avrebbe sempre lavorato part-time, mettendo costantemente a completa disposizione della famiglia tutte le proprie risorse personali ed economiche, partecipando alle spese e facendo confluire i propri risparmi nel comune conto corrente - n. 180/40033223 - cointestato con il marito ed aperto presso l'agenzia di Jesolo della Crédit Agricole Friuladria. Precisa altresì di aver lasciato il proprio lavoro a tempo pieno ed indeterminato, d'accordo con il sig. proprio al fine CP_1 di occuparsi, come anzidetto, della casa, del marito stesso e dei figli, lavorando part-time alle dipendenze di terzi.
2.2.2. Evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di valutare compiutamente anche la situazione patrimoniale del sig. il quale risulta, oltre che proprietario di un immobile sito in Arce (FR), CP_1 ereditato dal padre, anche “nudo proprietario” dell'abitazione sita in Jesolo – Via Mameli, ove convive con la madre, la quale gode di una buona pensione (compresa quella di reversibilità), dividendo con la stessa, quanto meno, le spese delle utenze ed alimentari: lo stesso, peraltro, risulta
4 aver percepito, come anche evidenziato nell'ordinanza del 05.01.2024,per gli anni 2020, 2021 e 2022, entrate nette mensili per €2.711,25, € 2.477,25 ed € 2.728,88 (importi già depurati dell'assegno al coniuge), infine titolare con la madre di buoni postali e conti correnti postali ed intestatario di polizze
( ). CP_3
2.2.3. Rileva ancora l'erronea ricostruzione del patrimonio della parte appellante.
2.2.4. In particolare, con riferimento alla successione paterna, il valore delle quote ereditarie acquisite dalla sig.ra così come determinate dalla C.T.U., è risultato essere: - €41.750,00 in relazione Pt_1 all'immobile sito in Jesolo, Piazza Trieste n. 17, in cui vive la madre, sig.ra titolare Parte_3 anche del relativo diritto di abitazione e di cui la sig.ra risulta essere obbligata al pagamento, Pt_1 in quota, delle spese straordinarie;
- € 2.400,00 in riferimento agli immobili (tre cantine e un garage) siti nel Comune di Treporti.
2.2.4. L'appellante precisa di aver ceduto a favore di uno dei comproprietari, la propria quota di proprietà (1/6) relativa all'immobile dove vive madre, gravato dal diritto di abitazione, per un valore complessivo di € 30.000,00, proprio al fine di poter dare esecuzione alle statuizioni della sentenza di primo grado in punto spese legali e di CTU (doc. n. 16-16_attestazione di atto di costituzione trust.pdf).
2.2.5. Ribadisce che l'unica beneficiaria della quota di 1/6 già di proprietà della sig.ra Parte_1
così come anche tutti gli altri beni del Trust “NICOLE TRUST 2013” è unicamente la sig.ra
[...]
. Anche con riferimento agli immobili siti nel Comune di Treporti, deduce di aver Parte_4 documentato che gli stessi, già in data 02.10.2024, sono stati oggetto di compravendita per un valore complessivo di €6.200,00 e, quindi, l'importo percepito dalla sig.ra , è stato pari ad € Pt_1
2.066,00 (cfr. doc. 32 fascicolo di primo grado).
2.3. Quale terzo motivo di impugnazione l'appellante rileva l'erronea compensazione parziale delle spese di lite, essendo la soccombenza delle parti risultata reciproca: pertanto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., le spese di lite del giudizio di primo grado dovevano essere compensate integralmente, così come le spese di CTU;
chiede pertanto la restituzione degli importi già versati per € 7.648,50, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo.
3. Si è costituito l'appellato , il quale ha instato per il rigetto del gravame avversario. CP_1
3.1. Ha dedotto come svolga da circa otto anni stabile attività lavorativa come Parte_1 cassiera presso il supermercato A&O gestito dalla Soc. Ideal Sole snc e che dal 19.5.2023 il rapporto di lavoro è stato convertito da part time a full time (doc. n. 11 di primo grado), con redditi netti mensili
5 di circa € 1.600,00-1.700,00, evidenziando come l'intervenuta rimodulazione a part time (doc. n.10) dal 16.04.2025 sia successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.
3.2. Ribadisce come controparte in ogni caso non abbia mai ricercato alcun'altra collocazione lavorativa né documentato alcunché in proposito, condotta che di fatto inferirebbe l'attività lavorativa svolta dalla caratterizzata da stabilità ed idoneità a condurre un'esistenza dignitosa, Pt_1 segnalando “la stranezza” del compenso di soli €500 all'anno per l'attività di trustee del Trust NI in cui sono stati fatti confluire ingenti patrimoni tra immobili e quote societarie di locali molto in voga della movida jesolana.
3.3. Inoltre, l'appellato conferma che la sig.ra gode della piena proprietà della casa familiare Pt_1 sita a Jesolo (VE) e pagata con mutuo in costanza di matrimonio con lo stipendio del marito Sig.
del valore come stimato dalla CTU di € 225.000,00. CP_1
3.5. Evidenzia la correttezza della decisione del Tribunale in punto spese di lite, essendo parte appellata risultata soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile e parte appellante vincitrice su tutte le altre domande.
3.6. La causa è stata discussa all'udienza del 29.9.2025 e trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
4. Il primo motivo di censura è infondato, avendo il Tribunale correttamente escluso la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
4.1.Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. 27945/2023;9144/2023).
4.2. L'assegno di divorzio non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all'organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare, da accertarsi sulla base delle circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l'autoresponsabilità individuale.
4.3.L'accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, impone il parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza
6 economica dell'ex coniuge richiedente, “non più in grado di provvedere al proprio mantenimento”, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023); sussiste la componente assistenziale quando vi sia
“un effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte dell"ex coniuge più debole, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Tale valutazione deve tener conto delle circostanze specifiche del caso, escludendo che sia stato interrotto ogni legame con la storia coniugale e familiare pregressa. Inoltre, l'assegno può essere quantificato sulla base dei criteri dell'art. 438 c.c., con eventuali adattamenti in base agli apporti ricevuti dall"ex coniuge impoverito durante il matrimonio (cfr. Cass. nn. Cass.15985/2025;32354/2024).
4.4. In particolare, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, laddove il coniuge più debole “non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. n.26520/2024), sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato;
in tal caso l'assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla base dei criteri di cui relativi alla prestazione degli alimenti, pur dovendosi tenere conto della condizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto avente diritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale ed economica (cfr. Cass. nn. 13420/2023;50551/2021).
4.5. Fatte queste necessarie premesse, rileva in primo luogo la Corte come non rilevi che in sede di separazione fosse stato riconosciuto alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento ex art. Pt_1
156 c.c., essendo quest'ultimo ancorato a presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l'assegno divorzile.
4.6. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
15356/2025).
4.7.Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative-assistenziali, sicché, nel
7 valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(cfr. Cass. 234/2025;17805/2023).
5. Ulteriore questione preliminare da affrontare nel caso di specie è se sussista o meno la precondizione fattuale della disparità economico patrimoniale tra coniugi legittimante la verifica dei presupposti ex art. 5, c.6, legge n. 898/70 per il riconoscimento di un assegno divorzile sia in via perequativo compensativa che in chiave assistenziale, non dipendendo i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile dal tenore di vita godibile durante il matrimonio (cfr. Cass.
32398/2019).
5.1. Ad avviso del Collegio questa precondizione nel caso di specie sussiste, per come correttamente statuito dal Tribunale, ma limitatamente al reddito da lavoro dipendente e non anche non in relazione al reddito da fabbricato o da altra fonte, espressione di ulteriore capacità patrimoniale che la sig.ra
(quale legataria e trustee di partecipazioni societarie e beni immobili) ha incrementato dal Pt_1
2020 in seguito alla successione ereditaria paterna, patrimonio che esclude la necessità dell'appellante di un supporto economico del coniuge per il proprio mantenimento.
5.1.2.Invero la sig.ra ha accettato, quale legataria mortis causa, la nomina a trustee del Trust Pt_1
NI (doc. n. 15 di primo grado), nel quale sono confluiti in proprietà beni immobili di pregio ubicati in Jesolo (Via Mameli, n. 101,1/A- due abitazioni fuori terra ed uno interrato con piscina e scoperto esclusivo, via Bafile n. 288 quota del 50% di un negozio, quota di 105/450 di un terreno in
Mirano-Ve, piena proprietà di un negozio e magazzino sito in Piazza Marconi, n. 1/B ), Venezia
RE (piena proprietà di appartamento in via Felisati n. 167) e quote societarie (quota del 20% della
Dimension s.r.l., quota del 100% della Pebe s.r.l., quota del 50% della Nide s.s. – aventi ad oggetto l'attività di intermediazione immobiliare e locali commerciali).
5.2. Invero rileva la Corte come, sebbene con l'accettazione del legato e la nomina della sig.ra quale nuovo trustee, non vi sia stato effetto traslativo della proprietà di tali cespiti in capo Pt_1 alla legataria, producendosi tale effetto solo in favore del beneficiario ( ) alla scadenza Parte_4 del trust, tuttavia la gestione e rendicontazione di tale complesso patrimoniale (attività che compete al trustee) sia a dir poco incompatibile con lo svolgimento di altra attività di lavoro e con una remunerazione annuale – peraltro concordata - di soli €500,00, stante la difficoltà tecnica sottesa agli adempimenti statutari del trustee.
5.2.1. Invero ai sensi dell'art. 20 dell'atto costitutivo del trust NI (doc. n. 29 di parte resistente di primo grado) si prevede che: “Il trustee ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi,
8 periodicamente concordato con il soggetto che lo ha nominato, o mancato questi, con il soggetto che ha il potere di nominare il trustee”.
5.3. Inoltre, la CTU contabile espletata in primo grado ha acclarato che il valore di stima complessivo degli immobili di proprietà della appellante è di €269.150, di cui €225.000,00 per l'immobile già casa coniugale, €41.750,00 per la quota di 1/6 di altro immobile sito in Jesolo, via Trieste, n. 17 e per
€2400,00 per la quota di 1/3 di tre magazzini siti nel Comune di Cavallino Treporti, questi ultimi venduti il 2.10.2024 (doc. n. 32 di primo grado).
5.4. Dalla documentazione versata in giudizio la sig.ra risulta svolgere da circa 8 anni Pt_1
l'attività di commessa stagionale (da maggio a settembre) alle dipendenze di con Controparte_4 percezione, per i periodi d'imposta dal 2020 al 2024, di un reddito medio mensile netto (reddito complessivo- assegno del coniuge+ indennità naspi-imposta netta:12), al netto dell'assegno ex art. 156 c.c., rispettivamente per €530,00, €642,00, €805,00, €949,00, €976,00: l'aumento del reddito dal
2023 si giustifica dalla trasformazione del contratto in full time. Da aprile 2025 il contratto stagionale
è stato riconvertito a part time (dal lunedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 21.00), con retribuzione lorda per €788,33, per 14 mensilità, oltre Naspi.
5.5. Per contro il sig. ha percepito per i periodi d'imposta dal 2020 al 2024 un reddito medio CP_1 netto (reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili per l'assegno per il coniuge ed €5.000,00 per previdenza complementare, detratta l'imposta netta:12), rispettivamente di €2.711,00, €2.893,00 ed €2.728,00, €3094,00, €3.083,00.
5.6. L'appellato è nudo proprietario dell'immobile sito in Jesolo (VE), via Mameli, n. 49, acquistato il 28.5.2015 (madre usufruttuaria) con accensione di un mutuo ventennale (rata di €432 in scadenza a maggio 2035); dai modelli 730 in atti non risultano altre proprietà immobiliari.
5.7. Ritiene pertanto la Corte che il reddito da lavoro, da fabbricato, da altra fonte ed in generale la capacità patrimoniale della sig.ra , come sopra evidenziata, consentano di ritenere che Pt_1
l'appellante sia dotata di adeguati redditi propri con i quali è in grado di mantenersi autonomamente e di condurre un'esistenza più che dignitosa.
6. Anche il secondo motivo – relativo alla componente perequativo compensativa dell'assegno - è infondato – per ragioni in parte divergenti da quelle prospettate dal giudice di primo grado.
6.1. L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal
9 richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (cfr. Cass. nn. 9989/2025; SU 32198/2021).
6.2. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune (cfr. Cass. n. n. 7011/2025) ed anche in presenza di una rinuncia parziale al lavoro (cfr. Cass. 27945/2023).
6.2.bis. Nel caso di specie deve osservarsi che l'appellante non è dotata di uno specifico titolo di studio o di specifica professionalità, né ha documentato di aver dovuto rinunciare ad aspettative professionali o proposte lavorative più remunerative.
6.3. Tuttavia, dall'analisi dell'estratto contributivo (doc. n. 20 di primo grado) emerge che in CP_5 effetti dal 1993, anno della celebrazione del matrimonio, la sig.ra ha svolto attività di lavoro Pt_1 part time con contratti a tempo determinato e percezione di indennità Naspi, mentre dal 1.4.1986 al
31.10.1992 aveva in essere un rapporto di lavoro a tempo a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di S.r.l. A e Parte_5
6.4.Ciò è evidente dimostrazione della condivisione di un progetto comune di coppia volto alla ripartizione dei compiti ed in particolare da parte della sig.ra , la quale si è dedicata sia alla Pt_1 cura della famiglia che al lavoro, riducendo così il montante orario – quindi anche l'importo della retribuzione - per dedicarsi al menage familiare, dal 1993 così fino al luglio 2023, epoca della conversione del contratto a full time.
6.5. Ritiene la Corte come in ogni caso tale comprovato sacrificio parziale ed il conseguente contributo apportato dalla moglie alla costruzione del patrimonio comune – anche in termini di risparmio di spesa - sia stato compensato integralmente mediante l'attribuzione in proprietà esclusiva alla sig.ra della casa coniugale, del valore di €225.000,00, pagata con proventi del sig. Pt_1
circostanza non contestata. CP_1
6.6. Quanto alla dedotta relazione della sig.ra con altro uomo, conviene la Corte con il Pt_1
Tribunale circa l'assenza di allegazione e prova dell'esistenza di una stabilità di coppia sotto il profilo della reciproca assistenza morale e materiale.
6.7. La decisione si pone in coerente linea di continuità con la nozione di convivenza more uxorio o convivenza “di fatto” delineata dalla Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, (Grande
10 Chambre 21.7.2015 Oliari
contro
Italia;
Cass. Civ. n. 9178/2018; SU n. 32198/2021), ripresa dall'art. 1, c.36, della Legge n. 76/2016, in omaggio al quale: “sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio e da un'unione civile”.
6.8. La convivenza e/o coabitazione non è requisito indispensabile ai fini dell'accertamento di una famiglia di fatto – idonea a far venir meno il diritto all'assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo assistenziale - dovendosi dare rilievo, si ripete, ad un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
6.9. L'accertamento di tale legame, soprattutto in assenza di coabitazione, deve essere effettuato in maniera rigorosa dal giudice, anche mediante presunzioni che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., debbono essere connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza degli elementi ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi “non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo dell'altro”, avendo il legislatore “mantenuto fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, intesa come fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 36459/2023; Ordinanze nn. 14151/2022;14256/2022).
6.10. Tali indicatori, si ripete, non sussistono nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria orale espletata.
7. Deve altresì essere rigettato il profilo afferente alla disposta compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e di condanna delle spese di CTU a carico dell'appellante, essendo quest'ultima risultata soccombente in primo grado esclusivamente in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre la parte appellata vittoriosa sul punto;
quanto alle altre domande - di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca del contributo al mantenimento per , riduzione ad €250,00 per il figlio – rileva il Collegio che le parti avevano Parte_6 Per_2 formulato conclusioni conformi.
7.1. Invero la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali
è quella fondata sulla soccombenza (art. 91 c.p.c.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, c.2, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. SU 32061/2022) posto che
11 l'accoglimento di una domanda anche in misura ridotta non configura soccombenza reciproca ma può giustificare la compensazione totale o parziale, come è avvenuto correttamente nel caso di specie.
7.2.Del pari corretta è la condanna della sig.ra al pagamento delle spese di CTU contabile, Pt_1 anche in ragione del principio di causalità, secondo cui alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa, posto che l'accertamento, nel caso di specie, è stato disposto in funzione della proposizione della domanda di assegno divorzile, poi rigettata dal Tribunale.
7.3. La consulenza tecnica d'ufficio è invero un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass.
n.12407/2025) e del principio di causalità.
8. Ogni altra questione non è esaminata in quanto assorbita.
8.1. L'appello pertanto deve essere rigettato.
8.2.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, con condanna in favore dell'Erario, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
8.3. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1751/2025 emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre CP_1 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
12 3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est dott. Valentina Verduci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 879 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Taschin Ivana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Asolo,
Viale Tiziano, n. 45
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Bernardo Silvia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Treviso,
Viale Brigata Marche, n. 6
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA 1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1751/2025 emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025
Conclusioni di parte attrice: “in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello ed in riforma dei punti 5, 6 e 7 della sentenza Collegiale n. 1725/2025
(cfr. doc. n. 02) emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025, pronunciata nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed iscritto al R.G. n.
8719/2023, e per l'effetto: - riconoscere a favore della sig.ra l'assegno divorzile e, Parte_1 conseguentemente, condannare il sig. al pagamento, a tale titolo, della somma di CP_1 euro 346,91 mensili (così come determinata in sede di separazione), annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat, da versarsi sul conto corrente intestato all'odierna ricorrente entro e non oltre il cinque di ogni mese;
- condannare il sig. alla restituzione dell'importo CP_1 di € 7.648.50, così come specificato, oltre gli interessi legali dalla data dell'avvenuto versamento al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria. Al fine di accertare la reale capacità economico-patrimoniale del sig. si insiste affinché venga disposta a carico CP_1 dello stesso l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari e/o postali e/o assicurativi e/o di investimento allo stesso intestati e/o cointestati e/o comunque dallo stesso intrattenuti con
Credit Agricole FriulAdria e ”. CP_2
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto dalla
Sig.ra in riforma parziale della sentenza n. 1725/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in Pt_1 data 27.03.2025, relativamente ai punti 5, 6 e 7 e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 1725/2025 emessa dal Tribunale di Venezia in data 27.03.2025, pubblicata in data 05.04.2025 e notificata in data
11.04.2025, in tutte le sue statuizioni e di cui ai punti n. 5,6 e 7. Rigettarsi la richiesta di condanna alla restituzione da parte del Sig. della somma di € 7.648,50 perché infondata in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado, giusta Tariffa ex lege. In via istruttoria: Rigettarsi la richiesta istruttoria avanzata con l'appello in quanto inammissibile e comunque del tutto irrilevante ai fini del proposto appello”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. promuoveva il 21.6.2023 innanzi al Tribunale di Venezia ricorso n. 8719/2023 CP_1
r.g. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Per_ in data 26.9.1993 in Jesolo (VE), unione dalla quale sono nati i figli Parte_1
2 (09.10.1997), attualmente maggiorenne economicamente autosufficiente ed (27.09.2003), Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
1.2. Esponeva che la coppia si era separata alle condizioni indicate nella sentenza del Tribunale di
Venezia n. 784, pubblicata in data 13.05.2020, con addebito della separazione al sig. e posto CP_1
a carico di quest'ultimo il pagamento della somma di € 300,00 mensili ex art. 156 c.c a titolo di concorso nel mantenimento della moglie nonché l'importo di € 356,00 per il mantenimento dei figli, Per_
allora non economicamente autosufficiente ed , allora minorenne. Per_2
1.3. La casa coniugale sita in Jesolo Paese (VE), via Ortiz, n. 2, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimaneva assegnata a quest'ultima in quanto ivi convivente con i figli. Pt_1
1.4. Allegava che:
- la situazione economica e patrimoniale della Sig.ra era migliorata rispetto all'epoca della Pt_1 separazione in quanto, a seguito della morte del padre, era divenuta proprietaria di diversi beni immobili;
- la Sig.ra risultava inoltre dal 26.8.2020 essere socia unica della Soc. Pebe Srl, società che Pt_1 aveva per oggetto l'intermediazione immobiliare nonché dall'8.8.2020 socia al 50% della società semplice Nide s.s., società quest'ultima che operava nell'ambito delle compravendite immobiliari;
- la coniuge risultava inoltre ricoprire il ruolo di trustee per conto del Trust denominato “NI Trust
2013”, possedeva la quota del 20% della Soc. Dimension S.r.l., società che aveva in gestione importanti attività commerciali come il bar Capannina Beach;
- da almeno 5 anni, la Signora aveva instaurato una stabile relazione affettiva con Parte_1 il Sig. , con il quale aveva costruito un'unità di intenti e di progetti. Parte_2
1.5. A definizione del giudizio, previo espletamento di CTU contabile in ordine al patrimonio immobiliare della sig.ra , e delle prove orali, il Tribunale, oltre alla declaratoria sullo status, Pt_1 rigettava la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra , ritenendo l'insussistenza Pt_1 sia della componente assistenziale – stante la stabile attività lavorativa, la proprietà di un'abitazione, di ulteriori immobili ricevuti per successione paterna di discreto valore e di uno stabile compenso per la sua qualità di trustee – che di quella perequativo compensativa - in assenza di prova di un sacrificio di aspettative professionali;
compensava le spese di lite nella misura del 50%, ritenuta la parziale soccombenza e poneva a carico dell'appellante il residuo 50% oltre al costo integrale della CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
3 2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'errata ritenuta insussistenza della funzione assistenziale dell'assegno divorzile e delle reali condizioni reddituali della sig.ra . Pt_1
2.1.2. La pronuncia di prime cure risulterebbe del tutto censurabile, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile ritenendo che lo stesso "non può essere concesso sotto il profilo assistenziale in quanto la sig.ra percepisce redditi più che Pt_1 sufficienti al suo sostentamento" (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado).
2.1.3. L'appellante deduce di lavorare come cassiera con contratti stagionali e che il reddito lordo percepito nell'anno 2022 è stato pari ad €8.372,50 (doc. 7-07), oltre €2.316,00 (lordi) per indennità disoccupazione (doc. n. 8-08): il reddito medio netto mensile (comprensivo dell'indennità di disoccupazione) risulterebbe essere, quindi, pari a circa €700,00, somma assolutamente non sufficiente per riuscire a mantenere sé stessa e a contribuire al mantenimento del figlio , non Per_2 del tutto economicamente autosufficiente, non risultando comprovato alcun miglioramento dal punto di vista lavorativo da parte dell'appellante, posto che il compenso derivante dal Trust NI ammonta ad €500,00 annuali e non mensili.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce la sussistenza anche della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, in ragione dell'effettivo contributo dato dalla sig.ra alla vita matrimoniale ed il conseguente sacrificio delle proprie aspettative Pt_1 professionali e reddituali.
2.2.1. Deduce che, per come emerge dall'estratto conto previdenziale (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado), in costanza di matrimonio, l'odierna appellante, oltre ad essersi sempre occupata della cura dei propri figli e del marito, avrebbe sempre lavorato part-time, mettendo costantemente a completa disposizione della famiglia tutte le proprie risorse personali ed economiche, partecipando alle spese e facendo confluire i propri risparmi nel comune conto corrente - n. 180/40033223 - cointestato con il marito ed aperto presso l'agenzia di Jesolo della Crédit Agricole Friuladria. Precisa altresì di aver lasciato il proprio lavoro a tempo pieno ed indeterminato, d'accordo con il sig. proprio al fine CP_1 di occuparsi, come anzidetto, della casa, del marito stesso e dei figli, lavorando part-time alle dipendenze di terzi.
2.2.2. Evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di valutare compiutamente anche la situazione patrimoniale del sig. il quale risulta, oltre che proprietario di un immobile sito in Arce (FR), CP_1 ereditato dal padre, anche “nudo proprietario” dell'abitazione sita in Jesolo – Via Mameli, ove convive con la madre, la quale gode di una buona pensione (compresa quella di reversibilità), dividendo con la stessa, quanto meno, le spese delle utenze ed alimentari: lo stesso, peraltro, risulta
4 aver percepito, come anche evidenziato nell'ordinanza del 05.01.2024,per gli anni 2020, 2021 e 2022, entrate nette mensili per €2.711,25, € 2.477,25 ed € 2.728,88 (importi già depurati dell'assegno al coniuge), infine titolare con la madre di buoni postali e conti correnti postali ed intestatario di polizze
( ). CP_3
2.2.3. Rileva ancora l'erronea ricostruzione del patrimonio della parte appellante.
2.2.4. In particolare, con riferimento alla successione paterna, il valore delle quote ereditarie acquisite dalla sig.ra così come determinate dalla C.T.U., è risultato essere: - €41.750,00 in relazione Pt_1 all'immobile sito in Jesolo, Piazza Trieste n. 17, in cui vive la madre, sig.ra titolare Parte_3 anche del relativo diritto di abitazione e di cui la sig.ra risulta essere obbligata al pagamento, Pt_1 in quota, delle spese straordinarie;
- € 2.400,00 in riferimento agli immobili (tre cantine e un garage) siti nel Comune di Treporti.
2.2.4. L'appellante precisa di aver ceduto a favore di uno dei comproprietari, la propria quota di proprietà (1/6) relativa all'immobile dove vive madre, gravato dal diritto di abitazione, per un valore complessivo di € 30.000,00, proprio al fine di poter dare esecuzione alle statuizioni della sentenza di primo grado in punto spese legali e di CTU (doc. n. 16-16_attestazione di atto di costituzione trust.pdf).
2.2.5. Ribadisce che l'unica beneficiaria della quota di 1/6 già di proprietà della sig.ra Parte_1
così come anche tutti gli altri beni del Trust “NICOLE TRUST 2013” è unicamente la sig.ra
[...]
. Anche con riferimento agli immobili siti nel Comune di Treporti, deduce di aver Parte_4 documentato che gli stessi, già in data 02.10.2024, sono stati oggetto di compravendita per un valore complessivo di €6.200,00 e, quindi, l'importo percepito dalla sig.ra , è stato pari ad € Pt_1
2.066,00 (cfr. doc. 32 fascicolo di primo grado).
2.3. Quale terzo motivo di impugnazione l'appellante rileva l'erronea compensazione parziale delle spese di lite, essendo la soccombenza delle parti risultata reciproca: pertanto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., le spese di lite del giudizio di primo grado dovevano essere compensate integralmente, così come le spese di CTU;
chiede pertanto la restituzione degli importi già versati per € 7.648,50, oltre interessi legali dalla data dell'intervenuto pagamento al saldo effettivo.
3. Si è costituito l'appellato , il quale ha instato per il rigetto del gravame avversario. CP_1
3.1. Ha dedotto come svolga da circa otto anni stabile attività lavorativa come Parte_1 cassiera presso il supermercato A&O gestito dalla Soc. Ideal Sole snc e che dal 19.5.2023 il rapporto di lavoro è stato convertito da part time a full time (doc. n. 11 di primo grado), con redditi netti mensili
5 di circa € 1.600,00-1.700,00, evidenziando come l'intervenuta rimodulazione a part time (doc. n.10) dal 16.04.2025 sia successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione.
3.2. Ribadisce come controparte in ogni caso non abbia mai ricercato alcun'altra collocazione lavorativa né documentato alcunché in proposito, condotta che di fatto inferirebbe l'attività lavorativa svolta dalla caratterizzata da stabilità ed idoneità a condurre un'esistenza dignitosa, Pt_1 segnalando “la stranezza” del compenso di soli €500 all'anno per l'attività di trustee del Trust NI in cui sono stati fatti confluire ingenti patrimoni tra immobili e quote societarie di locali molto in voga della movida jesolana.
3.3. Inoltre, l'appellato conferma che la sig.ra gode della piena proprietà della casa familiare Pt_1 sita a Jesolo (VE) e pagata con mutuo in costanza di matrimonio con lo stipendio del marito Sig.
del valore come stimato dalla CTU di € 225.000,00. CP_1
3.5. Evidenzia la correttezza della decisione del Tribunale in punto spese di lite, essendo parte appellata risultata soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile e parte appellante vincitrice su tutte le altre domande.
3.6. La causa è stata discussa all'udienza del 29.9.2025 e trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
4. Il primo motivo di censura è infondato, avendo il Tribunale correttamente escluso la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
4.1.Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. 27945/2023;9144/2023).
4.2. L'assegno di divorzio non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all'organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare, da accertarsi sulla base delle circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l'autoresponsabilità individuale.
4.3.L'accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, impone il parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza
6 economica dell'ex coniuge richiedente, “non più in grado di provvedere al proprio mantenimento”, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023); sussiste la componente assistenziale quando vi sia
“un effettivo e concreto bisogno di supporto economico da parte dell"ex coniuge più debole, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Tale valutazione deve tener conto delle circostanze specifiche del caso, escludendo che sia stato interrotto ogni legame con la storia coniugale e familiare pregressa. Inoltre, l'assegno può essere quantificato sulla base dei criteri dell'art. 438 c.c., con eventuali adattamenti in base agli apporti ricevuti dall"ex coniuge impoverito durante il matrimonio (cfr. Cass. nn. Cass.15985/2025;32354/2024).
4.4. In particolare, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, laddove il coniuge più debole “non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa” o non possa procurarseli per ragioni oggettive (cfr. Cass. n.26520/2024), sempre che si tratti di un'assenza di mezzi oggettiva cioè non legata a comportamenti inerti o contrari al principio di autoresponsabilità da parte del coniuge divorziato;
in tal caso l'assegno divorzile viene parametrato tendenzialmente sulla base dei criteri di cui relativi alla prestazione degli alimenti, pur dovendosi tenere conto della condizione delle parti e delle esigenze di vita del soggetto avente diritto, in relazione alla sua condizione personale, sociale ed economica (cfr. Cass. nn. 13420/2023;50551/2021).
4.5. Fatte queste necessarie premesse, rileva in primo luogo la Corte come non rilevi che in sede di separazione fosse stato riconosciuto alla sig.ra un assegno a titolo di mantenimento ex art. Pt_1
156 c.c., essendo quest'ultimo ancorato a presupposti differenti rispetto a quelli richiesti per l'assegno divorzile.
4.6. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass.
15356/2025).
4.7.Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative-assistenziali, sicché, nel
7 valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo
(cfr. Cass. 234/2025;17805/2023).
5. Ulteriore questione preliminare da affrontare nel caso di specie è se sussista o meno la precondizione fattuale della disparità economico patrimoniale tra coniugi legittimante la verifica dei presupposti ex art. 5, c.6, legge n. 898/70 per il riconoscimento di un assegno divorzile sia in via perequativo compensativa che in chiave assistenziale, non dipendendo i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile dal tenore di vita godibile durante il matrimonio (cfr. Cass.
32398/2019).
5.1. Ad avviso del Collegio questa precondizione nel caso di specie sussiste, per come correttamente statuito dal Tribunale, ma limitatamente al reddito da lavoro dipendente e non anche non in relazione al reddito da fabbricato o da altra fonte, espressione di ulteriore capacità patrimoniale che la sig.ra
(quale legataria e trustee di partecipazioni societarie e beni immobili) ha incrementato dal Pt_1
2020 in seguito alla successione ereditaria paterna, patrimonio che esclude la necessità dell'appellante di un supporto economico del coniuge per il proprio mantenimento.
5.1.2.Invero la sig.ra ha accettato, quale legataria mortis causa, la nomina a trustee del Trust Pt_1
NI (doc. n. 15 di primo grado), nel quale sono confluiti in proprietà beni immobili di pregio ubicati in Jesolo (Via Mameli, n. 101,1/A- due abitazioni fuori terra ed uno interrato con piscina e scoperto esclusivo, via Bafile n. 288 quota del 50% di un negozio, quota di 105/450 di un terreno in
Mirano-Ve, piena proprietà di un negozio e magazzino sito in Piazza Marconi, n. 1/B ), Venezia
RE (piena proprietà di appartamento in via Felisati n. 167) e quote societarie (quota del 20% della
Dimension s.r.l., quota del 100% della Pebe s.r.l., quota del 50% della Nide s.s. – aventi ad oggetto l'attività di intermediazione immobiliare e locali commerciali).
5.2. Invero rileva la Corte come, sebbene con l'accettazione del legato e la nomina della sig.ra quale nuovo trustee, non vi sia stato effetto traslativo della proprietà di tali cespiti in capo Pt_1 alla legataria, producendosi tale effetto solo in favore del beneficiario ( ) alla scadenza Parte_4 del trust, tuttavia la gestione e rendicontazione di tale complesso patrimoniale (attività che compete al trustee) sia a dir poco incompatibile con lo svolgimento di altra attività di lavoro e con una remunerazione annuale – peraltro concordata - di soli €500,00, stante la difficoltà tecnica sottesa agli adempimenti statutari del trustee.
5.2.1. Invero ai sensi dell'art. 20 dell'atto costitutivo del trust NI (doc. n. 29 di parte resistente di primo grado) si prevede che: “Il trustee ha diritto di ricevere un compenso per i suoi servizi,
8 periodicamente concordato con il soggetto che lo ha nominato, o mancato questi, con il soggetto che ha il potere di nominare il trustee”.
5.3. Inoltre, la CTU contabile espletata in primo grado ha acclarato che il valore di stima complessivo degli immobili di proprietà della appellante è di €269.150, di cui €225.000,00 per l'immobile già casa coniugale, €41.750,00 per la quota di 1/6 di altro immobile sito in Jesolo, via Trieste, n. 17 e per
€2400,00 per la quota di 1/3 di tre magazzini siti nel Comune di Cavallino Treporti, questi ultimi venduti il 2.10.2024 (doc. n. 32 di primo grado).
5.4. Dalla documentazione versata in giudizio la sig.ra risulta svolgere da circa 8 anni Pt_1
l'attività di commessa stagionale (da maggio a settembre) alle dipendenze di con Controparte_4 percezione, per i periodi d'imposta dal 2020 al 2024, di un reddito medio mensile netto (reddito complessivo- assegno del coniuge+ indennità naspi-imposta netta:12), al netto dell'assegno ex art. 156 c.c., rispettivamente per €530,00, €642,00, €805,00, €949,00, €976,00: l'aumento del reddito dal
2023 si giustifica dalla trasformazione del contratto in full time. Da aprile 2025 il contratto stagionale
è stato riconvertito a part time (dal lunedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 21.00), con retribuzione lorda per €788,33, per 14 mensilità, oltre Naspi.
5.5. Per contro il sig. ha percepito per i periodi d'imposta dal 2020 al 2024 un reddito medio CP_1 netto (reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili per l'assegno per il coniuge ed €5.000,00 per previdenza complementare, detratta l'imposta netta:12), rispettivamente di €2.711,00, €2.893,00 ed €2.728,00, €3094,00, €3.083,00.
5.6. L'appellato è nudo proprietario dell'immobile sito in Jesolo (VE), via Mameli, n. 49, acquistato il 28.5.2015 (madre usufruttuaria) con accensione di un mutuo ventennale (rata di €432 in scadenza a maggio 2035); dai modelli 730 in atti non risultano altre proprietà immobiliari.
5.7. Ritiene pertanto la Corte che il reddito da lavoro, da fabbricato, da altra fonte ed in generale la capacità patrimoniale della sig.ra , come sopra evidenziata, consentano di ritenere che Pt_1
l'appellante sia dotata di adeguati redditi propri con i quali è in grado di mantenersi autonomamente e di condurre un'esistenza più che dignitosa.
6. Anche il secondo motivo – relativo alla componente perequativo compensativa dell'assegno - è infondato – per ragioni in parte divergenti da quelle prospettate dal giudice di primo grado.
6.1. L'assegno divorzile deve essere - oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal
9 richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (cfr. Cass. nn. 9989/2025; SU 32198/2021).
6.2. La prova presuntiva - idonea a fondare il criterio compensativo-perequativo - è fondata, in tale prospettiva, proprio sul divario economico tra i due coniugi che, se non può legittimare il criterio assistenziale, quando la moglie è autosufficiente, è un fatto idoneo a fondare la prova presuntiva del contributo dato dalla medesima alla crescita del patrimonio comune (cfr. Cass. n. n. 7011/2025) ed anche in presenza di una rinuncia parziale al lavoro (cfr. Cass. 27945/2023).
6.2.bis. Nel caso di specie deve osservarsi che l'appellante non è dotata di uno specifico titolo di studio o di specifica professionalità, né ha documentato di aver dovuto rinunciare ad aspettative professionali o proposte lavorative più remunerative.
6.3. Tuttavia, dall'analisi dell'estratto contributivo (doc. n. 20 di primo grado) emerge che in CP_5 effetti dal 1993, anno della celebrazione del matrimonio, la sig.ra ha svolto attività di lavoro Pt_1 part time con contratti a tempo determinato e percezione di indennità Naspi, mentre dal 1.4.1986 al
31.10.1992 aveva in essere un rapporto di lavoro a tempo a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di S.r.l. A e Parte_5
6.4.Ciò è evidente dimostrazione della condivisione di un progetto comune di coppia volto alla ripartizione dei compiti ed in particolare da parte della sig.ra , la quale si è dedicata sia alla Pt_1 cura della famiglia che al lavoro, riducendo così il montante orario – quindi anche l'importo della retribuzione - per dedicarsi al menage familiare, dal 1993 così fino al luglio 2023, epoca della conversione del contratto a full time.
6.5. Ritiene la Corte come in ogni caso tale comprovato sacrificio parziale ed il conseguente contributo apportato dalla moglie alla costruzione del patrimonio comune – anche in termini di risparmio di spesa - sia stato compensato integralmente mediante l'attribuzione in proprietà esclusiva alla sig.ra della casa coniugale, del valore di €225.000,00, pagata con proventi del sig. Pt_1
circostanza non contestata. CP_1
6.6. Quanto alla dedotta relazione della sig.ra con altro uomo, conviene la Corte con il Pt_1
Tribunale circa l'assenza di allegazione e prova dell'esistenza di una stabilità di coppia sotto il profilo della reciproca assistenza morale e materiale.
6.7. La decisione si pone in coerente linea di continuità con la nozione di convivenza more uxorio o convivenza “di fatto” delineata dalla Giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, (Grande
10 Chambre 21.7.2015 Oliari
contro
Italia;
Cass. Civ. n. 9178/2018; SU n. 32198/2021), ripresa dall'art. 1, c.36, della Legge n. 76/2016, in omaggio al quale: “sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio e da un'unione civile”.
6.8. La convivenza e/o coabitazione non è requisito indispensabile ai fini dell'accertamento di una famiglia di fatto – idonea a far venir meno il diritto all'assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo assistenziale - dovendosi dare rilievo, si ripete, ad un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
6.9. L'accertamento di tale legame, soprattutto in assenza di coabitazione, deve essere effettuato in maniera rigorosa dal giudice, anche mediante presunzioni che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., debbono essere connotate dal requisito della gravità, precisione e concordanza degli elementi ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi “non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo dell'altro”, avendo il legislatore “mantenuto fermo il tratto di atipicità e polimorfia che connota la convivenza more uxorio, intesa come fatto giuridico in cui si evidenziano la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 36459/2023; Ordinanze nn. 14151/2022;14256/2022).
6.10. Tali indicatori, si ripete, non sussistono nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria orale espletata.
7. Deve altresì essere rigettato il profilo afferente alla disposta compensazione parziale delle spese di lite di primo grado e di condanna delle spese di CTU a carico dell'appellante, essendo quest'ultima risultata soccombente in primo grado esclusivamente in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, mentre la parte appellata vittoriosa sul punto;
quanto alle altre domande - di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revoca del contributo al mantenimento per , riduzione ad €250,00 per il figlio – rileva il Collegio che le parti avevano Parte_6 Per_2 formulato conclusioni conformi.
7.1. Invero la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali
è quella fondata sulla soccombenza (art. 91 c.p.c.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, c.2, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità - salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione - e che trova il suo unico limite nell'impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. SU 32061/2022) posto che
11 l'accoglimento di una domanda anche in misura ridotta non configura soccombenza reciproca ma può giustificare la compensazione totale o parziale, come è avvenuto correttamente nel caso di specie.
7.2.Del pari corretta è la condanna della sig.ra al pagamento delle spese di CTU contabile, Pt_1 anche in ragione del principio di causalità, secondo cui alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa, posto che l'accertamento, nel caso di specie, è stato disposto in funzione della proposizione della domanda di assegno divorzile, poi rigettata dal Tribunale.
7.3. La consulenza tecnica d'ufficio è invero un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. (cfr. Cass.
n.12407/2025) e del principio di causalità.
8. Ogni altra questione non è esaminata in quanto assorbita.
8.1. L'appello pertanto deve essere rigettato.
8.2.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, con condanna in favore dell'Erario, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
8.3. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1751/2025 emessa in data 27.03.2025 e pubblicata in data 05.04.2025, notificata l'11.04.2025;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese di lite di secondo grado, spese liquidate in €5.200,00, oltre CP_1 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
12 3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
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