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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/10/2025, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia TO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 12674/2025, promossa da: (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Furlani (C.F.:
), C.F._1
-attrice- contro (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RO BE (C.F.: ), C.F._2
-convenuta- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
Nel merito: preso atto di quanto esposto in narrativa voglia l'Ecc.mo Giudice così sentenziare:
Dichiararsi l'avvenuta usucapione del diritto di passaggio con mezzi e persone attraverso il terreno che divide le due proprietà come in atti indicate, tra il terreno dell'attore sito in Via
Mutinelli n.15, Mestre – Venezia, foglio 142, part. 246, z.c.9, cat.D8, Comune di Venezia, prec. Via Porto di Cavergnago n.45, e la proprietà del convenuto sita in Via Mutinelli n.15, foglio 142, part.248, sub.3, z.c.9, cat.D8, Comune di Venezia e di cui alle planimetrie prodotte. Ordinarsi conseguentemente il ripristino del diritto di passaggio del terreno indicato con mezzi, autovetture, pedoni ed altro. Con la condanna al danno pari ad €200,00 giornaliere dal 04/12/2024 al saldo. In via istruttoria omissis.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta e disattesa: - in via preliminare: - accertata la genericità e indeterminatezza della domanda di mediazione Par avviata da e la non corrispondenza tra oggetto della domanda di mediazione e oggetto dell'azione giudiziale per le ragioni esposte al punto 3.1 della suestesa narrativa, dichiarare Par l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta da dinanzi al Tribunale di Venezia;
- sempre in via preliminare: - accertata la genericità e indeterminatezza del contenuto dell'atto di citazione per le ragioni esposte al punto 3.2 della suestesa narrativa, dichiarare la nullità della citazione con conseguente adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 164 c.p.c.; - nel merito: per le ragioni esposte nella suestesa narrativa, respingere integralmente le domande attoree, siccome inammissibili e infondate, con vittoria di spese. - in via istruttoria: omissis.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
L'attrice ha evocato in giudizio la convenuta, al fine di sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere proprietaria dal
1974 di un capannone industriale sito in Via F. Mutinelli n. 15 in Mestre
– Venezia, foglio 142, part. 246, zona censuaria 9, cat. D/8, Comune di
Venezia; che a fianco alla proprietà vi è altra proprietà costituita da un capannone industriale così identificata Via Fabio Mutinelli n.15, Foglio
142, part.248, sub.3, zona censuaria 9, Categoria D/8, Comune di
Venezia; che tra le due proprietà vi è un appezzamento di terreno che divide i due capannoni di proprietà della ditta convenuta;
che nel retro del capannone vi è un deposito di materiali necessari per l'attività, al quale i camion (anche dei vari rappresentanti e collaboratori) che di volta in volta rifornivano la società stessa pervenivano attraversando il terreno di proprietà del convenuto, nonché attraverso un cancello, ora sito nella proprietà acquistata da controparte, che da tempo immemorabile era stato elettrificato ed alimentato dall'attore; che il tutto avveniva da circa trent'anni, fintanto che in data 29/09/2023 la ditta convenuta ha acquistato il capannone con il terreno contiguo;
che quest'ultimo è quindi gravato per usucapione ultraventennale di una servitù di passaggio mai contestata ed anzi dai precedenti proprietari riconosciuta.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto, eccependo, in via pregiudiziale, per quanto qui interessa, la genericità e indeterminatezza della domanda di
Pag. 2 di 4 mediazione avviata dall'odierna attrice.
Alla prima udienza in data 16/10/2025, il Giudice, ritenuto che la suddetta questione pregiudiziale potesse definire in rito la controversia, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., riservandosi nei termini di rito il deposito della sentenza.
IN DIRITTO.
Deve essere rilevata – in via preliminare ed assorbente – la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla società convenuta.
In particolare, emerge, dall'istanza di mediazione depositata il
15/01/2025, la totale assenza dell'oggetto e delle ragioni sulle quali l'istante intendeva fondare la propria pretesa che figurava nei seguenti limitati termini (cfr. doc. 5 di parte opposta):
L'indicazione delle ragioni a sostegno della pretesa è invece indefettibile, per un verso, allo scopo di instaurare validamente il contraddittorio con il chiamato in mediazione, in ossequio alla naturale funzione conciliativa della procedura e, per altro verso, al fine di cristallizzare, seppur in termini flessibili, la causa petendi della domanda giudiziale introduttiva dell'eventuale giudizio di merito.
In assenza di prova che nel corso della mediazione sia stata precisamente dettagliata la domanda, a nulla vale sostenere ora che la controparte fosse a conoscenza dei fatti oggetto della stessa, giusta pec del 04/12/2024, giacché la domanda di mediazione non contiene alcun
Pag. 3 di 4 richiamo per relationem a tale pec (cfr. Tribunale Roma, Sez. V, Sent.,
08/02/2024, n. 2345).
Tale radicale omissione, nella fattispecie, si pone in aperto contrasto con i requisiti minimi di validità dell'istanza di mediazione fissati dall'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 28/2010, a mente del quale – indipendentemente dai pregressi contatti tra le parti – “L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
Ne discende, pertanto, il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. cit. (cfr. in termini analoghi, Tribunale Roma, Sez. V, Sent., 28/02/2023, n. 3333).
Tenuto conto della definizione in rito del processo nei termini di cui sopra, già all'esito della prima udienza, senza dunque il compimento di alcuna attività istruttoria e tenuto altresì conto delle forme semplificate con cui il processo si è svolto, giusta applicazione dell'art. 171-bis co. 4,
c.p.c., le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda attorea;
2. COMPENSA le spese processuali.
Venezia, così deciso il 25/10/2025
IL GIUDICE Tobia TO
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