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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.,
PRIMA SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 8359 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: CESSIONE DEI CREDITI, vertente tra c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp. p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
attrice
Contro
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rapp. e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio;
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
( g i à evocava Parte_1 Parte_2 in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento: 1) dell'importo di € 16.922,87,
per sorte capitale, come da fatture emesse dalla società
Olivetti S.p.a.; 2) di € 5.540,76, per interessi moratori sino al 28.10.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale, da tale data sino al soddisfo effettivo e al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
3) di €
600,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 per ognuna delle 15 fatture costituenti la predetta sorte capitale,
oggetto del giudizio;
4) di € 4.731,93, a titolo di ulteriori interessi di mora, a causa del tardivo pagamento da parte dell'ente convenuto, precisando che tali interessi di mora erano già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” emesse da e da Lake Parte_1
Securitisation S.r.l; 5) degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora;
6) di € 760,00,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle n.
19 fatture, il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1
generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati da
Olivetti S.P.A. nei confronti dell'ente e che il relativo pag. 2/10 atto di cessione -avente ad oggetto anche gli interessi di mora- era stato stipulato con scrittura privata autenticata e regolarmente notificato al debitore.
Formulava, in subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo quest'ultimo usufruito delle prestazioni erogate dalla società fornitrice.
Concludeva, chiedendo la condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore di degli importi Parte_1
così come innanzi indicati e specificati o, in subordine,
della diversa somma ritenuta dovuta dall'ente locale a
[...]
in subordine, chiedeva condannarsi il Parte_1 [...]
al pagamento delle somme dovute, anche ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
contestava l'an debeatur della pretesa creditoria, non sussistendo alcun sottostante rapporto contrattuale con l'ente convenuto. Disconosceva eventuali morosità per fatturazioni di forniture, evidenziando la coincidenza con
Part la produzione documentale già utilizzata da in altro procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale.
Impugnava ogni singolo addebito, a titolo di sorta pag. 3/10 capitale ed interessi, facendo rilevare che le fatture azionate non costituivano prova dei servizi e dei consumi.
Contestava ogni singola cessione del credito, evidenziando altresì anche la mancanza di accettazione espressa della stessa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione per i crediti derivanti da consumi di elettricità, indicati da parte attrice e risalenti alle annualità dal 2012 al 2019. In
considerazione di quanto innanzi, chiedeva infine rigettarsi anche la richiesta di condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex 2041 c.c.
Concludeva, in via pregiudiziale, chiedendo: 1) disporsi la sospensione del giudizio per ragioni di continenza;
2)
dichiararsi l'inesistenza dei rapporti contrattuali tra le parti e l'inefficacia o inopponibilità della cessione nei confronti dell'ente;3) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, formulava richiesta di un corretto ricalcolo delle somme eventualmente dovute.
Vittoria di spese.
All'udienza del 7.7.2025 la causa era riservata in decisione, con termine di 30 giorni, ex art. 101 c.p.c.,
per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione relativa all'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria dell'ente pag. 4/10 convenuto.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte dell'ente convenuto,
ex art. 191 T.U.E.L., con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
È pacifico che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo,
su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria,
come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione.
pag. 5/10 Il rilievo della mancanza di prova, (il cui onere è a carico del creditore) nel caso di specie, in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., può essere effettuato anche d'ufficio, anche in appello, salvi gli effetti del giudicato, (cfr. Cass., n. 15050/2018) e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale.
Il suddetto principio si applica anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente, si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”),
giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. art. 147
bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in pag. 6/10 siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Sul punto, va evidenziato che è lo stesso art 191 T.U.E.L.
a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione.
Recita infatti la disposizione: ”il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In tale contesto era la società cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative ai crediti ceduti (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e pag. 7/10 registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa dei crediti.
Nel caso di specie, la società istante non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell' attestazione della copertura finanziaria, da parte del CP_1
.
[...]
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi infondata e va, pertanto,
rigettata.
Va in ogni caso dichiarata inammissibile la domanda, formulata dalla società attrice in via gradata, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, commi 3
e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche,
prima dal Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35,
pag. 8/10 e poi dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo
191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del CP_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass.
Civ., sent. N.23503 del 24.9.2015; Cass. n. 17550 del
29/07/2009).
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che le forniture siano state in ogni caso effettuate a favore dell'ente locale, motivo per cui sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. Parte_1
pt., nei confronti del in persona Controparte_1
del Sindaco rapp. p.t., così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) Dichiara inammissibile la domanda, proposta ex art.
pag. 9/10 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.,
PRIMA SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 8359 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: CESSIONE DEI CREDITI, vertente tra c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp. p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Andrea Davide Arnaldi;
attrice
Contro
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rapp. e difeso, in virtù di mandato in atti,
dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio;
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
( g i à evocava Parte_1 Parte_2 in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento: 1) dell'importo di € 16.922,87,
per sorte capitale, come da fatture emesse dalla società
Olivetti S.p.a.; 2) di € 5.540,76, per interessi moratori sino al 28.10.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale, da tale data sino al soddisfo effettivo e al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
3) di €
600,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 per ognuna delle 15 fatture costituenti la predetta sorte capitale,
oggetto del giudizio;
4) di € 4.731,93, a titolo di ulteriori interessi di mora, a causa del tardivo pagamento da parte dell'ente convenuto, precisando che tali interessi di mora erano già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” emesse da e da Lake Parte_1
Securitisation S.r.l; 5) degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora;
6) di € 760,00,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle n.
19 fatture, il cui tardivo pagamento da parte del ha CP_1
generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati da
Olivetti S.P.A. nei confronti dell'ente e che il relativo pag. 2/10 atto di cessione -avente ad oggetto anche gli interessi di mora- era stato stipulato con scrittura privata autenticata e regolarmente notificato al debitore.
Formulava, in subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo quest'ultimo usufruito delle prestazioni erogate dalla società fornitrice.
Concludeva, chiedendo la condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore di degli importi Parte_1
così come innanzi indicati e specificati o, in subordine,
della diversa somma ritenuta dovuta dall'ente locale a
[...]
in subordine, chiedeva condannarsi il Parte_1 [...]
al pagamento delle somme dovute, anche ai CP_1
sensi dell'art. 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
contestava l'an debeatur della pretesa creditoria, non sussistendo alcun sottostante rapporto contrattuale con l'ente convenuto. Disconosceva eventuali morosità per fatturazioni di forniture, evidenziando la coincidenza con
Part la produzione documentale già utilizzata da in altro procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale.
Impugnava ogni singolo addebito, a titolo di sorta pag. 3/10 capitale ed interessi, facendo rilevare che le fatture azionate non costituivano prova dei servizi e dei consumi.
Contestava ogni singola cessione del credito, evidenziando altresì anche la mancanza di accettazione espressa della stessa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione per i crediti derivanti da consumi di elettricità, indicati da parte attrice e risalenti alle annualità dal 2012 al 2019. In
considerazione di quanto innanzi, chiedeva infine rigettarsi anche la richiesta di condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex 2041 c.c.
Concludeva, in via pregiudiziale, chiedendo: 1) disporsi la sospensione del giudizio per ragioni di continenza;
2)
dichiararsi l'inesistenza dei rapporti contrattuali tra le parti e l'inefficacia o inopponibilità della cessione nei confronti dell'ente;3) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, formulava richiesta di un corretto ricalcolo delle somme eventualmente dovute.
Vittoria di spese.
All'udienza del 7.7.2025 la causa era riservata in decisione, con termine di 30 giorni, ex art. 101 c.p.c.,
per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione relativa all'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria dell'ente pag. 4/10 convenuto.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di poter decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte dell'ente convenuto,
ex art. 191 T.U.E.L., con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
È pacifico che l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo,
su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria,
come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione.
pag. 5/10 Il rilievo della mancanza di prova, (il cui onere è a carico del creditore) nel caso di specie, in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., può essere effettuato anche d'ufficio, anche in appello, salvi gli effetti del giudicato, (cfr. Cass., n. 15050/2018) e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale.
Il suddetto principio si applica anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente, si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”),
giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. art. 147
bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in pag. 6/10 siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo al funzionario responsabile.
Sul punto, va evidenziato che è lo stesso art 191 T.U.E.L.
a porre in essere un onere, in capo al fornitore, di accertarsi, prima dell'esecuzione della prestazione posta a suo carico, della sussistenza dei requisiti di cui alla disposizione.
Recita infatti la disposizione: ”il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
In tale contesto era la società cedente a dover comunicare al cessionario tutte le informazioni relative ai crediti ceduti (nella specie, adozione dell'impegno di spesa e pag. 7/10 registrazione su apposito capitolo di bilancio), così come era onere del cessionario richiedere gli elementi da cui evincere l'esistenza stessa dei crediti.
Nel caso di specie, la società istante non ha fornito la prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell' attestazione della copertura finanziaria, da parte del CP_1
.
[...]
La domanda di adempimento, alla luce delle superiori considerazioni, è da ritenersi infondata e va, pertanto,
rigettata.
Va in ogni caso dichiarata inammissibile la domanda, formulata dalla società attrice in via gradata, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, commi 3
e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile
1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche,
prima dal Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35,
pag. 8/10 e poi dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo
191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del CP_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass.
Civ., sent. N.23503 del 24.9.2015; Cass. n. 17550 del
29/07/2009).
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che le forniture siano state in ogni caso effettuate a favore dell'ente locale, motivo per cui sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. Parte_1
pt., nei confronti del in persona Controparte_1
del Sindaco rapp. p.t., così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) Dichiara inammissibile la domanda, proposta ex art.
pag. 9/10 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 14.10.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 10/10