TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.3393 r.g. dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Naso
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Domenico Naso sito in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b con precisazione che ai fini della normativa vigente che tutte le comunicazioni di cancelleria potranno essere eseguite alla P.E.C. Email_1
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._3 presso l , sito in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 11/02/2025 premesso di essere Parte_1
attualmente dipendente del convenuto, con contratto a tempo indeterminato dal CP_1
01 – 09 - 2023 e presta attualmente servizio presso CP_2 Controparte_3
non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per un totale di 82,27 giorni di ferie
[...]
pagina1 di 5 maturate e non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante lo stesso avesse oggettivamente maturato, nei suddetti anni scolastici un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“Accogliere il ricorso e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss. indicati in premessa, per complessivi € 4.206,03 ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.”
Si costituivano il e l Controparte_1 Controparte_1
che rilevavano l'infondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto con
[...]
vittoria di spese.
Sulla documentazione in atti, la causa trattata in data odierna con le modalità ex art.127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza emessa all'esito dell'udienza.
La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
pagina2 di 5 Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è
pagina3 di 5 derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in CP_1
assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione CP_1
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva di
82,27 giorni di ferie maturate e non godute nella misura di € 4.206,03, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma
6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna il al pagamento della somma di € 4.206,03, in favore Controparte_1
di su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del Parte_1
maggior danno da svalutazione monetaria.
pagina4 di 5 Condanna il , al pagamento delle spese di lite liquidate in € Controparte_1
1.184,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 12/06/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
pagina5 di 5