Art. 1.
La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , le tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , e le tabelle G e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , e' sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , le tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , e le tabelle G e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 , sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330 , e' sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.