Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1144/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1144/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Di
[...] C.F._2
Brita Lodovico, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03/06/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_1
(SA) in data 15.4.1972 (C.F. )] e C.F._1 Parte_2
[nata a [...] in data [...] (C.F. )],
[...] C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 1.7.2001 in Tursi (MT), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Tursi
(MT) dell'anno 2001, al n. 21 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli,
(16.6.2003) e (9.10.2007), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno Per_1 Per_2 ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 159/2020 pubbl. il
13.1.2020, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 3.6.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
26.5.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
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Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano confermarsi le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 159/2020 con riferimento all'affidamento congiunto del figlio minore , al suo collocamento Per_2 presso la madre con assegnazione alla medesima della casa familiare (sita in
Montecorvino Pugliano alla Via Toscana n. 16), al regime di frequentazione padre- figlio minore ed al mantenimento per i due figli a carico del padre (assegno di euro
300,00 per figlio oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie), con esclusione del diritto della sig.ra al mantenimento in quanto divenuta Parte_2 autonoma economicamente.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] in C.F._1 Parte_2 data 22.9.1971 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Tursi (MT) dell'anno 2001, al n. 21 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni indicate dalle parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tursi (MT), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
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dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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