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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3363 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 13/02/2025 e vertente
TRA
in persona del Sindaco in carica Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SICILIANI TIZIANA
APPELLANTE
E
, in persona del l.r. p.t. CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE DE LEO
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 1001/2024 pubblicata il 16.02.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13/02/2025
1
ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. CP_1
32626/2023, emesso dalla Polizia Locale di il 25.11.2023, con cui gli è Pt_1 stata contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 CDS, per aver superato, in data
19.09.2023 alle ore 10:05, il limite posto sulla SS 613 Brindisi-Lecce al km 24+250, direzione Lecce.
L'opponente ha eccepito l'assenza di informazione adeguata agli automobilisti sull'accertamento con autovelox, il difetto di autorizzazione prefettizia, l'illegittima assenza di contestazione immediata, la mancata menzione del trattamento dei dati personali e l'impossibilità di identificare il luogo della commessa infrazione nonché
l'incompetenza per territorio della polizia stradale ad accertare violazioni sul luogo indicato (SS).
Esposto quanto sopra, ha chiesto l'annullamento del Verbale CP_1 impugnato.
Il si è costituito con propria memoria, resistendo Parte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza con cui ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Il ha proposto appello, impugnando la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace per violazione dell'art. 112 c.p.c. in merito alla mancata produzione del contratto di appalto e dello scontrino attestante la velocità del mezzo.
L'appellante ha poi contestato la motivazione resa in merito alla taratura, evidenziando che la stessa è stata eseguita correttamente, nonché eccependo l'erroneità della sentenza nella misura in cui ha ritenuto illegittimo l'accertamento per difetto di autorizzazione prefettizia e assenza di idonea segnalazione agli utenti.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto che la sentenza impugnata venga riformata, con accoglimento dei motivi di opposizione. si è costituita in secondo grado, ribadendo le ragioni di opposizione già CP_1 rassegnate e chiedendo inoltre che si attesti l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura.
2 La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
***
Come esposto in premessa, ha proposto opposizione avverso il verbale CP_1 di contestazione n. 32626/2023, emesso dalla Polizia Locale di il Pt_1
25.11.2023, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 142 co. 8 CDS, per aver superato, in data 19.09.2023 alle ore 10:05, il limite posto sulla SS 613
Brindisi-Lecce al km 24+250, direzione Lecce.
Il Giudice di Pace ha annullato il Verbale, ritenendo che la PA non abbia depositato lo scontrino attestante la velocità del mezzo, non abbia prodotto il contratto di appalto relativo all'accertamento in esame e non abbia dato prova dell'infrazione, a causa dell'assenza di foto in cui sia leggibile la targa del mezzo.
Il ha proposto appello, evidenziando che il Giudice di Pace ha Parte_1 violato l'art. 112 c.p.c., avendo pronunciato su eccezioni non proposte dalla parte.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace ha infatti accolto alcuni motivi di opposizione che non erano stati invero mai prospettati dalla parte, non essendo mai stato eccepito che non vi fosse lo scontrino attestante la velocità del mezzo e che mancasse il contratto di appalto in relazione all'accertamento oggetto di causa.
Il motivo di appello è dunque accolto, avendo il Giudice di Pace pronunciando al di là della domanda e delle eccezioni proposte.
Va poi evidenziato che l'appellato ha per la prima volta, in secondo grado, menzionato l'assenza di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento, introducendo un motivo di opposizione nuovo, come tale inammissibile.
Il Comune ha poi evidenziato che il Giudice di prime cure ha ritenuto che la PA non abbia prodotto un certificato di taratura rilasciato da organismo accreditato.
L'appellante ha tuttavia evidenziato che l'accertamento in esame è stato compiuto tramite ., brevettato da Kria, il cui certificato di taratura è il LAT Controparte_2
101 L385_2023_ACCR_VX emesso dalla società con sede in CP_3
3 SUBBIANO (AR), laboratorio accreditato ACCREDIA- con destinataria la società Con
a .. CP_4
Il Certificato di taratura e la dichiarazione di conformità, emessi pochi mesi prima dell'accertamento, sono stati redatti da enti esterni, adeguatamente autorizzati ed accreditati. Infatti, il centro di Taratura LAT n. 101 è un centro Accredia inserito nel sistema SIT, con la conseguenza che il Comune ha assolto interamente al proprio onere.
Si ricorda che non è necessario che gli estremi del Certificato siano richiamati nel
Verbale, essendo necessario unicamente che la PA fornisca la prova della periodica taratura dell'apparecchiatura, in caso di contestazione.
In questo senso si è espressa la giurisprudenza della S.C., secondo cui “Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s.,
a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolare taratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura” (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del
18/06/2021).
Vi è dunque la piena prova del rispetto delle norme sulla taratura e sui controlli periodici di funzionalità in relazione all'apparecchiatura con cui è stata rilevata l'infrazione, non essendo stata mossa alcuna contestazione alla validità dei certificati prodotti in primo grado (peraltro richiamati in Verbale).
Anche tale contestazione è dunque fondata, in quanto è sussistente il certificato di taratura emesso da un organo accreditato. Al riguardo va ancora una volta evidenziato che il Giudice di Pace ha motivato ultra petita, poiché alcuna contestazione sull'assenza o inidoneità della taratura è stata mossa in primo grado.
Con riguardo alla prova dell'avvenuta infrazione, il ha Parte_1 evidenziato la contraddittorietà della sentenza (che ha dapprima riconosciuto e poi negato che nei fotogrammi prodotti la targa sia visibile); il Comune ha poi ritenuto che la prova dell'infrazione sia stata adeguatamente fornita.
4 Sotto tale profilo va evidenziato che la PA ha prodotto delle fotografie nitidissime, in cui la targa del veicolo è chiaramente intellegibile in tutti i fotogrammi, con la luce del sole che rende ancora più visibile l'identificazione del veicolo (di cui sono riportati anche i riferimenti, con il calcolo della velocità nei due punti di accertamento).
Il motivo di appello è dunque fondato, in quanto la targa è perfettamente leggibile nelle fotografie allegate. ha poi eccepito l'illegittimità del provvedimento per mancata CP_1 contestazione immediata, evidenziando che il mero richiamo alla normativa di settore non sarebbe sufficiente.
Sotto tale profilo va dichiarata l'insussistenza di un obbligo di contestazione immediata o di motivazione specifica e dettagliata sulla sua omissione, in quanto la S.S. 613 Brindisi-Lecce, su cui è stata accertata la violazione oggetto di causa, rientra pacificamente tra le strade extraurbane principali, rispetto alle quali l'art. 4 co. 1 decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121 prevede espressamente che gli organi di polizia stradale possano installare dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento dell'art. 142 C.d.S., senza che in tali casi sia necessario procedere alla contestazione immediata o giustificare le ragioni che l'hanno resa impossibile.
Nel caso di autostrade e strade extraurbane principali, infatti, è stato lo stesso legislatore a ritenere sussistenti i presupposti per l'omessa contestazione immediata, ritenendo la stessa impossibile senza recare pericolo alla circolazione e alla sicurezza degli utenti.
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
26959 del 14/09/2022, secondo cui “In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l'indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l'accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 210, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del
d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle
5 extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l'accertamento differito tramite autovelox. Il principio è stato ribadito a contrario, per le strade diverse da quelle extraurbane principali: “In materia di circolazione stradale, l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto” (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del
20/09/2022; di richiamano inoltre le Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012).
Tale motivazione conferma inoltre quanto sostenuto dal in Parte_1 merito all'erroneità della sentenza nella misura in cui ha ritenuto l'accertamento illegittimo, per omessa indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione al rilevamento della velocità con apparecchiatura elettronica (autorizzazione che nel caso di specie non è necessaria).
Il motivo di appello è dunque infondato.
Il ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere che Pt_1
l'appellante non abbia dato prova dell'idonea segnalazione del rilevamento della velocità con apparecchiatura elettronica e ha richiamato il contenuto del Verbale sul punto.
La contestazione è fondata.
Nel verbale impugnato si legge infatti che vi è la postazione fissa, regolarmente segnalata e ben visibile, posta alle progressive chilometriche Km 23+450-Km
23+950 km 24+050-km 24+250, con accertamento avvenuto al km 24+250. Tale affermazione, relativa ad un dato oggettivo conosciuto dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, dimostra comunque come vi sia stata ripetuta segnalazione dell'accertamento mediante autovelox. La PA ha inoltre prodotto le
6 fotografie che riproducono i cartelli ben visibili, con i metri di distanza rispetto all'accertamento e dei segnalatori luminosi a richiamare l'attenzione dell'automobilista.
Si esclude pertanto qualsiasi forma di irregolarità sotto tale profilo. ha eccepito l'illegittimità dell'accertamento, per violazione della CP_1 normativa sulla privacy. Tale motivo di opposizione, ritenuto assorbito in primo grado, è tuttavia infondato, in quanto nel Verbale sono indicati in modo dettagliato gli estremi del trattamento dei dati personali, in conformità alla legge. ha poi ritenuto che non sia possibile accertare il luogo esatto in cui CP_1
l'accertamento è avvenuto, introducendo un motivo di opposizione pretestuoso: il
Verbale, infatti, indica in modo preciso il km 24+250, sulla SS 613 Brindisi-Lecce, direzione Lecce, così identificato il luogo dell'accertamento in modo estremamente dettagliato.
Infine, parte opponente ha eccepito l'incompetenza della polizia locale ad accertare le infrazioni nel tratto di strada in esame, richiamando datata giurisprudenza di merito, superata da quella di legittimità (Cass. Civ. 15105/2010).
Sull'impossibilità di procedere alla decurtazione dei punti della patente per omessa contestazione immediata e assenza degli accertatori, eccepita nell'ultimo rigo del ricorso di primo grado con frase di stile, si richiama quanto dedotto in precedenza sull'insussistenza di un obbligo di contestazione immediata e di presenza degli agenti.
L'appello è dunque fondato, mentre i motivi di opposizione sono interamente rigettati.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo, tenendo conto della natura documentale del giudizio e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3363/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione;
7 b) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore del CP_1
liquidate in € 150,00 per compenso, oltre rimborso Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Tiziana Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante, liquidate in € 232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Tiziana
Siciliani, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 13/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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