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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 03/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105904574000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105904574000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001981888000 REGISTRO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008404939000 COD.STRAD. 2018 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190038846263000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095842916000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012444724000 ART.3 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056513376000 BOLLO 2019 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012444825000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2797/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente avv. , Difensore_1rappresentato e difeso dall'avv. ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 29680202500014756000, notificata il 4.02.2025 a mezzo pec dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il pagamento della complessiva somma di euro 8.388,43, nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento:
1) nr. 296 20160105904574000, notificata il 28.11.2016, emessa per la riscossione coattiva di spese sanzioni ed interessi afferenti la Tari anno 2012, già sgravata, per intervenuto sgravio e prescrizione;
2) nr. 2962018000198188000, not. il 5.03.2018;
nr. 29620190008404939000, not. Il 26.03.2019;
nr. 29620190038846263000, not. Il 17.5.2019;
nr. 29620200095842916000, not. il 15.9.2022;
nr. 29620220012444724000, not. il 1.02.2023;
2) nr. 29620220056513376000 not. il 26.10.2022, poiché tutte illegittimamente poste in esecuzione in pendenza della adesione alla procedura di definizione agevolata - rottamazione quater;
3) la nr. 29620190008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, elevata dalla Polizia Municipale di Palermo, per intervenuta prescrizione;
4)avviso di accertamento ente nr. 83079, not. il 2.1.2021 per interessi spese e sanzioni afferenti imposta. Tari anno 2015, per intervenuta prescrizione;
5) nr. 29620220012444825000, not. Il 15.12.2022 per bollo auto anno 2016, in quanto somma indebitamente ed illegittimamente richiesta, poiché già versata come da ricevuta e comunicazione alla ACI, che si allega.
Le cartelle tutte di cui al capo sub 2 dell'odierna impugnazione non sono procedibili esecutivamente in quanto sono state oggetto della procedura di definizione agevolata per adesione alla rottamazione quater, giusta dichiarazione di adesione del 28.06.2023 prot. W-2023062808181691, le cui rate sono state tutte integralmente pagate già dall'odierno ricorrente sino a quella con scadenza al 30.11.2025. Non si comprende dunque, il perché, se non in virtù di manifesto errore, la Agenzia riscossione abbia inserito fra i titoli esecutivi attivi e procedibili dette cartelle la cui riscossione coattiva è, dunque, illegittima.
In ogni caso, tenuto conto che sulle stesse risulta già versata la complessiva somma di euro 1.016,99, l'importo del credito asseritamente vantato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione è, comunque, abnorme, errato e non esigibile nel suo intero ammontare.
L'esecuzione del preannunciato fermo è dunque illegittimamente avanzata sulla scorta delle predette cartelle per cui va rispettata la adesione alla rottamazione quater, oltremodo già onorata per ben 10 mensilità versate.
La Cartella di cui al capo 3: la cartella si fonda su contravvenzione elevata nel 2018 e notificata il 26.03.2019.
Con tutta evidenza dalla data di notifica della cartella alla notifica del preavviso di fermo sono trascorsi oltre 6 anni e mezzo;
dunque, il relativo credito è prescritto ex lege. avviso di accertamento di cui al capo 4): trattasi di oneri accessori a tassa sui rifiuti anno 2015, il cui atto impositivo è stato notificato tardivamente e dopo il perfezionarsi della prescrizione quinquennale intervenuta il 31.12.2020. cartella di cui al capo 6: trattasi di bollo auto anno 2016 non dovuto poichè già versato a suo 5 tempo.
Ente_1Invero l' , per detto bollo aveva già richiesto indebitamente il suo pagamento a seguito di una verifica del 9.01.2019 con la comunicazione che si allega in atti.
A detta comunicazione era, però, stata dato riscontro con mail inviata all'indirizzo indicato nella medesima, allegando copia del versamento Lottomatica, effettuato il 30.09.2015, che pure qui si allega (all.to 4) e il modulo con cui se ne chiedeva lo sgravio.
Ente_1A detta comunicazione nulla altro era seguito, per cui si riteneva che l' avesse provveduto a correggere il proprio errore. Le somme richieste non sono, pertanto, dovute in quanto già assolte e la cartella va integralmente annullata.
Improcedibilità, inammissibilità iscrizione fermo per strumentalità del veicolo Targa_1TG. all'attività lavorativa del ricorrente.
Ricorrente_1L'avv. è avvocato penalista del Foro di Palermo, che in ragione dell'attività esercitata, quotidianamente è costretto a spostamenti cittadini dalla sede del Tribunale di Palermo alla sede del Tribunale per i Minorenni, alle sedi carcerarie della città, agli uffici di polizia giudiziaria (interrogatori, arresti, etc.), spesso nel corso della stessa giornata.
Rimane ovvio che, causa il noto traffico della città, lo stesso necessariamente deve avvalersi e si avvale quotidianamente del motociclo su cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intende iscrivere il fermo, iscrizione che, pertanto, oltre ad essere destituita di fondamento per quanto sopra esposto, si tradurrebbe in un gravissimo danno di natura lavorativa, rendendo impossibile al ricorrente l'espletamento delle proprie attività difensive, non potendosi certo, nella stessa giornata, ritenere verosimile e possibile presenziare nelle varie sedi sopra indicate, utilizzando un'autovettura.
Ragione per cui la strumentalità del veicolo proposto per il fermo all'attività professionale rende il fermo assolutamente inammissibile oltre che foriero di gravissime refluenze e danni all'attività professionale legale.
Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, precisando che le cartelle di pagamento nr. 2962018000198188000 not. il 5.03.2018 e nr. 29620190038846263000, not. il 17.5.2019 sono state impugnate dal ricorrente unitamente all'intimazione di pagamento n. 29620229022322934000 mediante ricorso/reclamo.
Al ricorso presentato è seguita la notifica del diniego e la bozza di controdeduzioni;
il ricorrente ha depositato il ricorso, accettando implicitamente le determinazioni dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa alle suddette cartelle di pagamento è ormai inammissibile essendosi consumato il potere di impugnativa.
Il Comune di Palermo con la memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia ha evidenziato che per l'annualità 2016 non risulta alcun pagamento;
per quella 2019 l'aver aderito al pagamento con rateizzazione dimostra un riconoscimento del debito da parte del ricorrente.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari.
Tra gli altri, sottese all'atto impugnato, vi sono cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada la cui giurisdizione spetta al Giudice ordinario(Giudice di Pace).
Si fa riferimento in particolare alla cartella di pagamento nr. 29620190008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, elevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Ciò premesso si osserva che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Esaminiamo adesso i motivi del ricorso.
La cartella di pagamento nr. 296 20160105904574000, notificata il 28.11.2016, emessa per la riscossione coattiva di spese sanzioni ed interessi afferenti la Tari anno 2012, ad avviso del ricorrente risulterebbe già sgravata, per intervenuto sgravio e prescrizione.
Sul punto parte ricorrente non dimostra l'avvenuto sgravio. In tal senso l'amministrazione comunale ha chiesto il rigetto, non facendo riferimento alcuno all'asserito sgravio.
Con riferimento alla cartella di cui al punto 2), ossia:
nr. 2962018000198188000, not. il 5.03.2018;
nr. 29620190008404939000, not. Il 26.03.2019; nr. 29620190038846263000, not. Il 17.5.2019;
nr. 29620200095842916000, not. il 15.9.2022;
nr. 29620220012444724000, not. il 1.02.2023;
nr. 29620220056513376000 not. il 26.10.2022, poiché tutte illegittimamente poste in esecuzione in pendenza della adesione alla procedura di definizione agevolata - rottamazione quater, è lo stesso ricorrente che ha precisato che solamente con dichiarazione di adesione agevolata dell'1/4/2025, doc. rif. 29620202500225786190 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riammesso il ricorrente alla definizione agevolata e il ricorrente ha estinto in unica soluzione con il pagamento dell'importo complessivo.
In effetti, la rottamazione era agli atti ma si era interrotta perché il ricorrente aveva omesso il pagamento di una rata nei termini, pur avendo pagato tutte le altre successive sino a quella di novembre 2025.
Riaperti i termini, ha completato la procedura estinguendo il debito relativo a tutte le cartelle.
L'avviso di accertamento n. 83079, notificato il 2/1/2021 doveva essere impugnato tempestivamente per lamentare se del caso l'intervenuta prescrizione alla data del 31/12/2020. Ogni eccezione risulta oggi tardiva.
Quanto all'avviso nr. 29620220012444825000, not. Il 15.12.2022 per bollo auto anno 2016, ad avviso del ricorrente si tratterebbe di somma indebitamente ed illegittimamente richiesta, poiché già versata come da ricevuta e comunicazione alla ACI, che si allega.
In realtà la copia allegata fa riferimento al pagamento effettuato il 30 settembre 2015 con scadenza agosto 2016.
L'omesso pagamento fa riferimento, invece, al periodo 2016/2017.
Quanto al motivo relativo alla strumentalità del mezzo, se ne rileva la infondatezza. Sebbene l'art. 86 del DPR n. 602/1973 escluda il fermo amministrativo sui beni mobili registrati strumentali all'attività di impresa, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa e puntuale della sussistenza di tale condizione.
Il ricorrente, però, si è limitato ad una mera asserzione, non supportata da idonea documentazione che comprovi la strumentalità e indispensabilità del mezzo. Non avendo provato la qualità di bene strumentale, la contestazione deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra compendiato, la comunicazione preventiva di fermo va, in parte qua, riformata, atteso che risultano sottese le numerose cartelle sopra indicate oggetto della rottamazione come indicato.
Ne consegue che, previa declaratoria di difetto di giurisdizione per i carichi non tributari, e precisamente per la cartella n. 2962019008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione al codice della strada accoglie parzialmente per il resto nei termini sopra riportati.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500014756000, dichiara il difetto di giurisdizione per quanto concerne la cartella nr. 296201900840493900, notificata il 23.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, accoglie parzialmente il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 03/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 REGISTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500014756000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105904574000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160105904574000 TARSU/TIA 2012 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001981888000 REGISTRO 2014 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190008404939000 COD.STRAD. 2018 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190038846263000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095842916000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012444724000 ART.3 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056513376000 BOLLO 2019 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_4 elettivamente domiciliato presso Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220012444825000 BOLLO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2797/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente avv. , Difensore_1rappresentato e difeso dall'avv. ricorre avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo nr. 29680202500014756000, notificata il 4.02.2025 a mezzo pec dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il pagamento della complessiva somma di euro 8.388,43, nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento:
1) nr. 296 20160105904574000, notificata il 28.11.2016, emessa per la riscossione coattiva di spese sanzioni ed interessi afferenti la Tari anno 2012, già sgravata, per intervenuto sgravio e prescrizione;
2) nr. 2962018000198188000, not. il 5.03.2018;
nr. 29620190008404939000, not. Il 26.03.2019;
nr. 29620190038846263000, not. Il 17.5.2019;
nr. 29620200095842916000, not. il 15.9.2022;
nr. 29620220012444724000, not. il 1.02.2023;
2) nr. 29620220056513376000 not. il 26.10.2022, poiché tutte illegittimamente poste in esecuzione in pendenza della adesione alla procedura di definizione agevolata - rottamazione quater;
3) la nr. 29620190008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, elevata dalla Polizia Municipale di Palermo, per intervenuta prescrizione;
4)avviso di accertamento ente nr. 83079, not. il 2.1.2021 per interessi spese e sanzioni afferenti imposta. Tari anno 2015, per intervenuta prescrizione;
5) nr. 29620220012444825000, not. Il 15.12.2022 per bollo auto anno 2016, in quanto somma indebitamente ed illegittimamente richiesta, poiché già versata come da ricevuta e comunicazione alla ACI, che si allega.
Le cartelle tutte di cui al capo sub 2 dell'odierna impugnazione non sono procedibili esecutivamente in quanto sono state oggetto della procedura di definizione agevolata per adesione alla rottamazione quater, giusta dichiarazione di adesione del 28.06.2023 prot. W-2023062808181691, le cui rate sono state tutte integralmente pagate già dall'odierno ricorrente sino a quella con scadenza al 30.11.2025. Non si comprende dunque, il perché, se non in virtù di manifesto errore, la Agenzia riscossione abbia inserito fra i titoli esecutivi attivi e procedibili dette cartelle la cui riscossione coattiva è, dunque, illegittima.
In ogni caso, tenuto conto che sulle stesse risulta già versata la complessiva somma di euro 1.016,99, l'importo del credito asseritamente vantato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione è, comunque, abnorme, errato e non esigibile nel suo intero ammontare.
L'esecuzione del preannunciato fermo è dunque illegittimamente avanzata sulla scorta delle predette cartelle per cui va rispettata la adesione alla rottamazione quater, oltremodo già onorata per ben 10 mensilità versate.
La Cartella di cui al capo 3: la cartella si fonda su contravvenzione elevata nel 2018 e notificata il 26.03.2019.
Con tutta evidenza dalla data di notifica della cartella alla notifica del preavviso di fermo sono trascorsi oltre 6 anni e mezzo;
dunque, il relativo credito è prescritto ex lege. avviso di accertamento di cui al capo 4): trattasi di oneri accessori a tassa sui rifiuti anno 2015, il cui atto impositivo è stato notificato tardivamente e dopo il perfezionarsi della prescrizione quinquennale intervenuta il 31.12.2020. cartella di cui al capo 6: trattasi di bollo auto anno 2016 non dovuto poichè già versato a suo 5 tempo.
Ente_1Invero l' , per detto bollo aveva già richiesto indebitamente il suo pagamento a seguito di una verifica del 9.01.2019 con la comunicazione che si allega in atti.
A detta comunicazione era, però, stata dato riscontro con mail inviata all'indirizzo indicato nella medesima, allegando copia del versamento Lottomatica, effettuato il 30.09.2015, che pure qui si allega (all.to 4) e il modulo con cui se ne chiedeva lo sgravio.
Ente_1A detta comunicazione nulla altro era seguito, per cui si riteneva che l' avesse provveduto a correggere il proprio errore. Le somme richieste non sono, pertanto, dovute in quanto già assolte e la cartella va integralmente annullata.
Improcedibilità, inammissibilità iscrizione fermo per strumentalità del veicolo Targa_1TG. all'attività lavorativa del ricorrente.
Ricorrente_1L'avv. è avvocato penalista del Foro di Palermo, che in ragione dell'attività esercitata, quotidianamente è costretto a spostamenti cittadini dalla sede del Tribunale di Palermo alla sede del Tribunale per i Minorenni, alle sedi carcerarie della città, agli uffici di polizia giudiziaria (interrogatori, arresti, etc.), spesso nel corso della stessa giornata.
Rimane ovvio che, causa il noto traffico della città, lo stesso necessariamente deve avvalersi e si avvale quotidianamente del motociclo su cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione intende iscrivere il fermo, iscrizione che, pertanto, oltre ad essere destituita di fondamento per quanto sopra esposto, si tradurrebbe in un gravissimo danno di natura lavorativa, rendendo impossibile al ricorrente l'espletamento delle proprie attività difensive, non potendosi certo, nella stessa giornata, ritenere verosimile e possibile presenziare nelle varie sedi sopra indicate, utilizzando un'autovettura.
Ragione per cui la strumentalità del veicolo proposto per il fermo all'attività professionale rende il fermo assolutamente inammissibile oltre che foriero di gravissime refluenze e danni all'attività professionale legale.
Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, precisando che le cartelle di pagamento nr. 2962018000198188000 not. il 5.03.2018 e nr. 29620190038846263000, not. il 17.5.2019 sono state impugnate dal ricorrente unitamente all'intimazione di pagamento n. 29620229022322934000 mediante ricorso/reclamo.
Al ricorso presentato è seguita la notifica del diniego e la bozza di controdeduzioni;
il ricorrente ha depositato il ricorso, accettando implicitamente le determinazioni dell'amministrazione finanziaria. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa alle suddette cartelle di pagamento è ormai inammissibile essendosi consumato il potere di impugnativa.
Il Comune di Palermo con la memoria depositata ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Regione Sicilia ha evidenziato che per l'annualità 2016 non risulta alcun pagamento;
per quella 2019 l'aver aderito al pagamento con rateizzazione dimostra un riconoscimento del debito da parte del ricorrente.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari.
Tra gli altri, sottese all'atto impugnato, vi sono cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada la cui giurisdizione spetta al Giudice ordinario(Giudice di Pace).
Si fa riferimento in particolare alla cartella di pagamento nr. 29620190008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, elevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Ciò premesso si osserva che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Esaminiamo adesso i motivi del ricorso.
La cartella di pagamento nr. 296 20160105904574000, notificata il 28.11.2016, emessa per la riscossione coattiva di spese sanzioni ed interessi afferenti la Tari anno 2012, ad avviso del ricorrente risulterebbe già sgravata, per intervenuto sgravio e prescrizione.
Sul punto parte ricorrente non dimostra l'avvenuto sgravio. In tal senso l'amministrazione comunale ha chiesto il rigetto, non facendo riferimento alcuno all'asserito sgravio.
Con riferimento alla cartella di cui al punto 2), ossia:
nr. 2962018000198188000, not. il 5.03.2018;
nr. 29620190008404939000, not. Il 26.03.2019; nr. 29620190038846263000, not. Il 17.5.2019;
nr. 29620200095842916000, not. il 15.9.2022;
nr. 29620220012444724000, not. il 1.02.2023;
nr. 29620220056513376000 not. il 26.10.2022, poiché tutte illegittimamente poste in esecuzione in pendenza della adesione alla procedura di definizione agevolata - rottamazione quater, è lo stesso ricorrente che ha precisato che solamente con dichiarazione di adesione agevolata dell'1/4/2025, doc. rif. 29620202500225786190 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riammesso il ricorrente alla definizione agevolata e il ricorrente ha estinto in unica soluzione con il pagamento dell'importo complessivo.
In effetti, la rottamazione era agli atti ma si era interrotta perché il ricorrente aveva omesso il pagamento di una rata nei termini, pur avendo pagato tutte le altre successive sino a quella di novembre 2025.
Riaperti i termini, ha completato la procedura estinguendo il debito relativo a tutte le cartelle.
L'avviso di accertamento n. 83079, notificato il 2/1/2021 doveva essere impugnato tempestivamente per lamentare se del caso l'intervenuta prescrizione alla data del 31/12/2020. Ogni eccezione risulta oggi tardiva.
Quanto all'avviso nr. 29620220012444825000, not. Il 15.12.2022 per bollo auto anno 2016, ad avviso del ricorrente si tratterebbe di somma indebitamente ed illegittimamente richiesta, poiché già versata come da ricevuta e comunicazione alla ACI, che si allega.
In realtà la copia allegata fa riferimento al pagamento effettuato il 30 settembre 2015 con scadenza agosto 2016.
L'omesso pagamento fa riferimento, invece, al periodo 2016/2017.
Quanto al motivo relativo alla strumentalità del mezzo, se ne rileva la infondatezza. Sebbene l'art. 86 del DPR n. 602/1973 escluda il fermo amministrativo sui beni mobili registrati strumentali all'attività di impresa, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa e puntuale della sussistenza di tale condizione.
Il ricorrente, però, si è limitato ad una mera asserzione, non supportata da idonea documentazione che comprovi la strumentalità e indispensabilità del mezzo. Non avendo provato la qualità di bene strumentale, la contestazione deve essere respinta.
Alla luce di quanto sopra compendiato, la comunicazione preventiva di fermo va, in parte qua, riformata, atteso che risultano sottese le numerose cartelle sopra indicate oggetto della rottamazione come indicato.
Ne consegue che, previa declaratoria di difetto di giurisdizione per i carichi non tributari, e precisamente per la cartella n. 2962019008404939000, notificata il 26.3.2019 per contravvenzione al codice della strada accoglie parzialmente per il resto nei termini sopra riportati.
Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, Sezione IV, con riferimento alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500014756000, dichiara il difetto di giurisdizione per quanto concerne la cartella nr. 296201900840493900, notificata il 23.3.2019 per contravvenzione codice della strada anno 2018, accoglie parzialmente il ricorso per il resto.
Spese compensate.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.
Dr. Guido Petrigni