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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.6395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
6395/2025
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAZZETTI BEATRICE;
Pt_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE Oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30)
ha pronunciato la seguente SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22.05.2025,
nato a [...] il [...], ha impugnato il decreto di irricevibilità dell'istanza di Pt_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. N. 09/IMM 2025 – Cat.A12-II Sez. del 9.5.2025, emesso dal Questore di Prato in pari data e notificato sempre in pari data. Espone il ricorrente che, in data 09/05/2025, aveva presentato alla Questura di , istanza di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari per ricongiungersi alla coniuge, sig.ra Per_1
nata in [...] il [...], residente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno in
[...] corso di validità. Veniva invece emesso il provvedimento impugnato, in base al quale, vista “la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari” ex art. 30 del d.lgs. nr. 286/1998 presentata in data odierna presso questi uffici dal sig. nato in Cina in data [...], in [...]_1 coniuge della sig.ra nata in [...] il [...]”, rilevato “che la signora Persona_1 Per_1
coniuge del richiedente il titolo di soggiorno per “motivi familiari”, risulta effettivamente in
[...] possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità”, accertato “tuttavia che, dalla
1 disamina dei timbri di ingresso e uscita dall'area Schengen apposti sul passaporto ordinario intestato al richiedente, il medesimo risulta aver fatto ingresso in area Schengen in data Numero_1
12/03/2019 dalla frontiera aerea di Roma Fiumicino munito di visto di ingresso di tipo “C” nr.
rilasciato dalle autorità consolari portoghesi in Cina”, rilevato “che, per quanto detto, Numero_2
l'interessato non risulta essere in possesso dei requisiti di legge per i quali è possibile ottenere il rilascio di un permesso per “motivi familiari” e che, nello specifico, al medesimo non può essere neppure applicata la normativa prevista per il caso di “coesione familiare” ex art. 30, comma 1 lett. C) del D.lgs. n. 286/1998 in quanto il citato articolo stabilisce che il permesso per motivi familiari possa essere rilasciato unicamente” al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal Pa familiare””, considerato “pertanto che il signor , una volta entrato in Italia, avrebbe dovuto chiedere la “coesione familiare” con la coniuge entro un anno dall'ingresso, circostanza non verificatasi”; per tali ragioni, la Questura di Prato ha decretato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal sig. (cfr. doc. 1). Pt_1
Su tale presupposto, la ha poi emesso decreto di espulsione, da eseguirsi con Controparte_2 partenza volontaria, entro il termine di giorni 30 (cfr. doc. 2), pure impugnato;
parallelamente, la Questura di , con provvedimento Prot. 117/MIS.PV/2025 ha disposto la consegna del passaporto CP_1 dell'interessato e l'obbligo di presentazione presso la Questura di nei giorni di mercoledì e CP_1 venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:00, che veniva convalidato dal Giudice di Pace nelle successive 48 ore (cfr. docc. 3-4). Lamenta quindi il ricorrente che il Questore abbia errato nel negare i presupposti di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base del mero decorso del termine annuale suddetto, senza esaminare la sussistenza di tutti gli altri elementi previsti dalla normativa, con contestuale emissione del decreto di espulsione. Quest'ultimo, inoltre, si lamenta fondato su nessun motivo esplicito di sicurezza, ma solo come mera conseguenza del rigetto del permesso di soggiorno. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato risulta violare il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato. Con provvedimento del 30/05/2025, il Giudice ha sospeso il provvedimento suddetto, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso. Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, resistendo Controparte_1 al ricorso di cui ha chiesto il rigetto, depositando relazione della Questura di . All'esito CP_1 dell'udienza del 25/11/2025, sulle conclusioni della ricorrente conformi all'atto introduttivo, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Il quadro normativo
2 Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo 150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti. Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno si fonda sui disposti dell'art. 13 co. 2 bis e dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti superiormente tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte dell'autorità, a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui: non vi è dubbio, per questo Ufficio, che la ratio del diritto del ricongiungimento tra coniugi si basi su questa fonte normativa primaria.
3. La decisione Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta, sono ravvisabili i presupposti richiesti dall'art. 30 TUI. Risulta documentato in modo incontroverso che la moglie del ricorrente, sig.ra Persona_1 nata in [...] il [...], è regolarmente soggiornante sul territorio, in quanto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. , rilasciato dalla Questura di in data Numero_1 CP_1
8.6.2023, e risiede stabilmente nel territorio dello Stato (cfr. doc. 5). Non appare nemmeno contestato che tra i coniugi sussista un duraturo legame familiare, essendo gli stessi sposati dall'11.01.2006 (cfr. doc. 6, certificato di matrimonio). La moglie, inoltre, dispone di un'idonea soluzione abitativa ed è residente presso l'abitazione sita a Prato (PO) in via Ada Negri n. 39 (cfr. doc. 7), giusto contratto di locazione, regolarmente registrato (cfr. doc. 8). La stessa, inoltre, svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“Confezione di Ju Yongge”, con sede in Prato (PO) in via Ada Negri n. 41, con contratto a tempo indeterminato e con la mansione di cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (cfr. doc. 9, ). A fronte dell'occupazione svolta, la stessa percepisce una retribuzione mensile CP_3 pari a circa € 1.300,00 (cfr. doc. 10, buste paga;
doc. 11, certificazione unica 2024). Infine, come emerge dall'esame del passaporto del ricorrente e come rilevato anche dalla Questura di , il CP_1 predetto si trova sul territorio nazionale a partire dall'anno 2019 ed è sempre rimasto congiunto con la propria moglie. Ritiene quindi questo Ufficio che, sulla scorta degli elementi indicati dall'art. 13 comma 2 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il semplice decorso del termine annuale - dal momento in cui ha fatto ingresso sul territorio dello Stato, per presentare la domanda di ricongiungimento - costituisca una unica violazione, di carattere formale, e non osti all'accoglimento della domanda, a fronte della quale occorre - invece e comunque - tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine. Tale orientamento è ribadito anche da Cassazione, secondo cui: “In tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, il d.Lg. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, si applica - con valutazione
3 caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. Tuttavia, in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare” (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2019, n.781). Pertanto, i legami familiari del ricorrente sul territorio dello Stato, come risultanti dalla documentazione prodotta, appaiono idonei a concludere per l'annullamento del decreto impugnato, alla luce del pregiudizio che deriverebbe all'istante dall'essere ricondotto nel paese di origine. Senza Par nemmeno dimenticare, che – una volta ricondotto in Cina – lo stesso potrebbe benissimo ripresentare la medesima domanda entro un anno dal rientro in Italia, in tal modo esercitando un suo diritto, con innegabile spreco di tempo e risorse, non solo per sé, ma anche per la Pubblica amministrazione. Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto e quello espulsivo avrebbero l'effetto incongruo di separare una coppia di coniugi, in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali. Nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui all'art. 30 TUI, riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dal ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
- Annulla il provvedimento di diniego per irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari a favore di nato a [...] il [...], Pt_1
n. Prot. N. 09/IMM 2025 – Cat.A12-II Sez. del 9.5.2025 e notificato all'interessato in pari data;
- ordina alla Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari per CP_1 coesione alla moglie in favore del ricorrente;
- spese compensate. Firenze, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
6395/2025
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MAZZETTI BEATRICE;
Pt_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE Oggetto: Ricongiungimento familiare (art.30)
ha pronunciato la seguente SENTENZA
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22.05.2025,
nato a [...] il [...], ha impugnato il decreto di irricevibilità dell'istanza di Pt_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari n. Prot. N. 09/IMM 2025 – Cat.A12-II Sez. del 9.5.2025, emesso dal Questore di Prato in pari data e notificato sempre in pari data. Espone il ricorrente che, in data 09/05/2025, aveva presentato alla Questura di , istanza di CP_1 rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari per ricongiungersi alla coniuge, sig.ra Per_1
nata in [...] il [...], residente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno in
[...] corso di validità. Veniva invece emesso il provvedimento impugnato, in base al quale, vista “la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari” ex art. 30 del d.lgs. nr. 286/1998 presentata in data odierna presso questi uffici dal sig. nato in Cina in data [...], in [...]_1 coniuge della sig.ra nata in [...] il [...]”, rilevato “che la signora Persona_1 Per_1
coniuge del richiedente il titolo di soggiorno per “motivi familiari”, risulta effettivamente in
[...] possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità”, accertato “tuttavia che, dalla
1 disamina dei timbri di ingresso e uscita dall'area Schengen apposti sul passaporto ordinario intestato al richiedente, il medesimo risulta aver fatto ingresso in area Schengen in data Numero_1
12/03/2019 dalla frontiera aerea di Roma Fiumicino munito di visto di ingresso di tipo “C” nr.
rilasciato dalle autorità consolari portoghesi in Cina”, rilevato “che, per quanto detto, Numero_2
l'interessato non risulta essere in possesso dei requisiti di legge per i quali è possibile ottenere il rilascio di un permesso per “motivi familiari” e che, nello specifico, al medesimo non può essere neppure applicata la normativa prevista per il caso di “coesione familiare” ex art. 30, comma 1 lett. C) del D.lgs. n. 286/1998 in quanto il citato articolo stabilisce che il permesso per motivi familiari possa essere rilasciato unicamente” al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal Pa familiare””, considerato “pertanto che il signor , una volta entrato in Italia, avrebbe dovuto chiedere la “coesione familiare” con la coniuge entro un anno dall'ingresso, circostanza non verificatasi”; per tali ragioni, la Questura di Prato ha decretato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal sig. (cfr. doc. 1). Pt_1
Su tale presupposto, la ha poi emesso decreto di espulsione, da eseguirsi con Controparte_2 partenza volontaria, entro il termine di giorni 30 (cfr. doc. 2), pure impugnato;
parallelamente, la Questura di , con provvedimento Prot. 117/MIS.PV/2025 ha disposto la consegna del passaporto CP_1 dell'interessato e l'obbligo di presentazione presso la Questura di nei giorni di mercoledì e CP_1 venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:00, che veniva convalidato dal Giudice di Pace nelle successive 48 ore (cfr. docc. 3-4). Lamenta quindi il ricorrente che il Questore abbia errato nel negare i presupposti di un permesso di soggiorno per motivi familiari, sulla base del mero decorso del termine annuale suddetto, senza esaminare la sussistenza di tutti gli altri elementi previsti dalla normativa, con contestuale emissione del decreto di espulsione. Quest'ultimo, inoltre, si lamenta fondato su nessun motivo esplicito di sicurezza, ma solo come mera conseguenza del rigetto del permesso di soggiorno. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato risulta violare il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato. Con provvedimento del 30/05/2025, il Giudice ha sospeso il provvedimento suddetto, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso. Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, resistendo Controparte_1 al ricorso di cui ha chiesto il rigetto, depositando relazione della Questura di . All'esito CP_1 dell'udienza del 25/11/2025, sulle conclusioni della ricorrente conformi all'atto introduttivo, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa. La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare.
2. Il quadro normativo
2 Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo 150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti. Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno si fonda sui disposti dell'art. 13 co. 2 bis e dell'art. 30 del d.lgs. n. 286/1998, tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti superiormente tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte dell'autorità, a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui: non vi è dubbio, per questo Ufficio, che la ratio del diritto del ricongiungimento tra coniugi si basi su questa fonte normativa primaria.
3. La decisione Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta, sono ravvisabili i presupposti richiesti dall'art. 30 TUI. Risulta documentato in modo incontroverso che la moglie del ricorrente, sig.ra Persona_1 nata in [...] il [...], è regolarmente soggiornante sul territorio, in quanto in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. , rilasciato dalla Questura di in data Numero_1 CP_1
8.6.2023, e risiede stabilmente nel territorio dello Stato (cfr. doc. 5). Non appare nemmeno contestato che tra i coniugi sussista un duraturo legame familiare, essendo gli stessi sposati dall'11.01.2006 (cfr. doc. 6, certificato di matrimonio). La moglie, inoltre, dispone di un'idonea soluzione abitativa ed è residente presso l'abitazione sita a Prato (PO) in via Ada Negri n. 39 (cfr. doc. 7), giusto contratto di locazione, regolarmente registrato (cfr. doc. 8). La stessa, inoltre, svolge attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“Confezione di Ju Yongge”, con sede in Prato (PO) in via Ada Negri n. 41, con contratto a tempo indeterminato e con la mansione di cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento (cfr. doc. 9, ). A fronte dell'occupazione svolta, la stessa percepisce una retribuzione mensile CP_3 pari a circa € 1.300,00 (cfr. doc. 10, buste paga;
doc. 11, certificazione unica 2024). Infine, come emerge dall'esame del passaporto del ricorrente e come rilevato anche dalla Questura di , il CP_1 predetto si trova sul territorio nazionale a partire dall'anno 2019 ed è sempre rimasto congiunto con la propria moglie. Ritiene quindi questo Ufficio che, sulla scorta degli elementi indicati dall'art. 13 comma 2 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il semplice decorso del termine annuale - dal momento in cui ha fatto ingresso sul territorio dello Stato, per presentare la domanda di ricongiungimento - costituisca una unica violazione, di carattere formale, e non osti all'accoglimento della domanda, a fronte della quale occorre - invece e comunque - tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine. Tale orientamento è ribadito anche da Cassazione, secondo cui: “In tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU, il d.Lg. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, si applica - con valutazione
3 caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare. Tuttavia, in caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato, per consentire l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato comma 2 bis, devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare” (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/01/2019, n.781). Pertanto, i legami familiari del ricorrente sul territorio dello Stato, come risultanti dalla documentazione prodotta, appaiono idonei a concludere per l'annullamento del decreto impugnato, alla luce del pregiudizio che deriverebbe all'istante dall'essere ricondotto nel paese di origine. Senza Par nemmeno dimenticare, che – una volta ricondotto in Cina – lo stesso potrebbe benissimo ripresentare la medesima domanda entro un anno dal rientro in Italia, in tal modo esercitando un suo diritto, con innegabile spreco di tempo e risorse, non solo per sé, ma anche per la Pubblica amministrazione. Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto e quello espulsivo avrebbero l'effetto incongruo di separare una coppia di coniugi, in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali. Nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui all'art. 30 TUI, riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dal ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
- Annulla il provvedimento di diniego per irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari a favore di nato a [...] il [...], Pt_1
n. Prot. N. 09/IMM 2025 – Cat.A12-II Sez. del 9.5.2025 e notificato all'interessato in pari data;
- ordina alla Questura di il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari per CP_1 coesione alla moglie in favore del ricorrente;
- spese compensate. Firenze, 27.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
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