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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2428 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
TRA
IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERC. Parte_1
Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRIGATO ROBERTA presso cui elettivamente domicilia in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 35122
PADOVA
RICORRENTE
E
c.f. , e CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , in proprio e in qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Fanari, C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso e nello studio del citato difensore in Bologna, Via
DO Ognibene n. 1, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
Con la curatrice speciale del minore, avv. Nicoletta Ferrari
1 2
CONCLUSIONI
Attrice: “Voglia il Giudice adito, per tutti i motivi esposti, dichiarare che il sig.
nato a [...] il [...] e deceduto in Milano (MI) Persona_2 il 07.05.2022 è il padre naturale di , nato in [...] il Parte_2
11.09.2022.
Voglia il Giudice Adito autorizzare a norma dell'art. 262 c.c. il minore ad assumere il cognome paterno, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere
a quanto di sua competenza.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi all'interrogatorio formale dei Sigg. , e sui seguenti capitoli di Persona_1 CP_1 CP_2 prova:
1) Vero che tra il Sig. e intercorreva un Persona_2 Parte_2 profondo legame amoroso?
2) Vero che entrambi avevano più volte in famiglia e con gli amici espresso la volontà di avere un figlio?
3) Vero che quando la Sig.ra rimase incinta di , Parte_1 Parte_2 lei e il compagno consideravano pubblicamente la gravidanza come Persona_2 frutto del loro rapporto amoroso?
In subordine: ove ritenuto necessario, voglia disporsi l'esame del DNA, attraverso una CTU di natura medica, attraverso l'analisi del profilo genetico del defunto e, in subordine, dei parenti del de cuius, nelle modalità previste dalla legge, con il seguente quesito: “accerti il C.T.U. che il defunto Sig. è il padre di Persona_2
attraverso l'analisi del materiale biologico prelevato dalla Parte_2 salma di quest'ultimo idoneamente conservato o, in alternativa, attraverso l'analisi parentale di , e rispettivamente Persona_1 CP_1 CP_2 genitori e sorella del defunto”.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.”;
Convenute:“ aderendo in toto alle conclusioni di parte attrice”.
Pubblico Ministero: “ parere favorevole all'accoglimento”
Curatrice del minore: “-Dichiarare che il sig nato a [...]_2
(MN) il 21.02.1994 e deceduto in Milano il 07.05.2022 è il padre naturale di
nato a [...] il [...] Parte_2
-Autorizzare il minore ad assumere ex.art 262 C.c.,il cognome paterno,con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle debite annotazioni
2 3
Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e Parte_1 quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Pt_2
ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale civile di Mantova,
[...] Per_1
, e affinché fosse giudizialmente accertata e
[...] CP_1 CP_2
quindi dichiarata la qualità di figlio naturale di nato il Parte_2
11.09.2022, rispetto a deceduto il 7.5.2022, rispettivamente figlio e Persona_2 fratello dei convenuti, ordinando all'ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile a margine dell'atto di nascita.
Si sono costituite in giudizio e in proprio e in CP_1 CP_2 qualità di eredi di , deceduto nelle more del giudizio, in data Persona_1
1.3.2025, nulla eccependo sulla domanda avanzata dall'attrice e aderendo ad essa.
Con decreto del 19.11.2024 è stata nominata quale curatrice speciale del minore l'avv. Nicoletta Ferrari. Parte_2
Alla prima udienza è stata disposta ctu ematologica sui campioni biologici di nato a [...] il [...] e deceduto in Milano il Persona_2
7.5.2022 , conservati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, sulle persone del minore e delle convenute.
Acquisita la relazione finale, in data 14.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la previa assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, stante la rinuncia delle parti.
La domanda dell'attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La consulenza ematologico-genetica, esperita dal dott. Persona_3 nominato dal giudice relatore, con indiscusso rigore e metodo scientifico, ha consentito di accertare la paternità, con un' elevata percentuale di probabilità, pari al 99,9999976 %. Tale compatibilità ha altissimo significato statistico ed è ben al di sopra della soglia oltre la quale la paternità è convenzionalmente considerata provata.
Infatti la giurisprudenza prevalente ha affermato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente
3 4
probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica ( anche quelle espresse in termini di " leggi") (Cass.
8451/1997, 14462/2008).
In definitiva, ritenuto di poter recepire le conclusioni a cui è giunto il
CTU, tra l'altro confortate dall'assenza di contestazioni della parte convenuta, va affermata la paternità di nei confronti di . Persona_2 Parte_2
Va, pertanto, accolta la domanda de qua e va dato ordine all'ufficiale di stato civile di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita.
L'attrice ha poi proposto domanda di assunzione del cognome paterno, e considerata l'età del minore, di soli 3 anni, deve ritenersi che il cognome materno non sia ancora divenuto segno autonomo della sua identità personale, la domanda può quindi essere accolta con sostituzione del cognome materno con quello paterno, come richiesto.
In ragione dell'adesione alla domanda da parte delle convenute, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite e per porre le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misure del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato Persona_2
a Quingentole (MN) il 21.02.1994 e deceduto in Milano (MI) il 07.05.2022 è il padre naturale di , nato in [...] il [...].; Parte_2
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Finale Emilia di procedere all'annotazione di cui all'art. 102 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) della presente sentenza sull'atto di nascita di
, sostituendo al cognome materno “ quello paterno “ Parte_2 Pt_2
, per cui il minore si chiamerà (atto n.25 Parte I serie A , Per_2 Persona_4 anno 2022);
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2428 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente
TRA
IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERC. Parte_1
Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRIGATO ROBERTA presso cui elettivamente domicilia in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 35122
PADOVA
RICORRENTE
E
c.f. , e CP_1 C.F._2 CP_2
c.f. , in proprio e in qualità di eredi di , C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Eugenio Fanari, C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso e nello studio del citato difensore in Bologna, Via
DO Ognibene n. 1, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
Con la curatrice speciale del minore, avv. Nicoletta Ferrari
1 2
CONCLUSIONI
Attrice: “Voglia il Giudice adito, per tutti i motivi esposti, dichiarare che il sig.
nato a [...] il [...] e deceduto in Milano (MI) Persona_2 il 07.05.2022 è il padre naturale di , nato in [...] il Parte_2
11.09.2022.
Voglia il Giudice Adito autorizzare a norma dell'art. 262 c.c. il minore ad assumere il cognome paterno, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere
a quanto di sua competenza.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere ammessi all'interrogatorio formale dei Sigg. , e sui seguenti capitoli di Persona_1 CP_1 CP_2 prova:
1) Vero che tra il Sig. e intercorreva un Persona_2 Parte_2 profondo legame amoroso?
2) Vero che entrambi avevano più volte in famiglia e con gli amici espresso la volontà di avere un figlio?
3) Vero che quando la Sig.ra rimase incinta di , Parte_1 Parte_2 lei e il compagno consideravano pubblicamente la gravidanza come Persona_2 frutto del loro rapporto amoroso?
In subordine: ove ritenuto necessario, voglia disporsi l'esame del DNA, attraverso una CTU di natura medica, attraverso l'analisi del profilo genetico del defunto e, in subordine, dei parenti del de cuius, nelle modalità previste dalla legge, con il seguente quesito: “accerti il C.T.U. che il defunto Sig. è il padre di Persona_2
attraverso l'analisi del materiale biologico prelevato dalla Parte_2 salma di quest'ultimo idoneamente conservato o, in alternativa, attraverso l'analisi parentale di , e rispettivamente Persona_1 CP_1 CP_2 genitori e sorella del defunto”.
Con ogni più ampia riserva di merito e istruttoria.”;
Convenute:“ aderendo in toto alle conclusioni di parte attrice”.
Pubblico Ministero: “ parere favorevole all'accoglimento”
Curatrice del minore: “-Dichiarare che il sig nato a [...]_2
(MN) il 21.02.1994 e deceduto in Milano il 07.05.2022 è il padre naturale di
nato a [...] il [...] Parte_2
-Autorizzare il minore ad assumere ex.art 262 C.c.,il cognome paterno,con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle debite annotazioni
2 3
Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e Parte_1 quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Pt_2
ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale civile di Mantova,
[...] Per_1
, e affinché fosse giudizialmente accertata e
[...] CP_1 CP_2
quindi dichiarata la qualità di figlio naturale di nato il Parte_2
11.09.2022, rispetto a deceduto il 7.5.2022, rispettivamente figlio e Persona_2 fratello dei convenuti, ordinando all'ufficiale di stato civile l'annotazione della sentenza nei registri dello Stato Civile a margine dell'atto di nascita.
Si sono costituite in giudizio e in proprio e in CP_1 CP_2 qualità di eredi di , deceduto nelle more del giudizio, in data Persona_1
1.3.2025, nulla eccependo sulla domanda avanzata dall'attrice e aderendo ad essa.
Con decreto del 19.11.2024 è stata nominata quale curatrice speciale del minore l'avv. Nicoletta Ferrari. Parte_2
Alla prima udienza è stata disposta ctu ematologica sui campioni biologici di nato a [...] il [...] e deceduto in Milano il Persona_2
7.5.2022 , conservati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, sulle persone del minore e delle convenute.
Acquisita la relazione finale, in data 14.10.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la previa assegnazione dei termini per le memorie conclusionali, stante la rinuncia delle parti.
La domanda dell'attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La consulenza ematologico-genetica, esperita dal dott. Persona_3 nominato dal giudice relatore, con indiscusso rigore e metodo scientifico, ha consentito di accertare la paternità, con un' elevata percentuale di probabilità, pari al 99,9999976 %. Tale compatibilità ha altissimo significato statistico ed è ben al di sopra della soglia oltre la quale la paternità è convenzionalmente considerata provata.
Infatti la giurisprudenza prevalente ha affermato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente
3 4
probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica ( anche quelle espresse in termini di " leggi") (Cass.
8451/1997, 14462/2008).
In definitiva, ritenuto di poter recepire le conclusioni a cui è giunto il
CTU, tra l'altro confortate dall'assenza di contestazioni della parte convenuta, va affermata la paternità di nei confronti di . Persona_2 Parte_2
Va, pertanto, accolta la domanda de qua e va dato ordine all'ufficiale di stato civile di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita.
L'attrice ha poi proposto domanda di assunzione del cognome paterno, e considerata l'età del minore, di soli 3 anni, deve ritenersi che il cognome materno non sia ancora divenuto segno autonomo della sua identità personale, la domanda può quindi essere accolta con sostituzione del cognome materno con quello paterno, come richiesto.
In ragione dell'adesione alla domanda da parte delle convenute, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite e per porre le spese di ctu definitivamente a carico delle parti nella misure del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato Persona_2
a Quingentole (MN) il 21.02.1994 e deceduto in Milano (MI) il 07.05.2022 è il padre naturale di , nato in [...] il [...].; Parte_2
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Finale Emilia di procedere all'annotazione di cui all'art. 102 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) della presente sentenza sull'atto di nascita di
, sostituendo al cognome materno “ quello paterno “ Parte_2 Pt_2
, per cui il minore si chiamerà (atto n.25 Parte I serie A , Per_2 Persona_4 anno 2022);
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente le spese di ctu al 50% a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 13.11.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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